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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4047 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4047/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'Avv. STANZIONE ORTENSIO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. MAZZOTTA GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce della comparsa di costituzione;
Parte appellata
in persona del Prefetto pro tempore in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONINO CASCONE, GIULIANA SENATORE e
MANUELA CASILLI giusta procura generale alle liti in atti;
Parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_1 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130028846510000 pagina 1 di 5 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la nullità della notifica, come effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
L' si costituiva in primo grado ed eccepiva: Parte_1
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, anche perché effettuato a mezzo pec;
- l'assenza di cause di nullità della cartella esattoriale;
- l'insussistenza di ipotesi di prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
IL si costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- la carenza di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità dell'opposizione, per mancanza di indicazione dei motivi di merito;
- l'irritualità dell'opposizione, giacché da promuovere ex L. 689/1981 o 617 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'azione promossa, con vittoria di spese;
Con la sentenza impugnata n. 469/2020, depositata il 17.03.2020, il Giudice di Pace di CP_2
previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
[...] affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta prescrizione – e condannando al rimborso delle Parte_1 spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 5 Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente Parte_1 appello e, nel merito, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, nel merito riproponendo le difese di primo grado, Controparte_1 chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Il si è costituito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo Controparte_2 quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio
All'udienza del 13.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
pagina 3 di 5 immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,
l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna specifica e circostanziata contestazione.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del pagina 4 di 5 secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accogliel'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro e Controparte_1 Parte_1
Controparte_2
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4047/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'Avv. STANZIONE ORTENSIO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. MAZZOTTA GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce della comparsa di costituzione;
Parte appellata
in persona del Prefetto pro tempore in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONINO CASCONE, GIULIANA SENATORE e
MANUELA CASILLI giusta procura generale alle liti in atti;
Parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_1 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130028846510000 pagina 1 di 5 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la nullità della notifica, come effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
L' si costituiva in primo grado ed eccepiva: Parte_1
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, anche perché effettuato a mezzo pec;
- l'assenza di cause di nullità della cartella esattoriale;
- l'insussistenza di ipotesi di prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
IL si costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- la carenza di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità dell'opposizione, per mancanza di indicazione dei motivi di merito;
- l'irritualità dell'opposizione, giacché da promuovere ex L. 689/1981 o 617 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'azione promossa, con vittoria di spese;
Con la sentenza impugnata n. 469/2020, depositata il 17.03.2020, il Giudice di Pace di CP_2
previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
[...] affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta prescrizione – e condannando al rimborso delle Parte_1 spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 5 Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente Parte_1 appello e, nel merito, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, nel merito riproponendo le difese di primo grado, Controparte_1 chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Il si è costituito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo Controparte_2 quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio
All'udienza del 13.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
pagina 3 di 5 immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,
l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna specifica e circostanziata contestazione.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del pagina 4 di 5 secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accogliel'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro e Controparte_1 Parte_1
Controparte_2
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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