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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9688 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2880/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato il
16.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. MARIACHIARA ERAMO nel cui studio in MILANO, via G. P. da
Palestrina 6, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE E
(C.F. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), CP_2 CP_3 [...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e CP_4 Controparte_5
(nata a [...] il [...]) in persona del curatore speciale avv. BISI Controparte_6
DR in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
20.02.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c. 1 CONCLUSIONI PER : Parte_1
“ NEL MERITO
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del signor;
CP_1
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970;
3. Disporre l'affido esclusivo alla madre dei figli , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_6 con conseguente collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica insieme alla signora
Parte_1
4. Disporre che la frequentazione tra il padre e i minori possa avvenire esclusivamente in Spazio
Neutro o comunque con modalità osservate e solo se i figli non si opporranno;
5. Assegnare la casa familiare sita in Milano, via Rovereto 5, alla signora in qualità di Parte_1 genitore collocatario;
6. Dare atto che la figlia primogenita delle parti, , ha raggiunto la maggior età ma CP_3 non è ancora economicamente indipendente.
7. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli CP_1 minori e nonché della figlia CP_2 Persona_1 CP_6 Persona_2 ma non ancora economicamente indipendente versando alla ricorrente entro il
[...] giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 750,00 (euro 150,00 per ciascun minore) con decorrenza dal momento della proposizione della domanda da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT- costo della vita;
8. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese di CP_1 carattere straordinario relative ai cinque figli;
9. Disporre che l'Assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente nella misura del
100% dalla madre signora in quanto genitore collocatario Parte_1
5. Con vittoria di spese ed onorari”
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere prova per interpello e per testi sui fatti descritti in narrativa, che verranno articolati in appositi capitoli di prova. Si indicano sin d'ora come teste:◦ ◦ DA AD CP_3
2. Procedere all'ascolto dei minori ex art. 473bis. 4, 5 e 45 c.p.c., in particolare della figlie e CP_2
che hanno superato i dodici anni, se non ritenuto in contrasto con il loro interesse o CP_4 manifestamente superfluo.
3. Ordinare ex art. 210 c.p.c. al signor l'esibizione: a. delle dichiarazioni dei redditi relative CP_1 agli ultimi tre anni fiscali b. delle movimentazioni relative a tutti i conti correnti, conto titoli, e
2 altri rapporti bancari esistenti o estinti, anche cointestati, anche all'estero, riconducibili allo stesso relative agli ultimi tre anni;
c. degli estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD,
CARTASI', AMERICAN EXPRESS, DINERS e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, seppur di carattere societario. d. delle assicurazioni, azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero.
4. Disporre l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate e presso INPS di ogni informazione circa i redditi percepiti dal signor negli ultimi tre anni d'imposta e di copia delle relative CP_1 dichiarazioni fiscali.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Egitto in data 08/02/2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'Anno
2017 – numero 0346 – Registro 07 – Parte 2 – Serie C1.
Dall'unione coniugale sono nati cinque figli: (nata a [...] il [...]) ora CP_2 maggiorenne, (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), CP_3 CP_4 CP_5 nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])
[...] CP_6
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito al marito, nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
- di disporre l'affido esclusivo con conseguente collocamento dei figli ancora minori alla madre;
- assegnazione a sé della casa coniugale sita in
Milano, via Rovereto n. 5; di disporre che la frequentazione tra il padre e i minori possa avvenire esclusivamente in Spazio Neutro o comunque con modalità osservate e solo se i figli non si opporranno;
- chiedeva altresì di porre a carico del padre un contributo mensile a titolo di mantenimento dei quattro figli minori e della figlia maggiorenne (non ancora economicamente indipendente) di € 750,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con decreto del 4 febbraio 2025, il Giudice Delegato rilevata la condotta pregiudizievole tenuta dal marito nei confronti della moglie e dei figli minori e atteso il grave pregiudizio all'integrità morale e fisica della ricorrente e dei minori ordinava al sig. la cessazione della Controparte_1 condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa coniugale sita Milano, via Rovereto n.
5 - nonché il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da e dai Parte_1 figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
3 All'udienza del 19/02/2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata dai Carabinieri competenti in sede di esecuzione del provvedimento del
04/02/2025, raccoglieva le sole dichiarazioni di parte ricorrente dato atto che parte resistente non era presente e non si costituito.
Il difensore di parte ricorrente insisteva per la conferma dell'ordine di protezione per la durata di 1 anno e si riportava alle già avanzate richieste di intervento dei Servizi Sociali territoriali a sostegno della ricorrete e dei figli. Chiedeva altresì di disporre a carico di Controparte_1 un assegno di mantenimento mensile per i figli, il 100% dell'assegno unico familiare e l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 20.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.02.2025, il G.D. rilevato che il quadro indiziario già considerato in sede di emissione del provvedimento provvisorio risultava riscontrato dalla documentazione in atti ( denunce presentate dalla ricorrente in data 10.01.2025, annotazione di servizio dell'intervento effettuato in data
12.05.2024 dichiarazioni rese in data 14.01.2025) e anche dal preciso racconto della ricorrente dell'udienza del 19.02.2025 , confermava ed integrava il provvedimento già reso inaudita altera parte in data 04/02/2025.
Con decreto del 20 febbraio 2025, il Giudice Delegato fissava la data di prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 11/06/2025, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti dell'immediata presa in carico del nucleo familiare e nominava curatore speciale per i minori l'avv. Alessandra Bisi.
In data 14 aprile 2025 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori nominato con decreto del 20/02/2025.
Con provvedimento dell'11/06/2025, il Giudice Delegato, osservati i molteplici elementi di preoccupazione e indici di un concreto rischio che il sig. potesse condurre Controparte_1
i figli minori con sé all'estero impedendone il rientro in Italia, disponeva il divieto di espatrio dei minori con revoca dei loro passaporti italiani per la durata massima di 24 mesi.
All'udienza del 19/11/2025 il Giudice Delegato, viste le allegazioni di violenza, lette le relazioni dei servizi sociali del Comune di Milano, sentiti il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale pronunciava i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori:
“1) dispone l'affidamento di , e al Servizio CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Sociale di Milano, con collocamento presso l'abitazione materna;
2) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
750 (€ 150 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4 3) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da ultime Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre;
5) conferma il decreto ex art. 473 bis. 15 c.p.c. del 11.6.2025 con il quale sono stati disposti il divieto di espatrio dei minori e la revoca dei loro passaporti;
6) dispone la prosecuzione di tutti i percorsi in essere a cura dei Servizi Sociali con termine per il deposito di relazione sino al 2.3.2026;
7) ordina all'Agenzia delle Entrate di inoltrare all'Ufficio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni presentate da , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, e assegna a parte ricorrente termine di giorni quindici per notificare il C.F._2 presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate ulteriore termine di giorni trenta per depositare la documentazione richiesta;
8) riserva la causa al Collegio per la decisione in punto di status.”
La causa limitatamente alla domanda sullo status è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Rilevato che nonostante la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. parte resistente non è comparso e non si è costituito.
Il collegio dichiara la contumacia di . Controparte_1
La domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Egitto in data 08/02/2004 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano all'Anno 2017 – numero 0346 – Registro 07 – Parte 2 – Serie C1.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
5 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., come chiesto da parte ricorrente.
Si rileva che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Sulle restanti domande
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo come da separata ordinanza.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio in EGITTO in Parte_1 Controparte_1 data 08/02/2004 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'Anno 2017
– numero 0346 – Registro 07 – Parte 2 – Serie C1;
2) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato il
16.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. MARIACHIARA ERAMO nel cui studio in MILANO, via G. P. da
Palestrina 6, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE E
(C.F. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), CP_2 CP_3 [...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e CP_4 Controparte_5
(nata a [...] il [...]) in persona del curatore speciale avv. BISI Controparte_6
DR in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
20.02.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c. 1 CONCLUSIONI PER : Parte_1
“ NEL MERITO
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del signor;
CP_1
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970;
3. Disporre l'affido esclusivo alla madre dei figli , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_6 con conseguente collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica insieme alla signora
Parte_1
4. Disporre che la frequentazione tra il padre e i minori possa avvenire esclusivamente in Spazio
Neutro o comunque con modalità osservate e solo se i figli non si opporranno;
5. Assegnare la casa familiare sita in Milano, via Rovereto 5, alla signora in qualità di Parte_1 genitore collocatario;
6. Dare atto che la figlia primogenita delle parti, , ha raggiunto la maggior età ma CP_3 non è ancora economicamente indipendente.
7. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli CP_1 minori e nonché della figlia CP_2 Persona_1 CP_6 Persona_2 ma non ancora economicamente indipendente versando alla ricorrente entro il
[...] giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 750,00 (euro 150,00 per ciascun minore) con decorrenza dal momento della proposizione della domanda da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT- costo della vita;
8. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese di CP_1 carattere straordinario relative ai cinque figli;
9. Disporre che l'Assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente nella misura del
100% dalla madre signora in quanto genitore collocatario Parte_1
5. Con vittoria di spese ed onorari”
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere prova per interpello e per testi sui fatti descritti in narrativa, che verranno articolati in appositi capitoli di prova. Si indicano sin d'ora come teste:◦ ◦ DA AD CP_3
2. Procedere all'ascolto dei minori ex art. 473bis. 4, 5 e 45 c.p.c., in particolare della figlie e CP_2
che hanno superato i dodici anni, se non ritenuto in contrasto con il loro interesse o CP_4 manifestamente superfluo.
3. Ordinare ex art. 210 c.p.c. al signor l'esibizione: a. delle dichiarazioni dei redditi relative CP_1 agli ultimi tre anni fiscali b. delle movimentazioni relative a tutti i conti correnti, conto titoli, e
2 altri rapporti bancari esistenti o estinti, anche cointestati, anche all'estero, riconducibili allo stesso relative agli ultimi tre anni;
c. degli estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD,
CARTASI', AMERICAN EXPRESS, DINERS e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, seppur di carattere societario. d. delle assicurazioni, azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero.
4. Disporre l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate e presso INPS di ogni informazione circa i redditi percepiti dal signor negli ultimi tre anni d'imposta e di copia delle relative CP_1 dichiarazioni fiscali.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Egitto in data 08/02/2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'Anno
2017 – numero 0346 – Registro 07 – Parte 2 – Serie C1.
Dall'unione coniugale sono nati cinque figli: (nata a [...] il [...]) ora CP_2 maggiorenne, (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), CP_3 CP_4 CP_5 nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])
[...] CP_6
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito al marito, nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
- di disporre l'affido esclusivo con conseguente collocamento dei figli ancora minori alla madre;
- assegnazione a sé della casa coniugale sita in
Milano, via Rovereto n. 5; di disporre che la frequentazione tra il padre e i minori possa avvenire esclusivamente in Spazio Neutro o comunque con modalità osservate e solo se i figli non si opporranno;
- chiedeva altresì di porre a carico del padre un contributo mensile a titolo di mantenimento dei quattro figli minori e della figlia maggiorenne (non ancora economicamente indipendente) di € 750,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con decreto del 4 febbraio 2025, il Giudice Delegato rilevata la condotta pregiudizievole tenuta dal marito nei confronti della moglie e dei figli minori e atteso il grave pregiudizio all'integrità morale e fisica della ricorrente e dei minori ordinava al sig. la cessazione della Controparte_1 condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa coniugale sita Milano, via Rovereto n.
5 - nonché il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da e dai Parte_1 figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
3 All'udienza del 19/02/2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata dai Carabinieri competenti in sede di esecuzione del provvedimento del
04/02/2025, raccoglieva le sole dichiarazioni di parte ricorrente dato atto che parte resistente non era presente e non si costituito.
Il difensore di parte ricorrente insisteva per la conferma dell'ordine di protezione per la durata di 1 anno e si riportava alle già avanzate richieste di intervento dei Servizi Sociali territoriali a sostegno della ricorrete e dei figli. Chiedeva altresì di disporre a carico di Controparte_1 un assegno di mantenimento mensile per i figli, il 100% dell'assegno unico familiare e l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 20.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.02.2025, il G.D. rilevato che il quadro indiziario già considerato in sede di emissione del provvedimento provvisorio risultava riscontrato dalla documentazione in atti ( denunce presentate dalla ricorrente in data 10.01.2025, annotazione di servizio dell'intervento effettuato in data
12.05.2024 dichiarazioni rese in data 14.01.2025) e anche dal preciso racconto della ricorrente dell'udienza del 19.02.2025 , confermava ed integrava il provvedimento già reso inaudita altera parte in data 04/02/2025.
Con decreto del 20 febbraio 2025, il Giudice Delegato fissava la data di prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 11/06/2025, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti dell'immediata presa in carico del nucleo familiare e nominava curatore speciale per i minori l'avv. Alessandra Bisi.
In data 14 aprile 2025 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori nominato con decreto del 20/02/2025.
Con provvedimento dell'11/06/2025, il Giudice Delegato, osservati i molteplici elementi di preoccupazione e indici di un concreto rischio che il sig. potesse condurre Controparte_1
i figli minori con sé all'estero impedendone il rientro in Italia, disponeva il divieto di espatrio dei minori con revoca dei loro passaporti italiani per la durata massima di 24 mesi.
All'udienza del 19/11/2025 il Giudice Delegato, viste le allegazioni di violenza, lette le relazioni dei servizi sociali del Comune di Milano, sentiti il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale pronunciava i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori:
“1) dispone l'affidamento di , e al Servizio CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Sociale di Milano, con collocamento presso l'abitazione materna;
2) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
750 (€ 150 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4 3) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da ultime Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre;
5) conferma il decreto ex art. 473 bis. 15 c.p.c. del 11.6.2025 con il quale sono stati disposti il divieto di espatrio dei minori e la revoca dei loro passaporti;
6) dispone la prosecuzione di tutti i percorsi in essere a cura dei Servizi Sociali con termine per il deposito di relazione sino al 2.3.2026;
7) ordina all'Agenzia delle Entrate di inoltrare all'Ufficio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni presentate da , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, e assegna a parte ricorrente termine di giorni quindici per notificare il C.F._2 presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate ulteriore termine di giorni trenta per depositare la documentazione richiesta;
8) riserva la causa al Collegio per la decisione in punto di status.”
La causa limitatamente alla domanda sullo status è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Rilevato che nonostante la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. parte resistente non è comparso e non si è costituito.
Il collegio dichiara la contumacia di . Controparte_1
La domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Egitto in data 08/02/2004 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano all'Anno 2017 – numero 0346 – Registro 07 – Parte 2 – Serie C1.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
5 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., come chiesto da parte ricorrente.
Si rileva che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Sulle restanti domande
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo come da separata ordinanza.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio in EGITTO in Parte_1 Controparte_1 data 08/02/2004 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'Anno 2017
– numero 0346 – Registro 07 – Parte 2 – Serie C1;
2) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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