Provvedimento: […] Secondo il ricorrente (che ha agito in giudizio dopo la morte del padre), nella fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il disposto dell'art.1919 c.c., comma 2, onde il contratto stipulato dal padre non poteva ritenersi valido, in mancanza del proprio consenso scritto, e non poteva essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 1891 c.c., come erroneamente ritenuto dalla corte di appello. Nella predetta decisione la Corte ha affermato che “la ratio della disposizione di cui all'art. 1919 c.c., comma 2, che, in caso di assicurazione sulla vita di un terzo, […]
Leggi di più...- art. 1891 c.c.·
- contratto assicurazione vita·
- consenso assicurato·
- riscatto polizza·
- inammissibilità domanda·
- giurisprudenza Cassazione·
- art. 1919 c.c.·
- beneficiari polizza·
- successione mortis causa·
- assicurazione sulla vita