Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1918.
(Alienazione delle cose assicurate).
L'alienazione delle cose assicurate non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, puo' recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che puo' essere dato anche mediante raccomandata.
Se e' stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e cosi' quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
(Alienazione delle cose assicurate).
L'alienazione delle cose assicurate non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, puo' recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che puo' essere dato anche mediante raccomandata.
Se e' stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e cosi' quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Commentari • 20
- 1. L'atecnicismo porta all'ambiguità del testo negoziale che si risolve a sfavore del predisponenteLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 13 ottobre 2016 · 226.16032
[…] Il primo periodo costituisce una evidente deroga alla regola generale dettata dall'art. 1918 c.c., secondo cui l'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. […]
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Giurisprudenza • 117
- 1. Trib. Ivrea, sentenza 10/01/2024, n. 40Provvedimento: […] Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha interposto gravame la Parte_1 denunciando la erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto la carrozzeria carente di legittimazione attiva, senza far applicazione al caso di specie di quanto previsto dall'art. 1918 c.c., che consente e disciplina la alienazione della cosa assicurata, con prosecuzione in favore dell'acquirente del contratto di assicurazione; […] “in tema di Assicurazione contro i danni, (nella specie, contro il furto), l'alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall'art 1918 cod civ, comportaLeggi di più...
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