Articolo 128 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 127Articolo 129
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9 ottobre 2010
Art. 128. Attivita' di pilotaggio 1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, e' in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. 2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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