CASS
Sentenza 2 novembre 2020
Sentenza 2 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2020, n. 30471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30471 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Di IA M. OV, nata a [...] il [...] 2. RD NC IO, nato a [...] 1'08/01/1997 3. RD IA SA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Domenico ARni, difensore di Di IA M. OV, RD NC IO e RD IA SA, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza del 11 gennaio 2019, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale ha disposto nei confronti di RD EL il sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca per Penale Sent. Sez. 6 Num. 30471 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 01/10/2020 equivalente fino alla concorrenza dell'importo di euro 436.000, in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari ascrittogli al capo 4, per avere compiuto plurimi atti contrari ai propri doveri in qualità di magistrato del Tribunale di Trani e di ispettore del Ministero ed infine di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma al fine di favorire l'imprenditore Flavio D'Introno, in numerosi procedimenti penali e tributari, mettendosi al suo servizio in maniera continuativa e ricevendo in cambio ingenti utilità, in particolare 100 mila euro in contanti, il 10% delle prebende versate al collega NI AS, magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani, nonché altre somme di denaro pari ad almeno 20 mila euro l'anno. In sede di esecuzione del sequestro, sono stati attinti dapprima dei conti bancari cointestati all'imputato ed al coniuge per l'importo complessivo di euro 43.830, successivamente, il Pubblico Ministero in data 15/11/2019 ordinava l'esecuzione del sequestro sui saldi attivi dei conti intestati ai familiari (per 70 mila euro) all'esito dell'informativa di P.G. che documentava come in data 27 dicembre 2018 l'imputato avesse emesso degli assegni circolari in favore dei propri familiari, e precisamente per l'importo di 40 mila euro in favore della moglie e di 15 mila euro ciascuno in favore dei suoi due figli, somme che erano poi confluite sui nuovi conti accesi dai predetti familiari presso l'Unicredit filiale di Trani dopo la chiusura dei conti sui quali erano stati versati i predetti assegni circolari. Avverso detto provvedimento relativo ai sequestri delle somme versate sui conti corrente intestati a Di IA AR OV, RD NC e RD IA SA proponevano istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. quali terzi intestatari dei beni sequestrati. Il Tribunale per il riesame confermava il sequestro per equivalente eseguito dai Carabinieri in data 29/11/19, come disposto dal Pubblico Ministero in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Lecce in data 11/01/19 nei confronti di RD EL ed altri coindagati. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, AR OV Di IA, NC IO RD e IA SA RD, quali terzi intestatari dei beni sequestrati, hanno proposto ricorso, articolando i medesimi motivi per violazione di legge, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge, evidenziandosi che volendosi dare credito all'assunto secondo cui il denaro confluito sui conti dei familiari sia da ritenersi di proprietà dell'imputato a causa della nullità della relativa donazione, trattandosi di confisca diretta in ossequio all'orientamento di legittimità delle Sez. Un. n. 31617, Lucci, ne doveva essere disposta la restituzione 2 all'imputato trattandosi di somme accreditate in epoca antecedente ai fatti-reato, pervenute a titolo di arretrati stipendiali, e quindi insuscettibili di confisca diretta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che è erroneo il riferimento alla disciplina civile delle donazioni, non essendo stato verificato se la donazione possa essere considerata quale donazione indiretta o come donazione rimuneratoria, come tale non soggetta alle forme dell'atto pubblico, in rapporto alle condizioni economiche del donante e della valutazione disgiunta degli importi oggetto della liberalità. Si osserva, inoltre, che la nullità dell'atto di donazione è stata affermata dal giudice penale in luogo del giudice civile. Ne deriva quindi la violazione di legge del provvedimento impugnato per motivazione assente o apparente. Inoltre, si denuncia il difetto di motivazione in merito al ritenuto carattere fraudolento dei predetti trasferimenti, e si sottolinea che è onere del pubblico ministero fornire la prova del carattere fittizio dell'intestazione anche quando si tratti di beni intestati a prossimi congiunti (ex plurimis, Cass. sez. 3, n.24816 del 5/04/2016). Si censurano poi come viziati i passaggi della motivazione relativi alla ritenuta effettiva disponibilità della provvista finanziaria in capo all'imputato. Infine, si censura la motivazione come apparente rispetto anche all'accertamento della mala fede dei congiunti destinatari dei beni, rispetto ai quali non risulta che avessero conoscenza del procedimento penale a carico dell'imputato, essendo necessari la prova della conoscenza o conoscibilità delle condotte fraudolente da parte del terzo, per la tutela dei terzi di buona fede. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per violazione dei limiti del quinto previsto dagli artt.1 e 2 d.P.R. 180/1950 in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che deve ritenersi applicabile anche alla confisca per equivalente rispetto agli emolumenti corrisposti dalla Stato, come previsto espressamente per il sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. che richiama le norme del codice di procedura civile sul pignoramento. Al riguardo si osserva che le somme oggetto dei prelievi sono pervenute all'imputato per effetto di un accredito di 73 mila euro per arretrati stipendiali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito brevemente si espongono. 3 Si deve preliminarmente osservare che in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, essendo necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato. Si tratta di una valutazione che impone un vaglio rigoroso dei presupposti di fatto, ritenuti indici della natura fittizia o fiduciaria della interposizione di persona, e che è devoluta, insieme alla verifica della sussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del valore del prezzo o del profitto del reato per il quale deve essere disposta la misura cautelare reale ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. (correlato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen.), al giudice competente a pronunciarsi nel merito, e quindi nella fase delle indagini preliminari al GIP, cui spetta emettere il sequestro preventivo su richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. Nei soli casi di urgenza è previsto che il sequestro preventivo possa essere disposto eccezionalmente dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ma in ogni caso si prevede che sia il giudice a doverne vagliare i relativi presupposti in sede di convalida, entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge, a pena di decadenza (ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.). Orbene, nel caso di specie, dalla sequenza procedimentale descritta dallo stesso giudice del riesame cautelare, emerge che il sequestro per equivalente è stato disposto dal GIP nei confronti degli indagati AS NI, Di HI NC, RD EL e OM SI, con la sola ulteriore specificazione del valore del profitto del reato, senza che fosse stato operato dal medesimo giudice alcun vaglio in merito ad una ipotetica interposizione di persona della intestazione dei beni in capo ai terzi interessati. Soltanto nella fase esecutiva del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti dei predetti coindagati, la Polizia Giudiziaria (prima) ed il P.M. (dopo) hanno ritenuto di potere arbitrariamente estendere l'efficacia del sequestro anche nei confronti dei soggetti terzi, ritenuti intestatari fittizi o fiduciari della persona indagata, sebbene non fossero stati previamente individuati dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro. È mancata totalmente, dunque, da parte del GIP la valutazione del carattere fittizio o fiduciario della intestazione dei beni in capo ai terzi, in violazione delle attribuzioni riservate al giudice circa la verifica completa della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro di beni formalmente intestati a terzi. Non vi è dubbio che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice possa limitarsi a determinare il valore del prezzo o del 4 profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria (fra le tante, vedi: Sez. 3 , n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, RV. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148-01). Ma, certamente, non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo. Al riguardo è sufficiente rilevare che se può ritenersi corretta l'adozione di provvedimento cautelare privo di specifica individuazione dei beni da sottoporre a vincolo, in considerazione della fungibilità oggettiva in rapporto alla irrilevanza della loro entità rispetto alla peculiare tipologia di confisca di valore che ne costituisce il presupposto, tuttavia quali entità rappresentative di un valore economico devono però essere certamente riferibili ad un soggetto individuato in sede di applicazione della misura, non essendo ammissibile una fungibilità soggettiva, evidentemente contraria ad ogni logica oltre che ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. 2. Sulla base di tali preliminari considerazioni e tenuto conto dei principi rilevanti in materia, deve ritenersi che il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero in data 29/11/2019 in esecuzione del decreto emesso dal GIP in data 11/01/2019, delle somme versate sui conti correnti bancari intestati a Di IA AR OV, RD NC IO e RD IA SA, costituisce un atto assunto in carenza di un provvedimento del giudice, e quindi, già solo per questo illegittimo. Non risulta neppure che sia stata osservata la procedura di convalida del sequestro prevista dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., che avrebbe consentito di rispettare le attribuzioni riservate al giudice competente a decidere nel merito in materia di apposizione del vincolo cautelare. Ne deriva l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, che, afferendo unicamente alla valutazione della natura reale o fittizia della intestazione dei beni sequestrati oltre che alla corrispondenza o meno al valore patrimoniale del profitto del reato dei beni sottoposti al vincolo, dovranno essere all'occorrenza valutati da parte del gip competente a decidere nel merito, in caso di formale richiesta di estensione del sequestro, rimessa al pubblico ministero. Per completezza va anche rilevato che il difetto del provvedimento genetico non poteva essere sopperito dalla valutazione surrogatoria operata dal Tribunale 5 in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che interviene solo come giudice di seconda istanza ai fini della verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi della misura cautelare reale. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, con la conseguente restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione delle somme di denaro in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2020
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Domenico ARni, difensore di Di IA M. OV, RD NC IO e RD IA SA, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza del 11 gennaio 2019, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale ha disposto nei confronti di RD EL il sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca per Penale Sent. Sez. 6 Num. 30471 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 01/10/2020 equivalente fino alla concorrenza dell'importo di euro 436.000, in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari ascrittogli al capo 4, per avere compiuto plurimi atti contrari ai propri doveri in qualità di magistrato del Tribunale di Trani e di ispettore del Ministero ed infine di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma al fine di favorire l'imprenditore Flavio D'Introno, in numerosi procedimenti penali e tributari, mettendosi al suo servizio in maniera continuativa e ricevendo in cambio ingenti utilità, in particolare 100 mila euro in contanti, il 10% delle prebende versate al collega NI AS, magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani, nonché altre somme di denaro pari ad almeno 20 mila euro l'anno. In sede di esecuzione del sequestro, sono stati attinti dapprima dei conti bancari cointestati all'imputato ed al coniuge per l'importo complessivo di euro 43.830, successivamente, il Pubblico Ministero in data 15/11/2019 ordinava l'esecuzione del sequestro sui saldi attivi dei conti intestati ai familiari (per 70 mila euro) all'esito dell'informativa di P.G. che documentava come in data 27 dicembre 2018 l'imputato avesse emesso degli assegni circolari in favore dei propri familiari, e precisamente per l'importo di 40 mila euro in favore della moglie e di 15 mila euro ciascuno in favore dei suoi due figli, somme che erano poi confluite sui nuovi conti accesi dai predetti familiari presso l'Unicredit filiale di Trani dopo la chiusura dei conti sui quali erano stati versati i predetti assegni circolari. Avverso detto provvedimento relativo ai sequestri delle somme versate sui conti corrente intestati a Di IA AR OV, RD NC e RD IA SA proponevano istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. quali terzi intestatari dei beni sequestrati. Il Tribunale per il riesame confermava il sequestro per equivalente eseguito dai Carabinieri in data 29/11/19, come disposto dal Pubblico Ministero in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Lecce in data 11/01/19 nei confronti di RD EL ed altri coindagati. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, AR OV Di IA, NC IO RD e IA SA RD, quali terzi intestatari dei beni sequestrati, hanno proposto ricorso, articolando i medesimi motivi per violazione di legge, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge, evidenziandosi che volendosi dare credito all'assunto secondo cui il denaro confluito sui conti dei familiari sia da ritenersi di proprietà dell'imputato a causa della nullità della relativa donazione, trattandosi di confisca diretta in ossequio all'orientamento di legittimità delle Sez. Un. n. 31617, Lucci, ne doveva essere disposta la restituzione 2 all'imputato trattandosi di somme accreditate in epoca antecedente ai fatti-reato, pervenute a titolo di arretrati stipendiali, e quindi insuscettibili di confisca diretta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che è erroneo il riferimento alla disciplina civile delle donazioni, non essendo stato verificato se la donazione possa essere considerata quale donazione indiretta o come donazione rimuneratoria, come tale non soggetta alle forme dell'atto pubblico, in rapporto alle condizioni economiche del donante e della valutazione disgiunta degli importi oggetto della liberalità. Si osserva, inoltre, che la nullità dell'atto di donazione è stata affermata dal giudice penale in luogo del giudice civile. Ne deriva quindi la violazione di legge del provvedimento impugnato per motivazione assente o apparente. Inoltre, si denuncia il difetto di motivazione in merito al ritenuto carattere fraudolento dei predetti trasferimenti, e si sottolinea che è onere del pubblico ministero fornire la prova del carattere fittizio dell'intestazione anche quando si tratti di beni intestati a prossimi congiunti (ex plurimis, Cass. sez. 3, n.24816 del 5/04/2016). Si censurano poi come viziati i passaggi della motivazione relativi alla ritenuta effettiva disponibilità della provvista finanziaria in capo all'imputato. Infine, si censura la motivazione come apparente rispetto anche all'accertamento della mala fede dei congiunti destinatari dei beni, rispetto ai quali non risulta che avessero conoscenza del procedimento penale a carico dell'imputato, essendo necessari la prova della conoscenza o conoscibilità delle condotte fraudolente da parte del terzo, per la tutela dei terzi di buona fede. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per violazione dei limiti del quinto previsto dagli artt.1 e 2 d.P.R. 180/1950 in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che deve ritenersi applicabile anche alla confisca per equivalente rispetto agli emolumenti corrisposti dalla Stato, come previsto espressamente per il sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. che richiama le norme del codice di procedura civile sul pignoramento. Al riguardo si osserva che le somme oggetto dei prelievi sono pervenute all'imputato per effetto di un accredito di 73 mila euro per arretrati stipendiali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito brevemente si espongono. 3 Si deve preliminarmente osservare che in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, essendo necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato. Si tratta di una valutazione che impone un vaglio rigoroso dei presupposti di fatto, ritenuti indici della natura fittizia o fiduciaria della interposizione di persona, e che è devoluta, insieme alla verifica della sussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del valore del prezzo o del profitto del reato per il quale deve essere disposta la misura cautelare reale ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. (correlato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen.), al giudice competente a pronunciarsi nel merito, e quindi nella fase delle indagini preliminari al GIP, cui spetta emettere il sequestro preventivo su richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. Nei soli casi di urgenza è previsto che il sequestro preventivo possa essere disposto eccezionalmente dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ma in ogni caso si prevede che sia il giudice a doverne vagliare i relativi presupposti in sede di convalida, entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge, a pena di decadenza (ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.). Orbene, nel caso di specie, dalla sequenza procedimentale descritta dallo stesso giudice del riesame cautelare, emerge che il sequestro per equivalente è stato disposto dal GIP nei confronti degli indagati AS NI, Di HI NC, RD EL e OM SI, con la sola ulteriore specificazione del valore del profitto del reato, senza che fosse stato operato dal medesimo giudice alcun vaglio in merito ad una ipotetica interposizione di persona della intestazione dei beni in capo ai terzi interessati. Soltanto nella fase esecutiva del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti dei predetti coindagati, la Polizia Giudiziaria (prima) ed il P.M. (dopo) hanno ritenuto di potere arbitrariamente estendere l'efficacia del sequestro anche nei confronti dei soggetti terzi, ritenuti intestatari fittizi o fiduciari della persona indagata, sebbene non fossero stati previamente individuati dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro. È mancata totalmente, dunque, da parte del GIP la valutazione del carattere fittizio o fiduciario della intestazione dei beni in capo ai terzi, in violazione delle attribuzioni riservate al giudice circa la verifica completa della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro di beni formalmente intestati a terzi. Non vi è dubbio che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice possa limitarsi a determinare il valore del prezzo o del 4 profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria (fra le tante, vedi: Sez. 3 , n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, RV. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148-01). Ma, certamente, non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo. Al riguardo è sufficiente rilevare che se può ritenersi corretta l'adozione di provvedimento cautelare privo di specifica individuazione dei beni da sottoporre a vincolo, in considerazione della fungibilità oggettiva in rapporto alla irrilevanza della loro entità rispetto alla peculiare tipologia di confisca di valore che ne costituisce il presupposto, tuttavia quali entità rappresentative di un valore economico devono però essere certamente riferibili ad un soggetto individuato in sede di applicazione della misura, non essendo ammissibile una fungibilità soggettiva, evidentemente contraria ad ogni logica oltre che ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. 2. Sulla base di tali preliminari considerazioni e tenuto conto dei principi rilevanti in materia, deve ritenersi che il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero in data 29/11/2019 in esecuzione del decreto emesso dal GIP in data 11/01/2019, delle somme versate sui conti correnti bancari intestati a Di IA AR OV, RD NC IO e RD IA SA, costituisce un atto assunto in carenza di un provvedimento del giudice, e quindi, già solo per questo illegittimo. Non risulta neppure che sia stata osservata la procedura di convalida del sequestro prevista dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., che avrebbe consentito di rispettare le attribuzioni riservate al giudice competente a decidere nel merito in materia di apposizione del vincolo cautelare. Ne deriva l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, che, afferendo unicamente alla valutazione della natura reale o fittizia della intestazione dei beni sequestrati oltre che alla corrispondenza o meno al valore patrimoniale del profitto del reato dei beni sottoposti al vincolo, dovranno essere all'occorrenza valutati da parte del gip competente a decidere nel merito, in caso di formale richiesta di estensione del sequestro, rimessa al pubblico ministero. Per completezza va anche rilevato che il difetto del provvedimento genetico non poteva essere sopperito dalla valutazione surrogatoria operata dal Tribunale 5 in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che interviene solo come giudice di seconda istanza ai fini della verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi della misura cautelare reale. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, con la conseguente restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione delle somme di denaro in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2020