Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 388/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 388/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
PASQUALE SABRINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Via Emilia n. 101;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BRESSANI SARA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Via Mazzini n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VOGHERA (PV), in data
07/12/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
VOGHERA (PV) alla Parte I, n. 55, dell'anno 2019, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
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senza ciò comportare alcuna rinuncia da parte della signora Controparte_1
alla quota di proprietà di sua spettanza. Il sig. abiterà nel detto Pt_1 CP_1 immobile solo fino a quando il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza Per_1
economica o, diversamente, non si trasferirà altrove. La sig.ra , al momento del Pt_1 deposito del ricorso, consegnerà al sig. le chiavi dell'abitazione e si impegna CP_1
a trasferire la propria residenza entro un mese dalla data d'udienza.
3) le rate di mutuo dell'immobile in comproprietà tra i coniugi saranno sopportate dagli stessi nella misura del 50% fino all'estinzione;
4) i coniugi di comune accordo stabiliscono che, ritenuta l'età del figlio la madre Per_1
potrà vedere e trattenersi col medesimo, nel corso della settimana, durante le festività e per le ferie estive, secondo i liberi accordi che tra loro interverranno nel rispetto delle prioritarie esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
5) la signora corrisponderà al marito, entro il giorno 01 di ogni mese, a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio l'importo di € 200,00, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai ed impiegati;
6) i genitori sosterranno le spese anche extra assegno nella misura del 50% a favore del figlio da intendersi quelle regolamentate ed individuate in base al protocollo n. Per_1
2323/16 stipulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia con il Tribunale di
Pavia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse pag. 2 di 5 scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
7) le parti concordano che tutte le spese ordinarie dell'immobile assegnato al marito resteranno a carico di quest'ultimo finché vi abiterà, mentre per quanto concerne le spese straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Ogni miglioria/spesa voluttuaria dovrà restare a carico del sig. come CP_1
concordano sin da adesso che la signora non contribuirà alle spese di Pt_1
rifacimento del tetto del garage e della basculante;
8) i ricorrenti con la sottoscrizione dell'atto di separazione si dichiarano soddisfatti e tacitati rispetto a qualsiasi reciproca pretesa economica e esborso precedente riguardante l'immobile in comproprietà dal momento che ogni spesa era stata sostenuta in costanza di matrimonio e saldata;
9) il sig. si impegna alla estinzione del conto corrente ancora in essere presso CP_1
la BNL agenzia di Voghera, saldando l'eventuale esposizione debitoria mentre la signora si impegna a provvedere al saldo delle spese dentistiche sostenute nell'interesse Pt_1 del figlio maggiore;
il sig. si impegna a ripianare l'esposizione Per_2 CP_1
debitoria di cui al conto corrente presso la su cui è appoggiato il Controparte_2 mutuo dell'immobile in comproprietà;
10) i coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano a qualsiasi forma di reciproca contribuzione al mantenimento;
pag. 3 di 5 11) I coniugi si prestano sin d'ora, e reciprocamente, l'assenso per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa per gli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendola depositata parzialmente.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio il 07/12/2019, in Voghera (PV), (atto n.
[...]
55, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 4 di 5 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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