Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1927.
(Suicidio dell'assicurato).
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non e' nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.
(Suicidio dell'assicurato).
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non e' nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.
Commentari • 19
- 1. Assicurazione contro gli infortuni mortali: non applicabile in caso di suicidioDiritto Bancario Segreteria · https://www.dirittobancario.it/ · 22 marzo 2022 · 220.56877
Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna”, risulta idonea ad integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuto a suicidio. Massima Ufficiale
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Giurisprudenza • 41
- 1. Trib. Arezzo, sentenza 30/04/2025, n. 304Provvedimento: […] Nel merito ribadiva la non indennizzabilità dell'evento evidenziando che Persona_1 aveva aderito al contenuto delle Condizioni di Assicurazione nella versione 05/2014, nelle quali, in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1927 c.c., era previsto che l'ipotesi suicidiaria escludesse toutLeggi di più...
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- art. 1927 c.c.·
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