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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1617/21 R.G.
Tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elett.te dom.ti in Roma presso lo studio dell'avv. Domenico
[...]
Mariani che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce all'atto di citazione.
Attori
E
in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza presso la quale domicilia per legge.
Convenuta
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità civile di magistrati. Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
05.06.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 18.05.2021 Parte_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 proposto nei confronti della Controparte_1 domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile di magistrati, formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità civile dei magistrati operanti presso la
Procura di Lecce, nelle persone del Procuratore Capo Dott.
[...]
della Dott.ssa , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Alessandro RO, dei componenti del collegio del Tribunale del
Riesame – Dott.ri Carlo Cazzella, e , Persona_1 Parte_4 per aver, quanto ai primi, emesso un ordine di sequestro preventivo illegittimo;
con riferimento ai componenti del Tribunale del Riesame, per aver, in luogo di valutare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificassero la permanenza del vincolo reale, avallato con motivazioni surrogate la bontà dell'operato dei colleghi. Nei confronti dei Giudici del Tribunale nelle persone del Presidente Dott. Pietro
Baffa ed i membri a latere, la Dott.ssa Silvia Saracino e Dott.ssa
Valeria Fedele per aver rigettato l'istanza di dissequestro e poi successivamente dissequestrato i Rolex con i tempi e le modalità indicate. Conseguentemente, condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno patrimoniale e non
[...] patrimoniale, subito et subendo dagli attori a causa delle condotte poste in essere da parte dei magistrati Dott. Controparte_2
, i Dott.ri e Alessandro
[...] CP_3 Controparte_4
RO, nonché dai Giudici Dott.ri Carlo Cazzella, e Persona_1
, e dei Giudici del Tribunale Dott.ri Pietro Baffa – Parte_4
Silvia Saracino – e Valeria Fedele, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2 L. 177/1988 mediante il pagamento della somma di euro
150.000,00 per la Dott.ssa e ad euro Parte_1 50.000,00 cadauno per i Sigg. e Parte_2 Parte_3
, ovvero mediante il pagamento della somma maggiore o
[...] minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda allegano che: - nell'ambito del procedimento penale n. 742/16 RGNR e n. 6511/16 RGGIP a carico di ed altri, il GIP del Tribunale di Lecce con Parte_5 provvedimenti dell'11.01.2019 applicava all'indagato la misura Pt_2 cautelare della custodia in carcere e disponeva nei confronti del medesimo il sequestro preventivo di un orologio Rolex Daytona, di alcuni diamanti e della somma complessiva di 140.000 euro;
- undici mesi dopo, era disposta l'esecuzione del sequestro preventivo sui saldi attivi dei conti correnti intestati ad essi attori, nonché su quote di proprietà immobiliare di e di Parte_1 [...]
, beni ritenuti “rientranti nella disponibilità Parte_2 dell'indagato ”; - nelle more, e Persona_2 Parte_2
avevano rivendicato la proprietà di due orologi Parte_3
Rolex sequestrati al TO , deducendo trattarsi di Parte_5 regali ricevuti al compimento dei diciotto anni, ma l'istanza di dissequestro proposta al riguardo da veniva rigettata Parte_5 dal Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Penale, composto dal presidente dott. Pietro Baffa e dai giudici dott.sse Silvia Saracino e
Valeria Fedele;
- solo a distanza di diversi mesi, il 09.10.2020 lo stesso Collegio giudicante disponeva il dissequestro e la restituzione degli orologi ai figli dell'imputato, ritenendo che non vi fosse alcun elemento indicativo della riconducibilità di detti beni al patrimonio di
; - disposto il dissequestro, gli orologi erano restituiti Parte_5 agli aventi diritto con colpevole ritardo;
- avverso il sequestro preventivo dei conti correnti e delle quote di proprietà immobiliare gli attori proponevano autonome istanze di riesame davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Riesame, le quali erano rigettate dal Collegio composto dal presidente dott. Carlo Cazzella, estensore di entrambi i provvedimenti, e dalle giudici dott.sse Pia Verderosa e Parte_4 - sui ricorsi per cassazione proposti avverso i suddetti
[...] provvedimenti, la Suprema Corte, all'esito dell'udienza del
01.10.2020, con le sentenze n. 30471/2020 e n. 30470/2020 annullava senza rinvio i sequestri, in quanto operati dalla Polizia
Giudiziaria e dal Pubblico Ministero in esecuzione del decreto emesso dal GIP in data 11/01/2019, in carenza di un provvedimento del giudice e, quindi, illegittimamente.
Hanno dedotto: - la contraddittorietà tra il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro dei due orologi Rolex, come proposta da per la restituzione ai figli, ed il successivo Parte_5 provvedimento di accoglimento dell'istanza per mancanza di elementi di prova sulla proprietà dei beni in capo all'imputato; - la colpa dei giudici del Tribunale di Lecce, Seconda Sezione penale, per il ritardo nella restituzione degli orologi, non essendosi gli stessi avveduti che i beni non erano stati depositati presso il Tribunale o la Procura della
Repubblica, ma erano rimasti presso il Nucleo Investigativo e
Radiomobile dei Carabinieri di Barletta, che avevano eseguito il sequestro;
- la colpa grave nell'esecuzione dei sequestri in danno di essi attori e nel rigetto delle proposte istanze di riesame, atteso che
“ciascuno dei provvedimenti assunti, per come statuito anche dalla
Suprema Corte di Cassazione, risulta, per come sopra riportato,
“illegittimo”, perché la Procura di Lecce ha emesso dei provvedimenti nella consapevolezza che i soggetti destinatari fossero completamente estranei al procedimento penale che vedeva imputato il Dott. e, per di più, in assenza di un Parte_5 provvedimento del Giudice che li giustificasse. I Giudici del Riesame, dal canto loro, hanno tentato di colmare le lacune dei provvedimenti dei colleghi della Procura, sostituendosi in modo altrettanto illegittimo – per come evidenziato nelle richiamate sentenze della
Suprema Corte di Cassazione – al Giudice che ab origine avrebbe dovuto disporre il sequestro”. Hanno allegato il gravissimo danno subito per effetto dei provvedimenti sopra indicati, anzitutto sotto il profilo patrimoniale: -
, coniuge separata di , ha Parte_1 Parte_5 subito una profonda inflessione della sua attività lavorativa di medico specialista in Psichiatria e di perito iscritto all'albo del Tribunale di
Trani, in conseguenza della risonanza mediatica dei provvedimenti di sequestro nel contesto tranese;
- e Parte_2 [...]
si sono trovati nell'impossibilità di acquistare i libri per Pt_3 proseguire gli studi universitari;
- “L'istituto di credito presso i quali essi attori avevano acceso i rapporti bancari, a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di sequestro, ha disdetto unilateralmente tutti i rapporti di conto corrente di tutti e tre gli attori, inserendo, tra l'altro, i nominativi degli stessi nella fascia di allerta antiriciclaggio internazionale. Con la conseguenza che gli odierni attori, si sono visti chiudere i conti correnti senza riuscire ad avere un'interlocuzione con l'istituto di credito e senza avere la possibilità, con riferimento in particolare, alla Dott.ssa che, per come Parte_1 sopra evidenziato, svolge la professione di medico-psichiatra presso strutture ospedaliere, di vedersi accreditato lo stipendio, posto che la predetta si trovava sprovvista di un rapporto correntizio attivo”.
Hanno rappresentato altresì, oltre ai “disagi materiali determinati dal chiedere ai parenti più stretti un aiuto economico in attesa che qualcuno facesse luce sull'annoso provvedimento che li vedeva destinatari”, di aver subito i danni psicologici derivanti “dallo stress ingenerato dall'aver visto, da un giorno ad un altro, a distanza di quasi un anno dall'inizio del dramma giudiziario che ha travolto la figura del Dott. un provvedimento di sequestro di quasi Parte_5 tutti i beni nella loro esclusiva proprietà e disponibilità, nonostante gli stessi fossero completamente estranei al panorama relativo al procedimento penale leccese”, dalla “inevitabile risonanza mediatica che la vicenda ha avuto”, dal “turbamento psichico connesso al fatto che, in modo assolutamente arbitrario ed al di là di qualsivoglia elemento probatorio che giustificasse l'assunto, gli illegittimi provvedimenti giudiziari hanno paventato un coinvolgimento degli odierni attori nelle vicende che hanno riguardato il Dott. Pt_5
quantomeno, in termini di responsabilità per riciclaggio”, dalla
[...]
“paura di essere privati di tutti i beni patrimoniali, ivi compresa la casa familiare, presso la quale gli stessi hanno vissuto da sempre”.
Instaurato il contraddittorio, disposta la comunicazione della pendenza del procedimento ai magistrati interessati, si è costituita la
, la quale ha contestato la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto manifestamente infondata, attesa la mancanza dei profili di colpa grave o violazione manifesta della legge nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei magistrati coinvolti nella vicenda.
Ha dedotto che: - il sequestro preventivo nei confronti di
[...]
veniva disposto dal GIP del Tribunale di Lecce, ai sensi Pt_5 dell'art. 322 ter c.p., in via prioritaria in forma diretta e, in secondo luogo – previa verifica della impossibilità del sequestro “diretto” dei bei costituenti il prezzo o il profitto del reato –, “per equivalente” sui beni di cui l'indagato aveva la disponibilità, anche per interposta persona, il tutto per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato pari ad € 436.000,00; - l'esecuzione, con l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro, spettava al P.M., il quale con ordine del 12.01.2019 disponeva, in via prioritaria, il sequestro diretto delle somme costituenti prezzo o profitto del reato e, in subordine, il sequestro per equivalente di beni nella disponibilità dell'indagato, sino alla concorrenza del valore sottoposto a sequestro;
- il sequestro diretto veniva eseguito soltanto sulla somma di € 29.331,41 e quello per equivalente consentiva di sottoporre a vincolo solo l'importo di € 14.500,00, di tal che la P.G. proseguiva l'attività investigativa volta alla individuazione di altri beni nella disponibilità, anche per interposta persona, dell'indagato; - all'esito della suddetta attività, il P.M., sempre in esecuzione del provvedimento del GIP, disponeva che fossero sottoposti a sequestro gli ulteriori beni individuati con i provvedimenti del 25.10.2019 e del
15.11.2019; - i titolari formali dei beni, sottoposti a vincolo in quanto ritenuti nella disponibilità effettiva dell'indagato , Parte_5 proponevano ricorso al Tribunale del Riesame che, con ordinanze del
6.12.2019 e del 17.12.2019, rigettava i ricorsi “evidenziando tutti gli elementi che deponevano, secondo la soglia di fumus richiesta per
l'applicazione delle misure cautelari reali, per la circostanza secondo la quale i beni oggetto di apprensione per sequestro fossero per interposta persona nella disponibilità del Dott. ”; - ed Parte_5 invero, dall'informativa della Guardia di Finanza del 18.10.2019 emergeva che l'indagato in data 27.12.2018 – cioè pochi giorni prima dell'esecuzione nei suoi confronti della misura custodiale dell'11.01.2019 – aveva emesso alcuni assegni circolari dell'importo complessivo di € 70.000,00 in favore degli odierni attori. Dalla nota dei C.C. di Barletta del 28.03.2019 emergeva inoltre che
[...]
, in epoca prossima all'esecuzione della misura cautelare Pt_5 personale e reale, e nella piena consapevolezza della pendenza del procedimento penale nei suoi confronti, aveva compiuto operazioni volte a spogliarsi dei propri cespiti mobiliari e immobiliari, disponendo degli stessi in favore dei propri familiari, odierni attori.
Ha rappresentato che il diverso opinamento, espresso dalla Suprema
Corte all'esito dei ricorsi degli odierni attori avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di riesame, non può condurre automaticamente all'affermazione della colpa grave dei giudici del riesame per violazione di norme processuali, in quanto trattasi di un'interpretazione inedita “sul panorama giurisprudenziale, non rinvenendosi precedenti specifici dello stesso tenore e registrandosi, per contro, un opposto orientamento giurisprudenziale – richiamato puntualmente negli ordini di esecuzione emessi dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce in data 25 ottobre 2019 e 15 novembre 2019 – che riserva al P.M., dominus della fase esecutiva,
l'individuazione dei beni da apprendere in forza del decreto emesso dal G.I.P.”, e ciò a tacere del fatto che, nella specie, il provvedimento del GIP consentiva l'esecuzione del sequestro anche sui beni riconducibili all'indagato per interposta persona.
Quanto alla vicenda relativa al dissequestro degli orologi Rolex, ha dedotto che il provvedimento è stato pronunciato dal Tribunale in sede dibattimentale in un'ottica di favor rei, non essendo emersa, nel corso dell'istruttoria, la prova certa della esclusiva disponibilità dei due oggetti in capo all'imputato . Parte_5
Ha contestato i danni lamentati dagli attori sia sotto il profilo patrimoniale - essendo stata disposta la restituzione dei beni senza ritardo e senza perdita di valore ed essendo stato il danno prospettato in termini generici - che non patrimoniale, poiché la risonanza mediatica, anche a livello nazionale, ha riguardato la vicenda che ha coinvolto il congiunto degli attori, attinto, nel gennaio
2019, da misura custodiale personale per gravi reati e condannato in primo grado, nel novembre 2020, alla pena di 16 anni e 9 mesi di reclusione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale chiesta dagli attori.
All'udienza del 05.06.2024, sostituita con il deposito di note scritte, gli attori hanno così concluso: “pur riportandosi nel merito integralmente alle argomentazioni articolate nell'atto di citazione, alle note di trattazione scritta ed alle memorie depositate, da intendersi qui, integralmente, riprodotte e pedissequamente trascritte. Si insiste, sulla richiesta di conoscere dalla Banca d'Italia quantomeno la data di iscrizione degli attori nella lista allerta riciclaggio ritenendo che tale informazione esuli in ogni caso da qualsiasi violazione di segreto d'ufficio, si insiste sulla richiesta di CTU per come articolata e ci si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate”.
L'Amministrazione convenuta ha così concluso: “si oppone alla richiesta di CTU poiché tale richiesta, qualora si traduca in un espediente meramente esplorativo, non può essere accettata perché servirebbe solamente ad esonerare la parte richiedente dall'onere di fornire la prova di quanto assume. Pertanto, la consulenza tecnica
d'ufficio è inammissibile qualora la parte la richieda per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di prova. Si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, che qui si abbiano integralmente trascritte”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla controversia in esame si applica, ratione temporis, la disciplina dettata dalla legge 13 aprile 1988 n. 117 (“Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”), nel testo successivo alle integrazioni, abrogazioni e modificazioni introdotte dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18
(“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”).
Il testo dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117 (c.d. legge
Vassalli), nella formulazione successiva alla riforma del 2015, è il seguente: “Art. 2 – Responsabilità per dolo o colpa grave. 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto
o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto
o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Le condotte dei diversi magistrati coinvolti nella vicenda e nella domanda risarcitoria debbono essere separatamente vagliate in relazione alle funzioni svolte ed ai provvedimenti adottati, il tutto con riferimento alle disposizioni di legge appena richiamate.
- La posizione dei magistrati del Pubblico Ministero.
Dall'istruttoria svolta emerge, a giudizio del Tribunale, la responsabilità dei magistrati del Pubblico Ministero dottori CP_3
e Alessandro RO, in relazione agli ordini
[...] Controparte_4 di esecuzione di sequestro preventivo del 25.10.2019 e del
15.11.2019, avendo gli stessi omesso - all'esito delle ulteriori indagini da cui emergevano i trasferimenti mobiliari e immobiliari eseguiti da in favore dei suoi familiari, odierni attori, - di chiedere Parte_5 al Giudice l'estensione del sequestro preventivo anche alle somme ed agli immobili trasferiti alla coniuge separata e ai due figli, così da sottoporre al giudice competente ogni necessaria valutazione in merito alla persistente, esclusiva disponibilità dei beni stessi in capo all'imputato.
Occorre premettere che con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.01.2019 il GIP del Tribunale di Lecce ha disposto nei confronti di , ai sensi dell'art. 321 c.p.p., il sequestro Parte_5 preventivo dell'orologio Rolex Daytona e dei diamanti indicati nel capo 2 dell'addebito provvisorio (o del denaro derivante in via diretta dalla vendita dei beni predetti, ove intervenuta prima dell'esecuzione) nonché della somma complessiva di 140.000 euro, nonché, nei confronti degli indagati , Controparte_5 CP_6
, e il sequestro preventivo
[...] Parte_5 CP_7 dell'importo di 436.000 euro. Quanto a quest'ultimo, il GIP ha specificato: “In caso di impossibilità di eseguire il sopra detto sequestro diretto, si dispone il sequestro preventivo di denaro o altri beni di proprietà di ciascuno degli indagati per il valore equivalente al relativo profitto, come sopra precisati, ovvero della minor somma risultante dalla differenza tra quella oggetto dei delitti di cui alla incolpazione cautelare e la somma effettivamente sequestrata in via diretta. Dispone che sia il Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione, ad individuare e sottoporre a sequestro in fase di esecuzione del provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p., dapprima il profitto diretto di cui sopra agendo a carico degli indagati ovvero in caso di impossibilità anche parziale, ad individuare altri beni da sottoporre a sequestro”.
In tal modo, il vincolo cautelare reale è stato imposto sia in forma
“diretta”, cioè sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, sia in forma “per equivalente”, cioè sui beni nella disponibilità degli indagati, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Nella parte motiva del provvedimento il giudice, nell'esaminare la richiesta del Pubblico Ministero, ha richiamato, quanto al sequestro
“per equivalente”, il disposto dell'art. 322 ter c.p. “che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente)” (v. ordinanza cautelare in produzione convenuta, pag.
855).
Il riferimento, nella motivazione del provvedimento, ai “beni di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona” non autorizza tuttavia a ritenere che tali beni, ove formalmente intestati a terzi, potessero essere sottoposti al vincolo cautelare reale direttamente dal Pubblico Ministero in sede di esecuzione del sequestro.
Non è condivisibile la tesi difensiva svolta sul punto dalla difesa erariale, secondo cui il principio sancito dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 30470/20 e 30471/2020 - che hanno annullato senza rinvio le ordinanze con cui il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni attori avverso i sequestri, mobiliare e immobiliare, operati nei loro confronti – “si appalesa, per la specificità della fattispecie concreta, come un inedito sul panorama giurisprudenziale, non rinvenendosi precedenti specifici dello stesso tenore e registrandosi, per contro, un opposto orientamento giurisprudenziale – richiamato puntualmente negli ordini di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce in data 25 ottobre 2019 e 15 novembre 2019 – che riserva al P.M., dominus della fase esecutiva, l'individuazione dei beni da apprendere in forza del decreto emesso dal G.I.P.” (v. comparsa di costituzione, pagg. 14-15).
Al contrario, invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi;
a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato”
(Cass. n. 35771 del 20/01/2017; conf. Cass. 28583/2019).
“In tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice è tenuto ad effettuare una pregnante valutazione del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile, che appariva di proprietà di un terzo nella sola base delle risultanze catastali, mentre l'indagato risultava avervi fissato la residenza anagrafica ed eletto il domicilio per le notificazioni del procedimento, oltre ad aver provveduto a portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile medesimo)” (Cass. 32647/2015)
Anche nell'ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 (ora art. 240 bis c.p.), la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con la dovuta certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla disposizione citata, infatti, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione medesima (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010, Rv. 247722; Sez. 5, Sentenza n. 13084 Per_3 del 06/03/2017, Rv. 269711). Il giudice ha dunque, a sua Per_4 volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, evidenziando gli elementi di natura indiziaria idonei a far ritenere che il condannato conservi la disponibilità del bene pur non avendone la formale titolarità” (Cass. 35054/2021).
La “pregnante valutazione” richiesta al giudice del sequestro preventivo per equivalente in merito alla disponibilità effettiva, in capo all'indagato, dei beni formalmente intestati a terzi estranei al reato costituisce la logica conseguenza del principio per cui la competenza a disporre il sequestro spetta al “giudice competente a pronunciarsi nel merito” e, prima dell'esercizio dell'azione penale, al giudice per le indagini preliminari (art. 321 comma 1 c.p.p.).
Si tratta di un principio di tutela dei diritti costituzionalmente rilevanti della persona attinta dal provvedimento cautelare, in virtù del quale la coercizione dei suddetti diritti per finalità di giustizia penale può avvenire soltanto con provvedimento motivato del giudice, tanto che i successivi commi 3 bis e 3 ter dell'art. 321 c.p.p., nel consentire al
P.M., in via eccezionale ed in situazione di urgenza, di disporre il sequestro, impongono la convalida del giudice nei rigorosi termini ivi previsti a pena di inefficacia.
Qualora invece, come nella specie, il sospetto della fittizia intestazione di beni da parte dell'indagato a terzi estranei al reato – come emergente dalle successive indagini di P.G. – non sia stato sottoposto al giudice per l'adozione del sequestro dei beni stessi, la preliminare e pregnante valutazione della natura fittizia dell'intestazione e della persistente disponibilità di quei beni da parte dell'indagato è stata sottratta al giudice competente ed è stata operata dal P.M. nella fase esecutiva dell'individuazione dei beni da sottoporre al vincolo, in violazione del dettato normativo e dell'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità e con lesione dei diritti di terzi estranei ai reati ascritti all'indagato.
A giudizio del Tribunale, la violazione di legge derivante dalla descritta condotta è grave, avuto riguardo alla chiarezza del quadro normativo di riferimento, al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, al coinvolgimento di diritti di rilevanza costituzionale appartenenti formalmente a terzi estranei al reato, che in tal modo sono stati privati della garanzia costituita dall'intervento, dall'accertamento e dalla motivazione del giudice.
La violazione ha condotto alla “emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge”, che pure integra la colpa grave ai sensi dell'art. 3 della legge 117/1988.
Non è invece ravvisabile, rispetto al sequestro dei beni mobili e immobili intestati agli odierni attori, la dedotta colpa grave del
Procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce, dott. , il quale non ha controfirmato CP_2 CP_2 gli ordini di esecuzione del sequestro dei suddetti beni e non risulta avere positivamente esercitato, in merito alla loro emissione, specifici poteri direttivi e di coordinamento dell'attività dei sostituti dottori e RO. CP_3 CP_4
- La posizione dei giudici del Riesame.
Le ragioni fin qui esposte conducono, a giudizio del Tribunale, a ritenere esistente la colpa grave anche nella condotta dei magistrati componenti il Collegio del Riesame (dottori Carlo Cazzella, Pia
Verderosa, ), i quali hanno rigettato le istanze di Parte_4 riesame degli ordini di esecuzione di sequestro emessi dai magistrati del P.M.
Al riguardo non è superfluo evidenziare, in via preliminare, che al predetto Collegio sono state sottoposte le “memorie di riesame” depositate “ad integrazione dei motivi di riesame presentati in data 25.11.2019” dai difensori avvocati Domenico Mariani (quanto al sequestro dell'immobile e delle quote immobiliari) e Salvatore
Arnesano (quanto al sequestro delle somme trasferite da
[...]
agli attori e da ciascuno di questi versate sul proprio conto Pt_5 corrente).
Non sono stati invece prodotti nel presente procedimento i “motivi di riesame presentati in data 25.11.2019”, rispetto ai quali le suddette memorie svolgono la dichiarata funzione integrativa.
La lettura delle memorie in questione evidenzia che l'illegittimità del provvedimento genetico (costituito, nella specie, dagli ordini di esecuzione di sequestro preventivo emessi il 25.10.2019 ed il
15.11.2019 dai magistrati del Pubblico Ministero sopra menzionati) non è espressamente dedotta con riferimento alla omessa previa sottoposizione al “giudice competente per il merito” (giudice del dibattimento o giudice per le indagini preliminari) della questione - emersa a seguito delle indagini di P.G. nella fase esecutiva della ricerca dei beni da sottoporre a sequestro – della fittizia intestazione delle somme e degli immobili da ai propri congiunti, Parte_5 bensì sotto altri profili.
Quanto all'ordine di esecuzione del sequestro sulle somme di danaro, nella memoria di riesame sono esposte le seguenti doglianze: a) il sequestro preventivo è stato disposto dal GIP sui beni “di proprietà” dell'indagato restando pertanto esclusi dal vincolo i beni nella Pt_2 presumibile disponibilità dello stesso (v. memoria di riesame, pagg.
3-5); - b) anche nell'ipotesi in cui la “proprietà” menzionata dal GIP dovesse intendersi nel senso di “disponibilità”, il P.M. in sede di esecuzione avrebbe errato a ritenere dimostrata la fittizia intestazione dei beni dal ai propri congiunti, la persistente Pt_2 disponibilità dei beni stessi in capo all'indagato, l'esistenza di un disegno del preordinato alla sottrazione del proprio patrimonio Pt_2 al vincolo cautelare (ibidem, pagg. 5-10); c) il sequestro ha riguardato retroattivamente, e quindi illegittimamente, beni che erano usciti dalla titolarità e disponibilità dell'indagato in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento del GIP (pagg. 10-11);
d) “in ogni caso, detto sequestro per equivalente è stato operato a carico di “persone estranee” al reato per cui si procede, al di fuori, pertanto, dei presupposti normativi indicati dall'art. 322 ter c.p.”
(pag. 10).
Quanto all'ordine di esecuzione del sequestro sugli immobili, nella memoria di riesame sono esposte le seguenti doglianze: a) la Procura ha illegittimamente esteso il sequestro per equivalente al profitto del reato di millantato credito (v. memoria di riesame, pag. 4); b) il sequestro preventivo è stato disposto dal GIP sui beni “di proprietà” dell'indagato restando pertanto esclusi dal vincolo i beni nella Pt_2 presumibile disponibilità dello stesso (ibidem, pagg. 4-5); c) nel merito, mancanza di prova sulla fittizia intestazione degli immobili e sulla persistente disponibilità degli stessi in capo all'indagato (ibidem, pagg. 6-13); d) il sequestro ha riguardato retroattivamente, e quindi illegittimamente, beni che erano usciti dalla titolarità e disponibilità dell'indagato in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento del
GIP (pagg. 13-14); e) “in ogni caso, detto sequestro per equivalente
è stato operato a carico di “persone estranee” al reato per cui si procede, al di fuori, pertanto, dei presupposti normativi indicati dall'art. 322 ter c.p.” (pag. 10); f) sproporzione tra il valore degli immobili sequestrati e il valore del sequestro per equivalente, come disposto dal GIP.
In nessuna delle due memorie è esplicitata, come motivo di gravame, la mancanza della previa valutazione del giudice “competente per il merito” in ordine alla dedotta natura fittizia dell'intestazione dei beni ed alla persistente potestà di fatto sugli stessi da parte dell'indagato
Pt_2
Parimenti, in nessuna delle due memorie gli ordini di esecuzione di sequestro preventivo sono impugnati perché provenienti da autorità giudiziaria priva del potere di vincolare beni formalmente intestati a terze persone, non espressamente individuate nel provvedimento giurisdizionale come intestatari fittizi di beni dell'indagato.
E tuttavia, a giudizio del Tribunale la descritta situazione non può condurre ad escludere la colpa grave dei giudici del riesame - sub specie della manifesta violazione di legge e della emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge – ove si consideri che, ai sensi dell'art. 309 comma 9
c.p.p. e sulla base del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari, pur mantenendo la natura di mezzo di impugnazione, è tuttavia fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione (v. Cass. sez. un. 11/1994).
Si è così osservato che, in materia di misure cautelari reali, l'art. 324 comma 7 c.p.c., nel disporre che anche nel relativo procedimento di riesame trova applicazione l'art. 309 comma 9 c.p.c. - secondo cui
«il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso» - “espande il potere valutativo e di intervento del giudice in favore dell'interessato, ponendolo oltre ogni eventuale perimetrazione derivante da deduzioni critiche dello stesso” (v. Cass. 29366/2024, in motivazione).
L'effetto interamente devolutivo del riesame impone dunque al giudice del gravame di valutare la legittimità della misura cautelare sotto ogni aspetto, indipendentemente dai motivi posti a sostegno
(v. Cass. 27865/2019; Cass. 1565/2023).
Ne discende che, nella specie, i giudici del riesame avevano l'onere di verificare la legittimità degli ordini di sequestro preventivo, emessi dai P.M., anche sotto il profilo della formale intestazione dei beni a terzi estranei ai reati e del mancato accertamento, da parte del GIP, della natura fittizia dell'intestazione. Essi, tuttavia, sulla base dei soli motivi di gravame, hanno ritenuto di poter esercitare la valutazione di esclusiva disponibilità, da parte dell'indagato, dei beni intestati agli odierni attori, valutazione rimessa invece al giudice competente a disporre il sequestro.
Anche in tal caso la colpa deve ritenersi grave, per le medesime ragioni esplicitate in sede di valutazione della condotta dei magistrati del Pubblico Ministero.
- La posizione dei giudici del dibattimento.
A diversa conclusione deve giungersi quanto alla condotta dei giudici del dibattimento della Seconda Sezione penale (dottori Pietro Baffa,
Silvia Saracino, Valeria Fedele).
Dalla documentazione prodotta risulta che i due orologi Rolex indicati dagli attori sono stati sequestrati il 14.01.2019, in esecuzione del provvedimento di sequestro dell'11.01.2019, presso la casa familiare di Trani, via Tasselgardo.
L'istanza di dissequestro, presentata il 03.02.2020 dall'indagato sul presupposto della proprietà dei due orologi in capo ai figli, è stata rigettata dal Tribunale di Lecce, Seconda Sezione penale, il
12.02.2020.
Nel provvedimento di rigetto il Collegio ha adeguatamente motivato, alla stregua degli elementi all'epoca disponibili, sulle ragioni della ritenuta inapplicabilità del principio “possesso vale titolo”, invocato dalla difesa, rilevando peraltro la contraddittorietà del riferimento, nella medesima richiesta di dissequestro, alla proprietà dei due oggetti in capo all'istante Pt_2
Il suddetto provvedimento non risulta reso in manifesta violazione di legge, ove si considerino: la persistente disponibilità, da parte di
, della casa in cui i beni sono stati rinvenuti (nella quale, Parte_5 secondo le pattuizioni della separazione coniugale e sia pure con non meglio specificate limitazioni, egli poteva trascorrere ogni fine settimana per frequentare la figlia ), con la conseguente Pt_3 applicabilità del principio “possesso vale titolo” anche nei suoi confronti;
il non modico valore dei due orologi, con la conseguente mancanza di prova delle dedotte donazioni in favore dei due figli.
Non risulta, peraltro, che il provvedimento di rigetto sia stato impugnato.
Successivamente, a distanza di circa otto mesi dal primo pronunciamento, all'udienza del 09.10.2020 il medesimo Collegio, nel dare atto di elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, indicativi della effettiva riferibilità dei beni ai figli dell'imputato, ha prontamente accolto la richiesta di dissequestro formulata dalla difesa nella medesima udienza.
Non risulta dimostrato il lamentato ritardo nella restituzione dei due oggetti, rispetto al quale, peraltro, non è stato allegato dagli attori alcun danno significativo.
Per le ragioni esposte, la domanda di accertamento della responsabilità civile va accolta con riferimento ai magistrati della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che hanno emesso gli ordini di esecuzione di sequestro preventivo del
25.10.2019 e del 15.11.2019, nonché ai giudici del Tribunale di
Lecce, Sezione del Riesame, che hanno emesso le ordinanze di rigetto del 06.12.2019 e del 20.12.2019.
La domanda è invece rigettata con riferimento al Procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ed ai giudici del Tribunale di Lecce, Seconda Sezione penale.
Il danno
- Danno patrimoniale
Premesso che la lesione del diritto legittima l'azione risarcitoria a condizione che l'attore alleghi e provi di aver subito, quale effetto causalmente collegato alla violazione, un pregiudizio economico ovvero di natura non patrimoniale, sicché il danno risarcibile non può mai coincidere con la lesione del diritto (v. Cass. 434/2019 in tema di danno non patrimoniale), gli attori non hanno provveduto a dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito per effetto del sequestro delle somme sui conti correnti e degli immobili.
In particolare, non ha provato, né ha offerto di Parte_1 provare, la riduzione reddituale patita per la perdita di clientela, non avendo depositato la documentazione relativa ai redditi prodotti dalla sua attività professionale privata in epoca antecedente e successiva al sequestro, così da consentirne la comparazione.
Del pari, non è stato dimostrato il danno patrimoniale patito dalla medesima per l'impossibilità di accreditamento dello Parte_1 stipendio di medico ospedaliero, per effetto della chiusura del conto,
In effetti, la stessa allegazione del danno non è condivisibile, poiché il sequestro ha avuto come specifico oggetto la somma di € 40.000, dapprima versata sul suo conto corrente BNL e poi trasferita su conto senza che ciò le impedisse di percepire lo stipendio mensile CP_8 con diversa modalità o mediante l'apertura di altro conto corrente, tanto che l'attrice neppure allega di non avere, di fatto, ricevuto lo stipendio nei mesi di durata del sequestro.
Anche il danno patrimoniale lamentato da e Parte_2
“per non aver potuto acquistare i libri universitari” Parte_3
è rimasto indimostrato.
In generale, poi, a giudizio del Tribunale gli attori non hanno offerto la prova dei danni patrimoniali, come allegati, derivanti dalla mancata disponibilità, nei mesi di durata del sequestro, delle somme, delle quote immobiliari e dell'immobile sequestrati, ove si considerino: - la persistente disponibilità di somme, ulteriori rispetto a quelle sequestrate, movimentate sui conti correnti intestati ai tre attori presso BNL, come comunicate dall'istituto bancario con la nota allegata all'informativa della Guardia di Finanza Compagnia di Lecce del 18.10.2019 (in produzione attori all. 3); - la denuncia di successione del 07.12.2018 (per un valore di circa 285.000 euro), in cui si dà atto della rinuncia di all'eredità del proprio Parte_5 TO, con relativa successione per rappresentazione dei nipoti ex filio, odierni attori e Parte_2 Parte_3
(ibidem); - la locazione a terzi dell'immobile di Roma da parte di
, con contratto avente decorrenza dal Parte_2
01.09.2019 e canone di 850 euro mensili, che il locatore ha continuato a percepire (v. ordinanza di riesame del 20.12.2019).
Non sono state neppure allegate la mancata disponibilità degli immobili durante il sequestro, né la concreta possibilità di utilizzo delle somme sequestrate a fini di investimento.
- Il danno non patrimoniale.
Occorre premettere che, a seguito delle pronunce del novembre 2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di unitarietà del danno non patrimoniale (cc.dd. sentenze di San Martino), è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto
e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni” e, inoltre, “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”. (Cass. 901/2018).
Si è così affermato che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico- relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (Cass. 7513/2018; conf. Cass.
4878/2019; Cass. 9006/2022). Da ultimo, si è specificato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014)
e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti
i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. 30461/2024).
Nella specie, il danno non patrimoniale è stato allegato dagli attori come “danni psicologici causati dallo stress ingenerato dall'aver visto, da un giorno ad un altro, a distanza di quasi un anno dall'inizio del dramma giudiziario che ha travolto la figura del Dott. Parte_5 un provvedimento di sequestro di quasi tutti i beni nella loro esclusiva proprietà e disponibilità, nonostante gli stessi fossero completamente estranei al panorama relativo al procedimento penale leccese. Il tutto senza voler considerare - è bene ribadirlo - l'inevitabile risonanza mediatica che la vicenda ha avuto, oltre che il turbamento psichico connesso al fatto che, in modo assolutamente arbitrario ed al di là di qualsivoglia elemento probatorio che giustificasse l'assunto, gli illegittimi provvedimenti giudiziari hanno paventato un coinvolgimento degli odierni attori nelle vicende che hanno riguardato il Dott. quantomeno, in termini di responsabilità per Parte_5 riciclaggio”, nonché come “paura di essere privati di tutti i beni patrimoniali, ivi compresa la casa familiare, presso la quale gli stessi hanno vissuto da sempre”.
Quanto ai “danni psicologici”, osserva il Tribunale che
Il danno alla salute, quale bene giuridicamente tutelato dall'art. 32
Cost., presuppone sempre una lesione dell'integrità psicofisica, cioè una degenerazione patologica dello stato di salute psicofisico della vittima, che sia suscettibile di accertamento medico-legale.
Ne consegue che, in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, non può configurarsi un danno biologico risarcibile.
Con riferimento alla prova della lesione e del rapporto di causalità con la condotta colpevole dei magistrati, osserva il Tribunale che nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il
10.12.2021, gli attori - oltre a chiedere l'ammissione di prova testimoniale sul blocco dei conti correnti e sull'inserimento dei loro nominativi nella lista di allerta antiriciclaggio - si sono limitati a chiedere di “disporre una CTU, onde richiedere ad uno specialista in psichiatria di valutare lo stato di stress psico-fisico ingenerato negli odierni attori, a causa delle condotte subite per i fatti loro occorsi e compiutamente descritti nell'atto di citazione”.
E tuttavia, il danno biologico allegato non può considerarsi in re ipsa, come automaticamente derivante dal sequestro subito.
In mancanza di qualsiasi documentazione sanitaria indicativa di un pregiudizio dell'integrità psichica all'epoca riportato dagli attori, la chiesta consulenza medico-legale non può costituire l'unico mezzo istruttorio per l'accertamento del lamentato danno alla salute, in quanto inidonea a fornire la prova dell'epoca di insorgenza del danno e del correlato rapporto causale con i denunciati provvedimenti giudiziari.
Ad analoga conclusione si deve pervenire per il danno alla vita di relazione, che è stato allegato dagli attori nel senso che “i Sigg.
[...]
e si sono visti allontanati dai loro Parte_2 Parte_3 amici”, senza che di tale circostanza sia stata neppure offerta la prova. Anche il danno c.d. esistenziale, infatti, non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass.
2056/2018).
A diversa conclusione deve pervenirsi, per quanto di ragione, con riferimento al danno morale.
Esso è stato dedotto dagli attori, anche sul presupposto della
“inevitabile risonanza mediatica che la vicenda ha avuto”, come
“turbamento psichico connesso al fatto che, in modo assolutamente arbitrario ed al di là di qualsivoglia elemento probatorio che giustificasse l'assunto, gli illegittimi provvedimenti giudiziari hanno paventato un coinvolgimento degli odierni attori nelle vicende che hanno riguardato il Dott. quantomeno, in termini di Parte_5 responsabilità per riciclaggio”, nonché come “paura di essere privati di tutti i beni patrimoniali, ivi compresa la casa familiare, presso la quale gli stessi hanno vissuto da sempre”.
Gli attori hanno concluso, sul punto, che “Nel caso di specie, infatti, le condotte illegittime sopra descritte hanno procurato agli attori una sofferenza emotiva ed un grave turbamento dello stato d'animo i quali, peraltro, a causa di quanto ingiustamente subito, si sono trovati ad avere sensazioni di paura, vergogna, disperazione e disistima di sé”.
Tanto premesso, e richiamati i principi sopra enunciati in punto di danno morale e relativa dimostrazione, a giudizio del Tribunale non risulta provato che, nell'ambito della più ampia vicenda (di sicura risonanza mediatica) che ha coinvolto nell'imputazione Parte_5 e nel processo per associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso, la specifica vicenda del sequestro eseguito sulle somme e sugli immobili e quote immobiliari degli attori abbia effettivamente avuto una sua propria e autonoma risonanza mediatica nell'ambito del loro contesto sociale, tale da lasciar presumere uno stato di sofferenza e turbamento, ovvero un peggioramento della loro vita quotidiana e di relazione.
Del pari, non ricorrono le condizioni per ritenere dimostrato il rapporto causale tra il sequestro e il dedotto timore degli attori di restare coinvolti nella vicenda giudiziaria del loro familiare, sotto il profilo della responsabilità per riciclaggio.
Ed invero - rammentato che il sequestro dei beni di è Parte_5 stato disposto con provvedimento del GIP di Lecce dell'11.01.2019 e che il sequestro delle somme esistenti sui conti correnti degli attori è stato ordinato dal Pubblico Ministero il 25.10.2019 - viene in evidenza l'informativa della Guardia di Finanza Compagnia di Lecce del
09.10.2019 (all. 7 della produzione di parte convenuta), con la quale si segnala alla Procura della Repubblica di Lecce che “nel corso dell'approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa
l'esistenza di rapporti ed operazioni d'interesse investigative nei confronti della persona in oggetto indicata. I suddetti accertamenti traggono origine da una segnalazione di operazioni sospette inviata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A alla Banca d'ltalia - U.I.F…..
L'operatività sospetta posta in essere dal Sig. è riferita Parte_5 all'emissione di n. 3 assegni circolari per complessivi Euro 70.000,00 disposti in data 27.12.2018 (presumibilmente di poco antecedente la ricezione del citato decreto) a favore dei familiari, anche loro titolari di rapporti presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gli stessi risultano poi essere stati incassati nel seguente modo: - n.1 di euro
40.000,00 incassato sul conto personale n. 3620 intestato alla moglie
; - n.1 di euro 15.000,00 incassato sul conto n. 4299 Persona_5 intestato alla figlia;
- n. 1 di euro 15.000,00 Parte_3 incassato sul conto n. 2819 intestato al figlio . Parte_2
Tenuto conto di quanto riferito dalla Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. ed attesa la riconducibilità del soggetto segnalato al procedimento penale in essere presso codesta Procura della
Repubblica, si trasmette, per opportuna conoscenza la segnalazione in esame, per il possibile rilievo che la stessa potrebbe assumere nell'ambito del prefato procedimento”.
Risulta, pertanto, che la segnalazione di operazioni sospette è stata effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla Banca d'Italia non a seguito del sequestro (disposto con ordine del 25.10.2019), ma autonomamente ed in epoca anteriore al sequestro medesimo.
Oltre tutto, dagli atti di causa risulta che i tre conti correnti su cui le somme erano state versate, già intestati agli attori presso la
[...]
di Trani, furono chiusi dagli attori stessi ed i saldi attivi furono CP_9 trasferiti su altrettanti conti accesi presso l'agenzia di Trani della
(v. ordine di esecuzione di sequestro preventivo del Controparte_10
15.11.2019), ove le somme furono effettivamente sequestrate (v. deposizione resa all'udienza del 10.05.2023 dal teste
[...]
, funzionario . Tes_1 Controparte_10
Non è dunque attendibile - poiché in contraddizione con la menzionata informativa della Guardia di Finanza di Lecce del
09.10.2019, con l'ordine di esecuzione di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero il 15.11.2019 e con la successione temporale degli eventi fin qui descritti – la deposizione resa all'udienza del 22.02.2023 da , già direttore Testimone_2 dell'agenzia BNL di Trani, secondo cui il provvedimento di sequestro sarebbe stato eseguito sui conti correnti degli attori esistenti presso detta agenzia, determinandone il blocco o la chiusura, e la segnalazione di allerta riciclaggio sarebbe stata l'automatica conseguenza del sequestro, il tutto, peraltro, temporalmente collocato dal teste in data anteriore al “gennaio 2019 allorché lasciai
l'agenzia di Trani”.
Per le ragioni esposte, deve escludersi il rapporto di causalità tra il provvedimento di sequestro e il danno morale in esame.
A diversa conclusione deve pervenirsi per il danno dedotto dagli attori in termini di “paura di essere privati di tutti i beni patrimoniali, ivi compresa la casa familiare, presso la quale gli stessi hanno vissuto da sempre”.
Ed invero, gli ordini di esecuzione di sequestro preventivo emessi dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il 25.10.2019 e il 15.11.2019 hanno interessato, tra gli altri immobili, la quota del 50% della casa familiare di via Tasselgardo in Trani, già trasferita da alla coniuge separata Parte_5 Parte_1
(comproprietaria del restante 50%) in sostituzione del
[...] mantenimento per la coniuge separata, sulla base dell'accordo di separazione personale dei coniugi concluso con negoziazione assistita dell'11 settembre 2017 (v. all. 6 della produzione di parte convenuta).
A giudizio del Tribunale, è ragionevole ritenere che il vincolo imposto abbia generato negli attori la sofferenza morale correlata al timore di perdere la disponibilità della casa che costituiva il loro ambiente familiare da circa venti anni.
Non si tratta, nella specie, del mero timore connesso, come naturale effetto di ogni misura cautelare reale, all'eventualità di perdere la proprietà di un bene - astrattamente sostituibile con altro analogo attraverso l'impiego delle risorse reddituali e finanziarie disponibili -, bensì della sofferenza correlata alla perdita della casa nella quale si
è da sempre svolta la vita familiare e che pertanto costituisce, anche a seguito dell'eventuale crisi coniugale, il punto di riferimento materiale del nucleo familiare e del legame affettivo tra i suoi componenti e trova la sua tutela anche nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Deve pertanto ritenersi che i provvedimenti in questione abbiano arrecato agli attori un danno ingiusto derivante dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, che nella specie, non essendo suscettibile di valutazione economica (in considerazione del particolare legame affettivo con l'immobile adibito a casa familiare),
e non essendo dimostrabile nella sua esatta entità, deve essere necessariamente liquidato in via equitativa.
Tenuto conto della durata del vincolo (15.11.2019-01.10.2020), dei rimedi prontamente attivati per l'impugnazione del sequestro, della proprietà in capo alla del restante 50% della casa in Parte_1 questione, si ritiene congruo il risarcimento di € 3.000,00 per ciascuno degli attori, maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat-Foi dal 15.11.2019 ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla predetta somma, annualmente devalutata secondo gli indici Istat-Foi da oggi al 15.11.2019 e successivamente rivalutata anno per anno secondo i medesimi indici dal 15.11.2019 ad oggi. Il tutto con gli ulteriori interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento della domanda nei confronti soltanto di taluni dei magistrati indicati in citazione e nella misura sopra determinata giustifica la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato, ai sensi del d.m. 55/2014, secondo il valore della controversia ex art. 5 comma 1 del d.m. cit. e art. 10 c.p.c., nella misura media e per le quattro fasi del processo.
La restante metà delle spese va posta a carico dell'amministrazione convenuta ed attribuita al difensore avv. Domenico Mariani per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della con
[...] Controparte_1 atto di citazione del 18.05.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità civile dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che hanno emesso nei confronti degli attori gli ordini di esecuzione di sequestro preventivo del
25.10.2019 e del 15.11.2019, nonché dei giudici del Tribunale di
Lecce, Sezione del Riesame, che hanno emesso le ordinanze di rigetto del 06.12.2019 e del 20.12.2019;
b) rigetta la domanda nei confronti degli altri magistrati indicati in citazione;
c) condanna la convenuta al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 3.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat-Foi dal 15.11.2019 ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla predetta somma, annualmente devalutata secondo gli indici Istat-Foi da oggi al 15.11.2019 e successivamente rivalutata anno per anno secondo i medesimi indici, dal 15.11.2019 ad oggi. Il tutto con gli ulteriori interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo;
d) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore;
e) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza, camera di consiglio del 03.03.2025
La Presidente est.