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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ANGELO NARDELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Torremaggiore alla Via
Villaglori n. 42
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ROSELLA CP_1 C.F._2
ANGELORO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Torremaggiore alla Via della Badia n.
18
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e sulle conclusioni del
, rassegnate con nota in atti. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2024 - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Torremaggiore in data 16.09.2022, trascritto agli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Torremaggiore (atto n. 33 parte II, serie A, anno 2022), e che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei pagina 1 di 3 coniugi, sussistendone i presupposti di legge atteso che gli stessi non avevano più una unione affettiva e sentimentale, non essendovi, peraltro, alcuna possibilità di ricongiungimento.
Con decreto del 04.03.2024 il Presidente delle Prima Sezione Civile ordinava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice istruttore, disponendo la notificazione a cura del ricorrente nel termine fissato.
Si costituiva in giudizio la resistente in data 26.04.2024 la quale, non si opponeva alla pronuncia della separazione ma evidenziava l'impossibilità di definire allo stato le questioni concernenti la divisione degli arredi e suppellettili presenti all'interno della casa coniugale.
All'esito dell'udienza del 29.05.2024, dove venivano ascoltati personalmente i coniugi e veniva rappresentata dagli stessi la volontà di tentare una riconciliazione, la causa veniva all'udienza del 16.09.2024 per la verifica del bonario componimento.
All'udienza del 16.09.2024, il Giudice Istruttore fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, senza alcuna adozione dei provvedimenti provvisori, rinviava per la discussione all'udienza del 12.02.2025.
All'udienza del 12.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. con dispensa dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e Parte_1 CP_1 sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme (come evincibile dalle risultanze anagrafiche) sia dal fatto che il ricorrente con comunicazione p.e.c. del 4.11.2024, inoltrata per il tramite del suo legale, invita la moglie a portare via i propri effetti personali dalla casa coniugale.
Tale obiettiva situazione evidenzia come il tentativo di riconciliazione rappresentato dalle parti non sia andato a buon fine, pertanto la convivenza sia divenuta intollerabile con conseguente impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Deve essere rigettata la domanda formulata dalla resistente di divisione del mobilio e degli arredi presenti all'interno della casa coniugale trattandosi di domande esulanti dal thema decidendum del procedimento contenzioso di separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009,
18870/14). pagina 2 di 3
2. Spese del giudizio.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, risoltasi in una mancata opposizione della resistente che ha facilitato la definizione del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torremaggiore di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 33, parte II. Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
3. dichiara inammissibile la domanda di divisione formulata dalla resistente, così come in parte motiva;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 08.04.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ANGELO NARDELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Torremaggiore alla Via
Villaglori n. 42
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ROSELLA CP_1 C.F._2
ANGELORO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Torremaggiore alla Via della Badia n.
18
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e sulle conclusioni del
, rassegnate con nota in atti. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2024 - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Torremaggiore in data 16.09.2022, trascritto agli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Torremaggiore (atto n. 33 parte II, serie A, anno 2022), e che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei pagina 1 di 3 coniugi, sussistendone i presupposti di legge atteso che gli stessi non avevano più una unione affettiva e sentimentale, non essendovi, peraltro, alcuna possibilità di ricongiungimento.
Con decreto del 04.03.2024 il Presidente delle Prima Sezione Civile ordinava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice istruttore, disponendo la notificazione a cura del ricorrente nel termine fissato.
Si costituiva in giudizio la resistente in data 26.04.2024 la quale, non si opponeva alla pronuncia della separazione ma evidenziava l'impossibilità di definire allo stato le questioni concernenti la divisione degli arredi e suppellettili presenti all'interno della casa coniugale.
All'esito dell'udienza del 29.05.2024, dove venivano ascoltati personalmente i coniugi e veniva rappresentata dagli stessi la volontà di tentare una riconciliazione, la causa veniva all'udienza del 16.09.2024 per la verifica del bonario componimento.
All'udienza del 16.09.2024, il Giudice Istruttore fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, senza alcuna adozione dei provvedimenti provvisori, rinviava per la discussione all'udienza del 12.02.2025.
All'udienza del 12.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. con dispensa dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e Parte_1 CP_1 sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme (come evincibile dalle risultanze anagrafiche) sia dal fatto che il ricorrente con comunicazione p.e.c. del 4.11.2024, inoltrata per il tramite del suo legale, invita la moglie a portare via i propri effetti personali dalla casa coniugale.
Tale obiettiva situazione evidenzia come il tentativo di riconciliazione rappresentato dalle parti non sia andato a buon fine, pertanto la convivenza sia divenuta intollerabile con conseguente impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Deve essere rigettata la domanda formulata dalla resistente di divisione del mobilio e degli arredi presenti all'interno della casa coniugale trattandosi di domande esulanti dal thema decidendum del procedimento contenzioso di separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009,
18870/14). pagina 2 di 3
2. Spese del giudizio.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, risoltasi in una mancata opposizione della resistente che ha facilitato la definizione del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torremaggiore di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 33, parte II. Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
3. dichiara inammissibile la domanda di divisione formulata dalla resistente, così come in parte motiva;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 08.04.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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