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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto contratto di intermediazione mobiliare:
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto il 24 ottobre Persona_1
2013, rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Romolo Leone ed elettivamente domiciliati in Caserta, Piazza Pitesti n. 5
Parte attrice
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in
[...] virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Gennaro
Arcucci e Marco Tridici, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura
Daniela Vitillo, in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 79;
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
deducendone la Controparte_2 responsabilità quale intermediario finanziario nell'ambito di operazioni di investimento effettuate dai sig.ri e su strumenti Persona_1 Parte_1 finanziari emessi dalla stessa Controparte_1
1 Parte attrice assumeva che tali operazioni erano state poste in essere in assenza del necessario consenso informato, nonché in violazione degli obblighi informativi, di correttezza, diligenza e trasparenza gravanti sull'intermediario in forza del d.lgs. n.
58/1998 (TUF) e del Regolamento Consob n. 16190/2007 (Regolamento
Intermediari– cd. MIFID, poi sostituito da quello n.20307/2018). In particolare, lamentava l'omessa rappresentazione del profilo speculativo e illiquido degli strumenti;
l'inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio degli investitori;
nonché l'esecuzione di ordini di acquisto in assenza delle dovute autorizzazioni e valutazioni di appropriatezza.
Sulla scorta di tali doglianze, gli attori domandavano: 1) in via principale, la declaratoria di nullità dell'acquisto di obbligazioni subordinate avvenuto in data 27 novembre 2014, con la conseguente restituzione dell'importo investito, domanda poi rinunciata nella comparsa conclusionale del 31.3.2025; 2) l'accertamento dell'inadempimento dell'istituto bancario degli obblighi derivanti dal contratto di intermediazione finanziaria, con declaratoria di risoluzione del medesimo contratto e condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 102.851,00,
a titolo di danno emergente e lucro cessante da determinarsi nella misura pari al rendimento medio dei titoli dello Stato Italiano dal 2013 ovvero alla somma da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi legali, con decorrenza dalla data dei singoli ordini o, gradatamente, dalla data della domanda;
3) in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento dei medesimi danni ai sensi dell'art. 1218 c.c., anche in assenza di risoluzione contrattuale, con istanza di ammissione a consulenza tecnica d'ufficio di natura finanziaria e contabile.
Si costituiva la che contestava integralmente le domande Controparte_2 attoree, eccependo in primo luogo la prescrizione delle pretese risarcitorie per decorso del termine quinquennale e/o decennale dalla data di esecuzione delle operazioni finanziarie contestate e negando, nel merito, qualsiasi profilo di responsabilità, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi di informazione e correttezza previsti dalla normativa di settore e di aver agito nel pieno rispetto dei doveri di diligenza professionale.
L'istituto di credito asseriva che le operazioni contestate erano state effettuate a seguito di regolari ordini sottoscritti dai clienti, pienamente informati sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari acquistati, e che l'intero iter di collocamento delle azioni e
2 delle obbligazioni era stato conforme alla disciplina dettata dal TUF e dal Regolamento
Intermediari.
Escludeva, inoltre, che potessero esservi profili di nullità degli atti, ovvero elementi da cui desumere l'inadeguatezza degli strumenti rispetto al profilo di rischio dell'investitore.
Parte convenuta contestava altresì l'esistenza di un nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato, che riteneva riconducibile esclusivamente all'andamento sfavorevole del mercato, e chiedeva, in ogni caso, il rigetto integrale delle domande avversarie.
In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attrice, la banca chiedeva calcolarsi l'esatto ammontare delle somme versate dalla stessa attrice per l'acquisto dei titoli contestati e disporne la restituzione entro tali limiti, detraendo il valore delle azioni assegnate alla ricorrente a titolo gratuito e detratte le somme da questa percepite a titolo di dividendi e cedole.
In caso poi di condanna al risarcimento del danno, la convenuta chiedeva di quantificarlo in un importo pari alla differenza tra il valore d'acquisto dei titoli e quello al momento della proposizione del giudizio, con riduzione per concorso colposo delle controparti e per le somme da questi percepite medio tempore;
il tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la CTU, disposta dal precedente Giudice istruttore, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025 le parti concludevano come da note depositate e il giudizio veniva assegnato in decisione con la concessione di giorni quaranta per il deposito della comparsa conclusionale e venti per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche e fattuali sottese alla presente controversia, si rende opportuno articolare la motivazione per capitoli, al fine di esaminare puntualmente e in maniera sistematica le eccezioni sollevate dalle parti e le relative questioni dirimenti.
1.Sulla legittimazione attiva delle eredi costituite.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di prova della legittimazione attiva degli eredi costituiti.
La eccezione deve essere disattesa.
3 La produzione della dichiarazione di successione (all. 4 dell'atto di citazione), unitamente all'esercizio dell'azione giudiziaria di cui si discute, consentono di ritenere provata la qualità di eredi (Cass. 16 gennaio 2017, n. 868, secondo cui “la dichiarazione di successione, sebbene non comporti ex se l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, nondimeno, in presenza di un'attività costituente prova d'accettazione implicita, a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza”).
Corrobora tale conclusione la circostanza che la parte convenuta non ha specificamente e tempestivamente contestato tale qualità, salvo che negli scritti conclusionali.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. sentenza nr. 11276/2018) ha chiarito, sia pur con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (e non alla denuncia di successione cui si potrebbe conferire, peraltro, un maggior valore indiziante, essendo comunque tesa ad adempiere ad un obbligo fiscale), che “essa non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. anche Cassazione sentenza nr. 12309/2023).
2.Sulla prescrizione.
Parte convenuta, nei propri scritti difensivi, ha sollevato una eccezione di prescrizione, rilevando che gli investimenti oggetto di contestazione – consistenti in acquisti a titolo oneroso di azioni e obbligazioni emesse dalla – sarebbero stati Controparte_1 effettuati, per la quasi totalità, tra il 2009 e il dicembre 2014, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato soltanto in data 11 maggio 2020.
In ragione di ciò, la convenuta ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle domande azionate, sia quelle dirette a far valere la nullità relativa per vizi di forma, sia quelle di natura risarcitoria e restitutoria, atteso che i relativi diritti si sarebbero estinti.
4 Per stabilire se sia intervenuta la prescrizione dedotta dalla Controparte_1 occorre stabilire la tipologia di responsabilità astrattamente configurabile rispetto alle presunte condotte illecite ed il consequenziale regime di prescrizione applicabile, nonché l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale e l'eventuale sua interruzione.
L'individuazione del tipo di responsabilità connessa alla condotta dell'intermediario finanziario diretta a violare gli obblighi informativi stabiliti dalla legge impone il richiamo alla distinzione operata dalle SS.UU. n. 26725/2007, per cui “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione”.
In altri termini, le Sezioni Unite hanno distinto la responsabilità precontrattuale da quella contrattuale in base al momento in cui la condotta illecita si è concretizzata: se la violazione si è verificata nella fase antecedente alla stipula del contratto c.d. “quadro” si tratterà di responsabilità precontrattuale;
se la violazione è stata accertata “a valle” del contratto quadro e in coincidenza della singola operazione finanziaria, si tratterà di responsabilità contrattuale.
Da tale distinzione emerge che, gli obblighi comportamentali definiti dall'art. 21 del D.
Lgs. n. 58/1998 e dal Reg. Consob n. 16190/2007, sono esigibili sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (es. consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e acquisizione delle informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione in riferimento alla natura, i rischi,
l'adeguatezza e le implicazioni della singola operazione.
In ordine alla collocazione della responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità extracontrattuale o contrattuale al fine di individuare il regime prescrizionale applicabile, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale (per tutte
5 Cass., 29.7.2011, n. 16735), qualificava la responsabilità precontrattuale per violazione della regola di condotta di cui all'art. 1337 c.c. come una forma di responsabilità extracontrattuale e riteneva, quindi, applicabile il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c.
Detta ricostruzione è stata progressivamente superata con una serie di pronunce che hanno posto l'accento sul fatto che già prima della stipula del contratto gravano sui soggetti che vengono in contatto nella fase delle trattative specifici obblighi di protezione connessi al rispetto dal canone della buona fede;
secondo tale impostazione
(da ultimo Cass., 12.7.2016, n. 14188) le trattative finalizzate alla conclusione del contratto danno vita a un “contatto sociale qualificato”, che costituisce un fatto idoneo a produrre obbligazioni, diverso sia dal contratto che dal fatto illecito extracontrattuale, rilevando ex art. 1173 c.c. quale tertium genus (“ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”).
Secondo l'interpretazione da ultimo richiamata, la responsabilità precontrattuale presenta una struttura obbligatoria, in quanto anche prima della lesione dell'altrui diritto il rapporto è connotato da obblighi di protezione correlati all'obbligo di buona fede, a differenza di quella aquiliana, in cui la rilevanza del contatto tra soggetti si manifesta solo al momento della lesione.
Nella materia della responsabilità precontrattuale la giurisprudenza più recente ha recepito le indicazioni dottrinarie secondo cui con la nozione di culpa in contrahendo non si indica una situazione soggettiva di colpa bensì l'oggettiva violazione della regola della buona fede che, in forza dell'affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti (sul punto Cass., n. 14188/2016, cit.).
Conseguentemente, la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di obblighi specifici come la buona fede, la protezione e l'informazione, precedenti a quelli che deriveranno dal contratto – se e solo nel momento in cui verrà concluso – e non dal generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termine di termine prescrizionale (decennale) e onere della prova ( inversione dell'onere della prova in capo al titolare degli obblighi di protezione)
Le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fase delle trattative che precedono la stipula del contratto sono particolarmente rilevanti nello specifico settore dei servizi di investimento, in cui il canone generale della buona fede si traduce in una dettagliata regolamentazione da parte di fonti primarie e
6 regolamentari, che connotano in termini particolarmente pregnanti gli obblighi di protezione che gravano sull'intermediario. La violazione di tali obblighi non può che dar vita, quindi, a responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinario.
Quanto, poi, alle violazioni degli obblighi di condotta in esecuzione del contratto, a maggior ragione la prescrizione non può che qualificarsi come decennale (cfr.
Tribunale Catania sez. IV, 15/07/2020, n.2479 “La violazione degli obblighi informativi posti dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria, prevista delle prescrizioni degli artt. 21 TUF determina l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi, a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto, gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia”).
Ciò posto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, è condivisibile quella giurisprudenza di merito in materia di intermediazione finanziaria che identifica il dies a quo della prescrizione con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore e, quindi, con la data di acquisto del titolo contestato (cfr., ex multis, Trib. Firenze, 18 settembre 2019, , per cui “il termine di prescrizione per esercitare l'azione di risoluzione decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza che, in ipotesi di investimenti in strumenti finanziari, coincide con il momento in cui le dovute informazioni non sono state fornite dalla banca e dunque con quello dell'acquisto dei titoli”; Trib. Ancona, 21 maggio 2019,
n. 986, , per cui “l'ordine di acquisto dei titoli è stato impartito in data 6.7.1998, per cui, ove si volesse far valere l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, tali da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., da tale data decorrerebbe il dies a quo per la prescrizione”).
Tale interpretazione è l'unica in grado di garantire la certezza del diritto in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, peraltro con riferimento ad una azione , quella
7 di risoluzione, che ha natura giuridica differente da quella risarcitoria, sia pur essendo connessa allo stesso fatto genetico, ossia l'inadempimento.
A ciò si aggiunga che, in materia di investimenti in strumenti finanziari, naturalmente sottoposti a oscillazioni di valore e al rischio di perdite che si possono realizzare anche a distanza di molti anni, il riferimento al momento in cui l'investitore ha contezza della perdita del valore del titolo ai fini della decorrenza della prescrizione rischia di dilatare i termini di prescrizione potenzialmente sine die e in modo eccessivamente arbitrario
(non esistendo peraltro un concetto univoco di perdita), sacrificando così la certezza dei rapporti giuridici.
Ed è proprio anche sulla scorta di tali considerazioni che si ritiene condivisibile l'orientamento che individua il dies a quo nella data (certa) dell'inadempimento, ovvero nel momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario) (cfr. Corte di Cassazione 28 gennaio 2004, n. 1547, che, con riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale in generale, ha statuito che la ratio di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti “ristretti limiti temporali”. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto “una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quod i decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi d'impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia salvo derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c.” (cfr. anche Corte d' App. Firenze, 6 aprile
2020, n. 739).
Ne deriva che deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta rispetto alle domanda di risoluzione, avente natura contrattuale, relativa alle operazioni finanziarie poste in essere dal il 25.2.2009 Persona_1
(cfr. doc. 5) e il 18.1.2010 (cfr. doc. 6) in quanto poste in essere oltre dieci anni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
3. Il merito. Sugli obblighi informativi.
8 A questo punto, al fine di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte attrice in merito alle altre operazioni finanziarie censurate (cfr. pagina 2 e 3 della citazione),
è necessario preliminarmente individuare gli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, previsti sia dal T.U.F. che dal regolamento attuativo adottato con delibera
CONSOB n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007.
In particolare, l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività. Inoltre, in materia di conflitto di interessi, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che gli intermediari finanziari: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata;
inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di
9 protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza.
In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari sia degli obblighi di informazione passiva che degli obblighi di informazione attiva.
I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, che è imposta dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito all'investitore da parte dell'intermediario finanziario. L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
10 aprile 2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e che “le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali”; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.
L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.
Sul punto, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la
11 tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto
“contratto quadro” dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi citati può riguardare non soltanto il contratto quadro, ma anche i singoli ordini di investimento, da qualificarsi come autonomi negozi giuridici. In effetti, le Sezioni Unite, all'interno delle già menzionate pronunce del 2007, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime costituiscono il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, ma possono consistere in atti di natura negoziale;
la giurisprudenza successiva, ribadendo tale massima, ha precisato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: è con il singolo
“ordine” che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario e, pertanto, esso deve essere qualificato come autonomo atto negoziale, che, quindi, è suscettibile di risoluzione per inadempimento
(cfr. Cassazione civile, 27/04/2016, n. 8394).
È stato anche rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi informativi vengono adempiuti dagli intermediari nel periodo che precede il conferimento degli ordini di
12 investimento;
cionondimeno, l'inadempimento dei medesimi non dà luogo, con riferimento al singolo ordine, a una responsabilità precontrattuale, bensì integra una responsabilità da inadempimento. Tale conclusione è sorretta dalla circostanza per la quale il termine per l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non viene fissato dalla legge nel momento del conferimento dell'ordine, bensì nel momento del compimento dell'operazione. Ciò trova conferma nella previsione generale di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) T.U.F, secondo cui gli intermediari devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati: tale disposizione, dunque, sottintende che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento - che è assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi - deve attuarsi nel modo più completo ed efficace e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato.
Per giunta, l'art. 34 comma 3 del regolamento 16190/2007 stabilisce che “gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori”: è evidente che la disciplina in esame valorizza la veste dell'intermediario, quale ausiliario nella scelta di investimento, pure nel periodo intercorrente tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione. Gli obblighi in questione, pertanto, trovano attuazione anche nel momento successivo alla stipula del negozio giuridico sotteso all'ordine di investimento, poiché, in tutti i casi in cui sia dato di ravvisare un deficit informativo, l'intermediario vi deve porre rimedio prima di dar corso all'operazione di cui è stato incaricato. In questa prospettiva, una prestazione del servizio di investimento che trascuri tale obbligo non può che tradursi in un inadempimento;
è escluso, invece, che, con riguardo al singolo ordine di investimento, la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'ordine di investimento), ma, come si è anticipato, quegli obblighi sono anche successivi all'ordine a attengono alla fase di svolgimento di quel negozio (Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n. 8997, secondo cui “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri
13 informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo”).
In tema di distribuzione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. tra le più recenti ed esaustive sul tema,
Cass. n. 10111 del 2018).
La Suprema Corte ha altresì “specificato che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nei confronti del cliente non sono meramente formali ma sono funzionali a garantire scelte di investimento effettivamente consapevoli. La violazione di tali obblighi informativi da parte dell'intermediario costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore verso scelte di investimento non adeguatamente ponderate. Ne consegue che l'accertata omissione delle informazioni dovute ingenera una presunzione di riconducibilità causale tra l'inadempimento informativo e il danno subito dall'investitore, salva la prova contraria da parte dell'intermediario di circostanze idonee ad interrompere tale nesso eziologico. Tale prova contraria non può consistere nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore desunta da pregresse scelte speculative, poiché anche l'investitore orientato al rischio deve poter valutare la propria scelta alla luce di tutte le opzioni analoghe offerte dal mercato e dei fattori di rischio specificamente segnalati. Il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico del cliente un rischio che presumibilmente non si sarebbe accollato se adeguatamente informato, ed è quantificabile nella differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello al momento della domanda risarcitoria, salvo che risulti che il cliente, dopo l'acquisto ma prima della domanda, pur avendo avuto la possibilità di rendersi conto della rischiosità dei titoli, li abbia conservati: in tal caso il risarcimento va commisurato alla
14 diminuzione di valore tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto o avrebbe potuto rendersi conto del loro livello di rischiosità. Trattandosi di debito di valore, la somma liquidata è suscettibile di rivalutazione monetaria” (cfr.
Cass. 14.12.2022, n. 36584).
Delineati i principi giuridici applicabili, occorre verificare se nella fattispecie oggetto di giudizio sussistono gli estremi per dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di intermediazione mobiliare e di deposito titoli a custodia ed amministrazione sottoscritto dalle parti il 18.5.2010 nonché dei dedotti ordini di acquisto di azioni ed obbligazioni emesse dalla (salvo quelli da Controparte_1 considerarsi prescritti del 25.2.2009 e del 18.1.2010 per le motivazioni di cui sopra e quello oggetto di rinuncia alla domanda da parte degli attori, per intervenuto rimborso, del 27 novembre 2014 ).
Le operazioni dunque contestate sono: l'ordine di acquisto del 3.1.2013 sottoscritto dal
(all. nr. 8) per numero 860 azioni Banca Pop. codice ISIN Persona_1 CP_1
[...] per corrispettivo pari ad € 14.964,00; l' ordine di acquisto in aumento di capitale del 28 maggio 2015 (all. nr. 10) per 230 azioni della Pop. er un totale CP_1 di € 2.580,50, conferito dalla sig.ra l'ordine di acquisto del 3.1.2013 sottoscritto Pt_1 dal sig. (all. nr. 8) per numero 860 obbligazioni subordinate della Persona_1
Banca Pop. er corrispettivo pari ad € 14.964,00; l' ordine di acquisto in aumento CP_1 di capitale del 27 novembre 2014 (all. nr. 9) per 2.394 obbligazioni cd. CUM BONUS convertibili della Pop. per un totale di € 14.354,00, conferito dalla CP_1 Pt_1
Come rilevato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio, in esecuzione del contratto quadro di servizi di custodia e deposito e/o amministrazione di strumenti finanziari, venivano effettivamente eseguite le seguenti operazioni:
-l'ordine di acquisto del 3.1.2013 sottoscritto dal sig. (all. nr. 8) per Persona_1 numero 860 azioni Banca Pop. codice ISIN [...] e per numero 860
CP_1 obbligazioni subordinate della Banca Pop. per corrispettivo pari ad € 29.928,00
CP_1 peraltro oggetto di specifica raccomandazione della Banca;
l' ordine di acquisto in aumento di capitale del 28 maggio 2015 (all. nr. 10) per 230 azioni della Pop. per
CP_1 un totale di € 2.580,50, conferito dalla sig.ra l' ordine di acquisto in aumento Pt_1 di capitale del 27 novembre 2014 (all. nr. 9) per 2.394 obbligazioni cd. CUM BONUS convertibili della Pop. per un totale di € 14.354,00, conferito dalla sig.ra
CP_1 Pt_1 per un totale investito pari a 46.862,5
Non si considerano, come già sopra esplicitato, quelle prescritte o già rimborsate.
15 L'analisi del contratto quadro del 18.5.2010 evidenzia per prima cosa che lo stesso è molto ampio in quanto contempla oltre ai i servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissioni di ordini, collocamento di strumenti finanziari, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, appare questione non controversa che la banca fosse tenuta ad effettuare la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione ( cfr. doc. n. 3 allegato alla citazione).
Come già sopra evidenziato, infatti, secondo il regolamento “Intermediari”,
l'adeguatezza prevede la seguente valutazione dell'investimento: a) che corrisponda agli obiettivi del cliente;
b) che sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) che sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. L'appropriatezza, disciplinata dagli art. 41 e 42, implica, invece, la valutazione solo del livello di esperienza e conoscenza non essendo prevista l'analisi degli obiettivi di investimento e della sopportabilità finanziaria del cliente;
mentre nel caso di meri servizi di esecuzione, per conto di clienti, di ordini di prodotti finanziari - che però devono essere quotati in un mercato regolamentato, disposti su iniziativa del cliente, con specifica informativa che nel prestare tale servizio,
l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni- l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza (art. 43).
È necessario verificare, quindi, nella fattispecie oggetto di disamina, se l'istituto bancario ha assolto agli obblighi di informazione attiva e passiva, finalizzati alla valutazione di adeguatezza delle operazioni citate rispetto al profilo assegnato al e alla Per_1 Pt_1
Ebbene, come emerge dalla profilatura del cliente (doc. n. 12 produzione parte convenuta) gli attori avevano dichiarato:
1. di essere percettori di un reddito annuo collocabile nella fascia fino a 50.000,00 euro e un patrimonio complessivo appartenente al segmento fino a circa 200.000; 2. che gli studi, interessi o la professione che svolgevano o avevano svolto in passato gli avevano consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario;
3. di avere una conoscenza pregressa di solo alcuni degli strumenti finanziari più noti;
4. di svolgere fino a un massimo di dieci operazioni a trimestre di valore tra 50.000 e 100.000,00 euro nell'ultimo anno;
5. di avere quale finalità degli investimenti quella di proteggere nel
16 tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili e di non essere disposto che ad affrontare una perdita superiore a una piccola parte del capitale investito;
6. Di aver già effettuato pregressi investimenti solo in azioni e fondi azionari.
Non vi è prova del livello culturale e di formazione degli attori né è indicata l'attività lavorativa, sicchè neanche è possibile realmente comprendere se essi avessero una specifica competenza in ambito finanziario (benchè così dichiarato).
Nel questionario, peraltro, non è assegnato alcun profilo espresso di rischio, mentre nel contratto quadro del 2010 di intermediazione finanziaria, a pagina 2, viene indicato un profilo medio alto.
Dunque, nel caso in esame già la originaria profilatura dell'investitore al momento della conclusione dei contratti quadro è del tutto generica ed inadeguata.
Ed infatti il profilo di rischio medio alto assegnato dalla Banca al cliente nel contratto di intermediazione e neanche indicato nel questionario si scontra con le risposte allo stesso, ossia avere una conoscenza pregressa di solo alcuni degli strumenti finanziari più noti e di avere quale finalità degli investimenti quella di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili e di non essere disposto che ad affrontare una perdita superiore a una piccola parte del capitale investito.
Ciò nonostante il cliente ha sottoscritto ordini di acquisto di titoli ad altissimo rischio.
È evidente che ogni valutazione, anche successiva, di “rischio”, “adeguatezza”,
“appropriatezza” dell'investimento da parte dell'intermediario può essere fatta solo a seguito di un'accurata ricostruzione del profilo del proprio cliente, che deve presentare profili di coerenza con le caratteristiche dell'investitore e ovviamente con gli investimenti successivi.
Ciò basterebbe ad inficiare la valutazione di adeguatezza in ordine agli ordini di acquisto successivi e ad integrare la responsabilità della Banca.
In questo quadro, si innesta, anche solo come elemento ulteriore di valutazione la
Delibera n.20583 del 13 settembre 2018 con la quale la convenuta è stata sanzionata per violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.
A ciò si aggiunga anche il deficit informativo in ordine al rischio dei titoli nei rendiconti periodici.
17 Nei rendiconti periodici (all. nr. 2) le azioni della sono state Controparte_1 classificate a rischio “basso” fino al 31 dicembre 2012 ed a rischio “medio” fino al 30 giugno 2015; solo con il rendiconto al 31 dicembre 2015, i titoli azionari della CP_1
acquisiscono la classificazione di titoli a rischio “MEDIO-ALTO” (all. nr. 2 –
[...] pagina 41).
Ora la illiquidità dello strumento finanziario, propria del caso di specie, è un elemento che già di per sé non giustifica la classificazione del rischio come basso, sicché le circostanze evidenziate sono di per sé sufficienti a ritenere violati gli obblighi di diligenza dell'intermediario, propri del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto con l'investitore.
Ed infatti le azioni e le obbligazioni subordinate rientrano pacificamente nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, dunque, in astratto titoli di rischio alto o medio alto, trattandosi di titoli illiquidi ovvero di titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, come confermato dal CTU, in quanto non negoziabili su un mercato regolamentato, ma tra la banca emittente o direttamente tra i soci azionisti;
la valutazione sul rischio deve essere compiuta in astratto, a prescindere dalla solidità dell'istituto al momento dell'acquisto.
E' evidente allora che la classificazione del titolo nel rendiconto come a rischio basso è già ex se fonte di una violazione di un obbligo di corretta informativa (cfr. sul punto
Cass. civ. 7932/2023 che ha evidenziato che “la cd. suitability rule, ossia la regola che impedisce agli intermediari di porre in essere operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore, si colloca in collegamento con la cd. know your customer rule, dal momento che l'intermediario in tanto può verificare l'adeguatezza dell'operazione in quanto abbia precedentemente acquisito le informazioni concernenti il cliente.
Ciascuna operazione di negoziazione, secondo la disposizione menzionata, può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all' investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole”
Né, alle luce delle medesime circostanze evidenziate, può configurarsi l'eventuale concorso colposo dell'investitore. Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza
18 adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può esse sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011). Un concorso di colpa dell'investitore può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento (Cass. 13259/2009;
18613/2015).
Nel caso di specie gli investitori non erano qualificati come investitori ad alto rischio, non corrispondendo la profilatura, sicchè ciò basta ad escludere qualsiasi concorso di colpa.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di risoluzione deve trovare accoglimento, con la conseguenza condanna della banca alla restituzione degli importi corrisposti, al netto delle operazioni prescritte per un ammontare di € 46.862,5 oltre interessi legali da computarsi sulla sorta capitale a decorrere dalla data dell'addebito delle singole operazioni sul conto corrente e sino all'effettivo soddisfo.
Con la risoluzione del contratto, infatti, si generano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art 1458 cc, dovendo l'intermediario restituire il captale investito e l'investitore i titoli acquistati
(Cassazione 2019 n. 2661).
Dalla somma indicata la Banca ha chiesto la decurtazione di quanto riscosso dai dividendi e cedole percepite da entrambi gli attori, ma la domanda deve essere rigettata, considerato che la Banca, su cui gravava il relativo onere di allegazione e
19 quantificazione della somma asseritamente riscossa dagli attori, non ha sul punto fornito deduzioni specifiche nei termini previsti dal codice di rito.
In specie, ciò non è avvenuto né nella comparsa di costituzione e risposta né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, dovendosi ritenere tardive tutte le allegazioni introdotte per la prima volta nella comparsa conclusionale, destinata solo a compendiare le difese svolte e l'istruttoria processuale.
Alcun importo a titolo di lucro cessante deve invece essere riconosciuto per mancata prova del danno (Cass. 18.02.2016, n. 3173), non essendo stato provato che il creditore avrebbe investito in titoli di Stato e non potendo la prova di detta componente di danno ritenersi in re ipsa.
Sugli importi indicati non va riconosciuto il danno da svalutazione, in carenza di prova da parte dei ricorrenti (in tema, cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/03/2015, n. 5743
(rv. 634625) ” Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
(Rigetta, App. L'Aquila, 03/01/2009).
Le spese seguono la soccombenza per le prime tre fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria) e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM
147/22, tenuto conto del valore della causa, della complessità e dell'attività svolta.
Quanto invece alla fase decisionale, deve essere applicato il comma 1 dell'art. 91 cpc a tenore del quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92.”.
Nella presente controversia, il Giudice aveva formulato una proposta conciliativa per euro 65.000,00, rifiutata dagli attori ed accolta invece dalla convenuta (cfr. verbale dell'11.4.2023 e del 14.11.2023 e del e note scritte depositate il 13.11.2023).
Gli attori , dunque, devono essere condannati a pagare alla convenuta le spese della fase decisionale.
20 Le spese della CTU, liquidate nel decreto del 4.7.2022, sono poste a carico della
[...]
Controparte_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr. Simona Di Rauso, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di eredi di nei confronti di Persona_1 [...] disattesa ogni altra Controparte_3 istanza, difesa o eccezione così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarati risolti i contratti d'investimento per cui è causa ed indicati in parte motiva, condannando
[...] alla restituzione a Controparte_3 favore dei convenuti dell'importo di €46.862,5 oltre interessi legali dalle singole operazioni al soddisfo;
-Rigetta per il resto;
-condanna alla Controparte_3 refusione delle spese di lite nei confronti di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Per_1
, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed in € 4.711,00 per compensi,
[...] oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali. Con attribuzione all'avv. Romolo Leone;
-condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , al pagamento in favore di Persona_1 della somma di euro 2905,00, a titolo di spese per la fase Controparte_1 decisionale;
-Pone il compenso del CTU, liquidato nel decreto del 4.7.2022, definitivamente in capo alla . CP_1 CP_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.5.2025
Il Giudice
dr. Simona Di Rauso
21 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto contratto di intermediazione mobiliare:
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto il 24 ottobre Persona_1
2013, rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Romolo Leone ed elettivamente domiciliati in Caserta, Piazza Pitesti n. 5
Parte attrice
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in
[...] virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Gennaro
Arcucci e Marco Tridici, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura
Daniela Vitillo, in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 79;
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
deducendone la Controparte_2 responsabilità quale intermediario finanziario nell'ambito di operazioni di investimento effettuate dai sig.ri e su strumenti Persona_1 Parte_1 finanziari emessi dalla stessa Controparte_1
1 Parte attrice assumeva che tali operazioni erano state poste in essere in assenza del necessario consenso informato, nonché in violazione degli obblighi informativi, di correttezza, diligenza e trasparenza gravanti sull'intermediario in forza del d.lgs. n.
58/1998 (TUF) e del Regolamento Consob n. 16190/2007 (Regolamento
Intermediari– cd. MIFID, poi sostituito da quello n.20307/2018). In particolare, lamentava l'omessa rappresentazione del profilo speculativo e illiquido degli strumenti;
l'inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio degli investitori;
nonché l'esecuzione di ordini di acquisto in assenza delle dovute autorizzazioni e valutazioni di appropriatezza.
Sulla scorta di tali doglianze, gli attori domandavano: 1) in via principale, la declaratoria di nullità dell'acquisto di obbligazioni subordinate avvenuto in data 27 novembre 2014, con la conseguente restituzione dell'importo investito, domanda poi rinunciata nella comparsa conclusionale del 31.3.2025; 2) l'accertamento dell'inadempimento dell'istituto bancario degli obblighi derivanti dal contratto di intermediazione finanziaria, con declaratoria di risoluzione del medesimo contratto e condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 102.851,00,
a titolo di danno emergente e lucro cessante da determinarsi nella misura pari al rendimento medio dei titoli dello Stato Italiano dal 2013 ovvero alla somma da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi legali, con decorrenza dalla data dei singoli ordini o, gradatamente, dalla data della domanda;
3) in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento dei medesimi danni ai sensi dell'art. 1218 c.c., anche in assenza di risoluzione contrattuale, con istanza di ammissione a consulenza tecnica d'ufficio di natura finanziaria e contabile.
Si costituiva la che contestava integralmente le domande Controparte_2 attoree, eccependo in primo luogo la prescrizione delle pretese risarcitorie per decorso del termine quinquennale e/o decennale dalla data di esecuzione delle operazioni finanziarie contestate e negando, nel merito, qualsiasi profilo di responsabilità, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi di informazione e correttezza previsti dalla normativa di settore e di aver agito nel pieno rispetto dei doveri di diligenza professionale.
L'istituto di credito asseriva che le operazioni contestate erano state effettuate a seguito di regolari ordini sottoscritti dai clienti, pienamente informati sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari acquistati, e che l'intero iter di collocamento delle azioni e
2 delle obbligazioni era stato conforme alla disciplina dettata dal TUF e dal Regolamento
Intermediari.
Escludeva, inoltre, che potessero esservi profili di nullità degli atti, ovvero elementi da cui desumere l'inadeguatezza degli strumenti rispetto al profilo di rischio dell'investitore.
Parte convenuta contestava altresì l'esistenza di un nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato, che riteneva riconducibile esclusivamente all'andamento sfavorevole del mercato, e chiedeva, in ogni caso, il rigetto integrale delle domande avversarie.
In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attrice, la banca chiedeva calcolarsi l'esatto ammontare delle somme versate dalla stessa attrice per l'acquisto dei titoli contestati e disporne la restituzione entro tali limiti, detraendo il valore delle azioni assegnate alla ricorrente a titolo gratuito e detratte le somme da questa percepite a titolo di dividendi e cedole.
In caso poi di condanna al risarcimento del danno, la convenuta chiedeva di quantificarlo in un importo pari alla differenza tra il valore d'acquisto dei titoli e quello al momento della proposizione del giudizio, con riduzione per concorso colposo delle controparti e per le somme da questi percepite medio tempore;
il tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la CTU, disposta dal precedente Giudice istruttore, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025 le parti concludevano come da note depositate e il giudizio veniva assegnato in decisione con la concessione di giorni quaranta per il deposito della comparsa conclusionale e venti per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche e fattuali sottese alla presente controversia, si rende opportuno articolare la motivazione per capitoli, al fine di esaminare puntualmente e in maniera sistematica le eccezioni sollevate dalle parti e le relative questioni dirimenti.
1.Sulla legittimazione attiva delle eredi costituite.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di prova della legittimazione attiva degli eredi costituiti.
La eccezione deve essere disattesa.
3 La produzione della dichiarazione di successione (all. 4 dell'atto di citazione), unitamente all'esercizio dell'azione giudiziaria di cui si discute, consentono di ritenere provata la qualità di eredi (Cass. 16 gennaio 2017, n. 868, secondo cui “la dichiarazione di successione, sebbene non comporti ex se l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, nondimeno, in presenza di un'attività costituente prova d'accettazione implicita, a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza”).
Corrobora tale conclusione la circostanza che la parte convenuta non ha specificamente e tempestivamente contestato tale qualità, salvo che negli scritti conclusionali.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. sentenza nr. 11276/2018) ha chiarito, sia pur con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (e non alla denuncia di successione cui si potrebbe conferire, peraltro, un maggior valore indiziante, essendo comunque tesa ad adempiere ad un obbligo fiscale), che “essa non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. anche Cassazione sentenza nr. 12309/2023).
2.Sulla prescrizione.
Parte convenuta, nei propri scritti difensivi, ha sollevato una eccezione di prescrizione, rilevando che gli investimenti oggetto di contestazione – consistenti in acquisti a titolo oneroso di azioni e obbligazioni emesse dalla – sarebbero stati Controparte_1 effettuati, per la quasi totalità, tra il 2009 e il dicembre 2014, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato soltanto in data 11 maggio 2020.
In ragione di ciò, la convenuta ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle domande azionate, sia quelle dirette a far valere la nullità relativa per vizi di forma, sia quelle di natura risarcitoria e restitutoria, atteso che i relativi diritti si sarebbero estinti.
4 Per stabilire se sia intervenuta la prescrizione dedotta dalla Controparte_1 occorre stabilire la tipologia di responsabilità astrattamente configurabile rispetto alle presunte condotte illecite ed il consequenziale regime di prescrizione applicabile, nonché l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale e l'eventuale sua interruzione.
L'individuazione del tipo di responsabilità connessa alla condotta dell'intermediario finanziario diretta a violare gli obblighi informativi stabiliti dalla legge impone il richiamo alla distinzione operata dalle SS.UU. n. 26725/2007, per cui “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione”.
In altri termini, le Sezioni Unite hanno distinto la responsabilità precontrattuale da quella contrattuale in base al momento in cui la condotta illecita si è concretizzata: se la violazione si è verificata nella fase antecedente alla stipula del contratto c.d. “quadro” si tratterà di responsabilità precontrattuale;
se la violazione è stata accertata “a valle” del contratto quadro e in coincidenza della singola operazione finanziaria, si tratterà di responsabilità contrattuale.
Da tale distinzione emerge che, gli obblighi comportamentali definiti dall'art. 21 del D.
Lgs. n. 58/1998 e dal Reg. Consob n. 16190/2007, sono esigibili sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (es. consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e acquisizione delle informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione in riferimento alla natura, i rischi,
l'adeguatezza e le implicazioni della singola operazione.
In ordine alla collocazione della responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità extracontrattuale o contrattuale al fine di individuare il regime prescrizionale applicabile, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale (per tutte
5 Cass., 29.7.2011, n. 16735), qualificava la responsabilità precontrattuale per violazione della regola di condotta di cui all'art. 1337 c.c. come una forma di responsabilità extracontrattuale e riteneva, quindi, applicabile il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c.
Detta ricostruzione è stata progressivamente superata con una serie di pronunce che hanno posto l'accento sul fatto che già prima della stipula del contratto gravano sui soggetti che vengono in contatto nella fase delle trattative specifici obblighi di protezione connessi al rispetto dal canone della buona fede;
secondo tale impostazione
(da ultimo Cass., 12.7.2016, n. 14188) le trattative finalizzate alla conclusione del contratto danno vita a un “contatto sociale qualificato”, che costituisce un fatto idoneo a produrre obbligazioni, diverso sia dal contratto che dal fatto illecito extracontrattuale, rilevando ex art. 1173 c.c. quale tertium genus (“ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”).
Secondo l'interpretazione da ultimo richiamata, la responsabilità precontrattuale presenta una struttura obbligatoria, in quanto anche prima della lesione dell'altrui diritto il rapporto è connotato da obblighi di protezione correlati all'obbligo di buona fede, a differenza di quella aquiliana, in cui la rilevanza del contatto tra soggetti si manifesta solo al momento della lesione.
Nella materia della responsabilità precontrattuale la giurisprudenza più recente ha recepito le indicazioni dottrinarie secondo cui con la nozione di culpa in contrahendo non si indica una situazione soggettiva di colpa bensì l'oggettiva violazione della regola della buona fede che, in forza dell'affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti (sul punto Cass., n. 14188/2016, cit.).
Conseguentemente, la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di obblighi specifici come la buona fede, la protezione e l'informazione, precedenti a quelli che deriveranno dal contratto – se e solo nel momento in cui verrà concluso – e non dal generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termine di termine prescrizionale (decennale) e onere della prova ( inversione dell'onere della prova in capo al titolare degli obblighi di protezione)
Le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fase delle trattative che precedono la stipula del contratto sono particolarmente rilevanti nello specifico settore dei servizi di investimento, in cui il canone generale della buona fede si traduce in una dettagliata regolamentazione da parte di fonti primarie e
6 regolamentari, che connotano in termini particolarmente pregnanti gli obblighi di protezione che gravano sull'intermediario. La violazione di tali obblighi non può che dar vita, quindi, a responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinario.
Quanto, poi, alle violazioni degli obblighi di condotta in esecuzione del contratto, a maggior ragione la prescrizione non può che qualificarsi come decennale (cfr.
Tribunale Catania sez. IV, 15/07/2020, n.2479 “La violazione degli obblighi informativi posti dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria, prevista delle prescrizioni degli artt. 21 TUF determina l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi, a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto, gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia”).
Ciò posto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, è condivisibile quella giurisprudenza di merito in materia di intermediazione finanziaria che identifica il dies a quo della prescrizione con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore e, quindi, con la data di acquisto del titolo contestato (cfr., ex multis, Trib. Firenze, 18 settembre 2019, , per cui “il termine di prescrizione per esercitare l'azione di risoluzione decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza che, in ipotesi di investimenti in strumenti finanziari, coincide con il momento in cui le dovute informazioni non sono state fornite dalla banca e dunque con quello dell'acquisto dei titoli”; Trib. Ancona, 21 maggio 2019,
n. 986, , per cui “l'ordine di acquisto dei titoli è stato impartito in data 6.7.1998, per cui, ove si volesse far valere l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, tali da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., da tale data decorrerebbe il dies a quo per la prescrizione”).
Tale interpretazione è l'unica in grado di garantire la certezza del diritto in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, peraltro con riferimento ad una azione , quella
7 di risoluzione, che ha natura giuridica differente da quella risarcitoria, sia pur essendo connessa allo stesso fatto genetico, ossia l'inadempimento.
A ciò si aggiunga che, in materia di investimenti in strumenti finanziari, naturalmente sottoposti a oscillazioni di valore e al rischio di perdite che si possono realizzare anche a distanza di molti anni, il riferimento al momento in cui l'investitore ha contezza della perdita del valore del titolo ai fini della decorrenza della prescrizione rischia di dilatare i termini di prescrizione potenzialmente sine die e in modo eccessivamente arbitrario
(non esistendo peraltro un concetto univoco di perdita), sacrificando così la certezza dei rapporti giuridici.
Ed è proprio anche sulla scorta di tali considerazioni che si ritiene condivisibile l'orientamento che individua il dies a quo nella data (certa) dell'inadempimento, ovvero nel momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario) (cfr. Corte di Cassazione 28 gennaio 2004, n. 1547, che, con riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale in generale, ha statuito che la ratio di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti “ristretti limiti temporali”. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto “una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quod i decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi d'impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia salvo derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c.” (cfr. anche Corte d' App. Firenze, 6 aprile
2020, n. 739).
Ne deriva che deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta rispetto alle domanda di risoluzione, avente natura contrattuale, relativa alle operazioni finanziarie poste in essere dal il 25.2.2009 Persona_1
(cfr. doc. 5) e il 18.1.2010 (cfr. doc. 6) in quanto poste in essere oltre dieci anni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
3. Il merito. Sugli obblighi informativi.
8 A questo punto, al fine di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte attrice in merito alle altre operazioni finanziarie censurate (cfr. pagina 2 e 3 della citazione),
è necessario preliminarmente individuare gli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, previsti sia dal T.U.F. che dal regolamento attuativo adottato con delibera
CONSOB n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007.
In particolare, l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività. Inoltre, in materia di conflitto di interessi, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che gli intermediari finanziari: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata;
inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di
9 protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza.
In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari sia degli obblighi di informazione passiva che degli obblighi di informazione attiva.
I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, che è imposta dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito all'investitore da parte dell'intermediario finanziario. L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
10 aprile 2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e che “le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali”; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.
L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.
Sul punto, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la
11 tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto
“contratto quadro” dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi citati può riguardare non soltanto il contratto quadro, ma anche i singoli ordini di investimento, da qualificarsi come autonomi negozi giuridici. In effetti, le Sezioni Unite, all'interno delle già menzionate pronunce del 2007, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime costituiscono il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, ma possono consistere in atti di natura negoziale;
la giurisprudenza successiva, ribadendo tale massima, ha precisato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: è con il singolo
“ordine” che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario e, pertanto, esso deve essere qualificato come autonomo atto negoziale, che, quindi, è suscettibile di risoluzione per inadempimento
(cfr. Cassazione civile, 27/04/2016, n. 8394).
È stato anche rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi informativi vengono adempiuti dagli intermediari nel periodo che precede il conferimento degli ordini di
12 investimento;
cionondimeno, l'inadempimento dei medesimi non dà luogo, con riferimento al singolo ordine, a una responsabilità precontrattuale, bensì integra una responsabilità da inadempimento. Tale conclusione è sorretta dalla circostanza per la quale il termine per l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non viene fissato dalla legge nel momento del conferimento dell'ordine, bensì nel momento del compimento dell'operazione. Ciò trova conferma nella previsione generale di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) T.U.F, secondo cui gli intermediari devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati: tale disposizione, dunque, sottintende che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento - che è assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi - deve attuarsi nel modo più completo ed efficace e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato.
Per giunta, l'art. 34 comma 3 del regolamento 16190/2007 stabilisce che “gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori”: è evidente che la disciplina in esame valorizza la veste dell'intermediario, quale ausiliario nella scelta di investimento, pure nel periodo intercorrente tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione. Gli obblighi in questione, pertanto, trovano attuazione anche nel momento successivo alla stipula del negozio giuridico sotteso all'ordine di investimento, poiché, in tutti i casi in cui sia dato di ravvisare un deficit informativo, l'intermediario vi deve porre rimedio prima di dar corso all'operazione di cui è stato incaricato. In questa prospettiva, una prestazione del servizio di investimento che trascuri tale obbligo non può che tradursi in un inadempimento;
è escluso, invece, che, con riguardo al singolo ordine di investimento, la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'ordine di investimento), ma, come si è anticipato, quegli obblighi sono anche successivi all'ordine a attengono alla fase di svolgimento di quel negozio (Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n. 8997, secondo cui “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri
13 informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo”).
In tema di distribuzione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. tra le più recenti ed esaustive sul tema,
Cass. n. 10111 del 2018).
La Suprema Corte ha altresì “specificato che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nei confronti del cliente non sono meramente formali ma sono funzionali a garantire scelte di investimento effettivamente consapevoli. La violazione di tali obblighi informativi da parte dell'intermediario costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore verso scelte di investimento non adeguatamente ponderate. Ne consegue che l'accertata omissione delle informazioni dovute ingenera una presunzione di riconducibilità causale tra l'inadempimento informativo e il danno subito dall'investitore, salva la prova contraria da parte dell'intermediario di circostanze idonee ad interrompere tale nesso eziologico. Tale prova contraria non può consistere nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore desunta da pregresse scelte speculative, poiché anche l'investitore orientato al rischio deve poter valutare la propria scelta alla luce di tutte le opzioni analoghe offerte dal mercato e dei fattori di rischio specificamente segnalati. Il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico del cliente un rischio che presumibilmente non si sarebbe accollato se adeguatamente informato, ed è quantificabile nella differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello al momento della domanda risarcitoria, salvo che risulti che il cliente, dopo l'acquisto ma prima della domanda, pur avendo avuto la possibilità di rendersi conto della rischiosità dei titoli, li abbia conservati: in tal caso il risarcimento va commisurato alla
14 diminuzione di valore tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto o avrebbe potuto rendersi conto del loro livello di rischiosità. Trattandosi di debito di valore, la somma liquidata è suscettibile di rivalutazione monetaria” (cfr.
Cass. 14.12.2022, n. 36584).
Delineati i principi giuridici applicabili, occorre verificare se nella fattispecie oggetto di giudizio sussistono gli estremi per dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di intermediazione mobiliare e di deposito titoli a custodia ed amministrazione sottoscritto dalle parti il 18.5.2010 nonché dei dedotti ordini di acquisto di azioni ed obbligazioni emesse dalla (salvo quelli da Controparte_1 considerarsi prescritti del 25.2.2009 e del 18.1.2010 per le motivazioni di cui sopra e quello oggetto di rinuncia alla domanda da parte degli attori, per intervenuto rimborso, del 27 novembre 2014 ).
Le operazioni dunque contestate sono: l'ordine di acquisto del 3.1.2013 sottoscritto dal
(all. nr. 8) per numero 860 azioni Banca Pop. codice ISIN Persona_1 CP_1
[...] per corrispettivo pari ad € 14.964,00; l' ordine di acquisto in aumento di capitale del 28 maggio 2015 (all. nr. 10) per 230 azioni della Pop. er un totale CP_1 di € 2.580,50, conferito dalla sig.ra l'ordine di acquisto del 3.1.2013 sottoscritto Pt_1 dal sig. (all. nr. 8) per numero 860 obbligazioni subordinate della Persona_1
Banca Pop. er corrispettivo pari ad € 14.964,00; l' ordine di acquisto in aumento CP_1 di capitale del 27 novembre 2014 (all. nr. 9) per 2.394 obbligazioni cd. CUM BONUS convertibili della Pop. per un totale di € 14.354,00, conferito dalla CP_1 Pt_1
Come rilevato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio, in esecuzione del contratto quadro di servizi di custodia e deposito e/o amministrazione di strumenti finanziari, venivano effettivamente eseguite le seguenti operazioni:
-l'ordine di acquisto del 3.1.2013 sottoscritto dal sig. (all. nr. 8) per Persona_1 numero 860 azioni Banca Pop. codice ISIN [...] e per numero 860
CP_1 obbligazioni subordinate della Banca Pop. per corrispettivo pari ad € 29.928,00
CP_1 peraltro oggetto di specifica raccomandazione della Banca;
l' ordine di acquisto in aumento di capitale del 28 maggio 2015 (all. nr. 10) per 230 azioni della Pop. per
CP_1 un totale di € 2.580,50, conferito dalla sig.ra l' ordine di acquisto in aumento Pt_1 di capitale del 27 novembre 2014 (all. nr. 9) per 2.394 obbligazioni cd. CUM BONUS convertibili della Pop. per un totale di € 14.354,00, conferito dalla sig.ra
CP_1 Pt_1 per un totale investito pari a 46.862,5
Non si considerano, come già sopra esplicitato, quelle prescritte o già rimborsate.
15 L'analisi del contratto quadro del 18.5.2010 evidenzia per prima cosa che lo stesso è molto ampio in quanto contempla oltre ai i servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissioni di ordini, collocamento di strumenti finanziari, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, appare questione non controversa che la banca fosse tenuta ad effettuare la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione ( cfr. doc. n. 3 allegato alla citazione).
Come già sopra evidenziato, infatti, secondo il regolamento “Intermediari”,
l'adeguatezza prevede la seguente valutazione dell'investimento: a) che corrisponda agli obiettivi del cliente;
b) che sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) che sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. L'appropriatezza, disciplinata dagli art. 41 e 42, implica, invece, la valutazione solo del livello di esperienza e conoscenza non essendo prevista l'analisi degli obiettivi di investimento e della sopportabilità finanziaria del cliente;
mentre nel caso di meri servizi di esecuzione, per conto di clienti, di ordini di prodotti finanziari - che però devono essere quotati in un mercato regolamentato, disposti su iniziativa del cliente, con specifica informativa che nel prestare tale servizio,
l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni- l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza (art. 43).
È necessario verificare, quindi, nella fattispecie oggetto di disamina, se l'istituto bancario ha assolto agli obblighi di informazione attiva e passiva, finalizzati alla valutazione di adeguatezza delle operazioni citate rispetto al profilo assegnato al e alla Per_1 Pt_1
Ebbene, come emerge dalla profilatura del cliente (doc. n. 12 produzione parte convenuta) gli attori avevano dichiarato:
1. di essere percettori di un reddito annuo collocabile nella fascia fino a 50.000,00 euro e un patrimonio complessivo appartenente al segmento fino a circa 200.000; 2. che gli studi, interessi o la professione che svolgevano o avevano svolto in passato gli avevano consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario;
3. di avere una conoscenza pregressa di solo alcuni degli strumenti finanziari più noti;
4. di svolgere fino a un massimo di dieci operazioni a trimestre di valore tra 50.000 e 100.000,00 euro nell'ultimo anno;
5. di avere quale finalità degli investimenti quella di proteggere nel
16 tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili e di non essere disposto che ad affrontare una perdita superiore a una piccola parte del capitale investito;
6. Di aver già effettuato pregressi investimenti solo in azioni e fondi azionari.
Non vi è prova del livello culturale e di formazione degli attori né è indicata l'attività lavorativa, sicchè neanche è possibile realmente comprendere se essi avessero una specifica competenza in ambito finanziario (benchè così dichiarato).
Nel questionario, peraltro, non è assegnato alcun profilo espresso di rischio, mentre nel contratto quadro del 2010 di intermediazione finanziaria, a pagina 2, viene indicato un profilo medio alto.
Dunque, nel caso in esame già la originaria profilatura dell'investitore al momento della conclusione dei contratti quadro è del tutto generica ed inadeguata.
Ed infatti il profilo di rischio medio alto assegnato dalla Banca al cliente nel contratto di intermediazione e neanche indicato nel questionario si scontra con le risposte allo stesso, ossia avere una conoscenza pregressa di solo alcuni degli strumenti finanziari più noti e di avere quale finalità degli investimenti quella di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili e di non essere disposto che ad affrontare una perdita superiore a una piccola parte del capitale investito.
Ciò nonostante il cliente ha sottoscritto ordini di acquisto di titoli ad altissimo rischio.
È evidente che ogni valutazione, anche successiva, di “rischio”, “adeguatezza”,
“appropriatezza” dell'investimento da parte dell'intermediario può essere fatta solo a seguito di un'accurata ricostruzione del profilo del proprio cliente, che deve presentare profili di coerenza con le caratteristiche dell'investitore e ovviamente con gli investimenti successivi.
Ciò basterebbe ad inficiare la valutazione di adeguatezza in ordine agli ordini di acquisto successivi e ad integrare la responsabilità della Banca.
In questo quadro, si innesta, anche solo come elemento ulteriore di valutazione la
Delibera n.20583 del 13 settembre 2018 con la quale la convenuta è stata sanzionata per violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.
A ciò si aggiunga anche il deficit informativo in ordine al rischio dei titoli nei rendiconti periodici.
17 Nei rendiconti periodici (all. nr. 2) le azioni della sono state Controparte_1 classificate a rischio “basso” fino al 31 dicembre 2012 ed a rischio “medio” fino al 30 giugno 2015; solo con il rendiconto al 31 dicembre 2015, i titoli azionari della CP_1
acquisiscono la classificazione di titoli a rischio “MEDIO-ALTO” (all. nr. 2 –
[...] pagina 41).
Ora la illiquidità dello strumento finanziario, propria del caso di specie, è un elemento che già di per sé non giustifica la classificazione del rischio come basso, sicché le circostanze evidenziate sono di per sé sufficienti a ritenere violati gli obblighi di diligenza dell'intermediario, propri del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto con l'investitore.
Ed infatti le azioni e le obbligazioni subordinate rientrano pacificamente nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, dunque, in astratto titoli di rischio alto o medio alto, trattandosi di titoli illiquidi ovvero di titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, come confermato dal CTU, in quanto non negoziabili su un mercato regolamentato, ma tra la banca emittente o direttamente tra i soci azionisti;
la valutazione sul rischio deve essere compiuta in astratto, a prescindere dalla solidità dell'istituto al momento dell'acquisto.
E' evidente allora che la classificazione del titolo nel rendiconto come a rischio basso è già ex se fonte di una violazione di un obbligo di corretta informativa (cfr. sul punto
Cass. civ. 7932/2023 che ha evidenziato che “la cd. suitability rule, ossia la regola che impedisce agli intermediari di porre in essere operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore, si colloca in collegamento con la cd. know your customer rule, dal momento che l'intermediario in tanto può verificare l'adeguatezza dell'operazione in quanto abbia precedentemente acquisito le informazioni concernenti il cliente.
Ciascuna operazione di negoziazione, secondo la disposizione menzionata, può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all' investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole”
Né, alle luce delle medesime circostanze evidenziate, può configurarsi l'eventuale concorso colposo dell'investitore. Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza
18 adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può esse sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011). Un concorso di colpa dell'investitore può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento (Cass. 13259/2009;
18613/2015).
Nel caso di specie gli investitori non erano qualificati come investitori ad alto rischio, non corrispondendo la profilatura, sicchè ciò basta ad escludere qualsiasi concorso di colpa.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di risoluzione deve trovare accoglimento, con la conseguenza condanna della banca alla restituzione degli importi corrisposti, al netto delle operazioni prescritte per un ammontare di € 46.862,5 oltre interessi legali da computarsi sulla sorta capitale a decorrere dalla data dell'addebito delle singole operazioni sul conto corrente e sino all'effettivo soddisfo.
Con la risoluzione del contratto, infatti, si generano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art 1458 cc, dovendo l'intermediario restituire il captale investito e l'investitore i titoli acquistati
(Cassazione 2019 n. 2661).
Dalla somma indicata la Banca ha chiesto la decurtazione di quanto riscosso dai dividendi e cedole percepite da entrambi gli attori, ma la domanda deve essere rigettata, considerato che la Banca, su cui gravava il relativo onere di allegazione e
19 quantificazione della somma asseritamente riscossa dagli attori, non ha sul punto fornito deduzioni specifiche nei termini previsti dal codice di rito.
In specie, ciò non è avvenuto né nella comparsa di costituzione e risposta né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, dovendosi ritenere tardive tutte le allegazioni introdotte per la prima volta nella comparsa conclusionale, destinata solo a compendiare le difese svolte e l'istruttoria processuale.
Alcun importo a titolo di lucro cessante deve invece essere riconosciuto per mancata prova del danno (Cass. 18.02.2016, n. 3173), non essendo stato provato che il creditore avrebbe investito in titoli di Stato e non potendo la prova di detta componente di danno ritenersi in re ipsa.
Sugli importi indicati non va riconosciuto il danno da svalutazione, in carenza di prova da parte dei ricorrenti (in tema, cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/03/2015, n. 5743
(rv. 634625) ” Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
(Rigetta, App. L'Aquila, 03/01/2009).
Le spese seguono la soccombenza per le prime tre fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria) e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM
147/22, tenuto conto del valore della causa, della complessità e dell'attività svolta.
Quanto invece alla fase decisionale, deve essere applicato il comma 1 dell'art. 91 cpc a tenore del quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92.”.
Nella presente controversia, il Giudice aveva formulato una proposta conciliativa per euro 65.000,00, rifiutata dagli attori ed accolta invece dalla convenuta (cfr. verbale dell'11.4.2023 e del 14.11.2023 e del e note scritte depositate il 13.11.2023).
Gli attori , dunque, devono essere condannati a pagare alla convenuta le spese della fase decisionale.
20 Le spese della CTU, liquidate nel decreto del 4.7.2022, sono poste a carico della
[...]
Controparte_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr. Simona Di Rauso, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di eredi di nei confronti di Persona_1 [...] disattesa ogni altra Controparte_3 istanza, difesa o eccezione così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarati risolti i contratti d'investimento per cui è causa ed indicati in parte motiva, condannando
[...] alla restituzione a Controparte_3 favore dei convenuti dell'importo di €46.862,5 oltre interessi legali dalle singole operazioni al soddisfo;
-Rigetta per il resto;
-condanna alla Controparte_3 refusione delle spese di lite nei confronti di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Per_1
, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed in € 4.711,00 per compensi,
[...] oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali. Con attribuzione all'avv. Romolo Leone;
-condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , al pagamento in favore di Persona_1 della somma di euro 2905,00, a titolo di spese per la fase Controparte_1 decisionale;
-Pone il compenso del CTU, liquidato nel decreto del 4.7.2022, definitivamente in capo alla . CP_1 CP_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.5.2025
Il Giudice
dr. Simona Di Rauso
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