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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7677 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10918/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.03.2025
da 1) Parte_1
Nato a Erba (CO) il 24.04.1982 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Anna Rosa Bannino presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata a Melfi (PZ) il 15.11.1985 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Rimoldi e Alberto Savi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Capri il 6.08.2016 (anno 2016, atto n. 20, parte 2, serie A) In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] a [...], cittadino italiano. Persona_1
Pagina 1 di 7 FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 20.03.2025 ha chiesto a Parte_3 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo altresì l'affido condiviso del figlio minore , il collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso l'abitazione paterna e la regolamentazione della frequentazione materna, ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2025 Parte_2
si è costituita in giudizio e, aderendo alle richieste pronunce di separazione e divorzio,
[...] nonché alla domanda di affido condiviso del minore, ha chiesto disporsi l'addebito della separazione a carico del marito, il collocamento prevalente di presso la madre, l'assegnazione della casa Per_1 coniugale alla madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio e il contributo paterno nel mantenimento del minore pari ad € 1.000 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 500 mensili. All'udienza del 09.09.2025 le parti, dopo ampio confronto con il Tribunale, hanno raggiunto un accordo complessivo per la definizione del procedimento di separazione e divorzio e hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo altresì la concessione di un termine ex art. 127-ter c.p.c. per depositare note congiunte in cui riportare e meglio dettagliare gli accordi raggiunti. Quindi il Giudice delegato, ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di breve differimento avanzata dai procuratori delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rinviato il procedimento disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte. In data 22.09.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note scritte con cui hanno confermato di aver raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite e hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di avere già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473.bis. 51 III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, confermando la volontà di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate in udienza e dettagliate con note scritte del 19.09.2025, di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritetico e la residenza anagrafica sarà presso l'abitazione materna in Milano, abitazione che verrà scelta dalla sig.ra le decisioni straordinarie come quelle Parte_2 relative all'educazione, residenza in altro comune, salute ed istruzione dovranno essere sempre concordate, mentre le decisioni ordinarie potranno essere assunte disgiuntamente da ciascun genitore in relazione al tempo che ciascuno trascorrerà con il figlio. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute del figlio, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini del figlio , nonché di comunicarsi gli indirizzi e i recapiti Per_1
– anche telefonici fissi, se sussistenti – di vacanza del figlio con l'uno e l'altro genitore, altresì organizzando video-chiamate tra genitore non presente e figlio.
Pagina 2 di 7 2. Le parti confermano che il figlio è iscritto presso la scuola primaria paritaria “Istituto Leopardi”, Via Arena n. 13, Milano e che nell'interesse del figlio minore sia come continuità educativa che di stabile relazione coi compagni rinnoveranno l'iscrizione anche per gli anni successivi sino al termine del ciclo scolastico elementare.
3. A far data dall'uscita della sig.ra dall'abitazione di Milano, via Bertacchi 5, le Parte_2 frequentazioni di con i genitori saranno secondo la seguente regolamentazione: Per_1
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola/campus estivi, ovvero dalle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, ovvero con riaccompagnamento all'abitazione dell'altro genitore alle h 9.00, nei periodi di sospensione scolastica;
- infrasettimanalmente con il padre dal lunedì all'uscita da scuola/campus estivi, ovvero con prelievo presso l'abitazione dell'altro genitore alle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, (ovvero dal venerdì ove il weekend precedente sia stato di spettanza paterna) al mercoledì con riaccompagnamento a scuola ovvero alla madre alle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica;
- infrasettimanalmente con la madre dal mercoledì con prelievo all'uscita da scuola/campus estivi, ovvero dalle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, con accompagnamento da parte del padre presso l'abitazione materna, al venerdì mattina con accompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione del padre alle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, (ove il fine settimana successivo sia di spettanza paterno, diversamente rimarrà con Per_1 la madre fino al lunedì mattina);
- qualsiasi variazione rispetto alla regolamentazione sopra disciplinata, dovrà essere concordata per iscritto, con un preavviso di almeno 48 ore per i giorni infrasettimanali e 5 giorni per i weekend salvo comprovate urgenze dettate da motivi lavorativi o di salute che giustifichino un preavviso inferiore da parte del genitore interessato;
qualora un genitore avesse un impegno comprovato da motivi lavorativi o di salute (ad esempio per visita medica) e non riuscisse ad occuparsi del figlio nel periodo concordato, o qualora il figlio stesso fosse malato e non potesse andare a scuola, prima di trovare una collocazione alternativa, il genitore s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità ad intervenire a supporto e in caso negativo la madre non avendo altri aiuti si riserva di chiedere supporto alla baby sitter per la copertura dell'orario di lavoro laddove questa fosse disponibile;
- durante le vacanze scolastiche estive: ciascun genitore potrà trascorre con i figli 4 settimane, di cui almeno due continuative, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno, salvo che i genitori riescano ad accordarsi prima del succitato termine. In mancanza di accordo, entro il termine indicato sui periodi di competenza, il diritto di scelta spetterà a ciascun genitore ad anni alterni, che dovrà comunicare all'altro entro il 15 di maggio le proprie settimane di spettanza. Durante il restante periodo delle vacanze scolastiche si applicherà la regolamentazione ordinaria;
- durante le vacanze scolastiche natalizie: il periodo verrà suddiviso paritariamente tra i genitori, considerando l'ultimo giorno di scuola e il giorno di ripresa delle lezioni, tenendo conto che il primo periodo sarà comprensivo della Vigilia di Natale/Natale, mentre il secondo periodo sarà comprensivo del 31 dicembre/1 gennaio. I genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere il primo ed il secondo periodo con il figlio. Si dà atto che ai fini
Pagina 3 di 7 dell'alternanza il succitato primo periodo delle vacanze natalizie 2025 rimarrà con Per_1 la madre;
- durante le vacanze pasquali: i genitori si alterneranno di anno in anno l'intero periodo di sospensione scolastica. Si da atto che ai fini dell'alternanza nelle vacanze pasquali 2026
rimarrà con il padre. Per_1
- i ponti saranno trascorsi dal genitore al quale spetta il collegato fine settimana, mentre le singole giornate festive infrasettimanali verranno trascorse in via alternata dai genitori;
- i genitori valuteranno l'opportunità di trascorrere insieme la data del compleanno del figlio, convenendo sin da ora di dividersi i costi della festa di compleanno del figlio con compagni e amichetti (60% il padre, 40% la madre).
4. Fino all'uscita della sig.ra dall'abitazione di via Bertacchi, la regolamentazione, Parte_2 per quanto compatibile con la convivenza, seguirà comunque lo schema sopra riportato, in particolare con specifico riferimento ai weekend che continueranno ad essere gestiti in via alternata dai genitori.
5. La sig.ra rilascerà l'abitazione di Milano, via Bertacchi n. 5 entro e non oltre il Parte_2
Natale 2025. Dal quel momento l'immobile del sig. rientrerà nel pieno possesso di Per_1 quest'ultimo.
6. Le parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente nel reperire un professionista da cui farsi supportare nell'interesse di nella comunicazione e gestione della separazione. Per_1
7. Le parti si impegnano a delegare l'accompagnamento ed il ritiro del minore anche ad una tata scelta di comune accordo: la madre ha già reperito una risorsa che riserva di presentare al padre.
8. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio , tenuto conto anche delle necessità Per_1 Per_1 abitative dello stesso, versando alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di Parte_2 ogni mese, l'importo di € 1.100 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza dalla mensilità antecedente l'effettivo trasferimento della sig.ra Parte_2 in nuova abitazione, da considerarsi anche quale indice base di riferimento per la rivalutazione. Solo per il mese antecedente l'effettivo trasferimento della sig.ra il termine di Parte_2 pagamento del contributo sarà il 20.
9. Con decorrenza dall'udienza del 9.09.25, il sig. concorrerà nella misura del 60% e la Per_1 sig.ra nella misura del 40% nelle spese extra assegno del figlio , come da Parte_2 Per_1 linee guida in uso presso il Tribunale di Milano ed approvate a giugno 2025. Più precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Pagina 4 di 7 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. In relazione al servizio di baby sitter le parti precisano che esso comprende la provvigione dell'agenzia specializzata e il costo del contratto di lavoro (redatto da CAF/Studio commercialista). Inoltre precisano che, in ossequio al protocollo de quo, il servizio di baby sitter verrà utilizzato, ove necessario, per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori, anche durante il periodo di vacanza scolastica durante il quale si applicherà la regolamentazione ordinaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. 10. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo di € 15.000,00 quale Per_1 Parte_2 contributo per il reperimento di una nuova abitazione per sé e per il tempo in cui ha con sé il figlio , e per le spese connesse. Detto importo verrà versato in due tranches: la prima Per_1
Pagina 5 di 7 di € 8.000,00 entro il 30.09.2025 e la seconda di € 7.000,00 entro il 30.10.2025; in relazione ai suddetti due termini di pagamento il sig. si rende disponibile ad anticipare i previsti
Per_1 pagamenti ove ciò si rendesse necessario per permettere alla signora di conferire l'importo della caparra cauzionale/anticipo del canone e/o di acquistare l'arredamento. Null'altro sarà dovuto da parte del sig. , salvo il conferimento alla signora dell'ulteriore
Per_1 importo massimo di € 5.000 laddove la proprietà dell'immobile prescelto richiedesse a titolo di garanzia una maggiore copertura a titolo di caparra cauzionale, fermo restando che questi ulteriori 5.000 euro verranno immediatamente ed integralmente restituiti al sig. alla fine
Per_1 della locazione. 11. Le parti convengono che la sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno Parte_2 unico universale a titolo di integrazione del contributo al mantenimento del figlio versatole dal sig. .
Per_1
12. Le parti concordano che la sig.ra porterà via i suoi effetti personali, la mobilia di Parte_2 piccole dimensioni e suppellettili da lei acquistati durante la convivenza (tutti i quadri, le piante, lo specchio, il materasso ortopedico, i cuscini, l'asciugatrice) nonché il 50% dell'abbigliamento, dei libri e dei giochi di (la signora ad esempio preleverà il garage della macchinine). Per_1
13. Il sig. si impegna entro l'inizio della locazione della nuova abitazione della sig.ra Per_1
a portare presso il piano strada della nuova abitazione della sig.ra la Parte_2 Parte_2 mobilia che era già presente presso l'appartamento di Parma ed attualmente conservata presso l'abitazione dei genitori del sig. a Renate, previa indicazione da parte della sig.ra Per_1 di cosa effettivamente le potrebbe servire evitando in questo modo di affrontare altre Parte_2 spese per l'abitazione.
14. A tutela del supremo interesse del figlio , i genitori si impegnano a dare corso non prima Per_1 di un anno a far data dalla sentenza di separazione e in seguito in maniera graduale all'inserimento nella vita di di eventuali compagni con cui intratterranno una relazione Per_1 stabile, avendo cura di valutare che ciò corrisponda e/o sia effettivamente congeniale al benessere del minore ed avendo, comunque, premura di far comprendere che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali.
15. Fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, le parti danno atto di non avere nulla pretendere l'una dall'altra per ogni ragione e/o titolo.
16. Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla Legge professionale.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pagina 6 di 7 La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_3 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Capri il 6.08.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capri, nonché del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ Pagina 7 di 7
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.03.2025
da 1) Parte_1
Nato a Erba (CO) il 24.04.1982 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Anna Rosa Bannino presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata a Melfi (PZ) il 15.11.1985 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Rimoldi e Alberto Savi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Capri il 6.08.2016 (anno 2016, atto n. 20, parte 2, serie A) In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] a [...], cittadino italiano. Persona_1
Pagina 1 di 7 FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 20.03.2025 ha chiesto a Parte_3 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo altresì l'affido condiviso del figlio minore , il collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso l'abitazione paterna e la regolamentazione della frequentazione materna, ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2025 Parte_2
si è costituita in giudizio e, aderendo alle richieste pronunce di separazione e divorzio,
[...] nonché alla domanda di affido condiviso del minore, ha chiesto disporsi l'addebito della separazione a carico del marito, il collocamento prevalente di presso la madre, l'assegnazione della casa Per_1 coniugale alla madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio e il contributo paterno nel mantenimento del minore pari ad € 1.000 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 500 mensili. All'udienza del 09.09.2025 le parti, dopo ampio confronto con il Tribunale, hanno raggiunto un accordo complessivo per la definizione del procedimento di separazione e divorzio e hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo altresì la concessione di un termine ex art. 127-ter c.p.c. per depositare note congiunte in cui riportare e meglio dettagliare gli accordi raggiunti. Quindi il Giudice delegato, ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di breve differimento avanzata dai procuratori delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rinviato il procedimento disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte. In data 22.09.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note scritte con cui hanno confermato di aver raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite e hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di avere già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473.bis. 51 III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, confermando la volontà di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate in udienza e dettagliate con note scritte del 19.09.2025, di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritetico e la residenza anagrafica sarà presso l'abitazione materna in Milano, abitazione che verrà scelta dalla sig.ra le decisioni straordinarie come quelle Parte_2 relative all'educazione, residenza in altro comune, salute ed istruzione dovranno essere sempre concordate, mentre le decisioni ordinarie potranno essere assunte disgiuntamente da ciascun genitore in relazione al tempo che ciascuno trascorrerà con il figlio. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute del figlio, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini del figlio , nonché di comunicarsi gli indirizzi e i recapiti Per_1
– anche telefonici fissi, se sussistenti – di vacanza del figlio con l'uno e l'altro genitore, altresì organizzando video-chiamate tra genitore non presente e figlio.
Pagina 2 di 7 2. Le parti confermano che il figlio è iscritto presso la scuola primaria paritaria “Istituto Leopardi”, Via Arena n. 13, Milano e che nell'interesse del figlio minore sia come continuità educativa che di stabile relazione coi compagni rinnoveranno l'iscrizione anche per gli anni successivi sino al termine del ciclo scolastico elementare.
3. A far data dall'uscita della sig.ra dall'abitazione di Milano, via Bertacchi 5, le Parte_2 frequentazioni di con i genitori saranno secondo la seguente regolamentazione: Per_1
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola/campus estivi, ovvero dalle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, ovvero con riaccompagnamento all'abitazione dell'altro genitore alle h 9.00, nei periodi di sospensione scolastica;
- infrasettimanalmente con il padre dal lunedì all'uscita da scuola/campus estivi, ovvero con prelievo presso l'abitazione dell'altro genitore alle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, (ovvero dal venerdì ove il weekend precedente sia stato di spettanza paterna) al mercoledì con riaccompagnamento a scuola ovvero alla madre alle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica;
- infrasettimanalmente con la madre dal mercoledì con prelievo all'uscita da scuola/campus estivi, ovvero dalle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, con accompagnamento da parte del padre presso l'abitazione materna, al venerdì mattina con accompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione del padre alle h. 9.00, nei periodi di sospensione scolastica, (ove il fine settimana successivo sia di spettanza paterno, diversamente rimarrà con Per_1 la madre fino al lunedì mattina);
- qualsiasi variazione rispetto alla regolamentazione sopra disciplinata, dovrà essere concordata per iscritto, con un preavviso di almeno 48 ore per i giorni infrasettimanali e 5 giorni per i weekend salvo comprovate urgenze dettate da motivi lavorativi o di salute che giustifichino un preavviso inferiore da parte del genitore interessato;
qualora un genitore avesse un impegno comprovato da motivi lavorativi o di salute (ad esempio per visita medica) e non riuscisse ad occuparsi del figlio nel periodo concordato, o qualora il figlio stesso fosse malato e non potesse andare a scuola, prima di trovare una collocazione alternativa, il genitore s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità ad intervenire a supporto e in caso negativo la madre non avendo altri aiuti si riserva di chiedere supporto alla baby sitter per la copertura dell'orario di lavoro laddove questa fosse disponibile;
- durante le vacanze scolastiche estive: ciascun genitore potrà trascorre con i figli 4 settimane, di cui almeno due continuative, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno, salvo che i genitori riescano ad accordarsi prima del succitato termine. In mancanza di accordo, entro il termine indicato sui periodi di competenza, il diritto di scelta spetterà a ciascun genitore ad anni alterni, che dovrà comunicare all'altro entro il 15 di maggio le proprie settimane di spettanza. Durante il restante periodo delle vacanze scolastiche si applicherà la regolamentazione ordinaria;
- durante le vacanze scolastiche natalizie: il periodo verrà suddiviso paritariamente tra i genitori, considerando l'ultimo giorno di scuola e il giorno di ripresa delle lezioni, tenendo conto che il primo periodo sarà comprensivo della Vigilia di Natale/Natale, mentre il secondo periodo sarà comprensivo del 31 dicembre/1 gennaio. I genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere il primo ed il secondo periodo con il figlio. Si dà atto che ai fini
Pagina 3 di 7 dell'alternanza il succitato primo periodo delle vacanze natalizie 2025 rimarrà con Per_1 la madre;
- durante le vacanze pasquali: i genitori si alterneranno di anno in anno l'intero periodo di sospensione scolastica. Si da atto che ai fini dell'alternanza nelle vacanze pasquali 2026
rimarrà con il padre. Per_1
- i ponti saranno trascorsi dal genitore al quale spetta il collegato fine settimana, mentre le singole giornate festive infrasettimanali verranno trascorse in via alternata dai genitori;
- i genitori valuteranno l'opportunità di trascorrere insieme la data del compleanno del figlio, convenendo sin da ora di dividersi i costi della festa di compleanno del figlio con compagni e amichetti (60% il padre, 40% la madre).
4. Fino all'uscita della sig.ra dall'abitazione di via Bertacchi, la regolamentazione, Parte_2 per quanto compatibile con la convivenza, seguirà comunque lo schema sopra riportato, in particolare con specifico riferimento ai weekend che continueranno ad essere gestiti in via alternata dai genitori.
5. La sig.ra rilascerà l'abitazione di Milano, via Bertacchi n. 5 entro e non oltre il Parte_2
Natale 2025. Dal quel momento l'immobile del sig. rientrerà nel pieno possesso di Per_1 quest'ultimo.
6. Le parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente nel reperire un professionista da cui farsi supportare nell'interesse di nella comunicazione e gestione della separazione. Per_1
7. Le parti si impegnano a delegare l'accompagnamento ed il ritiro del minore anche ad una tata scelta di comune accordo: la madre ha già reperito una risorsa che riserva di presentare al padre.
8. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio , tenuto conto anche delle necessità Per_1 Per_1 abitative dello stesso, versando alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di Parte_2 ogni mese, l'importo di € 1.100 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza dalla mensilità antecedente l'effettivo trasferimento della sig.ra Parte_2 in nuova abitazione, da considerarsi anche quale indice base di riferimento per la rivalutazione. Solo per il mese antecedente l'effettivo trasferimento della sig.ra il termine di Parte_2 pagamento del contributo sarà il 20.
9. Con decorrenza dall'udienza del 9.09.25, il sig. concorrerà nella misura del 60% e la Per_1 sig.ra nella misura del 40% nelle spese extra assegno del figlio , come da Parte_2 Per_1 linee guida in uso presso il Tribunale di Milano ed approvate a giugno 2025. Più precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Pagina 4 di 7 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. In relazione al servizio di baby sitter le parti precisano che esso comprende la provvigione dell'agenzia specializzata e il costo del contratto di lavoro (redatto da CAF/Studio commercialista). Inoltre precisano che, in ossequio al protocollo de quo, il servizio di baby sitter verrà utilizzato, ove necessario, per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori, anche durante il periodo di vacanza scolastica durante il quale si applicherà la regolamentazione ordinaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. 10. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo di € 15.000,00 quale Per_1 Parte_2 contributo per il reperimento di una nuova abitazione per sé e per il tempo in cui ha con sé il figlio , e per le spese connesse. Detto importo verrà versato in due tranches: la prima Per_1
Pagina 5 di 7 di € 8.000,00 entro il 30.09.2025 e la seconda di € 7.000,00 entro il 30.10.2025; in relazione ai suddetti due termini di pagamento il sig. si rende disponibile ad anticipare i previsti
Per_1 pagamenti ove ciò si rendesse necessario per permettere alla signora di conferire l'importo della caparra cauzionale/anticipo del canone e/o di acquistare l'arredamento. Null'altro sarà dovuto da parte del sig. , salvo il conferimento alla signora dell'ulteriore
Per_1 importo massimo di € 5.000 laddove la proprietà dell'immobile prescelto richiedesse a titolo di garanzia una maggiore copertura a titolo di caparra cauzionale, fermo restando che questi ulteriori 5.000 euro verranno immediatamente ed integralmente restituiti al sig. alla fine
Per_1 della locazione. 11. Le parti convengono che la sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno Parte_2 unico universale a titolo di integrazione del contributo al mantenimento del figlio versatole dal sig. .
Per_1
12. Le parti concordano che la sig.ra porterà via i suoi effetti personali, la mobilia di Parte_2 piccole dimensioni e suppellettili da lei acquistati durante la convivenza (tutti i quadri, le piante, lo specchio, il materasso ortopedico, i cuscini, l'asciugatrice) nonché il 50% dell'abbigliamento, dei libri e dei giochi di (la signora ad esempio preleverà il garage della macchinine). Per_1
13. Il sig. si impegna entro l'inizio della locazione della nuova abitazione della sig.ra Per_1
a portare presso il piano strada della nuova abitazione della sig.ra la Parte_2 Parte_2 mobilia che era già presente presso l'appartamento di Parma ed attualmente conservata presso l'abitazione dei genitori del sig. a Renate, previa indicazione da parte della sig.ra Per_1 di cosa effettivamente le potrebbe servire evitando in questo modo di affrontare altre Parte_2 spese per l'abitazione.
14. A tutela del supremo interesse del figlio , i genitori si impegnano a dare corso non prima Per_1 di un anno a far data dalla sentenza di separazione e in seguito in maniera graduale all'inserimento nella vita di di eventuali compagni con cui intratterranno una relazione Per_1 stabile, avendo cura di valutare che ciò corrisponda e/o sia effettivamente congeniale al benessere del minore ed avendo, comunque, premura di far comprendere che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali.
15. Fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, le parti danno atto di non avere nulla pretendere l'una dall'altra per ogni ragione e/o titolo.
16. Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla Legge professionale.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pagina 6 di 7 La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_3 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Capri il 6.08.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capri, nonché del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ Pagina 7 di 7
IL PM IL PG