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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10194 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3712/2022 + 21883/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, sez. XII civile, nella persona della Dott.ssa CI De NA ha pronunciato
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti al RG n. 3712/2022 e n. 21883/2022 intercorrente tra
(C.F ), residente in [...] C.F._1
Giustiniana n. 85, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Di Leo (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti, via F.lli Sebastiani n. 181 – parte attrice contro
(C.F/P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 69/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
MA AG SO (C.F. , dall'Avv. Massimiliano Costantini (C.F. C.F._3
) e dall'Avv. Emilia Rosa Faraglia (C.F. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, viale G. Mazzini n.123 – parte attrice e
(C.F. ,) residente in [...], Controparte_2 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Ingrosso (C.F. e dall'Avv. Antonella C.F._7
CO (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ingrosso, C.F._8 sito in Roma, via Angelo Brofferio n. 7 – parte convenuta e
(C.F. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._9 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Ingrosso (C.F. e dall'Avv. Antonella C.F._7
CO (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ingrosso, C.F._8 sito in Roma, via Angelo Brofferio n. 7 – parte convenuta e
(C.F/P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Dott. Controparte_4 P.IVA_2
e Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli (CF. Controparte_5 Controparte_6
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Carlo Poma C.F._10
n. 4 – parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Gli elementi storico e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.12.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio (in qualità di conducente dell'autovettura Mercedes coinvolta nello Controparte_2 scontro), (in qualità di proprietaria della stessa vettura) e (in qualità Controparte_3 Controparte_4 di compagnia assicuratrice di detto veicolo) deducendo che:
i. In data 21.09.2018, intorno alle 15.15, si trovava alla guida del motociclo di sua proprietà
Honda SH 150 targato CW76613 con a bordo (terza Persona_1 trasportata), percorrendo la via Flaminia Nuova in Roma con provenienza da Corso di
Francia e direzione G.R.A. allorquando -all'altezza del km 7.500- l'autovettura Mercedes
Kompressor targata CZ872HR, condotta da era uscita dal distributore di Controparte_2 benzina presente sul lato opposto della carreggiata che -con una manovra repentina- aveva effettuato un'inversione ad "U", nonostante la segnaletica stradale (doppie strisce continue), invadendo la corsia di marcia percorsa da esso attore, facendolo cadere a terra insieme alla moglie , terza trasportata;
Per_1
ii. sul luogo del sinistro era intervenuto il 118, che lo aveva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell' – ove gli era stata diagnosticata una “frattura Controparte_7 scomposta diafisi femore sinistro + frattura parete orbitale sinistra” con prognosi di 45 giorni s.c. Dimesso dal Pronto Soccorso, era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dello stesso ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. Era stato poi dimesso il
05.10.2018, con diagnosi di “frattura scomposta diafisaria femore sinistro”, e ricoverato presso la casa di cura “Nomentana Hospital” dove aveva effettuato la riabilitazione motoria. Dimesso anche dalla casa di cura il 09.11.2018, aveva eseguito esami diagnostici e visite di controllo, finché il 26.09.2019 era stato nuovamente ricoverato presso il per essere sottoposto ad altro intervento. Era stato infine dimesso il Controparte_7
30.09.2019 con la diagnosi di “postumi di frattura femore sinistro”. iii. aveva inoltrato, tramite lo Studio Tecnico “Accolla Infortunistica”, domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa che aveva risposto di non poter Controparte_4 accogliere la richiesta ritenendo il sinistro addebitabile esclusivamente al richiedente.
La citazione così conclude: “A) Statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva del sig. , conducente del veicolo Mercedes Controparte_2
Kompressor targato CZ872HR di proprietà della sig.ra , e per l'effetto Controparte_3 condannare quest'ultima in solido con la al risarcimento integrale di tutti Controparte_8
i danni patiti e patiendi dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro predetto, nella misura che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche all'esito della consulenza tecnica di ufficio che sin d'ora si chiede, o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre alle spese sostenute e da sostenersi, il tutto oltre ad una congrua rivalutazione delle indennità medesime in base all'intercorsa svalutazione dell'euro e sul tutto gli interessi legali dal giorno dell'incidente all'effettivo soddisfo;
B) Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
e si sono costituiti in giudizio con tempestiva comparsa di Controparte_2 Controparte_3 costituzione e risposta deducendo che:
i. La falsità della ricostruzione della dinamica del sinistro come esposta dall'attore cui andava imputata in via esclusiva la responsabilità del sinistro in quanto: esso CP_2 si trovava alla guida del veicolo Mercedes Kompressor targato CZ872HR percorrendo la Via Flaminia Nuova con provenienza da Corso di Francia in direzione GRA, quando
-all'altezza del km 7.500 dovendo entrare nel vivaio ivi presente- aveva inserito l'indicatore di destra e, avendo ottenuto una precedenza di fatto dal conducente di un
SUV che procedeva alla sua destra sulla stessa corsia, aveva iniziato la manovra di svolta. In tale frangente era stato violentemente urtato sul fianco anteriore destro dal motociclo Honda SH tg. CW76613 condotto da che transitava in fase di Parte_1 sorpasso sulla sua destra, procedendo all'interno di una banchina “non transitabile” presente sulla destra della carreggiata e delimitata da striscia continua;
ii. La società , per conto della Controparte_1 Controparte_9
(compagnia assicuratrice del motociclo Honda SH tg. CW76613 condotto da , Pt_1 aveva liquidato in via stragiudiziale i danni subiti dal veicolo Mercedes Kompressor targato CZ872HR, di proprietà di e condotto da senza contestare CP_3 CP_2 la sussistenza di alcuna responsabilità del conducente el sinistro in questione. CP_2
La comparsa di e così conclude: “in via principale nel merito: - rigettare la CP_2 CP_3 domanda dell'attore, per i diversi motivi indicati, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
in subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che il giudice adito ordini alla di manlevare la sig.ra per tutti quegli CP_10 Controparte_3 importi che saranno allo stesso liquidati. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre Iva e
Cpa come per legge”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta deducendo: Controparte_4
i. La nullità della citazione per l'omessa determinazione, quantificazione e specificazione del petitum oggetto della propria domanda, difettando la misura del preteso risarcimento, la tipologia di danni ad esso connessi con conseguente lesione del diritto di difesa;
ii. L'insussistenza di responsabilità -neppure in via concorsuale- a carico del proprio assicurato, conducente del veicolo Mercedes targato CZ 872 HR stante l'inverosimiglianza della ricostruzione del sinistro per come prospettata dall'attore e -di
contro
- l'attendibilità della versione della dinamica del sinistro fornita dal conducente anche in virtù della CP_2 collocazione dei danni sulla Mercedes nella parte laterale anteriore destra e sulla base del verbale redatto dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente (doc. 14 in citazione);
iii. Sotto il profilo della presunzione di colpa ex art.2054 c.c., che chi si trova alla guida di un veicolo e si vede venire addosso un motociclo in fase di sorpasso vietata a destra, ha già dimostrato in re ipsa di non aver potuto fare nulla per evitare lo scontro, secondo una equiparazione tra la condotta positiva di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”
(art.2054 c.c.) e l'equivalente comportamento negativo di non aver potuto fare nulla per evitarlo.
La comparsa di costituzione e risposta di così conclude: “-in via principale: Controparte_4 respingere per i motivi indicati in narrativa tutte le richieste avanzate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.; -in via subordinata: limitare la misura delle deprecata condanna della scrivente ai soli danni che verranno specificati ed accertati anche con riferimento al nesso causale e al netto del concorso di colpa che verrà riconosciuto in capo all'istante in dipendenza dei fatti di causa. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Il procedimento così incardinato -e iscritto al ruolo generale (R.G.) n. 3712/2022 del tribunale di
Roma- è stato riunito per connessione oggettiva, riguardando il medesimo sinistro, alla causa RG n.
21883/2022 promossa da nei confronti di e Controparte_1 CP_4 [...]
, inizialmente avviata innanzi al Tribunale di Trieste e, successivamente, riassunta innanzi CP_3 al tribunale di Roma.
Nell'ambito del giudizio riunito, la società anche quale rappresentante Controparte_1 ex art. 77 c.p.c. della (compagnia assicuratrice del motociclo condotto e Controparte_11 di proprietà di , agendo in rivalsa ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, ha convenuto in giudizio Pt_1 innanzi al Tribunale di Trieste (R.G. 2053/2021) la compagnia (atto notificato in data Controparte_4
28.07.2021) e (atto notificato in data 08.08.2021). Controparte_3
In tale sede:
i. l'attrice ha chiesto che venisse accertata la concorrente responsabilità del conducente della
Mercedes nel sinistro oggetto di causa, e che conseguentemente le venisse corrisposta la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità di quanto liquidato in favore della terza trasportata ed euro 3.929,12 a titolo di competenze legali stragiudiziali liquidate Per_1 sempre in favore della terza trasportata. L'azione è stata proposta da , in Controparte_1 quanto quest'ultima avrebbe risarcito integralmente il danno alla terza trasportata ex art. 141 cod. ass. per l'importo di euro 80.000 (oltre a euro 9.760 per spese legali), e conseguentemente avrebbe diritto di rivalsa nei confronti della compagnia del responsabile civile, deducendo la responsabilità concorrente del conduttore del veicolo Mercedes;
ii. si è costituita la compagnia eccependo la carenza di legittimazione attiva in Controparte_4 capo all'attrice, non essendovi prova di pagamento in favore della terza trasportata, e contestando l'ammontare del danno e il concorso di colpa del conducente della Mercedes.
Secondo la versione di la domanda di sarebbe basata su una CP_4 Controparte_1 ricostruzione del sinistro incompatibile con gli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia intervenuti sul posto e la responsabilità dell'incidente sarebbe da ricondursi esclusivamente al conducente del motociclo Honda SH 150;
iii. si è costituita (proprietaria del veicolo Mercedes) evidenziando di essere Controparte_3 stata convenuta (insieme a e anche nel giudizio pendente Controparte_4 Controparte_2 davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione del 30 novembre 2021 per l'udienza del
22 aprile 2022 (giudizio promosso da proprietario e conducente del motociclo Parte_1 assicurato da il quale, ritenendo unico responsabile del sinistro Controparte_11
conducente dell'autovettura Mercedes assicurata da ne ha chiesto la CP_2 Controparte_4 condanna al risarcimento dei danni).
Rilevata la connessione tra la causa promossa da innanzi al Tribunale Controparte_1 di Trieste (iscritta al n. 2053/2021) e quella promossa da innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma (iscritta al n. 3712/2022), il giudice di Trieste ha disposto la riassunzione nel termine di trenta giorni della causa accessoria n. 2053/2021 davanti al tribunale di Roma, competente per la causa principale n. 3712/2022. La causa n. 2053/2021 è stata di fatto riassunta innanzi al tribunale di
Roma e poi riunita alla causa n. 3712/2022. La comparsa in riassunzione di così conclude: “in via preliminare: - Controparte_1 disporre la riunione del presente procedimento con quello instaurato avanti il Tribunale di Roma
R.G. n. 3712/2022, promosso dal Sig. nei confronti di del Sig. Parte_1 Controparte_4
e della Sig.ra (udienza di comparizione 22.4.2022); nel merito: - Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo Mercedes tg.
CZ872HR, assicurato da nella causazione del sinistro de quo nella misura del 30%, Controparte_4
o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la
Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.928,00, pari al 30% del danno e delle spese liquidate in favore della terza trasportata Sig.ra sul motociclo Honda SH 150 tg. CW76613, Persona_1 assicurato con la compagnia (o in quell'altra somma maggiore Controparte_12
o minore che verrà accertata in corso di causa) ed € 3.929,12 a titolo di competenze legali stragiudiziali;
il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica del presente atto di citazione nonché degli interessi di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c. o comunque a condannarla alla maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta idonea dalla
S.V. Ill.ma secondo il suo libero apprezzamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La comparsa di costituzione e risposta in riassunzione di così conclude: “ -in via Controparte_4 preliminare: 1) disporre la riunione del presente giudizio con quello instaurato dal Sig. per Pt_1 ragioni di connessione;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società istante per come sopra meglio argomentato;
-in via principale di merito: respingere per i motivi indicati in narrativa tutte le richieste avanzate dalla Società attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Nel corso del presente giudizio:
1) è stato assunto interrogatorio formale di il quale sui capitoli da 1 a 4 formulati da Controparte_2 parte attrice nella memoria istruttoria ex art.183 co.6 n. 2 c.p.c. ha così risposto: 1) Vero che in data
21.09.2018, intorno alle ore 15.15 il sig. si trovava alla guida del motociclo di sua proprietà Pt_1
Honda SH 150 targato CW76613 e, con a bordo, in qualità di terza trasportata la sig.ra Persona_1
in Roma, percorreva in Roma la via Flaminia Nuova, proveniente da Corso di
[...] Per_1
Francia con direzione G.R.A.?- “Io mi trovavo a percorre via Flaminia proveniente da zona centro verso il GRA, ovvero nella stessa direzione e medesima corsia di marcia dello scooter. Era mia intenzione girare sulla destra per recarmi presso un vivaio. Alla mia destra vi era un SUV, ho messo la freccia verso destra e sulle prime il SUV non mi ha dato strada, poi ha rallentato e si è fermato facendomi passare. Ero giunto a circa 5 metri prima del punto di svolta quando, visto che il SUV si era fermato per darmi spazio, ho girato verso destra passando davanti al SUV. Ho pertanto rallentato
e ho controllato che non sopraggiungesse nessuno. Poi nel giro di un secondo ho sentito lo schianto di scooter che ha urtato la Mercedes all'altezza della ruota anteriore destra. La collisione è avvenuta nella corsia di emergenza posta sul lato destro della carreggiata. L'incidente è stato violento, la trasportata a bordo dello scooter è letteralmente volata oltre l'auto, non ricordo invece il conducente dello scooter che ho visto un attimo dopo a terra. Quest'ultimo si è poi rialzato mentre la signora è rimasta a terra.”. 2) Vero che, nell'occasione predetta, all'altezza del km 7,500 l'autovettura Mercedes
Kompressor targata CZ872HR, da Ella condotta e di proprietà della sig.ra usciva Controparte_3 dal distributore di benzina presente sul lato opposto della carreggiata, rispetto al senso di marcia del sig. ed eseguiva una manovra volta a effettuare un'inversione ad "U"? -“Non risponde al vero Pt_1 che io abbia effettuato una manovra di inversione ad “U” uscendo dal distributore di benzina”. 3)
Vero che nel compiere la predetta manovra Ella invadeva la corsia di marcia del urtando il Pt_1 motociclo condotto da quest'ultimo, facendo cadere a terra costui e la terza trasportata a bordo del motociclo, sig.ra ? -“ritengo che lo scooter procedesse a velocità elevata Persona_1 in quanto non l'ho visto arrivare”. 4) Vero che nel luogo dove si è verificato il sinistro è presente segnaletica orizzontale, costituita da doppie strisce longitudinali continue, che vietano la manovra da
Ella posta in essere? - “Preciso che prima del sinistro marciavo nella zona centrale della corsia” (cfr. verbale di udienza 12.07.2023).
2) interrogatorio formale di il quale sui capitoli di prova a) e b) formulati da Parte_1 nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. ha così risposto: a) Vero che il giorno Controparte_4
21.9.2018 alle ore 15,15 circa in Roma il Sig. , a bordo della vettura Mercedes Controparte_2
Kompressor tg. CZ 872 HRI di proprietà della sig.ra percorreva in Roma Via Flaminia CP_3
Nuova, proveniente da Roma Centro direzione GRA allorquando, giunta in prossimità del Km 7.500 inseriva la freccia destra per accedere all'interno del vivaio ivi presente sulla destra? –“Stavo andando
a casa con mia moglie sullo scooter. Stavo percorrendo la parte destra della strada.”. b) Vero che in tali circostanze di tempo e di luogo mentre il Sig. svoltava a destra veniva colpito sulla CP_2 fiancata destra dalla parte anteriore del motoveicolo Honda SH 150 tg. CW 76613 di proprietà e condotto dal Sig. che sorpassava sulla destra i veicoli fermi incolonnati nel traffico Pt_1 percorrendo la banchina della carreggiata in direzione GRA”? - “Una macchina è uscita dal distributore che si trovava sul lato opposto della strada e si è immessa nella mia corsia di marcia e mi ha urtato con la parte destra in quanto era diretta verso il vivaio che si trovava alla mia destra.
Prima dell'urto nella mia corsia di marcia non erano presenti altri veicoli” (cfr. verbale di udienza
27.09.2023). Nel corso dell'istruttoria è stata altresì disposta consulenza medico legale (di seguito: CTU) sulla persona dell'attore al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3)Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla SI
; 4) in caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo. 5) ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6) se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.); 7)Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023).
Il ctu ha rassegnato le seguenti conclusioni rendendo relazione scritta: “Gli esiti delle lesioni, valutati dopo cinque anni dall'evento lesivo, si riassumono in: A) Persistenza di poussès cefalalgiche, episodi di vertigine, turbe neurovegetative, che non riconoscono come substrato patogenetico un concreto danno organico del Sistema Nervoso Centrale, ma vanno inquadrati nella cornice di una sindrome neurasteniforme conseguente a trauma maxillo-facciale. B) Ipotonotrofia dei muscoli attivatori della coscia, sinistra, secondaria a frattura del femore consolidata con imperfetto affrontamento dei monconi, a fronte d'intervento di riduzione ed osteosintesi con infibulo endo-midollare. C) Presenza di alcune cicatrici ubicate sul versante laterale del terzo superiore della coscia sinistra, sul quadrante infero-esterno del gluteo e in corrispondenza del tratto distale del femore, descritte in dettaglio nell'esame obiettivo. In qualità di CTU riconosco, unitamente ai colleghi medici che hanno assistito alle operazioni peritali, che i postumi clinici discendono dall'incidente del 21 settembre 2018 secondo una connessione causale univoca e diretta, suffragata da criteri modale, cronologico, topografico, quantitativo e qualitativo. Gli esiti configurano alterazione della concreta integrità anatomo-funzionale del soggetto (danno alla validità biologica), tale da incidere sulla complessiva validità psico-fisica del soggetto leso. E' opportuno rappresentare al Magistrato la ripercussione sulla cenestesi lavorativa, per l'effetto usurante che il lavoro di scaffalista in un supermercato comporta sul bacino e sugli arti inferiori (in particolare l'arto sinistro), del signor Pt_1 traumatizzato dalla doppia frattura femorale. Va anche considerato il risvolto neuro-distimico conseguente alla frattura sotto orbitaria complicata da versamento ematico in sede zigomatica. Il danno dunque ha prodotto peggioramento delle condizioni generali del soggetto. Consuntivo medico- legale: inabilità temporanea assoluta giorni 60 (sessanta); inabilità temporanea parziale al 50% giorni 40 (quaranta); danno permanente alla validità biologica, incidente sull'attitudine ad espletare le normali funzioni psico-fisiche: 18% (diciotto per cento) della totale. In questo valore percentuale
è compreso il danno fisiognomico rappresentato dagli esiti cicatriziali. Nel computo dei danni subiti mi sono avvalso: 1) dei Barème validati dalla SI ( Guida alla valutazione Parte_3 medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente;
e Guida Pt_4 Parte_5 orientativa alla valutazione del danno biologico”. 2) delle Tabelle elaborate al Tribunale di
Milano.In merito al quesito concernente le spese di cura sostenute, esse possono essere ritenute congrue nella cifra di euro 242,88. Nel dettaglio le spese sono così ripartite: euro 63,51 spesi per pagamento ticket per prestazioni sanitarie;
- euro 53,57 spesi per visite specialistiche ortopediche;
euro 45.00 spesi per ritiro cartella clinica e duplicati di esami radiologici;
euro 52,10 spesi per acquisto farmaci;
euro 28,70 per pagamento ticket esami ematochimici. Alle suddette spese va aggiunto la somma di euro 976,00 (800,00 + 176,00) esborsati per la relazione e l'assistenza medico- legale della dottoressa . Non si reputano necessari futuri provvedimenti terapeutici, Persona_2 essendo i postumi stabilizzati nel tempo.” (cfr. ctu a firma dott. , depositata il Persona_3
07.04.2024).
2. Gli elementi di diritto: la responsabilità ex art. 2054 c.c. nella causazione del sinistro
Nel presente procedimento trova applicazione l'art.2054 c.c. In particolare, nel caso di specie viene in rilievo il co.2 di tale articolo, il quale stabilisce che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma individua, dunque, non una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità presunta, in capo ai conducenti di veicoli senza guida di rotaie protagonisti di uno scontro. Da tale presunzione di responsabilità ciascun conducente può liberarsi dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la massima diligenza, ma di aver tenuto un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, nei limiti della normale diligenza (cfr. sul tema Cass. civ. sez. VI, 16/02/2017, ord. n. 4130; conf. Cass. civ. sez. III, 29/04/2006, n. 10031).
La giurisprudenza di legittimità ha specificato ulteriormente i termini della presunzione in esame e della prova liberatoria stabilendo che: mentre la dimostrazione di aver tenuto una condotta di guida corretta può far ritenere superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente il cui comportamento è risultato diligente, viceversa l'accertamento da parte del giudice della colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro conducente (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, 23/01/2023, n. 2005; conf. Cass. civ. sez. III, 20/03/2020, n. 7479, la quale afferma che: “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti”). Dunque, occorre comunque verificare se, nel caso concreto, l'altro conducente (altro rispetto al conducente il cui comportamento sia risultato colposo) abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta, con prova che può essere diretta, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, o indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. sul tema: Cass. civ. sez. III, 22/04/2009, n. 9550; conf. Cass. civ. sez. VI,
21/05/2019, ord. n. 13672).
Nella specie il verificarsi di un sinistro (con le conseguenti lesioni) in data 21.09.2018 tra il motociclo
Honda SH 150 guidato da e l'autovettura Mercedes Kompressor guidata da è Pt_1 CP_2 circostanza pacifica nella ricostruzione delle parti, mentre discussa è la dinamica dello stesso e la conseguente responsabilità. Invero, secondo la versione fornita dall'attore l'incidente si Pt_1 sarebbe verificato a causa di una repentina manovra effettuata da il quale, uscendo Controparte_2 dal distributore di benzina posto sul lato opposto della carreggiata (opposto rispetto al senso di marcia dell'attore), avrebbe posto in essere una illecita inversione ad U invadendo la corsia di marcia di e scontrandosi con il motociclo di quest'ultimo. Viceversa, secondo la ricostruzione Parte_1 fornita dal convenuto (condivisa dai convenuti e , lo scontro tra i CP_2 CP_3 Controparte_4 veicoli sarebbe occorso a causa del comportamento illecito di il quale, transitando in Parte_1 fase di sorpasso a destra lungo la corsia di emergenza posta alla destra della carreggiata sulla stessa corsia di marcia ove procedeva avrebbe urtato violentemente la vettura di quest'ultimo, non CP_2 essendosi accorto della manovra di svolta a destra precedentemente segnalata e già iniziata dal conducente della Mercedes. Anche in fase istruttoria, e nel rendere interrogatorio formale, confermano le opposte Pt_1 CP_2
e incompatibili ricostruzioni dell'incidente riportate negli atti introduttivi.
Neppure è risultata dirimente, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, di un eventuale superamento della presunzione di cui all'art. 2054 co.2 c.c. e di una diversa gradazione della responsabilità dei due conducenti, la relazione di incidente stradale degli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro.
Invero, nella relazione gli agenti osservano che, al momento del loro arrivo sul posto dell'incidente, era presente esclusivamente il conducente della Mercedes, il quale ha fornito la sua ricostruzione della dinamica del sinistro chiarendo che il conducente e la passeggera del motociclo Honda SH erano rimasti feriti ed erano già stati trasportati in ambulanza presso due differenti nosocomi. Inoltre, all'arrivo degli agenti i veicoli coinvolti nello scontro erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro. Nella relazione si legge poi che il gruppo di polizia si è recato Testi presso il distributore all'altezza del km 7.500 di via Flaminia Nuova, per visionare le telecamere che inquadrano su quest'ultima, constatando -dalla visione del filmato- che l'inquadratura delle telecamere non era centrata sull'area dove si era verificato l'incidente, bensì qualche metro più avanti.
Per tale ragione gli agenti non hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere.
L'assenza di testimoni oculari ha impedito di acquisire una ricostruzione dell'accaduto alternativa a quella riportata dalle parti, eventualmente in grado di confermare o sconfessare la versione del sinistro fornita da quest'ultime.
Tutto ciò considerato, la responsabilità del sinistro verificatosi il 21.09.2018 che ha visto coinvolti alla guida del motociclo Honda SH 150, e alla guida Parte_1 Controparte_2 dell'autovettura Mercedes Kompressor, va ascritta nella misura del 50% a ciascuno dei due conducenti, non essendo emersi né dagli atti, né dall'istruttoria elementi tali da consentire la ricostruzione della reale modalità di verificazione del sinistro e -indi- il superamento della presunzione di eguale e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto dalle parti in sede di comparse conclusionali e repliche e, segnatamente:
1) il punto di impatto fra i veicoli per come riportato nel verbale dei vigili urbani intervenuti (in particolare: “ammaccatura introflessa parafango lato destro” della Mercedes e: “rottura carenatura anteriore lato sinistro” del motociclo, cfr. doc.2 fasc. attore) trattandosi di danni compatibili sia con la versione secondo cui la Mercedes avrebbe effettuato una manovra irregolare invadendo improvvisamente la corsia opposta di marcia percorsa dal motociclo, sia con la versione secondo cui il motociclo stava irregolarmente circolando sul lato destro della carreggiata;
2) le iniziative eventualmente assunte dai vigili urbani ovvero dalla procura della Repubblica sotto il profilo penale, trattandosi di ambito processuale retto da valutazioni e regole probatorie diverse da quelle proprie del procedimento civile;
3) la circostanza che le riprese video del distributore difronte non abbiano dato evidenza dell'eventuale presenza della Mercedes presso detto distributore, non potendosi escludere -in astratto- il transito da altro punto dello stesso.
3. Sulla liquidazione del danno sofferto da Parte_1
In ordine alla quantificazione del danno, si reputa opportuno applicare le Tabelle elaborate e in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2023.
La giurisprudenza ha elaborato per la valutazione del danno derivante da lesioni, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti, un parametro basato sulla rilevazione della media dei risarcimenti erogati nel singolo ufficio giudiziario (nel caso di specie il
Tribunale di Roma), in modo da determinare un valore monetario base, il c.d. punto variabile, che cresce in funzione del pregiudizio subito (espresso in punti percentuali di invalidità) e decresce in funzione dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso. Con il sistema tabellare il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado percentuale di invalidità permanente residuato dalle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità
e, quindi, diminuendo il risultato al crescere dell'età della vittima.
Va specificato che nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. (1.369, 23 euro) costituisce il valore monetario della sola componente biologica-dinamico relazionale del danno non patrimoniale, mentre non comprende la componente morale soggettiva. Per la liquidazione del danno morale, il Tribunale di Roma con le tabelle aggiornate al 2023, ha dato piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, individuando l'importo tabellare del danno morale con un valore predeterminato per ciascun punto di danno biologico, prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Lo sviluppo del metodo tabellare trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire la parità di trattamento dei consociati ex art. 3 Cost. nella determinazione dell'ammontare del risarcimento, nonché in quella di rendere conoscibile e prevedibile la decisione del giudice.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea, quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga adeguata al caso concreto.
In quest'ottica, il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari, purché tenga in considerazione la specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico (in questi termini Cass. civ., sez. III, 24/04/2001, n. 6023).
In sostanza, è necessario che il criterio di liquidazione adottato nel caso concreto combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sul soggetto danneggiato, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso rispetto al valore rappresentato da quello tabellare. Dunque, anche in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. VI, 07/05/2018 n. 10912; conf.
Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28988).
Nel caso oggetto di questo giudizio, ai fini della liquidazione del danno, devono condividersi le valutazioni della relazione medico-legale del consulente tecnico d'ufficio. Le conclusioni rassegnate dal ctu sono fondate sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e risultano coerenti, logiche e rispondenti ai quesiti sottoposti dal giudice, pertanto devono essere recepite.
Ebbene, secondo l'anzidetta relazione, gli esiti residuati a dall'evento lesivo Parte_1 del 21.09.2018 possono essere così inquadrati: “inabilità temporanea assoluta: giorni 60(sessanta); inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 40 (quaranta); danno permanente alla validità biologica, incidente sull'attitudine ad espletare le normali funzioni psico-fisiche: 18% (diciotto per cento) della totale” (cfr. relazione a firma dott. cit.). Il ctu ha specificato che nel valore Per_3 percentuale del 18% (danno biologico permanente) è compreso anche il danno fisiognomico rappresentato dagli esiti cicatriziali.
Ciò posto, il danno all'integrità psico-fisica subito da ammonta Parte_1 complessivamente alla somma di euro 57.927,76 va liquidato come segue:
-€ 47.682,36 per l'invalidità permanente nella misura del 18%, considerata l'età di 50 anni al momento di verificazione del fatto dannoso;
-€ 7.684,2 per l'inabilità temporanea assoluta nella misura di 60 giorni (128,07 euro x 60 giorni);
-€ 2.561,2 per l'inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di 40 giorni (64,03 euro x 40 giorni). Va rilevato che, in difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza di elementi atti a caratterizzare ed identificare una specifica sofferenza interiore patita dall'attore quale danno morale, che non sia già oggetto di valutazione nel valore del punto secondo le richiamate tabelle, quanto liquidato deve considerarsi adeguato e conforme al caso concreto.
Nel caso di specie occorre poi procedere ad una personalizzazione del danno, sulla base degli accertamenti e valutazioni effettuate dal ctu nella relazione medico-legale, il quale afferma: “E' opportuno rappresentare al Magistrato la ripercussione sulla cenestesi lavorativa, per l'effetto usurante che il lavoro di scaffalista in un supermercato comporta sul bacino e sugli arti inferiori (in particolare l'arto sinistro), del signor traumatizzato dalla doppia frattura femorale” (cfr. Pt_1 relazione a firma dott. cit.). Per_3
Ebbene, sul danno in ragione della c.d. cenestesi lavorativa, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (in questi termini Cass. civ. sez. III,
12/06/2023, n. 16628).
Ciò considerato, tenuto conto dell'impatto che le lesioni riportate hanno su un individuo dedito a lavori manuali, quale appare equa una personalizzazione con aumento pari Parte_1 al 20%.
Pertanto, la somma complessiva sub species di danno non patrimoniale ammonta ad euro 69.513,31
(57.927,76 + 11.585,55).
All'anzidetta somma va aggiunta sub species di danno patrimoniale quella destinata alle spese di cura, che ammontano secondo la relazione medico-legale ad euro 242,88, per un totale complessivo di euro 69.756,19.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità da imputarsi al concorso dell'attore nella causazione del sinistro, è dovuto l'importo di euro 34.878,095.
Infine, rispetto al danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto la liquidazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Si tratta del danno determinato dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
Più precisamente, è il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria (cioè dal verificarsi del danno conseguente al sinistro) sino alla sua liquidazione, somma che ove percepita dal danneggiato creditore ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne delle utilità (cfr. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, la quale afferma: “si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità”).
Tale voce di danno va liquidata in via equitativa ex art. 2056 co.2, c.c. e sulla scorta delle indicazioni fornite della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Secondo quest'ultima, il lucro cessante si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma può esser stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutata definitivamente, mentre è consentito effettuare il calcolo (tenendo conto della progressiva svalutazione della moneta) con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio di rivalutazione. Nel caso di specie, il tasso degli interessi, in difetto di prova di maggior danno, va individuato nel tasso legale tempo per tempo vigente.
Sulla base di tali considerazioni, obbligata in solido con dovrà Controparte_3 Controparte_4 corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente inizialmente calcolati sulla somma dovuta a titolo di risarcimento devalutata al momento del verificarsi del danno conseguente al sinistro (quindi sulla somma non rivalutata all'attualità), e poi sulla somma calcolata risultante di volta in volta dalla rivalutazione.
Quanto al termine di decorso della rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale, il momento in cui sorge il credito risarcitorio va identificato nel giorno della commissione dell'illecito, quindi nella data di verificazione del sinistro e precisamente nel 21.09.2018.
Ed inoltre, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata assume natura di debito di valuta, dal momento della sentenza sino all'effettivo pagamento dovranno essere corrisposti sulla somma totale sopra liquidata gli ulteriori interessi di cui all'art.1284 c.c. dal deposito della sentenza al saldo.
4. Sulla domanda di rivalsa ex art. 141 co.4 cod. ass. proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_4 Si è detto, nella ricostruzione degli elementi storici e processuali del presente giudizio, che la società
, quale rappresentante ex art. 77 c.p.c. della Controparte_1 Controparte_11
(compagnia assicuratrice del motociclo condotto e di proprietà di , agendo in rivalsa ex art. Pt_1
141 co.4 D.Lgs. n. 209/2005, ha chiesto la condanna di (compagnia assicuratrice Controparte_4 dell'autovettura condotta da e di proprietà di ) al pagamento della percentuale del CP_2 CP_3 danno e delle spese (ammontanti ad euro 80.000 oltre a euro 9.760 per spese legali) liquidati in favore di , terza trasportata sul motociclo guidato da ed euro 3.929,12 Persona_1 Pt_1 liquidati alla stessa a titolo di competenze legali stragiudiziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice formulata dalla convenuta affermando la mancanza di prova del pagamento che Controparte_4 avrebbe effettuato l'attrice (ex art. 141 cod ass, in qualità di rappresentante della compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo la terza trasportata danneggiata) in favore di
[...]
Persona_1
Trattasi di allegazione non fondata in quanto l'avvenuto pagamento di euro 80.000 e 9.760 in favore della terza trasportata, è dimostrato dalle distinte di pagamento e dagli estratti conto prodotti in atti
(docc. 5, 6, 13 e 14 allegati alla comparsa in riassunzione di parte attrice).
Va riconosciuto, dunque, il diritto di rivalsa e accolta la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto nel presente procedimento è stata accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli Honda SH 150 targato CW76613 e Mercedes Kompressor targata CZ872HR, assicurati rispettivamente da (per conto della compagnia Controparte_1 [...]
e da Orbene, essendo stata accertata la responsabilità dei Controparte_9 Controparte_4 conducenti in misura pari al 50%, la è tenuta a corrispondere alla Controparte_4 Controparte_1
a somma di euro 44.880,00, pari al 50% del danno e delle spese (euro 89.760) liquidate
[...] dall'attrice in favore di . Persona_1
All'anzidetta somma deve aggiungersi quella di euro 3.096,72, corrispondente alle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza stragiudiziale ante causam, allegate e provate con notula in atti (doc. 11 allegato alla comparsa in riassunzione di parte attrice), per un totale di euro 47.976,72 (44.880,00 +
3.096,72).
Inoltre, va accolta la domanda attorea di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta dalla convenuta L'ammontare dell'importo da corrispondersi a Controparte_4 Controparte_1
a titolo di interessi e rivalutazione, va determinato con le stesse modalità con cui è stata
[...] liquidata la domanda di interessi e rivalutazione proposta (v. par. 3 Parte_1 liquidazione del danno patrimoniale). Infine, per quanto concerne le spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui sono state accolte le domande delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice monocratico dott.ssa CI De NA, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità del sinistro verificatosi il 21.09.2018, intorno alle ore 15.15, e che ha visto coinvolti alla guida del motociclo Honda SH 150 targato Parte_1
CW76613, e alla guida dell'autovettura Mercedes Kompressor targata CZ872HR, Controparte_2 va ascritta nella misura del 50% a ciascuno dei conducenti;
CONDANNA in solido , quale proprietaria della Mercedes Kompressor, e Controparte_3
quale compagnia assicuratrice dello stesso veicolo, al risarcimento del danno subito Controparte_4 da nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità riconosciuta Parte_1 in capo a quale conducente del veicolo Mercedes, che liquida in complessivi euro Controparte_2
34.878,095 oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA ex art.141 cod. ass. quale compagnia assicuratrice del Controparte_4 responsabile civile del sinistro, a pagare complessivi euro 47.976,72 a Controparte_1
a titolo di rivalsa e spese stragiudiziali sostenute da quest'ultima, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA in solido e alla refusione delle spese di lite in Controparte_3 Controparte_4 favore dell'attore che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali Pt_1 di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% e spese vive documentate.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice Controparte_4 [...]
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali Controparte_1 di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% e spese vive documentate.
PONE definitivamente a carico di in solido con le spese della Controparte_3 CP_4 consulenza medico-legale effettuata su Parte_1
Così deciso in Roma 07 luglio 2025
IL GIUDICE
CI De NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, sez. XII civile, nella persona della Dott.ssa CI De NA ha pronunciato
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti al RG n. 3712/2022 e n. 21883/2022 intercorrente tra
(C.F ), residente in [...] C.F._1
Giustiniana n. 85, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Di Leo (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti, via F.lli Sebastiani n. 181 – parte attrice contro
(C.F/P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 69/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
MA AG SO (C.F. , dall'Avv. Massimiliano Costantini (C.F. C.F._3
) e dall'Avv. Emilia Rosa Faraglia (C.F. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, viale G. Mazzini n.123 – parte attrice e
(C.F. ,) residente in [...], Controparte_2 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Ingrosso (C.F. e dall'Avv. Antonella C.F._7
CO (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ingrosso, C.F._8 sito in Roma, via Angelo Brofferio n. 7 – parte convenuta e
(C.F. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._9 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Ingrosso (C.F. e dall'Avv. Antonella C.F._7
CO (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ingrosso, C.F._8 sito in Roma, via Angelo Brofferio n. 7 – parte convenuta e
(C.F/P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Dott. Controparte_4 P.IVA_2
e Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli (CF. Controparte_5 Controparte_6
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Carlo Poma C.F._10
n. 4 – parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Gli elementi storico e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.12.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio (in qualità di conducente dell'autovettura Mercedes coinvolta nello Controparte_2 scontro), (in qualità di proprietaria della stessa vettura) e (in qualità Controparte_3 Controparte_4 di compagnia assicuratrice di detto veicolo) deducendo che:
i. In data 21.09.2018, intorno alle 15.15, si trovava alla guida del motociclo di sua proprietà
Honda SH 150 targato CW76613 con a bordo (terza Persona_1 trasportata), percorrendo la via Flaminia Nuova in Roma con provenienza da Corso di
Francia e direzione G.R.A. allorquando -all'altezza del km 7.500- l'autovettura Mercedes
Kompressor targata CZ872HR, condotta da era uscita dal distributore di Controparte_2 benzina presente sul lato opposto della carreggiata che -con una manovra repentina- aveva effettuato un'inversione ad "U", nonostante la segnaletica stradale (doppie strisce continue), invadendo la corsia di marcia percorsa da esso attore, facendolo cadere a terra insieme alla moglie , terza trasportata;
Per_1
ii. sul luogo del sinistro era intervenuto il 118, che lo aveva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell' – ove gli era stata diagnosticata una “frattura Controparte_7 scomposta diafisi femore sinistro + frattura parete orbitale sinistra” con prognosi di 45 giorni s.c. Dimesso dal Pronto Soccorso, era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dello stesso ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. Era stato poi dimesso il
05.10.2018, con diagnosi di “frattura scomposta diafisaria femore sinistro”, e ricoverato presso la casa di cura “Nomentana Hospital” dove aveva effettuato la riabilitazione motoria. Dimesso anche dalla casa di cura il 09.11.2018, aveva eseguito esami diagnostici e visite di controllo, finché il 26.09.2019 era stato nuovamente ricoverato presso il per essere sottoposto ad altro intervento. Era stato infine dimesso il Controparte_7
30.09.2019 con la diagnosi di “postumi di frattura femore sinistro”. iii. aveva inoltrato, tramite lo Studio Tecnico “Accolla Infortunistica”, domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa che aveva risposto di non poter Controparte_4 accogliere la richiesta ritenendo il sinistro addebitabile esclusivamente al richiedente.
La citazione così conclude: “A) Statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva del sig. , conducente del veicolo Mercedes Controparte_2
Kompressor targato CZ872HR di proprietà della sig.ra , e per l'effetto Controparte_3 condannare quest'ultima in solido con la al risarcimento integrale di tutti Controparte_8
i danni patiti e patiendi dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro predetto, nella misura che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche all'esito della consulenza tecnica di ufficio che sin d'ora si chiede, o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre alle spese sostenute e da sostenersi, il tutto oltre ad una congrua rivalutazione delle indennità medesime in base all'intercorsa svalutazione dell'euro e sul tutto gli interessi legali dal giorno dell'incidente all'effettivo soddisfo;
B) Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
e si sono costituiti in giudizio con tempestiva comparsa di Controparte_2 Controparte_3 costituzione e risposta deducendo che:
i. La falsità della ricostruzione della dinamica del sinistro come esposta dall'attore cui andava imputata in via esclusiva la responsabilità del sinistro in quanto: esso CP_2 si trovava alla guida del veicolo Mercedes Kompressor targato CZ872HR percorrendo la Via Flaminia Nuova con provenienza da Corso di Francia in direzione GRA, quando
-all'altezza del km 7.500 dovendo entrare nel vivaio ivi presente- aveva inserito l'indicatore di destra e, avendo ottenuto una precedenza di fatto dal conducente di un
SUV che procedeva alla sua destra sulla stessa corsia, aveva iniziato la manovra di svolta. In tale frangente era stato violentemente urtato sul fianco anteriore destro dal motociclo Honda SH tg. CW76613 condotto da che transitava in fase di Parte_1 sorpasso sulla sua destra, procedendo all'interno di una banchina “non transitabile” presente sulla destra della carreggiata e delimitata da striscia continua;
ii. La società , per conto della Controparte_1 Controparte_9
(compagnia assicuratrice del motociclo Honda SH tg. CW76613 condotto da , Pt_1 aveva liquidato in via stragiudiziale i danni subiti dal veicolo Mercedes Kompressor targato CZ872HR, di proprietà di e condotto da senza contestare CP_3 CP_2 la sussistenza di alcuna responsabilità del conducente el sinistro in questione. CP_2
La comparsa di e così conclude: “in via principale nel merito: - rigettare la CP_2 CP_3 domanda dell'attore, per i diversi motivi indicati, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
in subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che il giudice adito ordini alla di manlevare la sig.ra per tutti quegli CP_10 Controparte_3 importi che saranno allo stesso liquidati. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre Iva e
Cpa come per legge”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta deducendo: Controparte_4
i. La nullità della citazione per l'omessa determinazione, quantificazione e specificazione del petitum oggetto della propria domanda, difettando la misura del preteso risarcimento, la tipologia di danni ad esso connessi con conseguente lesione del diritto di difesa;
ii. L'insussistenza di responsabilità -neppure in via concorsuale- a carico del proprio assicurato, conducente del veicolo Mercedes targato CZ 872 HR stante l'inverosimiglianza della ricostruzione del sinistro per come prospettata dall'attore e -di
contro
- l'attendibilità della versione della dinamica del sinistro fornita dal conducente anche in virtù della CP_2 collocazione dei danni sulla Mercedes nella parte laterale anteriore destra e sulla base del verbale redatto dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente (doc. 14 in citazione);
iii. Sotto il profilo della presunzione di colpa ex art.2054 c.c., che chi si trova alla guida di un veicolo e si vede venire addosso un motociclo in fase di sorpasso vietata a destra, ha già dimostrato in re ipsa di non aver potuto fare nulla per evitare lo scontro, secondo una equiparazione tra la condotta positiva di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”
(art.2054 c.c.) e l'equivalente comportamento negativo di non aver potuto fare nulla per evitarlo.
La comparsa di costituzione e risposta di così conclude: “-in via principale: Controparte_4 respingere per i motivi indicati in narrativa tutte le richieste avanzate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.; -in via subordinata: limitare la misura delle deprecata condanna della scrivente ai soli danni che verranno specificati ed accertati anche con riferimento al nesso causale e al netto del concorso di colpa che verrà riconosciuto in capo all'istante in dipendenza dei fatti di causa. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Il procedimento così incardinato -e iscritto al ruolo generale (R.G.) n. 3712/2022 del tribunale di
Roma- è stato riunito per connessione oggettiva, riguardando il medesimo sinistro, alla causa RG n.
21883/2022 promossa da nei confronti di e Controparte_1 CP_4 [...]
, inizialmente avviata innanzi al Tribunale di Trieste e, successivamente, riassunta innanzi CP_3 al tribunale di Roma.
Nell'ambito del giudizio riunito, la società anche quale rappresentante Controparte_1 ex art. 77 c.p.c. della (compagnia assicuratrice del motociclo condotto e Controparte_11 di proprietà di , agendo in rivalsa ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, ha convenuto in giudizio Pt_1 innanzi al Tribunale di Trieste (R.G. 2053/2021) la compagnia (atto notificato in data Controparte_4
28.07.2021) e (atto notificato in data 08.08.2021). Controparte_3
In tale sede:
i. l'attrice ha chiesto che venisse accertata la concorrente responsabilità del conducente della
Mercedes nel sinistro oggetto di causa, e che conseguentemente le venisse corrisposta la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità di quanto liquidato in favore della terza trasportata ed euro 3.929,12 a titolo di competenze legali stragiudiziali liquidate Per_1 sempre in favore della terza trasportata. L'azione è stata proposta da , in Controparte_1 quanto quest'ultima avrebbe risarcito integralmente il danno alla terza trasportata ex art. 141 cod. ass. per l'importo di euro 80.000 (oltre a euro 9.760 per spese legali), e conseguentemente avrebbe diritto di rivalsa nei confronti della compagnia del responsabile civile, deducendo la responsabilità concorrente del conduttore del veicolo Mercedes;
ii. si è costituita la compagnia eccependo la carenza di legittimazione attiva in Controparte_4 capo all'attrice, non essendovi prova di pagamento in favore della terza trasportata, e contestando l'ammontare del danno e il concorso di colpa del conducente della Mercedes.
Secondo la versione di la domanda di sarebbe basata su una CP_4 Controparte_1 ricostruzione del sinistro incompatibile con gli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia intervenuti sul posto e la responsabilità dell'incidente sarebbe da ricondursi esclusivamente al conducente del motociclo Honda SH 150;
iii. si è costituita (proprietaria del veicolo Mercedes) evidenziando di essere Controparte_3 stata convenuta (insieme a e anche nel giudizio pendente Controparte_4 Controparte_2 davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione del 30 novembre 2021 per l'udienza del
22 aprile 2022 (giudizio promosso da proprietario e conducente del motociclo Parte_1 assicurato da il quale, ritenendo unico responsabile del sinistro Controparte_11
conducente dell'autovettura Mercedes assicurata da ne ha chiesto la CP_2 Controparte_4 condanna al risarcimento dei danni).
Rilevata la connessione tra la causa promossa da innanzi al Tribunale Controparte_1 di Trieste (iscritta al n. 2053/2021) e quella promossa da innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma (iscritta al n. 3712/2022), il giudice di Trieste ha disposto la riassunzione nel termine di trenta giorni della causa accessoria n. 2053/2021 davanti al tribunale di Roma, competente per la causa principale n. 3712/2022. La causa n. 2053/2021 è stata di fatto riassunta innanzi al tribunale di
Roma e poi riunita alla causa n. 3712/2022. La comparsa in riassunzione di così conclude: “in via preliminare: - Controparte_1 disporre la riunione del presente procedimento con quello instaurato avanti il Tribunale di Roma
R.G. n. 3712/2022, promosso dal Sig. nei confronti di del Sig. Parte_1 Controparte_4
e della Sig.ra (udienza di comparizione 22.4.2022); nel merito: - Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo Mercedes tg.
CZ872HR, assicurato da nella causazione del sinistro de quo nella misura del 30%, Controparte_4
o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la
Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.928,00, pari al 30% del danno e delle spese liquidate in favore della terza trasportata Sig.ra sul motociclo Honda SH 150 tg. CW76613, Persona_1 assicurato con la compagnia (o in quell'altra somma maggiore Controparte_12
o minore che verrà accertata in corso di causa) ed € 3.929,12 a titolo di competenze legali stragiudiziali;
il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica del presente atto di citazione nonché degli interessi di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c. o comunque a condannarla alla maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta idonea dalla
S.V. Ill.ma secondo il suo libero apprezzamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La comparsa di costituzione e risposta in riassunzione di così conclude: “ -in via Controparte_4 preliminare: 1) disporre la riunione del presente giudizio con quello instaurato dal Sig. per Pt_1 ragioni di connessione;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società istante per come sopra meglio argomentato;
-in via principale di merito: respingere per i motivi indicati in narrativa tutte le richieste avanzate dalla Società attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Nel corso del presente giudizio:
1) è stato assunto interrogatorio formale di il quale sui capitoli da 1 a 4 formulati da Controparte_2 parte attrice nella memoria istruttoria ex art.183 co.6 n. 2 c.p.c. ha così risposto: 1) Vero che in data
21.09.2018, intorno alle ore 15.15 il sig. si trovava alla guida del motociclo di sua proprietà Pt_1
Honda SH 150 targato CW76613 e, con a bordo, in qualità di terza trasportata la sig.ra Persona_1
in Roma, percorreva in Roma la via Flaminia Nuova, proveniente da Corso di
[...] Per_1
Francia con direzione G.R.A.?- “Io mi trovavo a percorre via Flaminia proveniente da zona centro verso il GRA, ovvero nella stessa direzione e medesima corsia di marcia dello scooter. Era mia intenzione girare sulla destra per recarmi presso un vivaio. Alla mia destra vi era un SUV, ho messo la freccia verso destra e sulle prime il SUV non mi ha dato strada, poi ha rallentato e si è fermato facendomi passare. Ero giunto a circa 5 metri prima del punto di svolta quando, visto che il SUV si era fermato per darmi spazio, ho girato verso destra passando davanti al SUV. Ho pertanto rallentato
e ho controllato che non sopraggiungesse nessuno. Poi nel giro di un secondo ho sentito lo schianto di scooter che ha urtato la Mercedes all'altezza della ruota anteriore destra. La collisione è avvenuta nella corsia di emergenza posta sul lato destro della carreggiata. L'incidente è stato violento, la trasportata a bordo dello scooter è letteralmente volata oltre l'auto, non ricordo invece il conducente dello scooter che ho visto un attimo dopo a terra. Quest'ultimo si è poi rialzato mentre la signora è rimasta a terra.”. 2) Vero che, nell'occasione predetta, all'altezza del km 7,500 l'autovettura Mercedes
Kompressor targata CZ872HR, da Ella condotta e di proprietà della sig.ra usciva Controparte_3 dal distributore di benzina presente sul lato opposto della carreggiata, rispetto al senso di marcia del sig. ed eseguiva una manovra volta a effettuare un'inversione ad "U"? -“Non risponde al vero Pt_1 che io abbia effettuato una manovra di inversione ad “U” uscendo dal distributore di benzina”. 3)
Vero che nel compiere la predetta manovra Ella invadeva la corsia di marcia del urtando il Pt_1 motociclo condotto da quest'ultimo, facendo cadere a terra costui e la terza trasportata a bordo del motociclo, sig.ra ? -“ritengo che lo scooter procedesse a velocità elevata Persona_1 in quanto non l'ho visto arrivare”. 4) Vero che nel luogo dove si è verificato il sinistro è presente segnaletica orizzontale, costituita da doppie strisce longitudinali continue, che vietano la manovra da
Ella posta in essere? - “Preciso che prima del sinistro marciavo nella zona centrale della corsia” (cfr. verbale di udienza 12.07.2023).
2) interrogatorio formale di il quale sui capitoli di prova a) e b) formulati da Parte_1 nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. ha così risposto: a) Vero che il giorno Controparte_4
21.9.2018 alle ore 15,15 circa in Roma il Sig. , a bordo della vettura Mercedes Controparte_2
Kompressor tg. CZ 872 HRI di proprietà della sig.ra percorreva in Roma Via Flaminia CP_3
Nuova, proveniente da Roma Centro direzione GRA allorquando, giunta in prossimità del Km 7.500 inseriva la freccia destra per accedere all'interno del vivaio ivi presente sulla destra? –“Stavo andando
a casa con mia moglie sullo scooter. Stavo percorrendo la parte destra della strada.”. b) Vero che in tali circostanze di tempo e di luogo mentre il Sig. svoltava a destra veniva colpito sulla CP_2 fiancata destra dalla parte anteriore del motoveicolo Honda SH 150 tg. CW 76613 di proprietà e condotto dal Sig. che sorpassava sulla destra i veicoli fermi incolonnati nel traffico Pt_1 percorrendo la banchina della carreggiata in direzione GRA”? - “Una macchina è uscita dal distributore che si trovava sul lato opposto della strada e si è immessa nella mia corsia di marcia e mi ha urtato con la parte destra in quanto era diretta verso il vivaio che si trovava alla mia destra.
Prima dell'urto nella mia corsia di marcia non erano presenti altri veicoli” (cfr. verbale di udienza
27.09.2023). Nel corso dell'istruttoria è stata altresì disposta consulenza medico legale (di seguito: CTU) sulla persona dell'attore al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3)Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla SI
; 4) in caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo. 5) ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6) se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.); 7)Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023).
Il ctu ha rassegnato le seguenti conclusioni rendendo relazione scritta: “Gli esiti delle lesioni, valutati dopo cinque anni dall'evento lesivo, si riassumono in: A) Persistenza di poussès cefalalgiche, episodi di vertigine, turbe neurovegetative, che non riconoscono come substrato patogenetico un concreto danno organico del Sistema Nervoso Centrale, ma vanno inquadrati nella cornice di una sindrome neurasteniforme conseguente a trauma maxillo-facciale. B) Ipotonotrofia dei muscoli attivatori della coscia, sinistra, secondaria a frattura del femore consolidata con imperfetto affrontamento dei monconi, a fronte d'intervento di riduzione ed osteosintesi con infibulo endo-midollare. C) Presenza di alcune cicatrici ubicate sul versante laterale del terzo superiore della coscia sinistra, sul quadrante infero-esterno del gluteo e in corrispondenza del tratto distale del femore, descritte in dettaglio nell'esame obiettivo. In qualità di CTU riconosco, unitamente ai colleghi medici che hanno assistito alle operazioni peritali, che i postumi clinici discendono dall'incidente del 21 settembre 2018 secondo una connessione causale univoca e diretta, suffragata da criteri modale, cronologico, topografico, quantitativo e qualitativo. Gli esiti configurano alterazione della concreta integrità anatomo-funzionale del soggetto (danno alla validità biologica), tale da incidere sulla complessiva validità psico-fisica del soggetto leso. E' opportuno rappresentare al Magistrato la ripercussione sulla cenestesi lavorativa, per l'effetto usurante che il lavoro di scaffalista in un supermercato comporta sul bacino e sugli arti inferiori (in particolare l'arto sinistro), del signor Pt_1 traumatizzato dalla doppia frattura femorale. Va anche considerato il risvolto neuro-distimico conseguente alla frattura sotto orbitaria complicata da versamento ematico in sede zigomatica. Il danno dunque ha prodotto peggioramento delle condizioni generali del soggetto. Consuntivo medico- legale: inabilità temporanea assoluta giorni 60 (sessanta); inabilità temporanea parziale al 50% giorni 40 (quaranta); danno permanente alla validità biologica, incidente sull'attitudine ad espletare le normali funzioni psico-fisiche: 18% (diciotto per cento) della totale. In questo valore percentuale
è compreso il danno fisiognomico rappresentato dagli esiti cicatriziali. Nel computo dei danni subiti mi sono avvalso: 1) dei Barème validati dalla SI ( Guida alla valutazione Parte_3 medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente;
e Guida Pt_4 Parte_5 orientativa alla valutazione del danno biologico”. 2) delle Tabelle elaborate al Tribunale di
Milano.In merito al quesito concernente le spese di cura sostenute, esse possono essere ritenute congrue nella cifra di euro 242,88. Nel dettaglio le spese sono così ripartite: euro 63,51 spesi per pagamento ticket per prestazioni sanitarie;
- euro 53,57 spesi per visite specialistiche ortopediche;
euro 45.00 spesi per ritiro cartella clinica e duplicati di esami radiologici;
euro 52,10 spesi per acquisto farmaci;
euro 28,70 per pagamento ticket esami ematochimici. Alle suddette spese va aggiunto la somma di euro 976,00 (800,00 + 176,00) esborsati per la relazione e l'assistenza medico- legale della dottoressa . Non si reputano necessari futuri provvedimenti terapeutici, Persona_2 essendo i postumi stabilizzati nel tempo.” (cfr. ctu a firma dott. , depositata il Persona_3
07.04.2024).
2. Gli elementi di diritto: la responsabilità ex art. 2054 c.c. nella causazione del sinistro
Nel presente procedimento trova applicazione l'art.2054 c.c. In particolare, nel caso di specie viene in rilievo il co.2 di tale articolo, il quale stabilisce che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma individua, dunque, non una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità presunta, in capo ai conducenti di veicoli senza guida di rotaie protagonisti di uno scontro. Da tale presunzione di responsabilità ciascun conducente può liberarsi dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la massima diligenza, ma di aver tenuto un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, nei limiti della normale diligenza (cfr. sul tema Cass. civ. sez. VI, 16/02/2017, ord. n. 4130; conf. Cass. civ. sez. III, 29/04/2006, n. 10031).
La giurisprudenza di legittimità ha specificato ulteriormente i termini della presunzione in esame e della prova liberatoria stabilendo che: mentre la dimostrazione di aver tenuto una condotta di guida corretta può far ritenere superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente il cui comportamento è risultato diligente, viceversa l'accertamento da parte del giudice della colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro conducente (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, 23/01/2023, n. 2005; conf. Cass. civ. sez. III, 20/03/2020, n. 7479, la quale afferma che: “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti”). Dunque, occorre comunque verificare se, nel caso concreto, l'altro conducente (altro rispetto al conducente il cui comportamento sia risultato colposo) abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta, con prova che può essere diretta, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, o indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. sul tema: Cass. civ. sez. III, 22/04/2009, n. 9550; conf. Cass. civ. sez. VI,
21/05/2019, ord. n. 13672).
Nella specie il verificarsi di un sinistro (con le conseguenti lesioni) in data 21.09.2018 tra il motociclo
Honda SH 150 guidato da e l'autovettura Mercedes Kompressor guidata da è Pt_1 CP_2 circostanza pacifica nella ricostruzione delle parti, mentre discussa è la dinamica dello stesso e la conseguente responsabilità. Invero, secondo la versione fornita dall'attore l'incidente si Pt_1 sarebbe verificato a causa di una repentina manovra effettuata da il quale, uscendo Controparte_2 dal distributore di benzina posto sul lato opposto della carreggiata (opposto rispetto al senso di marcia dell'attore), avrebbe posto in essere una illecita inversione ad U invadendo la corsia di marcia di e scontrandosi con il motociclo di quest'ultimo. Viceversa, secondo la ricostruzione Parte_1 fornita dal convenuto (condivisa dai convenuti e , lo scontro tra i CP_2 CP_3 Controparte_4 veicoli sarebbe occorso a causa del comportamento illecito di il quale, transitando in Parte_1 fase di sorpasso a destra lungo la corsia di emergenza posta alla destra della carreggiata sulla stessa corsia di marcia ove procedeva avrebbe urtato violentemente la vettura di quest'ultimo, non CP_2 essendosi accorto della manovra di svolta a destra precedentemente segnalata e già iniziata dal conducente della Mercedes. Anche in fase istruttoria, e nel rendere interrogatorio formale, confermano le opposte Pt_1 CP_2
e incompatibili ricostruzioni dell'incidente riportate negli atti introduttivi.
Neppure è risultata dirimente, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, di un eventuale superamento della presunzione di cui all'art. 2054 co.2 c.c. e di una diversa gradazione della responsabilità dei due conducenti, la relazione di incidente stradale degli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro.
Invero, nella relazione gli agenti osservano che, al momento del loro arrivo sul posto dell'incidente, era presente esclusivamente il conducente della Mercedes, il quale ha fornito la sua ricostruzione della dinamica del sinistro chiarendo che il conducente e la passeggera del motociclo Honda SH erano rimasti feriti ed erano già stati trasportati in ambulanza presso due differenti nosocomi. Inoltre, all'arrivo degli agenti i veicoli coinvolti nello scontro erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro. Nella relazione si legge poi che il gruppo di polizia si è recato Testi presso il distributore all'altezza del km 7.500 di via Flaminia Nuova, per visionare le telecamere che inquadrano su quest'ultima, constatando -dalla visione del filmato- che l'inquadratura delle telecamere non era centrata sull'area dove si era verificato l'incidente, bensì qualche metro più avanti.
Per tale ragione gli agenti non hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere.
L'assenza di testimoni oculari ha impedito di acquisire una ricostruzione dell'accaduto alternativa a quella riportata dalle parti, eventualmente in grado di confermare o sconfessare la versione del sinistro fornita da quest'ultime.
Tutto ciò considerato, la responsabilità del sinistro verificatosi il 21.09.2018 che ha visto coinvolti alla guida del motociclo Honda SH 150, e alla guida Parte_1 Controparte_2 dell'autovettura Mercedes Kompressor, va ascritta nella misura del 50% a ciascuno dei due conducenti, non essendo emersi né dagli atti, né dall'istruttoria elementi tali da consentire la ricostruzione della reale modalità di verificazione del sinistro e -indi- il superamento della presunzione di eguale e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto dalle parti in sede di comparse conclusionali e repliche e, segnatamente:
1) il punto di impatto fra i veicoli per come riportato nel verbale dei vigili urbani intervenuti (in particolare: “ammaccatura introflessa parafango lato destro” della Mercedes e: “rottura carenatura anteriore lato sinistro” del motociclo, cfr. doc.2 fasc. attore) trattandosi di danni compatibili sia con la versione secondo cui la Mercedes avrebbe effettuato una manovra irregolare invadendo improvvisamente la corsia opposta di marcia percorsa dal motociclo, sia con la versione secondo cui il motociclo stava irregolarmente circolando sul lato destro della carreggiata;
2) le iniziative eventualmente assunte dai vigili urbani ovvero dalla procura della Repubblica sotto il profilo penale, trattandosi di ambito processuale retto da valutazioni e regole probatorie diverse da quelle proprie del procedimento civile;
3) la circostanza che le riprese video del distributore difronte non abbiano dato evidenza dell'eventuale presenza della Mercedes presso detto distributore, non potendosi escludere -in astratto- il transito da altro punto dello stesso.
3. Sulla liquidazione del danno sofferto da Parte_1
In ordine alla quantificazione del danno, si reputa opportuno applicare le Tabelle elaborate e in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2023.
La giurisprudenza ha elaborato per la valutazione del danno derivante da lesioni, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti, un parametro basato sulla rilevazione della media dei risarcimenti erogati nel singolo ufficio giudiziario (nel caso di specie il
Tribunale di Roma), in modo da determinare un valore monetario base, il c.d. punto variabile, che cresce in funzione del pregiudizio subito (espresso in punti percentuali di invalidità) e decresce in funzione dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso. Con il sistema tabellare il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado percentuale di invalidità permanente residuato dalle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità
e, quindi, diminuendo il risultato al crescere dell'età della vittima.
Va specificato che nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. (1.369, 23 euro) costituisce il valore monetario della sola componente biologica-dinamico relazionale del danno non patrimoniale, mentre non comprende la componente morale soggettiva. Per la liquidazione del danno morale, il Tribunale di Roma con le tabelle aggiornate al 2023, ha dato piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, individuando l'importo tabellare del danno morale con un valore predeterminato per ciascun punto di danno biologico, prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Lo sviluppo del metodo tabellare trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire la parità di trattamento dei consociati ex art. 3 Cost. nella determinazione dell'ammontare del risarcimento, nonché in quella di rendere conoscibile e prevedibile la decisione del giudice.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea, quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga adeguata al caso concreto.
In quest'ottica, il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari, purché tenga in considerazione la specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico (in questi termini Cass. civ., sez. III, 24/04/2001, n. 6023).
In sostanza, è necessario che il criterio di liquidazione adottato nel caso concreto combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sul soggetto danneggiato, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso rispetto al valore rappresentato da quello tabellare. Dunque, anche in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. VI, 07/05/2018 n. 10912; conf.
Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28988).
Nel caso oggetto di questo giudizio, ai fini della liquidazione del danno, devono condividersi le valutazioni della relazione medico-legale del consulente tecnico d'ufficio. Le conclusioni rassegnate dal ctu sono fondate sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e risultano coerenti, logiche e rispondenti ai quesiti sottoposti dal giudice, pertanto devono essere recepite.
Ebbene, secondo l'anzidetta relazione, gli esiti residuati a dall'evento lesivo Parte_1 del 21.09.2018 possono essere così inquadrati: “inabilità temporanea assoluta: giorni 60(sessanta); inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 40 (quaranta); danno permanente alla validità biologica, incidente sull'attitudine ad espletare le normali funzioni psico-fisiche: 18% (diciotto per cento) della totale” (cfr. relazione a firma dott. cit.). Il ctu ha specificato che nel valore Per_3 percentuale del 18% (danno biologico permanente) è compreso anche il danno fisiognomico rappresentato dagli esiti cicatriziali.
Ciò posto, il danno all'integrità psico-fisica subito da ammonta Parte_1 complessivamente alla somma di euro 57.927,76 va liquidato come segue:
-€ 47.682,36 per l'invalidità permanente nella misura del 18%, considerata l'età di 50 anni al momento di verificazione del fatto dannoso;
-€ 7.684,2 per l'inabilità temporanea assoluta nella misura di 60 giorni (128,07 euro x 60 giorni);
-€ 2.561,2 per l'inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di 40 giorni (64,03 euro x 40 giorni). Va rilevato che, in difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza di elementi atti a caratterizzare ed identificare una specifica sofferenza interiore patita dall'attore quale danno morale, che non sia già oggetto di valutazione nel valore del punto secondo le richiamate tabelle, quanto liquidato deve considerarsi adeguato e conforme al caso concreto.
Nel caso di specie occorre poi procedere ad una personalizzazione del danno, sulla base degli accertamenti e valutazioni effettuate dal ctu nella relazione medico-legale, il quale afferma: “E' opportuno rappresentare al Magistrato la ripercussione sulla cenestesi lavorativa, per l'effetto usurante che il lavoro di scaffalista in un supermercato comporta sul bacino e sugli arti inferiori (in particolare l'arto sinistro), del signor traumatizzato dalla doppia frattura femorale” (cfr. Pt_1 relazione a firma dott. cit.). Per_3
Ebbene, sul danno in ragione della c.d. cenestesi lavorativa, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (in questi termini Cass. civ. sez. III,
12/06/2023, n. 16628).
Ciò considerato, tenuto conto dell'impatto che le lesioni riportate hanno su un individuo dedito a lavori manuali, quale appare equa una personalizzazione con aumento pari Parte_1 al 20%.
Pertanto, la somma complessiva sub species di danno non patrimoniale ammonta ad euro 69.513,31
(57.927,76 + 11.585,55).
All'anzidetta somma va aggiunta sub species di danno patrimoniale quella destinata alle spese di cura, che ammontano secondo la relazione medico-legale ad euro 242,88, per un totale complessivo di euro 69.756,19.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità da imputarsi al concorso dell'attore nella causazione del sinistro, è dovuto l'importo di euro 34.878,095.
Infine, rispetto al danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto la liquidazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Si tratta del danno determinato dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
Più precisamente, è il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria (cioè dal verificarsi del danno conseguente al sinistro) sino alla sua liquidazione, somma che ove percepita dal danneggiato creditore ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne delle utilità (cfr. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, la quale afferma: “si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità”).
Tale voce di danno va liquidata in via equitativa ex art. 2056 co.2, c.c. e sulla scorta delle indicazioni fornite della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Secondo quest'ultima, il lucro cessante si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma può esser stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutata definitivamente, mentre è consentito effettuare il calcolo (tenendo conto della progressiva svalutazione della moneta) con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio di rivalutazione. Nel caso di specie, il tasso degli interessi, in difetto di prova di maggior danno, va individuato nel tasso legale tempo per tempo vigente.
Sulla base di tali considerazioni, obbligata in solido con dovrà Controparte_3 Controparte_4 corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente inizialmente calcolati sulla somma dovuta a titolo di risarcimento devalutata al momento del verificarsi del danno conseguente al sinistro (quindi sulla somma non rivalutata all'attualità), e poi sulla somma calcolata risultante di volta in volta dalla rivalutazione.
Quanto al termine di decorso della rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale, il momento in cui sorge il credito risarcitorio va identificato nel giorno della commissione dell'illecito, quindi nella data di verificazione del sinistro e precisamente nel 21.09.2018.
Ed inoltre, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata assume natura di debito di valuta, dal momento della sentenza sino all'effettivo pagamento dovranno essere corrisposti sulla somma totale sopra liquidata gli ulteriori interessi di cui all'art.1284 c.c. dal deposito della sentenza al saldo.
4. Sulla domanda di rivalsa ex art. 141 co.4 cod. ass. proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_4 Si è detto, nella ricostruzione degli elementi storici e processuali del presente giudizio, che la società
, quale rappresentante ex art. 77 c.p.c. della Controparte_1 Controparte_11
(compagnia assicuratrice del motociclo condotto e di proprietà di , agendo in rivalsa ex art. Pt_1
141 co.4 D.Lgs. n. 209/2005, ha chiesto la condanna di (compagnia assicuratrice Controparte_4 dell'autovettura condotta da e di proprietà di ) al pagamento della percentuale del CP_2 CP_3 danno e delle spese (ammontanti ad euro 80.000 oltre a euro 9.760 per spese legali) liquidati in favore di , terza trasportata sul motociclo guidato da ed euro 3.929,12 Persona_1 Pt_1 liquidati alla stessa a titolo di competenze legali stragiudiziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice formulata dalla convenuta affermando la mancanza di prova del pagamento che Controparte_4 avrebbe effettuato l'attrice (ex art. 141 cod ass, in qualità di rappresentante della compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo la terza trasportata danneggiata) in favore di
[...]
Persona_1
Trattasi di allegazione non fondata in quanto l'avvenuto pagamento di euro 80.000 e 9.760 in favore della terza trasportata, è dimostrato dalle distinte di pagamento e dagli estratti conto prodotti in atti
(docc. 5, 6, 13 e 14 allegati alla comparsa in riassunzione di parte attrice).
Va riconosciuto, dunque, il diritto di rivalsa e accolta la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto nel presente procedimento è stata accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli Honda SH 150 targato CW76613 e Mercedes Kompressor targata CZ872HR, assicurati rispettivamente da (per conto della compagnia Controparte_1 [...]
e da Orbene, essendo stata accertata la responsabilità dei Controparte_9 Controparte_4 conducenti in misura pari al 50%, la è tenuta a corrispondere alla Controparte_4 Controparte_1
a somma di euro 44.880,00, pari al 50% del danno e delle spese (euro 89.760) liquidate
[...] dall'attrice in favore di . Persona_1
All'anzidetta somma deve aggiungersi quella di euro 3.096,72, corrispondente alle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza stragiudiziale ante causam, allegate e provate con notula in atti (doc. 11 allegato alla comparsa in riassunzione di parte attrice), per un totale di euro 47.976,72 (44.880,00 +
3.096,72).
Inoltre, va accolta la domanda attorea di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta dalla convenuta L'ammontare dell'importo da corrispondersi a Controparte_4 Controparte_1
a titolo di interessi e rivalutazione, va determinato con le stesse modalità con cui è stata
[...] liquidata la domanda di interessi e rivalutazione proposta (v. par. 3 Parte_1 liquidazione del danno patrimoniale). Infine, per quanto concerne le spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui sono state accolte le domande delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice monocratico dott.ssa CI De NA, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità del sinistro verificatosi il 21.09.2018, intorno alle ore 15.15, e che ha visto coinvolti alla guida del motociclo Honda SH 150 targato Parte_1
CW76613, e alla guida dell'autovettura Mercedes Kompressor targata CZ872HR, Controparte_2 va ascritta nella misura del 50% a ciascuno dei conducenti;
CONDANNA in solido , quale proprietaria della Mercedes Kompressor, e Controparte_3
quale compagnia assicuratrice dello stesso veicolo, al risarcimento del danno subito Controparte_4 da nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità riconosciuta Parte_1 in capo a quale conducente del veicolo Mercedes, che liquida in complessivi euro Controparte_2
34.878,095 oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA ex art.141 cod. ass. quale compagnia assicuratrice del Controparte_4 responsabile civile del sinistro, a pagare complessivi euro 47.976,72 a Controparte_1
a titolo di rivalsa e spese stragiudiziali sostenute da quest'ultima, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA in solido e alla refusione delle spese di lite in Controparte_3 Controparte_4 favore dell'attore che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali Pt_1 di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% e spese vive documentate.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice Controparte_4 [...]
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali Controparte_1 di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% e spese vive documentate.
PONE definitivamente a carico di in solido con le spese della Controparte_3 CP_4 consulenza medico-legale effettuata su Parte_1
Così deciso in Roma 07 luglio 2025
IL GIUDICE
CI De NA