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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2357/2024 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3900/2024, emessa dal Tribunale di Napoli in data 10/4/2024, depositata l'11.4.2024 (n. 1815/2021 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Giovanni Cresci (c.f. ) e Valerio Cresci C.F._2
(c.f. C.F._3 domicilio digitale: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Edoardo Errico (c.f. C.F._4 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“ ha citato in giudizio la chiedendo il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti per il sinistro verificatosi il 18.01.2019 in Napoli, presso la fermata della Metro 2 della Stazione di Montesanto, alle ore 21:40 circa.
In tali circostanze, l'attore ha riferito che, mentre percorreva a piedi le scale mobili della stazione di Montesanto per recarsi alla Stazione di Mergellina, sarebbe scivolato “a causa ed in conseguenza delle loro cattive condizioni manutentive ovvero per la presenza di materiale liquido non opportunamente segnalato”, rovinando a terra e riportando le lesioni meglio descritte in citazione e nell'allegata ctp
(…) In diritto, ha evidenziato la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose in custodia, sulle quali ha potere ed obbligo di vigilanza e di controllo, oltre alla responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, Controparte_1 negandone la fondatezza, ed ha contestato preliminarmente il fatto storico come descritto. Inoltre, ha dichiarato che, come si evincerebbe dai rilievi fotografici prodotti in atti, le scale mobili risulterebbero in perfette condizioni di manutenzione, consentendo di camminare in sicurezza.
La stessa ha rilevato poi che, dalla stessa denuncia sporta dal padre del il giorno Pt_1 successivo all'evento, la caduta dalle scale mobili veniva espressamente imputata alla presenza di acqua piovana, che avrebbe reso scivolose le scale.
La convenuta ha poi contestato il quantum debeatur come prospettato in citazione.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
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IV sezione civile
“1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 che si liquidano in euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) In via preliminare, sospendersi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la efficacia esecutiva della ordinanza appellata in accoglimento di tutte le deduzioni innanzi esposte, stante la evidente fondatezza dell'appello;
2) In via istruttoria disporre l'ammissione della CTU medica richiesta nel giudizio di primo grado con la memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., secondo termine, qui da intendersi integralmente ripetuta e trascritta;
3) In via principale, in accoglimento del presente appello riformare, ovvero annullare, la sentenza gravata e specificamente:
3.a) il capo 1) con il quale “…rigetta le domande proposte da nei Parte_1 confronti di ” statuendo invece l'accoglimento della domanda Controparte_2 proposta in primo grado ed accertando: l'esclusiva responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per le lesioni subite ed Controparte_3
i danni cagionati al sig. a seguito della caduta avvenuta sulle scale Parte_1 mobili della fermata Metro Linea 2 di Napoli – Stazione di Montesanto in data
18.01.2019 e condannando la al risarcimento in favore dell'appellante di tutti CP_3
i danni subiti dallo stesso nell'occorso, così come descritti e illustrati dal Dott. Pt_2 nella CTP nella misura di € 51.502,69 comprensivo del ristoro delle spese mediche sostenute e documentate oltre al danno da lucro cessante nonché interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero in via estremamente gradata stabilendo e graduando la corresponsabilità nella causazione dell'evento nonché l'ammontare del risarcimento in tale ipotesi dovuto;
- 3.b) il capo 2) della sentenza con la quale condanna l'attore al pagamento delle spese di lite statuendo invece la condanna della convenuta CP_3 odierna appellata, al pagamento delle spese del doppio grado.”
ha resistito all'impugnazione ed ha Controparte_1 chiesto:
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IV sezione civile
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita: nel merito
1) rigettare siccome infondato l'appello ex adverso formulato;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del grado.”.
Con ordinanza in data 23.10.2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione proposta dall'appellante.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 24 giugno
2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA
Con il primo motivo di appello, ha lamentato che il Parte_1 giudice di prime cure non abbia disposto la richiesta CTU medico-legale, disattendendo l'istanza istruttoria senza fornire alcuna motivazione, in ciò configurandosi un error in procedendo, considerato che il mezzo istruttorio medesimo avrebbe consentito di provare l'entità delle lesioni patite dall'odierno appellante e il nesso di causalità tra l'evento ed il danno.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'interpretazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale, in particolare il Primo Giudice non avrebbe letto con sufficiente attenzione le deposizioni testimoniali e non avrebbe ascoltato il file audio, stigmatizzando la circostanza che, nella denuncia a suo tempo sporta, non erano stati indicati i nominativi dei testimoni.
In particolare, ha dedotto che, ascoltando la registrazione del colloquio con il Servizio di emergenza “118”, il giudicante “avrebbe potuto, invece, comprendere la concitazione, la paura e la preoccupazione con la quale i genitori dell'odierno appellante, entrambi ottantenni e con un solo figlio, peraltro convivente all'epoca dei fatti, hanno vissuto l'episodio per cui è causa e non stigmatizzare il comportamento del genitore che nel redigere la denuncia avrebbe omesso l'indicazione dei testimoni.”.
Ha precisato che le modalità dell'evento, come descritto nell'atto di citazione, risulterebbero provate in primis dalla documentazione versata in atti
(scheda primo soccorso e nota audio 118) nonché ribadite dalle deposizioni dei testi e dal libero interrogatorio dell'odierno appellante: “stavo andando a prendere la Metro alla Stazione di Montesanto per raggiungere la Stazione di Mergellina ove i
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miei genitori sarebbero venuti a prendermi per portarmi presso la mia abitazione sita a
Posillipo; preciso che io sono caduto alla prima rampa di scale mobili che conducono al binario della metropolitana;
preciso che vi era un'unica scala mobile in discesa;
preciso che quella sera aveva piovuto e, quindi, prima di arrivare alle scale mobili avevo notato che la superficie era bagnata, verosimilmente per l'acqua piovana recata dai passanti;
io impegnai le scale mobili ed iniziai a discenderle per velocizzare l'arrivo al binario, per cui non mi fermai sul gradino di partenza lasciarmi trasportare;
dopo circa due gradini scivolai a causa del fatto che le scale mobili erano bagnate verosimilmente in ragione dell'acqua piovana recata dai viandanti;
preciso che nell'occasione era assente il segnale che invitava i passanti alla cautela in ragione della presenza di liquidi;
per effetto della scivolata io caddi con la schiena all'indietro e rovinai sulle scale per essere trasportato fino al termine delle stesse;
io provai a rialzarmi e mi resi conto che il piede sinistro era basculante per cui non potevo proprio appoggiarlo;
rimasi, quindi, disteso dopo un primo tentativo di rialzarmi, fallito per quanto evidenziato in ordine alla gravità delle mie condizioni;
preciso che i due testimoni che sono stati citati sono persone che io non conoscevo in precedenza;
un primo testimone percorreva le scale centrali, non scale mobili, e stava scendendo mentre l'altro testimone, da quanto ho poi accertato, stava salendo le scale mobili dal lato opposto;
il primo accorse subito e poi fu raggiunto dal secondo;
questi due testimoni si accertarono delle mie condizioni;
in particolare io provvidi a rassicurarli in ordine alla gravità delle stesse sicché gli stessi si congedarono, dopo, però, avermi fornito entrambi i numeri di telefono;
ricordo che entrambi provvidero a scrivere sul mio telefonino i loro numeri;
i numeri furono forniti spontaneamente dai testimoni come manifestazione di disponibilità ove occorrente;
dopo
l'allontanamento dei testimoni fui raggiunto da un addetto della stazione di Montesanto che mi aiutò a rialzarmi, mi sorresse per tutto il tragitto e mi condusse fino a dentro al treno;
era un uomo, di nome al quale io ebbi modo di descrivere l'accaduto ed in Per_1 particolare che ero scivolato sulle scale mobili a causa della presenza di acqua piovana;
questa persona non mi invitò ad effettuare un rapporto di incidente ma si limitò a soccorrermi;
io so solo il suo nome né ho provveduto successivamente ad identificarlo per una eventuale testimonianza;
mandai una mia amica a domandare ma non fu in grado di identificarlo;
fui lasciato sul treno, io non ero in grado di camminare autonomamente, mi resi conto della gravità dell'accaduto ma preferii in ogni caso raggiungere Mergellina ove avrei incontrato i miei genitori per essere soccorso in un
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Ospedale più vicino a quello di mia residenza;
arrivato alla stazione di Mergellina, provai ad uscire da solo dal treno ed a fare dei passi, ma caddi di nuovo fuori dal treno sulla banchina tant'è che fui soccorso dal conducente del treno il quale mi diede una mano per raggiungere la prima panchina ove, poi, mi stesi;
a quel punto entrambi i miei genitori mi raggiunsero sulla banchina per soccorrermi;
in quell'occasione io feci la telefonata al 118, fui io a farla e provvidi a descrivere in maniera sommaria l'accaduto; io fui prelevato dai sanitari sulla banchina dove mi ero disteso e fui collocato su una sedie a rotelle e poi, trasportato in ambulanza;
fui trasportato all'Ospedale del Mare;
io ricordo che all'accesso all'Ospedale del Mare ebbi modo di dichiarare al personale che curava l'accettazione, che mi ero infortunato cadendo sulle scale mobili della stazione di
Montesanto; io rimasi una notte all'Ospedale del Mare per poi, il giorno successivo, essere trasferito all'Ospedale Fatebenefratelli;
detto trasferimento fu dettata dalla mia esigenza di essere in un nosocomio più confortevole e più vicino alla mia famiglia;
il giorno dopo il sinistro mio padre ha sporto denunzia dell'accaduto, come da documento in atti e sulla base del mio racconto;
in quell'occasione io non ebbi modo ed occasione di comunicare a mio padre il nominativo o i numeri di telefono dei due testimoni, i quali avevano lasciato sul mio cellulare i loro numeri, sicché egli non potette comunicare agli organi di polizia detti nominativi. L'area dove sono scivolato era illuminata, ma non molto;
preciso che a mio padre, come si rileva nella denunzia integrativa in atti, ebbi modo di riferire che ero stato soccorso da un tale . Per_1
Ha sostenuto che le circostanze di fatto sarebbero confermate dalle dichiarazioni del teste “il sinistro si è verificato nel gennaio del 2019 Testimone_1 all'interno della Metropolitana - stazione di Montesanto verso ora di cena;
io stavo salendo le scale mobili per dirigermi verso l'uscita; vidi che dall'altro lato, ove erano le scale mobili che procedevano in discesa, vi era il signor che all'epoca non Pt_1 conoscevo;
io non stavo guardando in maniera specifica dall'altra parte in quanto guardavo in salita, ma mi accorsi di un movimento brusco e poi non lo vedo più arrivato in cima alle mie scale mobili, mi accorgo che il signor era a terra alla fine delle Pt_1 scale mobili, accorsi immediatamente;
ivi rinvenni il signor a terra, ma non Pt_1 notai se aveva o meno una seria lesione né quale fosse il distretto anatomico coinvolto…io ricordo che si rialzò, in particolare ricordo che questo signore lo rialzò, intendendo per questo signore l'ulteriore testimone citato per la odierna udienza e che io non conoscevo;
io sono rimasto in loco pochi secondi anche perché avendolo visto
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rialzarsi mi rassicurai sulle sue condizioni;
io lasciai i miei dati identificativi al signore che aiutò l'attore a rialzarsi…era un giorno piovoso…fin quando sono stato presente nessun addetto alla stazione è accorso” ed anche dalle dichiarazioni del teste
[...]
“…l'incidente si è verificato il 18 gennaio 2019 presso la Stazione Tes_2
Montesanto di Napoli verso le 21:30; io stavo facendo ritorno a casa a mezzo metropolitana;
io vidi il signor che prese la rampa delle scale mobili in discesa Pt_1 verso i binari;
al momento in cui il signor impegnò la scala mobile;
io ero dieci Pt_1 metri prima di lui sull'area antistante l'accesso alle scale mobili;
non appena lo vidi impegnare le scale mobili, poi, improvvisamente non lo vidi più in quanto cadde;
io non so dire se il signor sia caduto in avanti ovvero all'indietro, di sicuro posso dire Pt_1 che lo ho visto cadere ma non posso dire altro;
ricordo che l'area da me percorsa era bagnata verosimilmente a causa dell'acqua piovana portata dai viandanti, in quanto quel giorno pioveva in maniera significativa;
io sono sceso dalle scale normali collocate al centro e raggiunsi il signor alla fine delle scale;
lì lo rinvenni disteso;
io Pt_1 provai ad aiutarlo;
tentai di sollevarlo e ci siamo riusciti e lui provvide finanche a rassicurarmi che era tutto in ordine e che sarebbe stato in grado di camminare da solo…..io ricordo anche la presenza della persona che ha testimoniato prima di me;
io ricordo che lui doveva salire per andar via;
il signor provvide a darmi il suo Pt_1 numero di telefono ed io gli diedi il mio;
non so se l'altra persona che ha testimoniato ha provveduto a scambiare il numero di telefono, mi sembra di sì, non fui io a raccogliere il numero di telefono di questo signore;
fino a quando io sono stato in loco non è intervenuto nessun addetto della stazione.. preciso che non vi erano cartelli che segnalavano il pericolo che era stata utilizzata o sparsa segatura per assorbire l'acqua piovana portata dai viandanti”.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata applicazione della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., sottolineando che i gradini della scala mobile erano bagnati per la pioggia e che non vi era alcuna segnalazione al riguardo. Cont Ha ricordato che l'appellata non avrebbe in alcun modo provato, in corso di causa, di aver adottato le misure necessarie ad evitare l'evento (cartelli di segnalazione di acqua sulla scala mobile, plastica antisdrucciolo su tutti i gradini dell'impianto), né di aver assolto all'obbligo di manutenzione dei luoghi oggetto della sua custodia.
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Infine, l'appellante ha affermato, in via gradata, che la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, assertiva di una disattenta condotta ed andatura tenuta da esso al momento del sinistro, in mancanza Parte_1 Cont di prova della irca l'ordinaria ed esatta manutenzione dei luoghi ovvero di un eventuale avviso del pericolo connesso alle scale bagnate, avrebbe dovuto condurre il medesimo a ritenere un concorso di colpa.
Le censure sono infondate.
In riferimento all'omessa motivazione del giudice di primo grado sulla decisione di non disporre la CTU e di ritenere la causa matura per la decisione, si rileva, da un lato, che non si tratta di un mezzo di prova, ma di un mezzo di integrazione delle conoscenze del giudice, del quale non è affatto obbligato ad avvalersi, mentre, dall'altro lato, nessuna norma impone all'organo giudicante di motivare sul rigetto della richiesta formulata in tal senso dalla parte.
In relazione al fatto, emergono forti perplessità sulla dinamica del sinistro, come descritta in citazione e negli atti di causa, nonché quale emergente dall'attività istruttoria espletata in corso di causa, come ha già evidenziato il Tribunale di Napoli.
L'appellante assume di essere scivolato rovinosamente sulle scale mobili, riconducendo l'infortunio alle “loro cattive condizioni manutentive” e alla
“presenza di materiale liquido non opportunamente segnalato”, che poi nel corso dell'istruttoria è risultato essere acqua piovana.
in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “… Parte_1 preciso che io sono caduto alla prima rampa di scale mobili che conducono al binario della metropolitana;
preciso che vi era un'unica scala mobile in discesa;
io impegnai le scale mobili ed iniziai a discenderle per velocizzare l'arrivo al binario, per cui non mi fermai sul gradino di partenza per lasciarmi trasportare;
dopo circa due gradini scivolai
a causa del fatto che le scale mobili erano bagnate …”.
Anche nel referto di Pronto Soccorso redatto presso l'Ospedale del Mare, ovvero la prima struttura ospedaliera ove fu trasportato l'attore all'esito dei soccorsi a mezzo del Servizio 118, si segnala la riconducibilità del sinistro ad una “caduta accidentale sulle scale mobili della Metropolitana di Montesanto di
Napoli.”.
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Tuttavia, al contrario, nella denunzia sporta dal padre dell'appellante il giorno successivo al sinistro presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli-
Posillipo, si legge “… la gamba sinistra rimaneva bloccata all'interno dell'ultimo gradino della scala mobile, impedendo a mio figlio ogni sorta di movimento. Per tali motivi lo stesso tirava la gamba con forza dalla “trappola” che si era venuta a creare, evitando di far tranciare l'arto dalla scala metallica …”. La dinamica descritta nella denuncia differisce significativamente da quella descritta in atti, dallo stesso attore e dai testimoni;
questi ultimi, peraltro, non hanno assistito alla caduta, limitandosi a riferire di aver visto l'attore “scomparire” e poi rinvenendolo a terra alla base della scala mobile e presumendo fosse caduto, ma senza riferire sulle modalità della caduca, circostanze rese fondamentali dalla descrizione completamente differente del sinistro riportata dal genitore.
È venuta quindi a mancare la prova determinante su una circostanza fattuale rilevante che è stata riportata in due ricostruzioni diverse negli atti di causa.
Peraltro, ha lamentato di essere scivolato, cadendo Parte_1 sulla schiena, lungo le scale mobili, in ragione della presenza di acqua piovana e da ciò ha fatto scaturire la responsabilità della convenuta, per aver non segnalato il pericolo;
tuttavia, decisiva è la circostanza che l'attore, in sede di interrogatorio libero, ha affermato: “preciso che quella sera aveva piovuto e, quindi, prima di arrivare alle scale mobili avevo notato che la superficie era bagnata, verosimilmente per l'acqua piovana recata dai passanti” sottolineando così la prevedibilità del pericolo, con la conseguenza che l'assenza del cartello (che, a detta dell'appellante, sarebbe dovuto essere apposto per segnalare il pericolo) non può aver assunto alcun rilievo, giacché l'utente non aveva necessità di essere avvertito dell'insidia, avendo avuto ampiamente modo di prevederla e di percepirla.
Non si dubita, alla luce delle testimonianze, del verbale del “118” e dell'audio della chiamata della madre, della veridicità del fatto storico in sè e per sé, ma è mancata la prova sulla dinamica del sinistro e occorre, senza ombra di dubbio, dare valenza interruttiva del nesso causale alla condotta colposa posta in essere dal danneggiato, il quale, ben consapevole della presenza di acqua piovana sulle scale mobili e su tutta l'area della stazione (cfr.
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IV sezione civile dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio), ebbe ad utilizzarle in maniera del tutto imprudente, ovvero non limitandosi a sostare sul gradino in attesa di essere trasportato, ma avanzando frettolosamente sulle stesse;
infatti,
l'appellante stesso ha affermato: “… io impegnai le scale mobili ed iniziai a discenderle per velocizzare l'arrivo al binario …”: tale condotta è a dir poco imprudente laddove era ben consapevole del fatto che la scala Parte_1 fosse bagnata, mentre avrebbe dovuto usare quantomeno una ordinaria prudenza nella discesa, indotta proprio dalla presenza dell'acqua.
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, poiché il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi è, in ogni caso, configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. È certamente inesigibile una pulizia tempestiva della scala ad un continuo e susseguirsi ininterrotto di innumerevoli utenti.
Peraltro, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento (Cass. 20/07/2023, n. 21675).
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
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IV sezione civile attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024).
La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass.
n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
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Accertato, dunque, il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l'imprevedibilità / inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si perviene ad un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l'iniziale (apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (Cass. 02/07/2025, n.17945).
In conclusione, nel caso di specie, vi erano sicuramente: una situazione di pericolo prevedibile e non suscettibile di essere eliminata estemporaneamente dal custode, trattandosi di giornata piovosa e considerato il flusso costante degli utenti della metropolitana;
una situazione di pericolo visibile, costituita dalla pioggia battente all'esterno e dall'acqua trasportata dai passanti all'interno e un comportamento imprudente di che, pur avendo avuto piena Parte_1 cognizione del pericolo, ha percorso correndo in discesa la scala mobile, malgrado, appunto, fosse visibilmente bagnata come da lui stesso affermato in sede di interrogatorio libero. Tutte circostanze che delineano una responsabilità esclusiva di nella produzione dell'evento lesivo e Parte_1
l'impossibilità di riconoscere qualsivoglia concorso di colpa a carico della parte appellata.
Non va taciuta, infine, la circostanza, che appare anomala, dell'omessa indicazione dei due testimoni nella denuncia sporta dal padre il giorno seguente, che cita l'addetto “ , non identificato (così dimostrando di Per_1 essersi consultato con il figlio sull'accaduto) che avrebbe soccorso il figlio solo dopo le due persone che poi sono state citate come testimoni nel presente giudizio e non cita invece questi ultimi dei quali il figlio aveva ricevuto i contatti telefonici e non provvedendo ad indicarli nemmeno in sede di integrazione successiva della denuncia, due giorni dopo.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello non è meritevole di essere accolto e resta confermata integralmente la sentenza di primo grado.
§ - LE SPESE DI LITE
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La rinnovata soccombenza di , in questo secondo grado, Parte_1 ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata con l'atto di appello (€ 51.502,69).
In definitiva, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 3900/2024, emessa dal Tribunale di Napoli in data
10/4/2024, depositata in data 11/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio, che liquida in € 4.995,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore di Controparte_1
[...]
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
DPR 115/2002 a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis DPR
115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 8.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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