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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA NICOLETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il 14 CP_2 CP_3 novembre 2015, con la Curatrice Speciale avv. Maria Grazia Berretti
INTERVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti, con note depositate nel termine del 9.12.2025, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
* IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della medesima in capo al marito;
2) collocare i minori presso l'abitazione materna;
3) in virtù dell'art. 337 quater c.c., revocare l'attuale affido dei minori all'ente e affidare i figli minori in modo super-esclusivo alla madre, prevedendo che costei potrà assumere, da sola, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'indirizzo di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4) confermare il proseguo del monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in termini di vigilanza e supporto, ma senza alcuna limitazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre;
5) prevedere che le modalità di visita per il genitore non affidatario verso i minori, ove ripristinate, avvengano secondo le modalità dettate da codesto Tribunale, purché in spazio neutro e protetto;
6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile non inferiore ad € 500,00 (ovverosia €
250,00 a minore), entro il giorno 05 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, come da vigente protocollo della Corte di
Appello di Milano;
9) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori venga integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
10) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non si rende necessario alcun reciproco assegno di mantenimento;
11) condannare il sig. alla refusione delle spese e delle competenze di lite”. CP_1
La CS:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice Delegato pagina 2 di 9 Revocare l'attuale affido all'Ente e affidare e in via esclusiva alla madre CP_2 CP_3 [...]
autorizzandola ad adottare nell'interesse degli stessi anche le decisioni di maggior rilevanza Pt_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare anche tutte le pratiche amministrative (affido super-esclusivo);
Disporre che i figli vivano con la madre ed abbiano residenza anagrafica presso la stessa;
Mantenere comunque in essere una presa in carico da parte dell'Ente competente per territorio, affinché siano proseguiti tutti gli opportuni sostegni in favore dei minori;
Confermare l'organizzazione di incontri con il padre esclusivamente in spazio neutro, osservato e protetto;
Confermare i provvedimenti economici assunti in ordinanza 10 gennaio 2025 in quanto allo stato idonei alle necessità dei minori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente domandava la separazione con addebito al marito per violenze, l'affido super esclusivo dei minori nato il [...], e , nato il [...], con collocamento degli stessi presso di CP_2 CP_3 sé, frequentazione del padre solo in spazio neutro e la regolamentazione del mantenimento dei minori.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Posto che i minori venivano affidati dal TM al Comune di OL, veniva nominato ai minori un CS, che si costituiva chiedendo la conferma dell'affido all'ente (domanda poi modificata nelle conclusioni finali).
All'esito della prima udienza, il GD assumeva i seguenti provvedimenti:
“1) affida i minori al Comune di residenza, allo stato Comune di OL, in ambito sanitario, scolastico, educativo, di collocamento e regolamentazione rapporti padre/figli;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che i Servizi Sociali di OL proseguano nel monitoraggio e nel mandato conferito dal
TM di Milano il 14.5.2024 e provvedano ad organizzare incontri in SN fra i minori ed il padre previa verifica dell'effettiva volontà di quest'ultimo ad impegnarsi per riallacciare i rapporti con i minori;
4) dispone che l'AU sia percepito integralmente dalla madre;
5) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, € 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale, a far data dal deposito del ricorso, e che le spese straordinarie relative ai minori, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori”. pagina 3 di 9 Il 20.2.2025 pervenivano dal TM gli atti. Il procedimento n. 2389/2024 deve, quindi, essere riunito al presente ex art. 38 disp. att. c.c.
Non si procedeva all'ascolto dei minori, avendo entrambi meno di dodici anni ed essendo affetto CP_2 da disturbo dello spettro autistico.
Esaurita l'istruttoria, il 10.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le domande siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (di fatto, già cessata prima dell'introduzione del giudizio) tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il Collegio ritiene fondata anche la domanda di addebito della separazione in capo al resistente.
In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del merito "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cass., 22/03/2017, n.7388; Cass., 21/03/2018, n.6997; Cass. 10/12/2018,
n. 31901).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, dovendosi ritenere provato l'episodio del 31 dicembre 2023.
La ricorrente riferiva di essere stata ripetutamente schiaffeggiata al volto e colpita con un calcio al ginocchio sinistro per aver deciso di acquistare una propria vettura che la rendesse autonoma negli spostamenti legati sia ad esigenze lavorative, sia ai primari bisogni dei bambini.
Detta circostanza trova conferma nel verbale del PS prodotto dalla ricorrente (doc. 4 della ricorrente) e dall'annotazione di PG acquisita dal GD insieme agli altri atti del procedimento penale.
Nell'annotazione del 31.12.2023 i Carabinieri di Cislago riferivano di essere intervenuti su richiesta della ricorrente e di averla trovata insieme al marito. La ricorrente lamentava di essere stata colpita dal pagina 4 di 9 marito. I Carabinieri riferivano di non notare segni evidenti. Tuttavia, su richiesta della moglie, disponevano che questi venisse portata al PS dagli ambulanzieri.
I medici del PS, invece, ravvisavano delle escoriazioni.
Pertanto, quanto meno l'episodio del 31.12.2023 deve ritenersi dimostrato, con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito.
2) Affido e collocamento dei minori
La madre ed i minori venivano collocati in comunità dall'ottobre 2016 al giugno 2017 e con decreto definitivo del 4.10.2022 il TM confermava l'affido dei minori all'ente per due anni (doc. 6 della ricorrente). Detti provvedimenti venivano adottati a seguito dei maltrattamenti paterni e dell'abuso di alcol da parte di quest'ultimo. Inoltre, la madre manteneva un atteggiamento ambivalente nei riguardi del marito, tanto che nel 2018 si riconciliava con il . CP_1
A seguito degli episodi del 31 dicembre 2023, veniva nuovamente aperto un fascicolo presso il TM
(doc. 7).
Da gennaio 2024 la ricorrente veniva inserita con i figli in Housing.
I SS di OL davano riscontri positivi sulla ricorrente, descrivendola come capace di esercitare il ruolo genitoriale, ma inizialmente chiedevano di mantenere l'affido dei minori, così motivando (si vedano le relazioni di ottobre e dicembre 2024 e maggio 2025):
Nella relazione depositata ad ottobre 2025, i SS davano atto che la madre e i minori si erano trasferiti in una casa e ritenevano che potesse essere disposto l'affido dei minori alla madre, lasciando all'ente CP_4
l'affido solo in ambito di regolamentazione della frequentazione padre/figli.
In particolare, sull'idoneità materna ad esercitare la responsabilità genitoriale, i SS riferivano:
pagina 5 di 9 Ben diverso il percorso del . Questi non vede i figli da gennaio 2024, nonostante fossero stati CP_1 disposti incontri in SN e nonostante il desiderio manifestato dai minori di incontrare il padre.
Da gennaio 2024 i SS ripetutamente cercavano di contattare il e questi si presentava CP_1 all'incontro solo a settembre 2024. Da gennaio a settembre 2024 non risulta avere nemmeno contribuito economicamente al mantenimento dei minori (si veda la relazione depositata l'11.10.2024 dai SS- la madre nella memoria conclusionale precisava che il padre aveva iniziato a pagare l'assegno da ottobre 2024).
Successivamente, il comunicava ai SS di non poter avviare gli incontri in SN (pur avendo CP_1 dichiarato il 30.9.2024 di voler iniziare detto percorso), dovendo andare in Marocco per ragioni familiari. Il 3 maggio 2025 contattava i SS dichiarando di avere subito un furto ma senza chiedere l'avvio degli incontri in SN né altre notizie sui figli.
Infine, a settembre 2025 comunicava di essere rientrato in Italia.
Ad oggi, quindi, gli incontri in SN non sono ancora stati avviati a causa della mancanza di disponibilità
o assenza dal territorio paterna. Il padre non vede i figli da quasi due anni e non risulta essersi mai attivato per riprendere la frequentazione, nonostante le proposte dei SS.
In detto contesto, deve essere disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima, essendo emersi la sua capacità genitoriale e, al contempo, l'incapacità e il disinteresse del padre ad esercitare il proprio ruolo.
Deve, inoltre, essere dato mandato ai SS di OL di regolamentare la frequentazione Persona_1
pagina 6 di 9 dapprima in SN, con facoltà di liberalizzazione ove ne ricorrano i presupposti, con invito al resistente a svolgere un percorso presso il Serd.
Non si ritiene necessario limitare la responsabilità materna in detto ambito, atteso che dalla relazione depositata dai SS ad ottobre 2025 è emerso che la madre non sta cercando di condizionare i figli né di allontanarli dal padre. Mentre i minori riferivano ai SS di volere incontrare il padre era, infatti, presente anche la madre:
Si dispone, inoltre, che i SS mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e, ove necessario, mantengano l'educativa scolastica e il supporto domiciliare presso la casa materna (come chiesto a maggio 2025).
3) Mantenimento dei minori
Si ritiene di confermare i provvedimenti provvisori, come chiesto dalle parti costituite.
Più nel dettaglio, l'attribuzione dell'AUU alla madre consegue all'affido super esclusivo.
Quanto alle statuizioni economiche, si rileva che la madre ha uno stipendio netto di € 700, percepisce un'indennità di frequenza scolastica per il figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, CP_2 di € 340,00 per nove mensilità e l'AUU parti ad € 560,00.
Ha un canone Aler pari ad € 236, spese incluse, acqua, riscaldamento e spese condominiali.
Il padre, invece, lavora come macellaio, come confermato ai SS.
Pertanto, avendo un'attività lavorativa regolare e piena capacità lavorativa, considerato altresì che da ottobre 2024 risulta regolare nel pagamento dell'assegno di € 500 complessivi e che i minori sono interamente a carico della madre, si ritiene di confermare l'assegno di € 250 per figlio e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
4) Spese di lite
Le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente in applicazione del principio di soccombenza. Co Le spese della invece, devono essere poste a carico solidale delle parti, considerato che l'iniziale affido all'ente era conseguenza anche della decisione materna di riprendere la convivenza con il padre.
pagina 7 di 9 Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
E', peraltro, necessario evidenziare che nel caso di specie non tutte le spese di lite del CS possono essere poste a carico dell'Erario, in quanto l'istanza di ammissione veniva depositata solo il 20.5.2025, mentre la costituzione avveniva il 28.4.2025. I compensi relativi alle prime due fasi, quindi, dovranno essere corrisposti dalle parti direttamente al CS.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e coniugatisi in Parte_1 CP_1
Marocco il 20.1.2012, matrimonio annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
OL (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2024);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) addebita la separazione al resistente;
4) dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre ed il loro collocamento presso quest'ultima;
5) dispone che la frequentazione padre/figli sia regolamentata dai SS di OL come in parte motiva;
6) dispone che i SS di OL mantengano il monitoraggio sui minori e provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
pagina 8 di 9 7) dispone che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre;
8) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, € 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale, a far data dal deposito del ricorso, e che le spese straordinarie relative ai minori, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
9) condanna il resistente al pagamento di € 5.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, in favore della ricorrente a titolo di spese di lite;
Co
10) condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di € 1.800, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, a titolo di compensi per la prima e la seconda fase del processo ed a rifondere all'Erario – o al curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite relative alla terza ed alla quarta fase processuale che liquida in € 3.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai SS di OL
Busto Arsizio, camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA NICOLETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il 14 CP_2 CP_3 novembre 2015, con la Curatrice Speciale avv. Maria Grazia Berretti
INTERVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti, con note depositate nel termine del 9.12.2025, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
* IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della medesima in capo al marito;
2) collocare i minori presso l'abitazione materna;
3) in virtù dell'art. 337 quater c.c., revocare l'attuale affido dei minori all'ente e affidare i figli minori in modo super-esclusivo alla madre, prevedendo che costei potrà assumere, da sola, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'indirizzo di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4) confermare il proseguo del monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in termini di vigilanza e supporto, ma senza alcuna limitazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre;
5) prevedere che le modalità di visita per il genitore non affidatario verso i minori, ove ripristinate, avvengano secondo le modalità dettate da codesto Tribunale, purché in spazio neutro e protetto;
6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile non inferiore ad € 500,00 (ovverosia €
250,00 a minore), entro il giorno 05 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, come da vigente protocollo della Corte di
Appello di Milano;
9) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori venga integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
10) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non si rende necessario alcun reciproco assegno di mantenimento;
11) condannare il sig. alla refusione delle spese e delle competenze di lite”. CP_1
La CS:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice Delegato pagina 2 di 9 Revocare l'attuale affido all'Ente e affidare e in via esclusiva alla madre CP_2 CP_3 [...]
autorizzandola ad adottare nell'interesse degli stessi anche le decisioni di maggior rilevanza Pt_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare anche tutte le pratiche amministrative (affido super-esclusivo);
Disporre che i figli vivano con la madre ed abbiano residenza anagrafica presso la stessa;
Mantenere comunque in essere una presa in carico da parte dell'Ente competente per territorio, affinché siano proseguiti tutti gli opportuni sostegni in favore dei minori;
Confermare l'organizzazione di incontri con il padre esclusivamente in spazio neutro, osservato e protetto;
Confermare i provvedimenti economici assunti in ordinanza 10 gennaio 2025 in quanto allo stato idonei alle necessità dei minori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente domandava la separazione con addebito al marito per violenze, l'affido super esclusivo dei minori nato il [...], e , nato il [...], con collocamento degli stessi presso di CP_2 CP_3 sé, frequentazione del padre solo in spazio neutro e la regolamentazione del mantenimento dei minori.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Posto che i minori venivano affidati dal TM al Comune di OL, veniva nominato ai minori un CS, che si costituiva chiedendo la conferma dell'affido all'ente (domanda poi modificata nelle conclusioni finali).
All'esito della prima udienza, il GD assumeva i seguenti provvedimenti:
“1) affida i minori al Comune di residenza, allo stato Comune di OL, in ambito sanitario, scolastico, educativo, di collocamento e regolamentazione rapporti padre/figli;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che i Servizi Sociali di OL proseguano nel monitoraggio e nel mandato conferito dal
TM di Milano il 14.5.2024 e provvedano ad organizzare incontri in SN fra i minori ed il padre previa verifica dell'effettiva volontà di quest'ultimo ad impegnarsi per riallacciare i rapporti con i minori;
4) dispone che l'AU sia percepito integralmente dalla madre;
5) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, € 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale, a far data dal deposito del ricorso, e che le spese straordinarie relative ai minori, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori”. pagina 3 di 9 Il 20.2.2025 pervenivano dal TM gli atti. Il procedimento n. 2389/2024 deve, quindi, essere riunito al presente ex art. 38 disp. att. c.c.
Non si procedeva all'ascolto dei minori, avendo entrambi meno di dodici anni ed essendo affetto CP_2 da disturbo dello spettro autistico.
Esaurita l'istruttoria, il 10.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le domande siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (di fatto, già cessata prima dell'introduzione del giudizio) tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il Collegio ritiene fondata anche la domanda di addebito della separazione in capo al resistente.
In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del merito "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cass., 22/03/2017, n.7388; Cass., 21/03/2018, n.6997; Cass. 10/12/2018,
n. 31901).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, dovendosi ritenere provato l'episodio del 31 dicembre 2023.
La ricorrente riferiva di essere stata ripetutamente schiaffeggiata al volto e colpita con un calcio al ginocchio sinistro per aver deciso di acquistare una propria vettura che la rendesse autonoma negli spostamenti legati sia ad esigenze lavorative, sia ai primari bisogni dei bambini.
Detta circostanza trova conferma nel verbale del PS prodotto dalla ricorrente (doc. 4 della ricorrente) e dall'annotazione di PG acquisita dal GD insieme agli altri atti del procedimento penale.
Nell'annotazione del 31.12.2023 i Carabinieri di Cislago riferivano di essere intervenuti su richiesta della ricorrente e di averla trovata insieme al marito. La ricorrente lamentava di essere stata colpita dal pagina 4 di 9 marito. I Carabinieri riferivano di non notare segni evidenti. Tuttavia, su richiesta della moglie, disponevano che questi venisse portata al PS dagli ambulanzieri.
I medici del PS, invece, ravvisavano delle escoriazioni.
Pertanto, quanto meno l'episodio del 31.12.2023 deve ritenersi dimostrato, con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito.
2) Affido e collocamento dei minori
La madre ed i minori venivano collocati in comunità dall'ottobre 2016 al giugno 2017 e con decreto definitivo del 4.10.2022 il TM confermava l'affido dei minori all'ente per due anni (doc. 6 della ricorrente). Detti provvedimenti venivano adottati a seguito dei maltrattamenti paterni e dell'abuso di alcol da parte di quest'ultimo. Inoltre, la madre manteneva un atteggiamento ambivalente nei riguardi del marito, tanto che nel 2018 si riconciliava con il . CP_1
A seguito degli episodi del 31 dicembre 2023, veniva nuovamente aperto un fascicolo presso il TM
(doc. 7).
Da gennaio 2024 la ricorrente veniva inserita con i figli in Housing.
I SS di OL davano riscontri positivi sulla ricorrente, descrivendola come capace di esercitare il ruolo genitoriale, ma inizialmente chiedevano di mantenere l'affido dei minori, così motivando (si vedano le relazioni di ottobre e dicembre 2024 e maggio 2025):
Nella relazione depositata ad ottobre 2025, i SS davano atto che la madre e i minori si erano trasferiti in una casa e ritenevano che potesse essere disposto l'affido dei minori alla madre, lasciando all'ente CP_4
l'affido solo in ambito di regolamentazione della frequentazione padre/figli.
In particolare, sull'idoneità materna ad esercitare la responsabilità genitoriale, i SS riferivano:
pagina 5 di 9 Ben diverso il percorso del . Questi non vede i figli da gennaio 2024, nonostante fossero stati CP_1 disposti incontri in SN e nonostante il desiderio manifestato dai minori di incontrare il padre.
Da gennaio 2024 i SS ripetutamente cercavano di contattare il e questi si presentava CP_1 all'incontro solo a settembre 2024. Da gennaio a settembre 2024 non risulta avere nemmeno contribuito economicamente al mantenimento dei minori (si veda la relazione depositata l'11.10.2024 dai SS- la madre nella memoria conclusionale precisava che il padre aveva iniziato a pagare l'assegno da ottobre 2024).
Successivamente, il comunicava ai SS di non poter avviare gli incontri in SN (pur avendo CP_1 dichiarato il 30.9.2024 di voler iniziare detto percorso), dovendo andare in Marocco per ragioni familiari. Il 3 maggio 2025 contattava i SS dichiarando di avere subito un furto ma senza chiedere l'avvio degli incontri in SN né altre notizie sui figli.
Infine, a settembre 2025 comunicava di essere rientrato in Italia.
Ad oggi, quindi, gli incontri in SN non sono ancora stati avviati a causa della mancanza di disponibilità
o assenza dal territorio paterna. Il padre non vede i figli da quasi due anni e non risulta essersi mai attivato per riprendere la frequentazione, nonostante le proposte dei SS.
In detto contesto, deve essere disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima, essendo emersi la sua capacità genitoriale e, al contempo, l'incapacità e il disinteresse del padre ad esercitare il proprio ruolo.
Deve, inoltre, essere dato mandato ai SS di OL di regolamentare la frequentazione Persona_1
pagina 6 di 9 dapprima in SN, con facoltà di liberalizzazione ove ne ricorrano i presupposti, con invito al resistente a svolgere un percorso presso il Serd.
Non si ritiene necessario limitare la responsabilità materna in detto ambito, atteso che dalla relazione depositata dai SS ad ottobre 2025 è emerso che la madre non sta cercando di condizionare i figli né di allontanarli dal padre. Mentre i minori riferivano ai SS di volere incontrare il padre era, infatti, presente anche la madre:
Si dispone, inoltre, che i SS mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e, ove necessario, mantengano l'educativa scolastica e il supporto domiciliare presso la casa materna (come chiesto a maggio 2025).
3) Mantenimento dei minori
Si ritiene di confermare i provvedimenti provvisori, come chiesto dalle parti costituite.
Più nel dettaglio, l'attribuzione dell'AUU alla madre consegue all'affido super esclusivo.
Quanto alle statuizioni economiche, si rileva che la madre ha uno stipendio netto di € 700, percepisce un'indennità di frequenza scolastica per il figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, CP_2 di € 340,00 per nove mensilità e l'AUU parti ad € 560,00.
Ha un canone Aler pari ad € 236, spese incluse, acqua, riscaldamento e spese condominiali.
Il padre, invece, lavora come macellaio, come confermato ai SS.
Pertanto, avendo un'attività lavorativa regolare e piena capacità lavorativa, considerato altresì che da ottobre 2024 risulta regolare nel pagamento dell'assegno di € 500 complessivi e che i minori sono interamente a carico della madre, si ritiene di confermare l'assegno di € 250 per figlio e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
4) Spese di lite
Le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente in applicazione del principio di soccombenza. Co Le spese della invece, devono essere poste a carico solidale delle parti, considerato che l'iniziale affido all'ente era conseguenza anche della decisione materna di riprendere la convivenza con il padre.
pagina 7 di 9 Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
E', peraltro, necessario evidenziare che nel caso di specie non tutte le spese di lite del CS possono essere poste a carico dell'Erario, in quanto l'istanza di ammissione veniva depositata solo il 20.5.2025, mentre la costituzione avveniva il 28.4.2025. I compensi relativi alle prime due fasi, quindi, dovranno essere corrisposti dalle parti direttamente al CS.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e coniugatisi in Parte_1 CP_1
Marocco il 20.1.2012, matrimonio annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
OL (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2024);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) addebita la separazione al resistente;
4) dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre ed il loro collocamento presso quest'ultima;
5) dispone che la frequentazione padre/figli sia regolamentata dai SS di OL come in parte motiva;
6) dispone che i SS di OL mantengano il monitoraggio sui minori e provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
pagina 8 di 9 7) dispone che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre;
8) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, € 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale, a far data dal deposito del ricorso, e che le spese straordinarie relative ai minori, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
9) condanna il resistente al pagamento di € 5.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, in favore della ricorrente a titolo di spese di lite;
Co
10) condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di € 1.800, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, a titolo di compensi per la prima e la seconda fase del processo ed a rifondere all'Erario – o al curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite relative alla terza ed alla quarta fase processuale che liquida in € 3.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai SS di OL
Busto Arsizio, camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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