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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr. Email_1 Romana Amarelli Consigliere
Consigliere 3. dr. Laura Laureti
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025
,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1296/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1 con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva
[...]
P.IVA_2 ) - Controparte_1 e Sede territoriale P.IVA 1 cod. fiscale in Nola, alla via A. Vespucci n. 20, in persona del Direttore Regionale pro-tempore della CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori (C.F.:
C.F. 1 ), giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. Il difensore dichiara che eventuali comunicazioni della cancelleria possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pec:
Email_2
APPELLANTE CONTRO
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Controparte_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via P. Castellino, C.F._2 C.F. 391 presso lo studio dell'avv.to Alessio Auriemma (C. F. ), dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente ricorso, e che chiede che tutte le comunicazioni relative al presente giudizio siano inoltrate al seguente indirizzo P.E.C.
Email_3
- Appellato
OGGETTO Appello avverso la sentenza n. 2898/24 del Giudice del Lavoro di
Napoli resa e depositata il 18.4.24, relativa alla causa R.G. 3590/23
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.02.2023, presso il Tribunale di ' ,premesso di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, Controparte_3 essere marittimo di professione con qualifica di operaio meccanico, esponeva :
-che a far data dal 19/10/2011, era titolare di una rendita ex art. 80 del D.P.R.
n. 1124 del 1965 per un danno biologico stimato al 26% e costituito da danni policroni conseguenti a n. 3 infortuni sul lavoro ed a malattia professionale
(ipoacusia da rumore);
-che era stato sottoposto a più revisioni: in occasione della revisione del
15/04/2015 gli era stata ridotta la percentuale di danno biologico al 16%; in occasione della revisione avviata il 30/11/2018 aveva visto revocare la rendita di cui era titolare con decorrenza 01/04/2019 sul presupposto di un presunto miglioramento dei danni policroni che venivano valutati complessivamente in misura del 9% (infortunio del 04/08/2006 d.b. 4%; infortunio del 12/05/2010
d.b. 4%; infortunio del 31/05/2011 d.b. 2%; malattia professionale d.b. 3%) come riportato nella lettera provvedimento del 21/05/2019. In conseguenza di tale valutazione gli veniva liquidato un indennizzo in conto capitale pari ad €
10.792,73;
Ritenendo errata la valutazione espressa da Pt_1 nel provvedimento del
21/05/2019, proponeva ricorso ex art. 442 cpc e D.P.R. 1124/65 dapprima innanzi al Tribunale di Nola, poi dichiaratosi incompetente per territorio con provvedimento comunicato il 02/02/2023, e successivamente in riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
: "A) in via preliminare, dichiarare, sulla base della posta presunzione legislativa assoluta, intervenuta la stabilizzazione/cristallizzazione dei postumi afferenti l'infortunio del 04/08/2006 in misura del 7% alla data del 03/10/2016 e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della revisione la revisione operata nel 2019 su tale voce danno per decadenza/prescrizione o comunque impossibilità di procedervi;
1) Ritenere accertata e dichiarare l'erroneità dell'esito del procedimento revisionale Pt_1 che ha interessato il ricorrente per aver operato, nonostante l'intervenuta cristallizzazione, la revisione del danno biologico ascrivibile all'infortunio del
04/08/2006 furi dal termine ultimo legislativamente previsto di undici anni;
2) Ritenere accertato e dichiarare l'erroneità dell'esito del procedimento revisionale Pt_1 con riferimento alla stima del danno biologico ascrivibile alla riconosciuta malattia professionale e alla valutazione dei postumi residuati dagli infortuni del
12/05/2010 e 31/05/211 ed anche del danno ascrivibile all'infortunio del
04/08/2006, (laddove non si ritenesse di accogliere la preliminare eccezione di intervenuta impossibilità di revisionare) perché tutti erroneamente sottostimati e, di conseguenza, dichiarare erronea l'entità attuale del danno biologico complessivo riconosciuto da Pt_1 in capo al ricorrente;
3) sulla base di tali presupposti dichiarare sussistente il diritto del ricorrente al ripristino della rendita da danno biologico revocata con decorrenza 01/04/2019, o per il più basso punteggio del 34%, o di altro punteggio compreso tra il 34 ed il 16%, con effetti ex tunc;
4) Di conseguenza condannare l' Pt_1 a ripristinare la rendita mensile ed a corrispondere tutti i ratei arretrati con i relativi interessi;
5) in via gradata, se, a seguito dell'istruzione della presente, quale conseguenza della malattia professionale e degli infortuni sul lavoro occorsi al ricorrente, venisse accertato un danno biologico attuale inferiore al 16 % e superiore al 9%, riconoscere in capo al sig. CP_3 il diritto ad ottenere la differente e maggiore quota di
,
indennizzo in conto capitale spettantegli secondo le previsioni normative del D.P.R.
1124 del 1965 e succ. modif. e condannare l´ Pt_1 alla relativa corresponsione.
6) Condannare altresì l' Pt_1 alla rifusione delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' Pt_1 che, con varie argomentazioni di fatto e di diritto, concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la CTU, acquisito l'elaborato peritale con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva :- accoglie parzialmente il ricorso per i capi 2 e 3 della domanda e dichiara il ripristino della rendita nella misura del 22% dal 01.04.2019 e condanna l' Pt_1 al ripristino della rendita relativa e α corrispondere gli arretrati, oltre interessi legali, con detrazione di quanto eventuale già erogato.
- rigetta per il resto
- condanna l' Pt_1 al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che, compensate per 1, si liquidano in € 2.022 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
- pone a carico dell' Pt_1 le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Avverso detta decisione, con atto depositato presso l'intestata Corte in data 15.5.2024 , ha interposto tempestivo gravame l' Pt_1 che, nel riportarsi al contenuto della relazione interna Pt_1 redatta il 09.05.2024 dal dott. Per_2
[...] della competente Sede Pt_1 di Nola, ha dedotto l'erroneità della valutazione del CTU di prime cure, chiedendo in riforma dell'impugnata و
sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dall'assicurato con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito Controparte_3 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione ex art 342 c.p.c; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni ha resistito al gravame chiedendone il rigetto siccome
,
infondato in fatto e diritto.
Ha proposto poi, appello incidentale condizionato al superamento della
,
preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello e dell'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU medico legale formulata dall' Pt_1
,
chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui affermava “Quanto all' intervenuta cristallizzazione per l'infortunio del 04.08.2006, si condivide quanto dedotto dall' Pt_1 nella memoria difensiva, in quanto in ordine alla costituzione della rendita unica, inizia a decorrere un nuovo termine ex art. 83 T.U. n. 1124/65 per la revisione della stessa..." nonché nella parte in cui veniva affermato il rilevato miglioramento della dorsalgia da trauma contusivo distorsivo del rachide dorsale laddove a detta patologia andava riconosciuto una più equa valutazione del 2% o del 4% da cumularsi con le altre voci di danno.
, perConcludeva, pertanto il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato;
in subordine, per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, ex art 342 cpc e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto della Riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023.
Norma che è, quindi, pienamente applicabile al caso di specie.
La novità introdotta dalla nota Riforma Cartabia afferisce ai motivi dell'atto di appello che, differentemente rispetto il passato, non devono più contenere
"l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare"; viceversa,
l'atto di appello dal 28.02.2023 dovrà contenere, ex articolo 342 c.p.c. oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. anche e soprattutto a pena di inammissibilità:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'atto di appello non esige, quindi, da parte dell'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun “vacuo formalismo”, né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit., dunque, impone è che le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
In altri termini attraverso l'esposizione dei motivi l'appellante deve fare comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso;
errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
L'appello, come noto, ha natura di c.d. revisio prioris instantiae, ovverosia di strumento processuale volto a correggere ben individuati errori in una decisione già resa sul "bene della vita” azionato in primo grado, ancorché nell'ambito di un mezzo di impugnazione a critica libera e non vincolata ad un catalogo di motivi tassativamente individuati dal legislatore (a differenza del giudizio di Cassazione).
La significativa novità dell'art. 434 c.p.c. è rappresentata dalla codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità, che vanno ad aggiungersi al principio di specificità, nella redazione dei motivi di appello.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierno appellante è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate.
Ed invero l'appellante si è limitato a contestare, genericamente ed in forma discorsiva, la decisione adottata, senza però svolgere alcuna puntuale critica alle argomentazioni addotte dal giudice. Ha infatti esordito affermando "La decisione in epigrafe appare ingiusta ed erronea e l'Istituto si vede, pertanto, costretto a proporre appello per i seguenti motivi:" a tale presa di posizione ha fatto seguire solo la mera riproduzione della relazione interna dell' Pt_1 da parte del CTP dr Persona_2 della Sede Pt 1 di
Nola che, attesa la natura di atto sanitario interno, certamente è priva di quella specifica indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza impugnata, e soprattutto essa non offre alcuna critica adeguata e specifica in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ed oggetto di impugnativa.
Più specificamente la censura mossa dall'appellante è del seguente tenore letterale: "Letta la replica dell'illustre ed esimio dott. Persona_3 (CTU in primo grado) a quanto osservato mi corre l'obbligo di esplicitare che, nonostante lo sforzo profuso dal CTU, nulla è stato chiarito ai fini valutativi. A questo punto si impone rilevare: a) Con espresso riferimento alla problematica delle ginocchia la precedente valutazione espressa dall' Pt_1 era formulata considerando una meniscectomia bilaterale. Invece, alla luce di quanto strumentalmente rilevato, nel caso di specie va riconosciuto una degenerazione meniscale (n.d.r.: monocompartimentale). Che dire! Si comprende come siffatto dato strumentale vada inteso a genesi non post- traumatica. b) Con riferimento alla ipoacusia, a fronte ed in antitesi con quanto apoditticamente concluso dal fiduciario del Giudice (n.d.r.: in assenza di specifiche e dettagliate esplicitazioni operative), va esplicitato che, con riferimento al tracciato audiometrico del 2019 alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000Hz
-να
-
riconosciuta una perdita uditiva (espressa in decibel) pari a 7,1 in AuDx e 27,5 in
AuSin. Alla luce dei suddetti risultati, applicando la formula (OM x 4) + OP / S x 0,5, si addiviene ad un risultato finale pari a 5,59 (n.d.r.: che, approssimando per eccesso, implica una percentuale pari al sei per cento - 6%). È su queste basi che si rende opportuno proporre appello."
Ora, sulla base di tale argomentare, l' Pt_1 sostiene l'erroneità della valutazione del CTU di prime cure, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza. Ebbene appare evidente che le argomentazioni che Pt_1 richiama a supporto dell'appello proposto, risultano del tutto inidonee a concretare una critica specifica alle motivazioni che sorreggono la sentenza gravata .
Invero il Tribunale ha definito il giudizio con una decisione non solo logica ma anche congruamente motivata dal punto di vista medico legale poiché il
Consulente nominato dal giudice in primo grado, con dovizia di rilievi e particolari ,ha fornito tutti gli elementi per dirimere il caso e valutare la sussistenza degli elementi fattuali;
ha altresì fornito adeguata risposta alle osservazioni formulate dal CTP.
Ed infatti con riferimento alla valutazione del danno alle ginocchia, il CTU ha replicato che: "In base alla contestazione sulle lesioni bilaterali del menisco mediale di tipo parafisiologico il CTU non è d'accordo con il CTP dell' Pt_1 per i seguenti motivi: alla RMN del ginocchio destro e sinistro del 10/4/19 “i danni fibrocartilaginei interessano il solo menisco mediale” risparmiando il menisco laterale che appare di regolare segnale e spessore cosa questa che, se fosse di natura degenerativa parafisiologica come ritenuto dal collega Pt_1, i processi degenerativi meniscali dovrebbero interessare entrambi i menischi sia mediale che laterale quindi degenerazioni certe di natura post traumatica. Inoltre queste lesioni meniscali sono state anche riconosciute dai colleghi dell' Pt_1 in data 21/5/2019 che, per l'infortunio n°03558636, riconoscevano all'istante "Esiti di trauma distorsivo ginocchia con meniscectomia bilaterale un grado pari al 4%”. Essendo interessati entrambi le ginocchia il grado derivante deve essere pari al 8%.
Con riferimento, poi, alla valutazione del danno ipoacusia da rumore ha replicato che: "Circa l'ipoacusia da rumore si precisa che è patologia acustica non suscettibile di miglioramento come si evince in letteratura scientifica e penso lo sappia bene anche il collega dell' Pt_1 che riconosce una grossolana riduzione (pari ai 2/3 rispetto al punteggio iniziale) effettuata dall' Pt_1 dal 15% al 04%......In conclusione il danno acustico del ricorrente è una ipoacusia professionale (da rumore) in quanto interessa la via ossea. Nel caso in esame il danno acustico è pari al 14,115 che, arrotondato in difetto, è pari al 14% (vedi spiegazione del danno acustico e sua valutazione riportato nella perizia peritale). Quindi il CTU non condivide il danno acustico del 4% attribuito dai colleghi dell' Pt_1, inadeguato in base all'esame audiometrico del 29/6/19.
Stando così le cose è di tutta evidenza che, nella specie, il gravame risulta limitato alla mera e pedissequa riproposizione delle controdeduzioni alla CTU già esposte in primo grado, senza alcuna parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, laddove era precipuo onere dell'appellante di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di fatto e di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello non è assolutamente conforme alle previsioni di cui agli artt. 434 e 342 cpc, sicchè esso deve essere dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore questione ivi compresa quella relativa all'appello incidentale condizionato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1 quater comma, DPR
115/2002 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 27.11.2025 il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr. Email_1 Romana Amarelli Consigliere
Consigliere 3. dr. Laura Laureti
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025
,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1296/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1 con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva
[...]
P.IVA_2 ) - Controparte_1 e Sede territoriale P.IVA 1 cod. fiscale in Nola, alla via A. Vespucci n. 20, in persona del Direttore Regionale pro-tempore della CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori (C.F.:
C.F. 1 ), giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. Il difensore dichiara che eventuali comunicazioni della cancelleria possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pec:
Email_2
APPELLANTE CONTRO
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Controparte_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via P. Castellino, C.F._2 C.F. 391 presso lo studio dell'avv.to Alessio Auriemma (C. F. ), dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente ricorso, e che chiede che tutte le comunicazioni relative al presente giudizio siano inoltrate al seguente indirizzo P.E.C.
Email_3
- Appellato
OGGETTO Appello avverso la sentenza n. 2898/24 del Giudice del Lavoro di
Napoli resa e depositata il 18.4.24, relativa alla causa R.G. 3590/23
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.02.2023, presso il Tribunale di ' ,premesso di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, Controparte_3 essere marittimo di professione con qualifica di operaio meccanico, esponeva :
-che a far data dal 19/10/2011, era titolare di una rendita ex art. 80 del D.P.R.
n. 1124 del 1965 per un danno biologico stimato al 26% e costituito da danni policroni conseguenti a n. 3 infortuni sul lavoro ed a malattia professionale
(ipoacusia da rumore);
-che era stato sottoposto a più revisioni: in occasione della revisione del
15/04/2015 gli era stata ridotta la percentuale di danno biologico al 16%; in occasione della revisione avviata il 30/11/2018 aveva visto revocare la rendita di cui era titolare con decorrenza 01/04/2019 sul presupposto di un presunto miglioramento dei danni policroni che venivano valutati complessivamente in misura del 9% (infortunio del 04/08/2006 d.b. 4%; infortunio del 12/05/2010
d.b. 4%; infortunio del 31/05/2011 d.b. 2%; malattia professionale d.b. 3%) come riportato nella lettera provvedimento del 21/05/2019. In conseguenza di tale valutazione gli veniva liquidato un indennizzo in conto capitale pari ad €
10.792,73;
Ritenendo errata la valutazione espressa da Pt_1 nel provvedimento del
21/05/2019, proponeva ricorso ex art. 442 cpc e D.P.R. 1124/65 dapprima innanzi al Tribunale di Nola, poi dichiaratosi incompetente per territorio con provvedimento comunicato il 02/02/2023, e successivamente in riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
: "A) in via preliminare, dichiarare, sulla base della posta presunzione legislativa assoluta, intervenuta la stabilizzazione/cristallizzazione dei postumi afferenti l'infortunio del 04/08/2006 in misura del 7% alla data del 03/10/2016 e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della revisione la revisione operata nel 2019 su tale voce danno per decadenza/prescrizione o comunque impossibilità di procedervi;
1) Ritenere accertata e dichiarare l'erroneità dell'esito del procedimento revisionale Pt_1 che ha interessato il ricorrente per aver operato, nonostante l'intervenuta cristallizzazione, la revisione del danno biologico ascrivibile all'infortunio del
04/08/2006 furi dal termine ultimo legislativamente previsto di undici anni;
2) Ritenere accertato e dichiarare l'erroneità dell'esito del procedimento revisionale Pt_1 con riferimento alla stima del danno biologico ascrivibile alla riconosciuta malattia professionale e alla valutazione dei postumi residuati dagli infortuni del
12/05/2010 e 31/05/211 ed anche del danno ascrivibile all'infortunio del
04/08/2006, (laddove non si ritenesse di accogliere la preliminare eccezione di intervenuta impossibilità di revisionare) perché tutti erroneamente sottostimati e, di conseguenza, dichiarare erronea l'entità attuale del danno biologico complessivo riconosciuto da Pt_1 in capo al ricorrente;
3) sulla base di tali presupposti dichiarare sussistente il diritto del ricorrente al ripristino della rendita da danno biologico revocata con decorrenza 01/04/2019, o per il più basso punteggio del 34%, o di altro punteggio compreso tra il 34 ed il 16%, con effetti ex tunc;
4) Di conseguenza condannare l' Pt_1 a ripristinare la rendita mensile ed a corrispondere tutti i ratei arretrati con i relativi interessi;
5) in via gradata, se, a seguito dell'istruzione della presente, quale conseguenza della malattia professionale e degli infortuni sul lavoro occorsi al ricorrente, venisse accertato un danno biologico attuale inferiore al 16 % e superiore al 9%, riconoscere in capo al sig. CP_3 il diritto ad ottenere la differente e maggiore quota di
,
indennizzo in conto capitale spettantegli secondo le previsioni normative del D.P.R.
1124 del 1965 e succ. modif. e condannare l´ Pt_1 alla relativa corresponsione.
6) Condannare altresì l' Pt_1 alla rifusione delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' Pt_1 che, con varie argomentazioni di fatto e di diritto, concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la CTU, acquisito l'elaborato peritale con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva :- accoglie parzialmente il ricorso per i capi 2 e 3 della domanda e dichiara il ripristino della rendita nella misura del 22% dal 01.04.2019 e condanna l' Pt_1 al ripristino della rendita relativa e α corrispondere gli arretrati, oltre interessi legali, con detrazione di quanto eventuale già erogato.
- rigetta per il resto
- condanna l' Pt_1 al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che, compensate per 1, si liquidano in € 2.022 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
- pone a carico dell' Pt_1 le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Avverso detta decisione, con atto depositato presso l'intestata Corte in data 15.5.2024 , ha interposto tempestivo gravame l' Pt_1 che, nel riportarsi al contenuto della relazione interna Pt_1 redatta il 09.05.2024 dal dott. Per_2
[...] della competente Sede Pt_1 di Nola, ha dedotto l'erroneità della valutazione del CTU di prime cure, chiedendo in riforma dell'impugnata و
sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dall'assicurato con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito Controparte_3 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione ex art 342 c.p.c; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni ha resistito al gravame chiedendone il rigetto siccome
,
infondato in fatto e diritto.
Ha proposto poi, appello incidentale condizionato al superamento della
,
preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello e dell'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU medico legale formulata dall' Pt_1
,
chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui affermava “Quanto all' intervenuta cristallizzazione per l'infortunio del 04.08.2006, si condivide quanto dedotto dall' Pt_1 nella memoria difensiva, in quanto in ordine alla costituzione della rendita unica, inizia a decorrere un nuovo termine ex art. 83 T.U. n. 1124/65 per la revisione della stessa..." nonché nella parte in cui veniva affermato il rilevato miglioramento della dorsalgia da trauma contusivo distorsivo del rachide dorsale laddove a detta patologia andava riconosciuto una più equa valutazione del 2% o del 4% da cumularsi con le altre voci di danno.
, perConcludeva, pertanto il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato;
in subordine, per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, ex art 342 cpc e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto della Riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023.
Norma che è, quindi, pienamente applicabile al caso di specie.
La novità introdotta dalla nota Riforma Cartabia afferisce ai motivi dell'atto di appello che, differentemente rispetto il passato, non devono più contenere
"l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare"; viceversa,
l'atto di appello dal 28.02.2023 dovrà contenere, ex articolo 342 c.p.c. oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. anche e soprattutto a pena di inammissibilità:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'atto di appello non esige, quindi, da parte dell'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun “vacuo formalismo”, né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit., dunque, impone è che le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
In altri termini attraverso l'esposizione dei motivi l'appellante deve fare comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso;
errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
L'appello, come noto, ha natura di c.d. revisio prioris instantiae, ovverosia di strumento processuale volto a correggere ben individuati errori in una decisione già resa sul "bene della vita” azionato in primo grado, ancorché nell'ambito di un mezzo di impugnazione a critica libera e non vincolata ad un catalogo di motivi tassativamente individuati dal legislatore (a differenza del giudizio di Cassazione).
La significativa novità dell'art. 434 c.p.c. è rappresentata dalla codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità, che vanno ad aggiungersi al principio di specificità, nella redazione dei motivi di appello.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierno appellante è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate.
Ed invero l'appellante si è limitato a contestare, genericamente ed in forma discorsiva, la decisione adottata, senza però svolgere alcuna puntuale critica alle argomentazioni addotte dal giudice. Ha infatti esordito affermando "La decisione in epigrafe appare ingiusta ed erronea e l'Istituto si vede, pertanto, costretto a proporre appello per i seguenti motivi:" a tale presa di posizione ha fatto seguire solo la mera riproduzione della relazione interna dell' Pt_1 da parte del CTP dr Persona_2 della Sede Pt 1 di
Nola che, attesa la natura di atto sanitario interno, certamente è priva di quella specifica indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza impugnata, e soprattutto essa non offre alcuna critica adeguata e specifica in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ed oggetto di impugnativa.
Più specificamente la censura mossa dall'appellante è del seguente tenore letterale: "Letta la replica dell'illustre ed esimio dott. Persona_3 (CTU in primo grado) a quanto osservato mi corre l'obbligo di esplicitare che, nonostante lo sforzo profuso dal CTU, nulla è stato chiarito ai fini valutativi. A questo punto si impone rilevare: a) Con espresso riferimento alla problematica delle ginocchia la precedente valutazione espressa dall' Pt_1 era formulata considerando una meniscectomia bilaterale. Invece, alla luce di quanto strumentalmente rilevato, nel caso di specie va riconosciuto una degenerazione meniscale (n.d.r.: monocompartimentale). Che dire! Si comprende come siffatto dato strumentale vada inteso a genesi non post- traumatica. b) Con riferimento alla ipoacusia, a fronte ed in antitesi con quanto apoditticamente concluso dal fiduciario del Giudice (n.d.r.: in assenza di specifiche e dettagliate esplicitazioni operative), va esplicitato che, con riferimento al tracciato audiometrico del 2019 alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000Hz
-να
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riconosciuta una perdita uditiva (espressa in decibel) pari a 7,1 in AuDx e 27,5 in
AuSin. Alla luce dei suddetti risultati, applicando la formula (OM x 4) + OP / S x 0,5, si addiviene ad un risultato finale pari a 5,59 (n.d.r.: che, approssimando per eccesso, implica una percentuale pari al sei per cento - 6%). È su queste basi che si rende opportuno proporre appello."
Ora, sulla base di tale argomentare, l' Pt_1 sostiene l'erroneità della valutazione del CTU di prime cure, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza. Ebbene appare evidente che le argomentazioni che Pt_1 richiama a supporto dell'appello proposto, risultano del tutto inidonee a concretare una critica specifica alle motivazioni che sorreggono la sentenza gravata .
Invero il Tribunale ha definito il giudizio con una decisione non solo logica ma anche congruamente motivata dal punto di vista medico legale poiché il
Consulente nominato dal giudice in primo grado, con dovizia di rilievi e particolari ,ha fornito tutti gli elementi per dirimere il caso e valutare la sussistenza degli elementi fattuali;
ha altresì fornito adeguata risposta alle osservazioni formulate dal CTP.
Ed infatti con riferimento alla valutazione del danno alle ginocchia, il CTU ha replicato che: "In base alla contestazione sulle lesioni bilaterali del menisco mediale di tipo parafisiologico il CTU non è d'accordo con il CTP dell' Pt_1 per i seguenti motivi: alla RMN del ginocchio destro e sinistro del 10/4/19 “i danni fibrocartilaginei interessano il solo menisco mediale” risparmiando il menisco laterale che appare di regolare segnale e spessore cosa questa che, se fosse di natura degenerativa parafisiologica come ritenuto dal collega Pt_1, i processi degenerativi meniscali dovrebbero interessare entrambi i menischi sia mediale che laterale quindi degenerazioni certe di natura post traumatica. Inoltre queste lesioni meniscali sono state anche riconosciute dai colleghi dell' Pt_1 in data 21/5/2019 che, per l'infortunio n°03558636, riconoscevano all'istante "Esiti di trauma distorsivo ginocchia con meniscectomia bilaterale un grado pari al 4%”. Essendo interessati entrambi le ginocchia il grado derivante deve essere pari al 8%.
Con riferimento, poi, alla valutazione del danno ipoacusia da rumore ha replicato che: "Circa l'ipoacusia da rumore si precisa che è patologia acustica non suscettibile di miglioramento come si evince in letteratura scientifica e penso lo sappia bene anche il collega dell' Pt_1 che riconosce una grossolana riduzione (pari ai 2/3 rispetto al punteggio iniziale) effettuata dall' Pt_1 dal 15% al 04%......In conclusione il danno acustico del ricorrente è una ipoacusia professionale (da rumore) in quanto interessa la via ossea. Nel caso in esame il danno acustico è pari al 14,115 che, arrotondato in difetto, è pari al 14% (vedi spiegazione del danno acustico e sua valutazione riportato nella perizia peritale). Quindi il CTU non condivide il danno acustico del 4% attribuito dai colleghi dell' Pt_1, inadeguato in base all'esame audiometrico del 29/6/19.
Stando così le cose è di tutta evidenza che, nella specie, il gravame risulta limitato alla mera e pedissequa riproposizione delle controdeduzioni alla CTU già esposte in primo grado, senza alcuna parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, laddove era precipuo onere dell'appellante di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di fatto e di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello non è assolutamente conforme alle previsioni di cui agli artt. 434 e 342 cpc, sicchè esso deve essere dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore questione ivi compresa quella relativa all'appello incidentale condizionato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1 quater comma, DPR
115/2002 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 27.11.2025 il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.