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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1618 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Guarino, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasqualino Pavone e Claudio Felice Luisi giusta Controparte_1
procura in atti resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. : mantenimento fili natuarli e legittimi, etc)».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.23, ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affido esclusivo in proprio favore del figlio minore (n. 23.1.21 ad Ariano Irpino), nato Persona_1
pagina 1 di 5 nell'ambito di una relazione more uxorio intercorsa con , con disciplina del diritto di Controparte_1
visita e la condanna del resistente al versamento di una somma a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
Con sentenza parziale del 24 settembre 2024 il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale e previsione di un assegno mensile a carico del per il mantenimento del figlio. CP_1
Il procedimento è stato rimesso sul ruolo al fine di disciplinare il diritto di visita paterno, alla luce della comunicazione di attivazione di un codice rosso in favore della ricorrente.
Con comparsa depositata in data 2 dicembre 2024 si è costituito il resistente, deducendo di non essersi costituito prima in quanto, a causa delle condizioni precarie di salute e di tossicodipendenza, non ha avuto l'esatta percezione del giudizio;
ha rappresentato che alcuni comportamenti posti in essere si sono verificati nelle fasi transitorie afferenti la terapia tossicologica seguita presso il di Pt_2
Grottaminarda e ha chiesto la previsione di incontri protetti con il figlio per poter ricostruire il rapporto con lo stesso.
Con note depositate in data 4 febbraio 2025, il resistente ha depositato provvedimento di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente e divieto di comunicare con la stessa.
Con nota del 15 maggio 2025 i servizi sociali competenti per il monitoraggio del nucleo familiare hanno segnalato che da un colloquio con la è emerso che nell'ultimo periodo il minore Pt_1
ha visto il padre e che quest'ultimo ha dormito nella casa coniugale la sera di giovedì 08/05/2025; hanno chiesto la nomina di un curatore speciale e l'avvio della coppia genitoriale ad un percorso di sostegno/ valutazione alla genitorialità.
Ciò premesso, richiamata integralmente la sentenza parziale già emessa, residua in questa sede solo la regolamentazione del diritto di visita paterno.
E' noto che la disciplina dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass.
n. 3652 del 13/02/2020).
pagina 2 di 5 Nella specie, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerso e in ragione anche delle stesse richieste del resistente, tali finalità possano essere perseguite attraverso la previsione di incontri tra il padre e il minore in modalità protetta tramite i servizi sociali di Grottaminarda, previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi sociali, almeno due giorni a settimana per almeno due ore.
Tali modalità appaiono infatti allo stato idonee a perseguire il superiore interesse del minore che, in mancanza di gravi ragioni ostative, resta quello di sviluppare un rapporto affettivo con entrambi i genitori, pur con le necessarie cautele che allo stato si rendono necessarie in ragione della peculiare condizione di salute del CP_1
In particolare è in atti il certificato del 5.11.24 che attesta che il è iscritto al servizio CP_1
per Tossicodipendenza ed è attualmente in trattamento con metadone, mentre dalla relazioni dei servizi sociali del 27 marzo 2025 si legge che lo stesso durante un colloquio, ha riferito di aver CP_1
attraversato un periodo buio lo scorso anno, durante il quale è ricaduto nel tunnel della dipendenza, e ha rappresentato di proseguire il percorso presso il Serd di Grottaminarda, con cadenza settimanale dove effettua la terapia farmacologica e svolge colloqui con la Psicologa, manifestando in più occasioni la volontà di voler vedere il figlio e ritrovare una stabilità familiare quotidiana. Per_1
Lo stesso resistente, sentito all'udienza del 9 aprile 2025, ha dichiarato di non essere stato bene ma di voler tornare alla normalità; ha evidenziato di sentirsi in colpa per tutto il disagio creato.
Quanto al diritto di visita dei nonni paterni, la ha rappresentato che il bambino li ha Pt_1
sempre visti e che sono stati presenti nella vita del minore, non opponendosi al fatto che il piccolo veda i nonni alla presenza del padre che attualmente vive dai genitori (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
9 aprile 2025).
Deve tuttavia sul punto rilevarsi che, vivendo il con i genitori, appare opportuno allo CP_1
stato disciplinare il diritto di visita dei nonni paterni tramite l'ausilio dei servizi sociali, presso cui i nonni potranno prelevare il minore almeno un pomeriggio a settimana e ivi riportarlo, avendo cura di evitare incontri del bambino con il padre al fine di scongiurare qualsiasi sovrapposizione con il diritto di visita paterno, allo stato protetto e monitorato con l'ausilio dei servizi sociali.
E' appena il caso di rilevare che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., e' subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e pagina 3 di 5 formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass. n. 15238/2018).
Non sussistono allo stato i presupposti per la nomina di un curatore speciale del minore, come richiesto dai servizi sociali, non rientrando la fattispecie in esame in alcuno dei casi di cui all'art. 473- bis.8 cpc, né sono emersi elementi da cui evincere una inadeguatezza genitoriale a rappresentare gli interessi del minore.
Tuttavia, anche alla luce di quanto segnalato dai servizi sociali, le parti devo essere invitate al rispetto dei provvedimenti emessi.
Le spese devono essere compensate, alla luce del contegno processuale tenuto dal resistente.
PQM
-- dispone che il padre potrà vedere il figlio in modalità protetta con l'ausilio dei servizi sociali di
Grottaminarda, previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi sociali, due giorni a settimana per almeno due ore;
--dispone che i nonni paterni potranno vedere il nipote tramite l'ausilio dei servizi sociali, presso cui potranno prelevare il minore almeno un pomeriggio a settimana e ivi riportarlo, con le indicazioni di cui in parte motiva;
-- onera i Servizi Sociali di Grottaminarda ad organizzare le modalità pratiche di esercizio del diritto di visita, vigilando sulle stesse, e a fornire, ove necessario, al minore ogni necessario sostegno, anche di natura psicologica, per consentirgli di adattarsi in modo non traumatico al regime di visita previsto, a tal fine richiedendo anche l'intervento del Servizio di Psicologia territorialmente competente;
-- onera i servizi sociali di Grottaminarda di monitorare il nucleo familiare, attuando ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno di sostegno psicologico e/o di supporto socio-educativo in favore dei genitori e del minore;
-- invita le parti ad attivare un percorso di mediazione e per il recupero della bigenitorialità;
-- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Benevento, 5 giugno 2025
Il Giudice rel.
pagina 4 di 5 dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1618 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Guarino, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasqualino Pavone e Claudio Felice Luisi giusta Controparte_1
procura in atti resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. : mantenimento fili natuarli e legittimi, etc)».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.23, ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affido esclusivo in proprio favore del figlio minore (n. 23.1.21 ad Ariano Irpino), nato Persona_1
pagina 1 di 5 nell'ambito di una relazione more uxorio intercorsa con , con disciplina del diritto di Controparte_1
visita e la condanna del resistente al versamento di una somma a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
Con sentenza parziale del 24 settembre 2024 il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale e previsione di un assegno mensile a carico del per il mantenimento del figlio. CP_1
Il procedimento è stato rimesso sul ruolo al fine di disciplinare il diritto di visita paterno, alla luce della comunicazione di attivazione di un codice rosso in favore della ricorrente.
Con comparsa depositata in data 2 dicembre 2024 si è costituito il resistente, deducendo di non essersi costituito prima in quanto, a causa delle condizioni precarie di salute e di tossicodipendenza, non ha avuto l'esatta percezione del giudizio;
ha rappresentato che alcuni comportamenti posti in essere si sono verificati nelle fasi transitorie afferenti la terapia tossicologica seguita presso il di Pt_2
Grottaminarda e ha chiesto la previsione di incontri protetti con il figlio per poter ricostruire il rapporto con lo stesso.
Con note depositate in data 4 febbraio 2025, il resistente ha depositato provvedimento di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente e divieto di comunicare con la stessa.
Con nota del 15 maggio 2025 i servizi sociali competenti per il monitoraggio del nucleo familiare hanno segnalato che da un colloquio con la è emerso che nell'ultimo periodo il minore Pt_1
ha visto il padre e che quest'ultimo ha dormito nella casa coniugale la sera di giovedì 08/05/2025; hanno chiesto la nomina di un curatore speciale e l'avvio della coppia genitoriale ad un percorso di sostegno/ valutazione alla genitorialità.
Ciò premesso, richiamata integralmente la sentenza parziale già emessa, residua in questa sede solo la regolamentazione del diritto di visita paterno.
E' noto che la disciplina dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass.
n. 3652 del 13/02/2020).
pagina 2 di 5 Nella specie, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerso e in ragione anche delle stesse richieste del resistente, tali finalità possano essere perseguite attraverso la previsione di incontri tra il padre e il minore in modalità protetta tramite i servizi sociali di Grottaminarda, previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi sociali, almeno due giorni a settimana per almeno due ore.
Tali modalità appaiono infatti allo stato idonee a perseguire il superiore interesse del minore che, in mancanza di gravi ragioni ostative, resta quello di sviluppare un rapporto affettivo con entrambi i genitori, pur con le necessarie cautele che allo stato si rendono necessarie in ragione della peculiare condizione di salute del CP_1
In particolare è in atti il certificato del 5.11.24 che attesta che il è iscritto al servizio CP_1
per Tossicodipendenza ed è attualmente in trattamento con metadone, mentre dalla relazioni dei servizi sociali del 27 marzo 2025 si legge che lo stesso durante un colloquio, ha riferito di aver CP_1
attraversato un periodo buio lo scorso anno, durante il quale è ricaduto nel tunnel della dipendenza, e ha rappresentato di proseguire il percorso presso il Serd di Grottaminarda, con cadenza settimanale dove effettua la terapia farmacologica e svolge colloqui con la Psicologa, manifestando in più occasioni la volontà di voler vedere il figlio e ritrovare una stabilità familiare quotidiana. Per_1
Lo stesso resistente, sentito all'udienza del 9 aprile 2025, ha dichiarato di non essere stato bene ma di voler tornare alla normalità; ha evidenziato di sentirsi in colpa per tutto il disagio creato.
Quanto al diritto di visita dei nonni paterni, la ha rappresentato che il bambino li ha Pt_1
sempre visti e che sono stati presenti nella vita del minore, non opponendosi al fatto che il piccolo veda i nonni alla presenza del padre che attualmente vive dai genitori (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
9 aprile 2025).
Deve tuttavia sul punto rilevarsi che, vivendo il con i genitori, appare opportuno allo CP_1
stato disciplinare il diritto di visita dei nonni paterni tramite l'ausilio dei servizi sociali, presso cui i nonni potranno prelevare il minore almeno un pomeriggio a settimana e ivi riportarlo, avendo cura di evitare incontri del bambino con il padre al fine di scongiurare qualsiasi sovrapposizione con il diritto di visita paterno, allo stato protetto e monitorato con l'ausilio dei servizi sociali.
E' appena il caso di rilevare che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., e' subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e pagina 3 di 5 formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass. n. 15238/2018).
Non sussistono allo stato i presupposti per la nomina di un curatore speciale del minore, come richiesto dai servizi sociali, non rientrando la fattispecie in esame in alcuno dei casi di cui all'art. 473- bis.8 cpc, né sono emersi elementi da cui evincere una inadeguatezza genitoriale a rappresentare gli interessi del minore.
Tuttavia, anche alla luce di quanto segnalato dai servizi sociali, le parti devo essere invitate al rispetto dei provvedimenti emessi.
Le spese devono essere compensate, alla luce del contegno processuale tenuto dal resistente.
PQM
-- dispone che il padre potrà vedere il figlio in modalità protetta con l'ausilio dei servizi sociali di
Grottaminarda, previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi sociali, due giorni a settimana per almeno due ore;
--dispone che i nonni paterni potranno vedere il nipote tramite l'ausilio dei servizi sociali, presso cui potranno prelevare il minore almeno un pomeriggio a settimana e ivi riportarlo, con le indicazioni di cui in parte motiva;
-- onera i Servizi Sociali di Grottaminarda ad organizzare le modalità pratiche di esercizio del diritto di visita, vigilando sulle stesse, e a fornire, ove necessario, al minore ogni necessario sostegno, anche di natura psicologica, per consentirgli di adattarsi in modo non traumatico al regime di visita previsto, a tal fine richiedendo anche l'intervento del Servizio di Psicologia territorialmente competente;
-- onera i servizi sociali di Grottaminarda di monitorare il nucleo familiare, attuando ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno di sostegno psicologico e/o di supporto socio-educativo in favore dei genitori e del minore;
-- invita le parti ad attivare un percorso di mediazione e per il recupero della bigenitorialità;
-- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Benevento, 5 giugno 2025
Il Giudice rel.
pagina 4 di 5 dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
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