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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 12 del 12.12.2023
Oggetto: ripetizione di indebito;
spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierlucio Napoli Parte_1
Appel lante e
, in CP_1 Controparte_2 persona del suo Pres idente pro -t empore, rappresent ato e difeso dall 'Avv. Marcel lo
Raho
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 21.04.2020 , Parte_1 premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV da febbraio 2011, aveva esposto che: -in luglio
2018 aveva ricevuto € 230,00 anziché € 292,88 a titolo di rateo di pensione;
-recatosi presso gli uffici provinciali dell' , aveva appreso che stava effettuando trattenuta nella misura del CP_2 CP_1
20% a recupero della somma di € 3.767,40 erogata per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014; - solo in quella sede aveva ricevuto una copia dei provvedimenti datati 23.10.2017 e 11.05.2018 con cui l'Istituto comunicava la revoca del beneficio;
-trovandosi nelle condizioni di legge, perché inabile e impossidente, in data 6.07.2018 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale indicando l'assenza di redditi per gli anni dal 2014 al 2018; -l' aveva ricalcolato la prestazione, CP_1 liquidando per l'anno 2018 soli € 21,56, somma che aveva trattenuto per recupero dell'indebito; - aveva presentato domanda per il riconoscimento della maggiorazione sociale a partire dal compimento del sessantesimo anno di età, ovvero dal febbraio 2016; -l' gli aveva liquidato la CP_1 maggiorazione sociale riconoscendo la somma di € 13.982,91 a titolo di ratei differenziali da febbraio 2016 a febbraio 2019, trattenendo la somma di € 3.218,38 per completare il recupero dell'indebito; tutto ciò premesso, aveva chiesto che venisse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio-economico ed, in particolare,
l'assenza di redditi per gli anni dal 2014 al 2018, nonché la sua buona fede, e che l' fosse CP_1 condannato a restituire quanto trattenuto a tale titolo ovvero l'importo di €3.767,40, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta e dal deposito del ricorso giudiziario sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici dalla presentazione del ricorso.
Si era costituito in giudizio l' affermando la correttezza del proprio operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'irripetibilità della somma richiesta. In particolare, ha osservato che l'indebito di natura assistenziale determinato da motivi reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, sempre che non ricorrano ipotesi che escludano il legittimo affidamento e che non vi sia una radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali. Rilevato che nel caso di specie l'indebito era scaturito dalla mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi relativi all'anno 2014, ma che il possesso dei requisiti reddituali, oltre che di quelli sanitari, non era mai venuto meno, il Tribunale ha ritenuto che, non sussistendo una condotta omissiva dolosa del ricorrente e avendo l' generato nell'assistito un ragionevole CP_1 affidamento continuando a fornire la prestazione assistenziale sino alla ricostituzione del
23.10.2017, le somme erogate a tale titolo per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 erano irripetibili. Ha quindi condannato l' alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali CP_1 dalla data del ricorso ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre il 12,5% rimborso spese forfetario, iva e cpa, con distrazione.
Con appello del 23.02.2024 ha impugnato la suddetta sentenza nella Parte_1 parte in cui ha disposto, a carico dell' , il pagamento degli interessi legali sulla somma CP_1 trattenuta dalla data di deposito del ricorso, senza considerare che il suo credito per i ratei della pensione era già liquido ed esigibile al momento in cui era stata eseguita la trattenuta dall' e CP_1 che dunque sussisteva il diritto agli interessi ai sensi dell'art.1282 c.c.
Ha impugnato altresì la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, eccependo la violazione del DM 55/14 e ss.mm., sia con riferimento al compenso, da commisurare al valore della controversia (€ 3.767,40) e all'attività svolta, sia con riferimento alla percentuale del rimborso forfetario, dovuto nella misura del 15% ex DM 55/14 e alla maggiorazione di cui all'art.4 comma
1bis DM 147/22 per i collegamenti ipertestuali.
Ha concluso quindi chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la condanna di al CP_1 pagamento degli interessi legali/rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.767,40 dalla data delle singole trattenute al soddisfo;
la condanna di al pagamento delle spese processuali del CP_1 giudizio di primo grado nella misura di cui al secondo scaglione della tabella 4 del DM 55/14, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, con distrazione;
al pagamento dei compensi di lite, anch'essi con distrazione. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e CP_1 ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 16.04.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati.
L'indebito per cui è stato proposto il ricorso introduttivo di primo grado aveva ad oggetto prestazioni di invalidità civile, ritenute dall' non dovute in ragione della mancata CP_1 comunicazione dei redditi da parte del beneficiario, verificatasi negli anni 2014-2018.
La censura relativa al riconoscimento degli interessi legali dal momento della domanda giudiziale piuttosto che dalle date delle singole trattenute, formulata dall'appellante sul dedotto dell'esigibilità del credito a partire dal 2018, deve essere disattesa, non essendo stata fornita prova delle date di effettiva operatività delle trattenute di recupero disposte dall' . CP_1
Va respinta la censura relativa alle spese processuali del primo grado laddove tendente ad ottenere la liquidazione per quattro fasi processuali, posto che non vi è stata istruttoria in udienza, né trattazione (v. note scritte depositate in primo grado) che possa contenutisticamente e finalisticamente distinguersi dalle attività tipiche dell'udienza di discussione e decisione. L'importo liquidato dal Tribunale (€.1000,00) è, per tre fasi, coerente con il valore della causa (E.3767,40), con i minimi dei compensi ex D.M. n.55/2014 e s.m. (€886,00 per cause di previdenza), applicabili stante la semplicità delle questioni affrontate, e con l'applicazione dell'art.4 comma 1 bis D.M. cit. (aumento fino al 30%).
Deve invece essere accolta la doglianza nella parte in cui le spese forfettarie sono state indicate nella misura del 12.5% anziché in quella del 15 %, come stabilito dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese di questo grado vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 del totale c. Il residuo è liquidato secondo i criteri sopra indicati, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/02/2024 da nei confronti di Parte_2 CP_1 avverso la sentenza del 12/12/2023 n.12 del Tribunale di Lecce, così provvede: -accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto CP_1 trattenuto, oltre interessi legali a decorrere dalle date di attuazione del recupero dell'indebito;
-Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che il capo sulle spese;
-Condanna l' al pagamento delle spese già liquidate per il primo grado, oltre rimborso CP_1 forfetario del 15% oltre IVA e CAP;
-Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dei 2/3 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidati in € 642,00 oltre accessori e spese forfetarie (15%) come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Pierlucio Napoli per entrambi i gradi. Dichiara compensata tra le parti la quota di 1/3 delle spese del secondo grado.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 12 del 12.12.2023
Oggetto: ripetizione di indebito;
spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierlucio Napoli Parte_1
Appel lante e
, in CP_1 Controparte_2 persona del suo Pres idente pro -t empore, rappresent ato e difeso dall 'Avv. Marcel lo
Raho
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 21.04.2020 , Parte_1 premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV da febbraio 2011, aveva esposto che: -in luglio
2018 aveva ricevuto € 230,00 anziché € 292,88 a titolo di rateo di pensione;
-recatosi presso gli uffici provinciali dell' , aveva appreso che stava effettuando trattenuta nella misura del CP_2 CP_1
20% a recupero della somma di € 3.767,40 erogata per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014; - solo in quella sede aveva ricevuto una copia dei provvedimenti datati 23.10.2017 e 11.05.2018 con cui l'Istituto comunicava la revoca del beneficio;
-trovandosi nelle condizioni di legge, perché inabile e impossidente, in data 6.07.2018 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale indicando l'assenza di redditi per gli anni dal 2014 al 2018; -l' aveva ricalcolato la prestazione, CP_1 liquidando per l'anno 2018 soli € 21,56, somma che aveva trattenuto per recupero dell'indebito; - aveva presentato domanda per il riconoscimento della maggiorazione sociale a partire dal compimento del sessantesimo anno di età, ovvero dal febbraio 2016; -l' gli aveva liquidato la CP_1 maggiorazione sociale riconoscendo la somma di € 13.982,91 a titolo di ratei differenziali da febbraio 2016 a febbraio 2019, trattenendo la somma di € 3.218,38 per completare il recupero dell'indebito; tutto ciò premesso, aveva chiesto che venisse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio-economico ed, in particolare,
l'assenza di redditi per gli anni dal 2014 al 2018, nonché la sua buona fede, e che l' fosse CP_1 condannato a restituire quanto trattenuto a tale titolo ovvero l'importo di €3.767,40, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta e dal deposito del ricorso giudiziario sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici dalla presentazione del ricorso.
Si era costituito in giudizio l' affermando la correttezza del proprio operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'irripetibilità della somma richiesta. In particolare, ha osservato che l'indebito di natura assistenziale determinato da motivi reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, sempre che non ricorrano ipotesi che escludano il legittimo affidamento e che non vi sia una radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali. Rilevato che nel caso di specie l'indebito era scaturito dalla mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi relativi all'anno 2014, ma che il possesso dei requisiti reddituali, oltre che di quelli sanitari, non era mai venuto meno, il Tribunale ha ritenuto che, non sussistendo una condotta omissiva dolosa del ricorrente e avendo l' generato nell'assistito un ragionevole CP_1 affidamento continuando a fornire la prestazione assistenziale sino alla ricostituzione del
23.10.2017, le somme erogate a tale titolo per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 erano irripetibili. Ha quindi condannato l' alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali CP_1 dalla data del ricorso ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre il 12,5% rimborso spese forfetario, iva e cpa, con distrazione.
Con appello del 23.02.2024 ha impugnato la suddetta sentenza nella Parte_1 parte in cui ha disposto, a carico dell' , il pagamento degli interessi legali sulla somma CP_1 trattenuta dalla data di deposito del ricorso, senza considerare che il suo credito per i ratei della pensione era già liquido ed esigibile al momento in cui era stata eseguita la trattenuta dall' e CP_1 che dunque sussisteva il diritto agli interessi ai sensi dell'art.1282 c.c.
Ha impugnato altresì la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, eccependo la violazione del DM 55/14 e ss.mm., sia con riferimento al compenso, da commisurare al valore della controversia (€ 3.767,40) e all'attività svolta, sia con riferimento alla percentuale del rimborso forfetario, dovuto nella misura del 15% ex DM 55/14 e alla maggiorazione di cui all'art.4 comma
1bis DM 147/22 per i collegamenti ipertestuali.
Ha concluso quindi chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la condanna di al CP_1 pagamento degli interessi legali/rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.767,40 dalla data delle singole trattenute al soddisfo;
la condanna di al pagamento delle spese processuali del CP_1 giudizio di primo grado nella misura di cui al secondo scaglione della tabella 4 del DM 55/14, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, con distrazione;
al pagamento dei compensi di lite, anch'essi con distrazione. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e CP_1 ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 16.04.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati.
L'indebito per cui è stato proposto il ricorso introduttivo di primo grado aveva ad oggetto prestazioni di invalidità civile, ritenute dall' non dovute in ragione della mancata CP_1 comunicazione dei redditi da parte del beneficiario, verificatasi negli anni 2014-2018.
La censura relativa al riconoscimento degli interessi legali dal momento della domanda giudiziale piuttosto che dalle date delle singole trattenute, formulata dall'appellante sul dedotto dell'esigibilità del credito a partire dal 2018, deve essere disattesa, non essendo stata fornita prova delle date di effettiva operatività delle trattenute di recupero disposte dall' . CP_1
Va respinta la censura relativa alle spese processuali del primo grado laddove tendente ad ottenere la liquidazione per quattro fasi processuali, posto che non vi è stata istruttoria in udienza, né trattazione (v. note scritte depositate in primo grado) che possa contenutisticamente e finalisticamente distinguersi dalle attività tipiche dell'udienza di discussione e decisione. L'importo liquidato dal Tribunale (€.1000,00) è, per tre fasi, coerente con il valore della causa (E.3767,40), con i minimi dei compensi ex D.M. n.55/2014 e s.m. (€886,00 per cause di previdenza), applicabili stante la semplicità delle questioni affrontate, e con l'applicazione dell'art.4 comma 1 bis D.M. cit. (aumento fino al 30%).
Deve invece essere accolta la doglianza nella parte in cui le spese forfettarie sono state indicate nella misura del 12.5% anziché in quella del 15 %, come stabilito dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese di questo grado vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 del totale c. Il residuo è liquidato secondo i criteri sopra indicati, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/02/2024 da nei confronti di Parte_2 CP_1 avverso la sentenza del 12/12/2023 n.12 del Tribunale di Lecce, così provvede: -accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto CP_1 trattenuto, oltre interessi legali a decorrere dalle date di attuazione del recupero dell'indebito;
-Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che il capo sulle spese;
-Condanna l' al pagamento delle spese già liquidate per il primo grado, oltre rimborso CP_1 forfetario del 15% oltre IVA e CAP;
-Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dei 2/3 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidati in € 642,00 oltre accessori e spese forfetarie (15%) come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Pierlucio Napoli per entrambi i gradi. Dichiara compensata tra le parti la quota di 1/3 delle spese del secondo grado.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi