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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1200/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Monacò ed Parte_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Alcamo, nella via Pier Pietralonga
n. 5
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vivona ed elettivamente CP_1 domiciliata, giusta procura in atti, in Alcamo, nel viale Europa n. 159
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127-ter c.p.c., depositate telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
– premettendo di aver contratto, in data 2.8.2018, matrimonio Parte_2
con trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo al CP_1
n. 21, parte 1, anno 2018, e che dall'unione coniugale sono nate due figlie, Per_1
ed (nate a Palermo il il 2.9.2023) - ha spiegato ricorso ex art. 473
[...] Persona_2
bis 15 cpc rappresentando di esser stato allontanato dalla casa familiare dalla moglie (e dal suocero) e che, da quel momento, gli sarebbe stato precluso qualsivoglia contatto sia con la moglie che con le piccole. L' ha chiesto, dunque, l'adozione di Pt_1
provvedimenti, anche inaudita altera parte, a tutela del proprio diritto alla genitorialità.
Costituendosi in giudizio con comparsa dell'1.10.24, – eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso spiegato dall' – ha contestato la Pt_1
ricostruzione dei fatti così come effettuata dal ricorrente, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugale a causa dell'insorgenza di patologie psichiche in capo al ricorrente, fonte di possibile pregiudizio anche per le figlie minori.
In ragione di tali circostanze, la resistente ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dall' , con previsione di affido Pt_1
in via esclusiva della prole alla madre e previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 per ciascuna figlia, oltre al pagamento del
70% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
All'udienza del 6.11.2024, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, la resistente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status, cui il ricorrente ha aderito.
Con ordinanza del 13.11.2024, il Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la discussione sulla pronuncia di status assegnando termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 26.11.2024. Indi, con ordinanza del 27.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda principale, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da
2 potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Difatti, gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare la l'esito del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 6.11.2024, e l'adesione dell' alla domanda di separazione svolta dalla , offrono la prova del fatto Pt_1 CP_1
che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora completare la fase istruttoria.
Appare opportuno, quindi, emettere sentenza parziale sullo status, e rimettere le parti dinanzi al giudice designato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio, rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Tribunale con ordinanza del 13.11.2024.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
non definitivamente pronunziando;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nato ad [...] Parte_1
(Tp), l'1.3.1987 e nata ad [...], il [...], coniugati in CP_1
Alcamo in data 2.8.2018, matrimonio trascritto al n. 21, parte 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2918 del Comune di Alcamo;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice relatore come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese
3 processuali tra le parti;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale,
23.1.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuel Lipari Michele Ruvolo
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