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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240040476581000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2155/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, esercente l'attività professionale di dottore commercialista, ha impugnato la Cartella Esattoriale n. 059 2024 00404765 81 000 emessa dall'AdE-R, nell'interesse dell'AdE, avente ad oggetto la riscossione di un credito di €. 3.570,21 per IVA ed IRAP relative all'anno d'imposta 2018, limitatamente al credito IRAP, pari ad €. 2.306,60, scaturente da controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA ed IRAP prodotto dallo stesso contribuente.
In merito è opportuno sottolineare che con provvedimento di sgravio parziale del 9 dicembre 2024, l'Ufficio
Territoriale di Casarano aveva annullato la cartella nella parte relativa all'IVA, avendo verificato l'insussistenza del presupposto impositivo, mentre aveva confermato la debenza degli importi richiesti a titolo di IRAP, ancora dovuti a seguito del versamento di parte delle somme che il contribuente aveva iniziato a pagare a rate, precisamente 4 rate su 8.
Le censure del ricorrente attengono, quindi, esclusivamente alla parte dell'indicata cartella di pagamento ancora in essere, dopo lo sgravio operato dall'Ufficio, di cui chiede l'annullamento per mancanza del presupposto impositivo dell'IRAP, affermando di aver esercitato la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio.
L'AdE, ritualmente costituitasi in giudizio, ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese del giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, pur essendone onerato, non ha fornito alcuna prova dell'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione individuato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Invero, al di là di generiche e inconferenti affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, il ricorrente non ha documentato in alcun modo la sussistenza dei presupposti necessari per la corretta valutazione e verifica del requisito dell'autonoma organizzazione (copia del registro dei beni ammortizzabili, copia del registro Iva acquisti etc.), mentre l'Ufficio, come affermato nella comparsa di risposta e timasto incontestato, ha comunque analizzato gli elementi caratterizzanti l'attività svolta dal professionista, desumibili dall'Anagrafe tributaria, giungendo a concludere per l'insussistenza di elementi tali da far ritenere non configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione con conseguente rigetto dell'istanza presentata.
Peraltro, si ritiene opportuno sottolineare che la liquidazione delle imposte dovute è stata effettuata dall'Ufficio
a seguito delle dichiarazioni presentate dal medesimo contribuente, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e
54-bis del d.P.R. n. 633/1972, il quale, esercente l'attività professionale di commercialista, ha valutato egli stesso la sussistenza dei presupposti di legge ed ha quindi riconosciuto il proprio obbligo di corrispondere l'imposta dovuta a titolo di IRAP, richiedendone la rateizzazione e iniziando a versare le prime quattro (di otto) rate dell'importo richiesto e dovuto.
Non può che confermarsi, dunque, la legittimità dell'operato dell'Ufficio e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'ente resistente.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240040476581000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2155/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, esercente l'attività professionale di dottore commercialista, ha impugnato la Cartella Esattoriale n. 059 2024 00404765 81 000 emessa dall'AdE-R, nell'interesse dell'AdE, avente ad oggetto la riscossione di un credito di €. 3.570,21 per IVA ed IRAP relative all'anno d'imposta 2018, limitatamente al credito IRAP, pari ad €. 2.306,60, scaturente da controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA ed IRAP prodotto dallo stesso contribuente.
In merito è opportuno sottolineare che con provvedimento di sgravio parziale del 9 dicembre 2024, l'Ufficio
Territoriale di Casarano aveva annullato la cartella nella parte relativa all'IVA, avendo verificato l'insussistenza del presupposto impositivo, mentre aveva confermato la debenza degli importi richiesti a titolo di IRAP, ancora dovuti a seguito del versamento di parte delle somme che il contribuente aveva iniziato a pagare a rate, precisamente 4 rate su 8.
Le censure del ricorrente attengono, quindi, esclusivamente alla parte dell'indicata cartella di pagamento ancora in essere, dopo lo sgravio operato dall'Ufficio, di cui chiede l'annullamento per mancanza del presupposto impositivo dell'IRAP, affermando di aver esercitato la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio.
L'AdE, ritualmente costituitasi in giudizio, ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese del giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, pur essendone onerato, non ha fornito alcuna prova dell'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione individuato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Invero, al di là di generiche e inconferenti affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, il ricorrente non ha documentato in alcun modo la sussistenza dei presupposti necessari per la corretta valutazione e verifica del requisito dell'autonoma organizzazione (copia del registro dei beni ammortizzabili, copia del registro Iva acquisti etc.), mentre l'Ufficio, come affermato nella comparsa di risposta e timasto incontestato, ha comunque analizzato gli elementi caratterizzanti l'attività svolta dal professionista, desumibili dall'Anagrafe tributaria, giungendo a concludere per l'insussistenza di elementi tali da far ritenere non configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione con conseguente rigetto dell'istanza presentata.
Peraltro, si ritiene opportuno sottolineare che la liquidazione delle imposte dovute è stata effettuata dall'Ufficio
a seguito delle dichiarazioni presentate dal medesimo contribuente, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e
54-bis del d.P.R. n. 633/1972, il quale, esercente l'attività professionale di commercialista, ha valutato egli stesso la sussistenza dei presupposti di legge ed ha quindi riconosciuto il proprio obbligo di corrispondere l'imposta dovuta a titolo di IRAP, richiedendone la rateizzazione e iniziando a versare le prime quattro (di otto) rate dell'importo richiesto e dovuto.
Non può che confermarsi, dunque, la legittimità dell'operato dell'Ufficio e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'ente resistente.