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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 554, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare il giusto grado di danno biologico permanente derivante dalla patologia “Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle” allo stesso già riconosciuta di natura professionale dall'
[...]
e, per Controparte_3
l'effetto, condannare l all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver sempre Parte_1 svolto, dal 1988 all'attualità del ricorso, le mansioni di artigiano idraulico (Cfr. All. 2 al ricorso – estratto contributivo); - Di essere esposto costantemente al rischio della movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con movimenti ripetitivi e mantenimento di posture incongrue degli arti superiori, per oltre la metà del turno giornaliero lavorativo;
- Di aver contratto, in ragione di detta esposizione, la malattia Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle, riconosciuta dall' di natura tecnopatica e con CP_1 valutazione del danno biologico pari al 4% (Cfr. All. 3 al ricorso); - Che avverso tale valutazione (confermata in sede di revisione), proponeva opposizione amministrativa chiedendo il riconoscimento di un danno biologico pari al 20% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che l' con nota del 03.04.2024, riscontrava CP_1 negativamente l'opposizione e, senza disporre collegiale medica, confermava il giudizio già espresso ritenendo la percentuale richiesta sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e funzioni interessati (Cfr. All. 5 al ricorso). Il ricorrente, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di CP_1
Terni, chiedendo: - di accertare la natura professionale della malattia contratta e la condanna alla corresponsione die relativi benefici di legge. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore il quale, contestato integralmente il ricorso, assumeva che la valutazione del caso effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa di revisione (4% per sindrome da conflitto bilaterale alle spalle e 16% complessivo) fosse rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.L.vo 38/00. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art.127 terc cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto, nella fase CP_1 amministrativa, la natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente quantificando la specifica menomazione all'integrità psico fisica nella misura del 4% e, cumulato con altre patologie, complessivamente, del 16%. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che la riconosciuta patologia professionale debba ritenersi produttiva di un maggior grado di danno biologico permanente, valutabile nella misura del 20% (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 6 al ricorso) Al fine di determinare il corretto grado di invalidità residuato al ricorrente per la patologia già riconosciuta di origine professionale da parte dell' CP_1 veniva disposta consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica svolta e della documentazione sanitaria allegata, ha accertato a carico del ricorrente che “…la malattia professionale degenerativa interessante i tendini della cuffia dei rotatori ed i capi articolari delle spalle riconosciuta dall' di Terni il 07.04.2016 determina un danno biologico permanente CP_1 rilevante, nonostante il trattamento artroscopico chirurgico ricostruttivo eseguito alla spalla sinistra nel 2009 ed a quella destra nel 2021”. Ha così ritenuto “…equo attribuire un danno biologico permanente complessivamente pari all'11,0% (undici per cento), con riferimento analogico ed equitativo alle seguenti voci valutative del D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000: - voce n. 223:“anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole: danno biologico del 25% (arto dominante) e del 20% (arto non dominante)”; - voce n. 224: “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: danno biologico 3%”; - voce n. 227: “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: danno biologico fino a 4%”, fissando la decorrenza di tale riconoscimento alla data della visita di revisione del 23.03.2023. L'ausiliario del giudice ha, quindi, eseguito il cumulo con le menomazioni pregresse, valutando il danno biologico complessivo nella misura del 23%, utilizzando il metodo riduzionistico a scalare. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note concordi da parte del consulente di parte ricorrente. Nessuna nota da parte resistente (Cfr. relazione medico legale, in atti) Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia in esame, valutato pari all'11% e, operato il cumulo con la menomazioni preesistenti, complessivamente pari al 23%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della visita di revisione intervenuta il 23.03.2023. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al R.G. n. 554/2024, disattesa ogni altra Parte_1 eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dalla malattia professionale Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle, cui è affetto il ricorrente, è derivato un danno biologico dell'11% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti, complessivamente del 23%; b) dichiara, pertanto, il diritto di a percepire il Parte_1 relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 23.03.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, dal dovuto fino al saldo;
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 14 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 554, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare il giusto grado di danno biologico permanente derivante dalla patologia “Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle” allo stesso già riconosciuta di natura professionale dall'
[...]
e, per Controparte_3
l'effetto, condannare l all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver sempre Parte_1 svolto, dal 1988 all'attualità del ricorso, le mansioni di artigiano idraulico (Cfr. All. 2 al ricorso – estratto contributivo); - Di essere esposto costantemente al rischio della movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con movimenti ripetitivi e mantenimento di posture incongrue degli arti superiori, per oltre la metà del turno giornaliero lavorativo;
- Di aver contratto, in ragione di detta esposizione, la malattia Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle, riconosciuta dall' di natura tecnopatica e con CP_1 valutazione del danno biologico pari al 4% (Cfr. All. 3 al ricorso); - Che avverso tale valutazione (confermata in sede di revisione), proponeva opposizione amministrativa chiedendo il riconoscimento di un danno biologico pari al 20% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che l' con nota del 03.04.2024, riscontrava CP_1 negativamente l'opposizione e, senza disporre collegiale medica, confermava il giudizio già espresso ritenendo la percentuale richiesta sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e funzioni interessati (Cfr. All. 5 al ricorso). Il ricorrente, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di CP_1
Terni, chiedendo: - di accertare la natura professionale della malattia contratta e la condanna alla corresponsione die relativi benefici di legge. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore il quale, contestato integralmente il ricorso, assumeva che la valutazione del caso effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa di revisione (4% per sindrome da conflitto bilaterale alle spalle e 16% complessivo) fosse rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.L.vo 38/00. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art.127 terc cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto, nella fase CP_1 amministrativa, la natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente quantificando la specifica menomazione all'integrità psico fisica nella misura del 4% e, cumulato con altre patologie, complessivamente, del 16%. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che la riconosciuta patologia professionale debba ritenersi produttiva di un maggior grado di danno biologico permanente, valutabile nella misura del 20% (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 6 al ricorso) Al fine di determinare il corretto grado di invalidità residuato al ricorrente per la patologia già riconosciuta di origine professionale da parte dell' CP_1 veniva disposta consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica svolta e della documentazione sanitaria allegata, ha accertato a carico del ricorrente che “…la malattia professionale degenerativa interessante i tendini della cuffia dei rotatori ed i capi articolari delle spalle riconosciuta dall' di Terni il 07.04.2016 determina un danno biologico permanente CP_1 rilevante, nonostante il trattamento artroscopico chirurgico ricostruttivo eseguito alla spalla sinistra nel 2009 ed a quella destra nel 2021”. Ha così ritenuto “…equo attribuire un danno biologico permanente complessivamente pari all'11,0% (undici per cento), con riferimento analogico ed equitativo alle seguenti voci valutative del D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000: - voce n. 223:“anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole: danno biologico del 25% (arto dominante) e del 20% (arto non dominante)”; - voce n. 224: “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: danno biologico 3%”; - voce n. 227: “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: danno biologico fino a 4%”, fissando la decorrenza di tale riconoscimento alla data della visita di revisione del 23.03.2023. L'ausiliario del giudice ha, quindi, eseguito il cumulo con le menomazioni pregresse, valutando il danno biologico complessivo nella misura del 23%, utilizzando il metodo riduzionistico a scalare. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note concordi da parte del consulente di parte ricorrente. Nessuna nota da parte resistente (Cfr. relazione medico legale, in atti) Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia in esame, valutato pari all'11% e, operato il cumulo con la menomazioni preesistenti, complessivamente pari al 23%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della visita di revisione intervenuta il 23.03.2023. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al R.G. n. 554/2024, disattesa ogni altra Parte_1 eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dalla malattia professionale Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle, cui è affetto il ricorrente, è derivato un danno biologico dell'11% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti, complessivamente del 23%; b) dichiara, pertanto, il diritto di a percepire il Parte_1 relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 23.03.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, dal dovuto fino al saldo;
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 14 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi