Articolo 1927 del Codice civile
Articolo 1926Articolo 1928
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19 aprile 1942
Art. 1927.

(Suicidio dell'assicurato).

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non e' nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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