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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1620/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento del matrimonio e promossa
DA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1 avv. CORROTTI MASSIMO e NICOLETTI MICHELA -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] a [...] Controparte_1
Dominicana), già residente in [...]
c.f. -CONVENUTO CONTUMACE- C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 25.10.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza di comparizione sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza dell'11.2.2025:
“RICORRE affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla
[...] annotazione della sentenza”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
NO (MS) con in data 23.3.1996 (atto trascritto Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n.
4 parte I anno 1996), di aver avuto una figlia ( , nata il [...], Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente), di essersi i coniugi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale omologato del Tribunale di
Massa in data 27.5.2005 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha apposto il visto in data 25.10.2024.
Il convenuto, al quale il ricorso è stato notificato ex art. 143 c.p.c. non si è costituito.
2 All'udienza dell'11.2.2025 la ricorrente ha riferito di non avere più notizie del marito da circa sette o otto anni, confermando anche la totale assenza di rapporti padre-figlia.
Il procuratore di parte ricorrente, autorizzata dal Giudice, ha quindi precisato le conclusioni come in atto introduttivo limitatamente al punto a), sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, essendo stata proposta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. n. 898/1970 come da ultimo modificata dalla L. 55/2015, a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Massa, nel giudizio di separazione consensuale conclusoli con omologa del verbale in data 27.5.2005, non essendo stata eccepita la riconciliazione da parte del convenuto, che già irreperibile, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
Le spese del presente giudizio devono essere a carico del convenuto resosi irreperibile e quindi precludendo la possibilità di accesso ad una procedura divorzile più snella e vantaggiosa economicamente per la ricorrente.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione della tab. 2
D.M. 55/2014, e tenuto conto della minima attività processuale resasi necessaria, assente nella fase istruttoria, che consente la riduzione al minimo dei valori tabellari per le fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 23.3.1996 in NO (MS) (atto Controparte_1
3 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 4 parte I anno 1996)
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte delle spese processuali, che si liquida in € 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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