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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1634/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/12/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI ELISABETTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/10/1994, rappresentata e difesa dall'Avv. MICELI ELISABETTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05/02/2025 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio in data 28.05.2022, riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) I ricorrenti vivranno separati, a decorrere dal momento della vendita definitiva dell'attuale casa familiare, quando andranno ciascuno, nella propria abitazione vicina l'una all'altra, salvo diverso accordo;
2) Il figlio minore sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione di poco prevalente presso l'abitazione che verrà assegnata alla madre;
3) L'immobile sito in Roma, Via
Cetraro n.24, verrà assegnato alla Sig.ra fintanto che non sarò venduto;
4) CP_1
Entrambi si impegnano a reperire ciascuno una nuova abitazione vicina l'una all'altra, per favorire le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
5)
Entrambi i genitori si impegnano a fornire tempestiva comunicazione all'altro genitore in caso di variazioni o imprevisti legati alla gestione del minore;
6) Il pagamento delle rate mensili del mutuo, pari ad € 699,00 stipulato per l'acquisto della casa familiare, continuerà a gravare esclusivamente in capo al sig. , Pt_1 sino alla vendita dell'immobile stesso;
7) Il pagamento delle rate inerenti al finanziamento di € 17.000,00 con rata pari ad € 306,00 al mese rimarrà a carico del sig. ; 8) Il Sig. rinuncia alla propria quota parte dell'importo Pt_1 Pt_1 dell'assegno unico – complessivamente pari ad euro 178,40 - che viene e continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla Sig.ra 9) Il Sig. CP_1
corrisponderà alla Sig.ra un importo mensile complessivo pari ad Pt_1 CP_1
euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come previsto dal protocollo del Tribunale Ordinario di Roma;
10) Il Sig. ha diritto di vedere Pt_1
il figlio nella prima e terza settimana del mese, il martedì con pernotto sino al riaccompagnamento del medesimo a scuola il mercoledì mattina, e il week end dal venerdì dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento il lunedì mattina a scuola;
mentre nella seconda e quarta settimana del mese, il padre trascorrerà con il minore il mercoledì dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento il venerdì mattina, senza il week end;
con questa schematizzazione, il bambino trascorrerà quasi il medesimo tempo con entrambi i genitori, salvo accordo diverso tra le parti che lo potrà ulteriormente implementare;
11) Per ciò che concerne le vacanze estive, il Sig. ha diritto di trascorrere con il figlio 2 settimane consecutive Pt_1
e/o non consecutive, tra il mese di luglio e il mese di agosto, con preavviso alla
2 Sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
per la restante parte dei mesi di CP_1
luglio e agosto si manterrà il piano genitoriale sopra descritto;
12) Per ciò che concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni il padre trascorrerà con il figlio minore dal 22 al 24 dicembre compreso, mentre dal 25 mattina al 31 dicembre compreso, con la madre, e dal 1° al 6 gennaio compreso con il padre, per tornare a scuola il 7 gennaio di ciascun anno, con alternanza;
13) Per ciò che concerne le vacanze pasquali, il minore trascorrerà la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, il tutto ad anni alterni;
14) Per ciò che attiene al giorno del compleanno del minore, la giornata dovrà essere organizzata in modo tale da permettere a di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi Per_1
i genitori, concordando preventivamente i festeggiamenti;
qualora, uno dei due genitori intendesse far trascorre al minore il proprio compleanno fuori la città di residenza, è tenuto ad informare l'altro genitore, fornendo contemporaneamente un indirizzo e un recapito telefonico, di modo che l'altro genitore possa contattare il proprio figlio;
15) Per quanto concerne le altre festività religiose e non, nonché
i compleanni dei genitori/nonni, il minore trascorrerà il compleanno del Per_1
genitore/nonno festeggiato, a prescindere dal giorno in cui gli stessi compleanni cadranno, con recupero del giorno perso nell'ipotesi in cui i compleanni di uno dei due o dei nonni cadano in un giorno spettante all'altro genitore;
16) Le parti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo in favore del figlio di carta di identità (anche valida per l'espatrio) ovvero del passaporto. Tali documenti verranno conservati presso l'abitazione in cui risiede la madre e verranno messi a disposizione dalla Sig.ra a semplice richiesta del Sig. CP_1
”. Parte_1
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1634/2025:
3 - dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto, Persona_2
le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1634/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/12/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI ELISABETTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/10/1994, rappresentata e difesa dall'Avv. MICELI ELISABETTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05/02/2025 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio in data 28.05.2022, riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) I ricorrenti vivranno separati, a decorrere dal momento della vendita definitiva dell'attuale casa familiare, quando andranno ciascuno, nella propria abitazione vicina l'una all'altra, salvo diverso accordo;
2) Il figlio minore sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione di poco prevalente presso l'abitazione che verrà assegnata alla madre;
3) L'immobile sito in Roma, Via
Cetraro n.24, verrà assegnato alla Sig.ra fintanto che non sarò venduto;
4) CP_1
Entrambi si impegnano a reperire ciascuno una nuova abitazione vicina l'una all'altra, per favorire le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
5)
Entrambi i genitori si impegnano a fornire tempestiva comunicazione all'altro genitore in caso di variazioni o imprevisti legati alla gestione del minore;
6) Il pagamento delle rate mensili del mutuo, pari ad € 699,00 stipulato per l'acquisto della casa familiare, continuerà a gravare esclusivamente in capo al sig. , Pt_1 sino alla vendita dell'immobile stesso;
7) Il pagamento delle rate inerenti al finanziamento di € 17.000,00 con rata pari ad € 306,00 al mese rimarrà a carico del sig. ; 8) Il Sig. rinuncia alla propria quota parte dell'importo Pt_1 Pt_1 dell'assegno unico – complessivamente pari ad euro 178,40 - che viene e continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla Sig.ra 9) Il Sig. CP_1
corrisponderà alla Sig.ra un importo mensile complessivo pari ad Pt_1 CP_1
euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come previsto dal protocollo del Tribunale Ordinario di Roma;
10) Il Sig. ha diritto di vedere Pt_1
il figlio nella prima e terza settimana del mese, il martedì con pernotto sino al riaccompagnamento del medesimo a scuola il mercoledì mattina, e il week end dal venerdì dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento il lunedì mattina a scuola;
mentre nella seconda e quarta settimana del mese, il padre trascorrerà con il minore il mercoledì dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento il venerdì mattina, senza il week end;
con questa schematizzazione, il bambino trascorrerà quasi il medesimo tempo con entrambi i genitori, salvo accordo diverso tra le parti che lo potrà ulteriormente implementare;
11) Per ciò che concerne le vacanze estive, il Sig. ha diritto di trascorrere con il figlio 2 settimane consecutive Pt_1
e/o non consecutive, tra il mese di luglio e il mese di agosto, con preavviso alla
2 Sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
per la restante parte dei mesi di CP_1
luglio e agosto si manterrà il piano genitoriale sopra descritto;
12) Per ciò che concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni il padre trascorrerà con il figlio minore dal 22 al 24 dicembre compreso, mentre dal 25 mattina al 31 dicembre compreso, con la madre, e dal 1° al 6 gennaio compreso con il padre, per tornare a scuola il 7 gennaio di ciascun anno, con alternanza;
13) Per ciò che concerne le vacanze pasquali, il minore trascorrerà la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, il tutto ad anni alterni;
14) Per ciò che attiene al giorno del compleanno del minore, la giornata dovrà essere organizzata in modo tale da permettere a di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi Per_1
i genitori, concordando preventivamente i festeggiamenti;
qualora, uno dei due genitori intendesse far trascorre al minore il proprio compleanno fuori la città di residenza, è tenuto ad informare l'altro genitore, fornendo contemporaneamente un indirizzo e un recapito telefonico, di modo che l'altro genitore possa contattare il proprio figlio;
15) Per quanto concerne le altre festività religiose e non, nonché
i compleanni dei genitori/nonni, il minore trascorrerà il compleanno del Per_1
genitore/nonno festeggiato, a prescindere dal giorno in cui gli stessi compleanni cadranno, con recupero del giorno perso nell'ipotesi in cui i compleanni di uno dei due o dei nonni cadano in un giorno spettante all'altro genitore;
16) Le parti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo in favore del figlio di carta di identità (anche valida per l'espatrio) ovvero del passaporto. Tali documenti verranno conservati presso l'abitazione in cui risiede la madre e verranno messi a disposizione dalla Sig.ra a semplice richiesta del Sig. CP_1
”. Parte_1
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1634/2025:
3 - dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto, Persona_2
le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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