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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9172/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9172 del Ruolo Generale anno 2019 avente ad oggetto:
“lesione personale”
TRA
, rappr.to e difeso dall'Avv. Matteo Cassa come da mandato in atti;
Parte_1
attore
E
in persona del suo lrpt, rappr.ta e difesa dall'Avv. Mario Controparte_1
Nencha come da mandato in atti;
convenuta
E
in persona del proprio lrpt, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Chiaia Controparte_2
Noya come da mandato in atti;
altra convenuta
E
, e ; CP_3 CP_4 Controparte_5
convenuti contumaci
Conclusioni come da verbale del 20.11.2024.
Ragioni della decisione
Con atto notificato tra il 10 giugno e il 10.7.2019 il sig. ha citato la Parte_1 Controparte_1
e TA a comparire
[...] Controparte_6 CP_3 CP_4 CP_5
innanzi a questo Tribunale di Bari per ivi sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di e al risarcimento dei danni CP_3 CP_4 CP_5
pagina 1 di 10 subiti dall'attore a seguito di sinistro stradale ed ammontanti nella complessiva somma di € 78.238,59
e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da imputarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il giorno 30.07.2017, alle ore 11.15 circa, alla guida del motociclo di sua proprietà Honda SH 300 tg. DJ76306, sul quale trasportava la signora percorreva in Bari a moderata velocità via Benedetto Cairoli proveniente dal lato Persona_1 via Dante quando giungeva all'intersezione con via Principe Amedeo ove, prima di svoltare a sinistra per percorrere la detta via, arrestava la propria marcia al fine di assicurarsi di poter impegnare la carreggiata.
Tra via Cairoli e via Principe Amedeo, in corrispondenza dei civici pari, era parcheggiata in sosta vietata “a spina di pesce” l'autovettura “Audi” targata ES934YK di proprietà di Controparte_5 che, con la “sua ingombrante mole” occupava buona parte della carreggiata di via Principe Amedeo ostacolando la visuale sia ai conducenti dei veicoli provenienti da via Cairoli che a quelli provenienti dalla stessa via Principe Amedeo.
Dopo essersi assicurato che nessuno sopraggiungesse, si sporgeva oltre il veicolo in sosta vietata e impegnava l'incrocio e proprio in quel frangente, da tergo al motoveicolo, sopraggiungeva dalla sua destra viaggiando su via Principe Amedeo l'autovettura “Chevrolet” targata EJ022BJ, di proprietà di e condotta nell'occasione da la quale attingeva la parte posteriore destra del CP_3 CP_4 motociclo il quale, a causa dell'impatto, cadeva rovinosamente al suolo.
A seguito del sinistro l'attore, avendo riportato gravi lesioni personali, veniva trasportato con urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dal quale veniva dimesso dopo sette giorni, ovvero il
06.08.2017, con diagnosi di “Trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (arco posteriore della I, II, III, IV, V e arco di torsione della VIII, X, XI costa destra), trauma cranico e frattura dei processi trasversi di destra di L2 e L3”, oltre all'indicazione della terapia farmacologica da seguire.
Rilevava ancora parte attrice che la responsabilità del conducente l'autovettura “Chevrolet” e del conducente dell'autovettura “Audi” , nella causazione del sinistro in analisi era indubitabile atteso che se il primo avesse proceduto più lentamente e il secondo non avesse parcheggiato “selvaggiamente”
l'autovettura in sosta vietata, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ha dunque concluso domandando in via principale di “accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro in parola della proprietaria, in quanto responsabile civile, e del conducente del veicolo “Chevrolet Cruze” targato EJ022BJ, in solido fra loro ed in concorso con la proprietaria del
pagina 2 di 10 veicolo “Audi” targato ES934YK e, per l'effetto, condannare le imprese assicuratrici dei responsabili civili al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. , pari Parte_1 alla somma di € 78.238,59, come in narrativa determinata o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
2. in via subordinata - qualora la responsabilità del sinistro de quo non fosse ritenuta ascrivibile unicamente alla condotta dei succitati soggetti - accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Signori , e – in concorso con il Sig. CP_3 Controparte_5 CP_4 Pt_1
- nella causazione del sinistro in parola e, per l'effetto, condannare le imprese assicuratrici dei
[...]
responsabili civili al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Pt_1
, pari alla somma di € 78.238,59, come in narrativa determinata o di quella diversa che
[...]
risulterà dovuta in corso di causa, nella misura proporzionale al grado di responsabilità dei suindicati soggetti coinvolti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
3. in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio ad imputarsi direttamente al procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la quale società che assicurava per R.C.A. il Controparte_1
veicolo Audi impugnando e contestando la domanda attorea poiché destituita di ogni fondamento giuridico e/o probatorio e chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese ed onorario di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita anche la domandando di “1) CP_7 rigettare la domanda avanzata dal sig. nei confronti dell' e dei Parte_1 Controparte_2
sigg.ri ed poiché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum CP_3 CP_4
debeatur, e non provata per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa del sig. , e/o degli Parte_1
altri corresponsabili, nella produzione del sinistro e dei danni lamentati e, per l'effetto, limitare
l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell' e dei sigg.ri Controparte_2
ed , in proporzione alle predette colpe ed all'entità delle conseguenze CP_3 CP_4
derivatene e, comunque, alle eventuali responsabilità che dovessero essere accertate in capo al sig.
; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”. CP_4
Rimanevano, invece, contumaci i sig.ri e nonostante CP_3 CP_4 Controparte_5
la loro rituale evocazione in giudizio.
In fase istruttoria venivano espletate le prove orali e due ctu, una mirata alla ricostruzione cinematica del sinistro e l'altra medico-legale. Con nota del 3.3.2023 l' , su richiesta di informazioni del CP_8
tribunale, comunicava che il non aveva né percepito né richiesto prestazioni previdenziali in Pt_1
relazione al sinistro de quo.
pagina 3 di 10 Alla udienza del 4.6.2024 l'attore, presente personalmente, e il suo difensore respingevano l'offerta della aderiva la di definizione della lite mediante versamento in favore del Controparte_9 CP_1
dell'importo di euro 10.000 con compensazione delle spese di lite. Pt_1
La causa, matura per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 190
c,p.c. è stata assunta in decisione alla udienza del 20.11.2024. Le parti hanno depositato le memorie.
**********
La domanda è fondata nei seguenti termini e limiti.
Preliminarmente occorre chiarire che, anche se non esplicitato da parte attrice, la domanda qui proposta deve ritenersi avanzata ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., il quale, al co. 1 dispone che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione”.
Sempre in via preliminare, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.).
La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie il fatto storico risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di sinistro stradale (doc. 1 fascicolo parte attrice), dai quali emerge che il sinistro è avvenuto al detto crocevia a seguito di uno scontro tra il motociclo condotto da e la Pt_1
Chevrolet condotta da . CP_4
Sulla base delle emergenze processuali nonché alla luce della condivisibile ricostruzione cinematica operata dal ctu la dinamica del sinistro va ricostruita come segue.
Alle ore 11:15 circa del giorno 30 luglio 2019 il sig. alla guida del motociclo Honda SH Parte_1
300 tg. DJ76306, con a bordo come passeggero la sig.ra percorreva in Bari, a una Persona_1
pagina 4 di 10 velocità di circa 20-25 km/h (v. p. 31 ctu cinematica), la via Cairoli proveniente da via Dante e con direzione via Piccinni quando, in prossimità dell'incrocio con via Principe Amedeo, collideva con l'autovettura Chevrolet Cruze tg. EJ022BJ, di proprietà e condotta nell'occasione dal CP_3
sig. , la quale percorreva via Principe Amedeo con direzione via Quintino Sella alla CP_4
velocità di circa 40-45 km/h provenendo dalla destra del motociclo. Entrambe le suddette vie (Cairoli e
Principe Amedeo) sono a senso unico di marcia.
Dopo il primo urto il motociclo ruotava in senso antiorario ed andava ad collidere una seconda volta con la propria parte posteriore sinistra sulla regione centrale sinistra della vettura, per poi cadere al suolo e posizionarsi nella posizione statica post-urto poi rilevata dagli agenti verbalizzanti intervenuti in loco;
l'autovettura Chevrolet Cruze proseguiva brevemente la marcia per poi fermarsi a circa 7.5 metri dal punto d'urto.
Dalla suddetta ricostruzione risulta smentita la tesi, sostenuta dall'attore , secondo cui egli alla Pt_1 guida del motociclo si sarebbe prima fermato all'incrocio per poi procedere “cautamente in avanti”, sporgendosi oltre il veicolo Audi parcheggiato su via Principe Amedeo allo spigolo con Cairoli, e che
“non ravvisando ostacoli, impegnava l'incrocio” allorché “da tergo al motoveicolo sopraggiungeva all'improvviso l'autovettura “Chevrolet Cruze”, proveniente ad elevata velocità da Via Principe
Amedeo, che attingeva nella parte posteriore destra il motociclo, e precisamente sulla marmitta”.
Anche il fatto che il convenuto contumace sig. non sia comparso per rendere CP_4
l'interrogatorio formale a lui deferito dall'attore sulla circostanza “Vero è che attingeva sulla marmitta il motociclo “Honda SH 300” targato DJ76306, immesso in via Principe Amedeo” non può indurre a diversa conclusione sulla ricostruzione della dinamica in quanto, a mente dell'art. 232 cpc, in tale ipotesi il fatto dedotto può ritenersi ammesso solo in unione alla valutazione degli altri elementi di prova che in questo caso hanno escluso che la vettura abbia tamponato il motociclo ossia colpito la sua zona posteriore.
Non esclude il mancato rispetto della precedenza il fatto che il verbale di contestazione della violazione elevato dai VVUU intervenuti sia stato poi annullato a seguito di opposizione proposta dal Pt_1
innanzi al Giudice di Pace (v. doc. n. 10 fasc attore) in quanto tale decisione, fondata sulla ritenuta mancanza di prova della violazione siccome contestata sulla base delle valutazioni eseguite dagli agenti all'esito dei rilievi effettuati, non ha alcun valore vincolante né pregiudiziale nel presente procedimento ove si è proceduto, così come dovuto e consentito, ad una del tutto autonoma ed approfondita ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ne risulta che, in definitiva, il conducente del ciclomotore non si avvedeva del sopraggiungere dell'autovettura condotta da e quindi non rispettava l'obbligo di verificare, prima di CP_4
pagina 5 di 10 impegnare l'incrocio, di dare la precedenza alle autovetture favorite, così come prescritto dall'art. 145
C.d.S.
Ciò detto per la condotta dell'attore, tuttavia, anche il conducente dell'autovettura, , seppur CP_4
osservante dei limiti di velocità imposti nelle strade urbane (viaggiava infatti a circa 40-45 km/h), ad ogni modo si dimostrava incurante dell'obbligo, seppure fosse il mezzo favorito, di rallentare in prossimità dell'incrocio teatro del sinistro: a prescindere dalla velocità cui viaggiava (v. comparsa conclusionale dove muove ulteriori contestazioni alla ctu a tal proposito) se avesse ridotto CP_6
ulteriormente la velocità, approssimandosi all'incrocio, è del tutto evidente che sarebbe riuscito, se non a evitare l'impatto, quantomeno a limitare le conseguenze dannose.
Difatti, anche tralasciando qualsivoglia considerazione in ordine alla velocità di marcia osservata dal conducente della Chevrolet, appare evidente che quest'ultimo, pur trovandosi in prossimità dell'incrocio ed avendo per di più la visibilità limitata dalla presenza sull'incrocio dell'Audi (di cui si dirà oltre), non ha adottato le idonee cautele, attuando una condotta senza dubbio contraria alla disposizione di cui all'art. 141 C.d.S. co. 3 a lume del quale “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'obbligo di prestare la massima attenzione in prossimità delle intersezioni è peraltro ribadito nel disposto dall'art. 145 co. 1 C.d.S.
Del resto, anche la consulenza ha evidenziato come “da parte del conducente della autovettura
Chevrolet Cruze, sig. , grava una quota di responsabilità (minoritaria) nella causazione CP_4 del sinistro” (v. p. 25 ctu).
Ciò chiarito, occorre soffermarsi anche sulla rilevanza causale che ha avuto nel sinistro per cui è causa la condotta della proprietaria dell'autovettura Audi, che è pacifico si trovasse parcheggiata irregolarmente in prossimità dell'intersezione teatro del sinistro.
Difatti il veicolo Audi della era posteggiato in prossimità dell'intersezione, così di fatto CP_5
ostacolando la visibilità sia del conducente del motociclo che di quello della Chevrolet e, per tale, condotta è stato sanzionato dagli agenti per violazione dell'art. 158 del C.d.S. a mente del quale “la fermata e la sosta sono vietate (…) f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione
e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”.
pagina 6 di 10 Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi ritenendo sussistente un concorso di colpa da attribuirsi a nella misura del 70% (in considerazione dell'omessa prestata precedenza, Pt_1
condotta in gran parte assorbente la causazione del sinistro), del 20% a carico di e CP_3 CP_4
(il cui veicolo avrebbe dovuto viaggiare a velocità più moderata in prossimità dell'incrocio con
[...]
visuale limitata) e del 10% gravante in capo alla (il cui veicolo era posteggiato in modo CP_5
vietato, ostacolando la visuale ai conducenti coinvolti).
Ora, tanto chiarito in ordine alla dinamica, deve procedersi alla liquidazione dei danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore.
Questi ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 70.075,00 e del danno patrimoniale per € 583,30.
All'uopo è stata disposta ctu medico-legale, a mezzo del Prof. il quale ha accertato i Persona_2 seguenti danni: “per effetto del sinistro stradale nel quale rimase coinvolto in data 30 Luglio 2017, il
Sig. riportò un trauma cranico;
fratture multiple costali a livello dell'emicostato di Parte_1 destra (arco posteriore della I, II, III, IV e V costa ed arco di torsione dell'VIII, X ed XI costa) e contestuale falda di pneumotorace;
frattura dei processi trasversi di destra di L2 ed L3”.
Ha inoltre evidenziato come “dette lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione”.
Venendo alla quantificazione del danno biologico temporaneo, è stato rilevato che “per effetto del suddetto sinistro il Sig. affrontò un periodo di incapacità temporanea totale di 28 Parte_1
(ventotto) giorni;
un ulteriore periodo di incapacità temporanea, da calcolarsi al 75%, di 20 (venti) giorni;
un periodo di incapacità temporanea, da calcolarsi al 50%, di ulteriori 15 (quindici) giorni;
un ulteriore periodo di incapacità temporanea, da calcolarsi al 25%, di 15 (quindici) giorni”. Pertanto, a tale titolo, in considerazione dell'importo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale, così come previsto nelle attuali Tabelle di Milano, deve essergli riconosciuta la somma di € 6.238,25.
Mentre il danno biologico permanente deve essere ritenuto sussistente nella misura del 13%.
Dunque, ritenuta condivisibile tale quantificazione e tenuto conto dell'età della vittima (di anni 55 al momento del sinistro), il danno biologico permanente va liquidato in base alle vigenti tabelle di Milano nella somma di euro 36.384,00.
Nulla va riconosciuto a titolo di personalizzazione.
Sul punto, va ricordato come in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale non deve incorrersi in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (duplicazione per moltiplicazione)
o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione).
pagina 7 di 10 Le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008, non hanno eliminato la categoria del danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica
(danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale).
Dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno.
Sicché la misura standard del criterio equitativo uniforme può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, «specifiche ed eccezionali».
Nella specie, la somma liquidata in favore dell'attore è già comprensiva del danno morale “standard” da egli patito e, pertanto, in assenza di conseguenze eccezionali o del tutto anomale, nulla può essergli riconosciuto a titolo di personalizzazione.
Il danno patrimoniale per spese mediche documentate ammonta ad € 583,30.
Dunque, la somma comprensiva del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale ammonta ad €
43.205,55.
In considerazione dell'apporto causale riconosciuto a carico dell'attore nella misura del 70%, la somma liquidabile in suo favore è di € 12.961,66, da porsi a carico di e – in solido CP_4 CP_3
alla - nella misura del 20% e quindi per € 8.641,11 e nella misura del 10% e quindi per € CP_6
4.320,55 nei confronti di – in solido alla Controparte_5 Controparte_10
La complessiva somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è espressa in moneta al valore attuale, sicché a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria ma saranno aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (30.7.2019) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17.02.1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata (capitale+interessi) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ., gli ulteriori interessi al tasso legale.
pagina 8 di 10 La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, sicché le spese del presente grado di giudizio, liquidate ex DM n. 55 del 2014 in relazione alla somma attribuita (art. 5 co.
1 DM n. 55 cit.), esclusa dalla liquidazione ex art. 91 co. 1 sec. parte cpc la fase conclusionale (svoltasi
Contr dopo il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dalla alla udienza del 4.6.2024 in misura pari a quella oggi accolta) e con compensazione di ½ sia per l'accoglimento estremamente ridotto della iniziale domanda sia delle spese le spese del processo maturate dopo la formulazione della
Contr proposta conciliativa dell'assicurazione va posta a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le spese di entrambe le ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno invece poste definitivamente a carico dell'attore per 2/3 e per 1/3 e a carico dei convenuti della misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
così provvede, respinta ogni altra contraria istanza, difesa ed eccezione:
[...]
- accerta la responsabilità concorsuale di nel sinistro stradale per cui è causa Parte_1
occorso in Bari in data 30.7.2019 nella misura del 70%, di e nella misura CP_4 CP_3
del 20 % e di nella misura del 10%; Controparte_5
- per l'effetto condanna , e in solido al pagamento, in CP_4 CP_3 CP_6 favore di , della somma di € 8.641,11, oltre agli interessi sulla somma prima devalutata Parte_1
alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT e ancora, sulla somma di capitale ed interessi, ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
- condanna, altresì, e la in Controparte_5 Controparte_11 solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di € 4.320,55, oltre agli interessi Parte_1
sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici
ISTAT e ancora, sulla somma di capitale ed interessi, ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo,
- liquida le spese di lite in favore del difensore dell'attore, avv. Matteo Cassa, dichiaratosi antistatario, previa compensazione per un terzo, nella misura di € 1.688,00 per compensi (fase di studio
919, fase introduttiva 777, fase istruttoria 1.680 = 3.376 – 1/2) oltre 15% per rfs, iva e cap se dovute ed in € 393,00 per spese vive (€ 759+27=786-1/2) e condanna , e in CP_4 CP_3 CP_6
solido tra loro al pagamento di 2/3 di tali somme e e la Controparte_5 Controparte_11
in solido tra loro alla refusione della restante parte;
[...]
pagina 9 di 10 - pone definitivamente le spese di entrambe le ctu, nella misura del 1/2 della somma già liquidata in corso di causa a carico dell'attore e della restante parte a carico dei convenuti, nelle dette quote.
Così deciso in Bari il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sergio Cassano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9172 del Ruolo Generale anno 2019 avente ad oggetto:
“lesione personale”
TRA
, rappr.to e difeso dall'Avv. Matteo Cassa come da mandato in atti;
Parte_1
attore
E
in persona del suo lrpt, rappr.ta e difesa dall'Avv. Mario Controparte_1
Nencha come da mandato in atti;
convenuta
E
in persona del proprio lrpt, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Chiaia Controparte_2
Noya come da mandato in atti;
altra convenuta
E
, e ; CP_3 CP_4 Controparte_5
convenuti contumaci
Conclusioni come da verbale del 20.11.2024.
Ragioni della decisione
Con atto notificato tra il 10 giugno e il 10.7.2019 il sig. ha citato la Parte_1 Controparte_1
e TA a comparire
[...] Controparte_6 CP_3 CP_4 CP_5
innanzi a questo Tribunale di Bari per ivi sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di e al risarcimento dei danni CP_3 CP_4 CP_5
pagina 1 di 10 subiti dall'attore a seguito di sinistro stradale ed ammontanti nella complessiva somma di € 78.238,59
e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da imputarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il giorno 30.07.2017, alle ore 11.15 circa, alla guida del motociclo di sua proprietà Honda SH 300 tg. DJ76306, sul quale trasportava la signora percorreva in Bari a moderata velocità via Benedetto Cairoli proveniente dal lato Persona_1 via Dante quando giungeva all'intersezione con via Principe Amedeo ove, prima di svoltare a sinistra per percorrere la detta via, arrestava la propria marcia al fine di assicurarsi di poter impegnare la carreggiata.
Tra via Cairoli e via Principe Amedeo, in corrispondenza dei civici pari, era parcheggiata in sosta vietata “a spina di pesce” l'autovettura “Audi” targata ES934YK di proprietà di Controparte_5 che, con la “sua ingombrante mole” occupava buona parte della carreggiata di via Principe Amedeo ostacolando la visuale sia ai conducenti dei veicoli provenienti da via Cairoli che a quelli provenienti dalla stessa via Principe Amedeo.
Dopo essersi assicurato che nessuno sopraggiungesse, si sporgeva oltre il veicolo in sosta vietata e impegnava l'incrocio e proprio in quel frangente, da tergo al motoveicolo, sopraggiungeva dalla sua destra viaggiando su via Principe Amedeo l'autovettura “Chevrolet” targata EJ022BJ, di proprietà di e condotta nell'occasione da la quale attingeva la parte posteriore destra del CP_3 CP_4 motociclo il quale, a causa dell'impatto, cadeva rovinosamente al suolo.
A seguito del sinistro l'attore, avendo riportato gravi lesioni personali, veniva trasportato con urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dal quale veniva dimesso dopo sette giorni, ovvero il
06.08.2017, con diagnosi di “Trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (arco posteriore della I, II, III, IV, V e arco di torsione della VIII, X, XI costa destra), trauma cranico e frattura dei processi trasversi di destra di L2 e L3”, oltre all'indicazione della terapia farmacologica da seguire.
Rilevava ancora parte attrice che la responsabilità del conducente l'autovettura “Chevrolet” e del conducente dell'autovettura “Audi” , nella causazione del sinistro in analisi era indubitabile atteso che se il primo avesse proceduto più lentamente e il secondo non avesse parcheggiato “selvaggiamente”
l'autovettura in sosta vietata, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ha dunque concluso domandando in via principale di “accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro in parola della proprietaria, in quanto responsabile civile, e del conducente del veicolo “Chevrolet Cruze” targato EJ022BJ, in solido fra loro ed in concorso con la proprietaria del
pagina 2 di 10 veicolo “Audi” targato ES934YK e, per l'effetto, condannare le imprese assicuratrici dei responsabili civili al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. , pari Parte_1 alla somma di € 78.238,59, come in narrativa determinata o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
2. in via subordinata - qualora la responsabilità del sinistro de quo non fosse ritenuta ascrivibile unicamente alla condotta dei succitati soggetti - accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Signori , e – in concorso con il Sig. CP_3 Controparte_5 CP_4 Pt_1
- nella causazione del sinistro in parola e, per l'effetto, condannare le imprese assicuratrici dei
[...]
responsabili civili al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Pt_1
, pari alla somma di € 78.238,59, come in narrativa determinata o di quella diversa che
[...]
risulterà dovuta in corso di causa, nella misura proporzionale al grado di responsabilità dei suindicati soggetti coinvolti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
3. in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio ad imputarsi direttamente al procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la quale società che assicurava per R.C.A. il Controparte_1
veicolo Audi impugnando e contestando la domanda attorea poiché destituita di ogni fondamento giuridico e/o probatorio e chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese ed onorario di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita anche la domandando di “1) CP_7 rigettare la domanda avanzata dal sig. nei confronti dell' e dei Parte_1 Controparte_2
sigg.ri ed poiché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum CP_3 CP_4
debeatur, e non provata per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa del sig. , e/o degli Parte_1
altri corresponsabili, nella produzione del sinistro e dei danni lamentati e, per l'effetto, limitare
l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell' e dei sigg.ri Controparte_2
ed , in proporzione alle predette colpe ed all'entità delle conseguenze CP_3 CP_4
derivatene e, comunque, alle eventuali responsabilità che dovessero essere accertate in capo al sig.
; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”. CP_4
Rimanevano, invece, contumaci i sig.ri e nonostante CP_3 CP_4 Controparte_5
la loro rituale evocazione in giudizio.
In fase istruttoria venivano espletate le prove orali e due ctu, una mirata alla ricostruzione cinematica del sinistro e l'altra medico-legale. Con nota del 3.3.2023 l' , su richiesta di informazioni del CP_8
tribunale, comunicava che il non aveva né percepito né richiesto prestazioni previdenziali in Pt_1
relazione al sinistro de quo.
pagina 3 di 10 Alla udienza del 4.6.2024 l'attore, presente personalmente, e il suo difensore respingevano l'offerta della aderiva la di definizione della lite mediante versamento in favore del Controparte_9 CP_1
dell'importo di euro 10.000 con compensazione delle spese di lite. Pt_1
La causa, matura per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 190
c,p.c. è stata assunta in decisione alla udienza del 20.11.2024. Le parti hanno depositato le memorie.
**********
La domanda è fondata nei seguenti termini e limiti.
Preliminarmente occorre chiarire che, anche se non esplicitato da parte attrice, la domanda qui proposta deve ritenersi avanzata ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., il quale, al co. 1 dispone che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione”.
Sempre in via preliminare, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.).
La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie il fatto storico risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di sinistro stradale (doc. 1 fascicolo parte attrice), dai quali emerge che il sinistro è avvenuto al detto crocevia a seguito di uno scontro tra il motociclo condotto da e la Pt_1
Chevrolet condotta da . CP_4
Sulla base delle emergenze processuali nonché alla luce della condivisibile ricostruzione cinematica operata dal ctu la dinamica del sinistro va ricostruita come segue.
Alle ore 11:15 circa del giorno 30 luglio 2019 il sig. alla guida del motociclo Honda SH Parte_1
300 tg. DJ76306, con a bordo come passeggero la sig.ra percorreva in Bari, a una Persona_1
pagina 4 di 10 velocità di circa 20-25 km/h (v. p. 31 ctu cinematica), la via Cairoli proveniente da via Dante e con direzione via Piccinni quando, in prossimità dell'incrocio con via Principe Amedeo, collideva con l'autovettura Chevrolet Cruze tg. EJ022BJ, di proprietà e condotta nell'occasione dal CP_3
sig. , la quale percorreva via Principe Amedeo con direzione via Quintino Sella alla CP_4
velocità di circa 40-45 km/h provenendo dalla destra del motociclo. Entrambe le suddette vie (Cairoli e
Principe Amedeo) sono a senso unico di marcia.
Dopo il primo urto il motociclo ruotava in senso antiorario ed andava ad collidere una seconda volta con la propria parte posteriore sinistra sulla regione centrale sinistra della vettura, per poi cadere al suolo e posizionarsi nella posizione statica post-urto poi rilevata dagli agenti verbalizzanti intervenuti in loco;
l'autovettura Chevrolet Cruze proseguiva brevemente la marcia per poi fermarsi a circa 7.5 metri dal punto d'urto.
Dalla suddetta ricostruzione risulta smentita la tesi, sostenuta dall'attore , secondo cui egli alla Pt_1 guida del motociclo si sarebbe prima fermato all'incrocio per poi procedere “cautamente in avanti”, sporgendosi oltre il veicolo Audi parcheggiato su via Principe Amedeo allo spigolo con Cairoli, e che
“non ravvisando ostacoli, impegnava l'incrocio” allorché “da tergo al motoveicolo sopraggiungeva all'improvviso l'autovettura “Chevrolet Cruze”, proveniente ad elevata velocità da Via Principe
Amedeo, che attingeva nella parte posteriore destra il motociclo, e precisamente sulla marmitta”.
Anche il fatto che il convenuto contumace sig. non sia comparso per rendere CP_4
l'interrogatorio formale a lui deferito dall'attore sulla circostanza “Vero è che attingeva sulla marmitta il motociclo “Honda SH 300” targato DJ76306, immesso in via Principe Amedeo” non può indurre a diversa conclusione sulla ricostruzione della dinamica in quanto, a mente dell'art. 232 cpc, in tale ipotesi il fatto dedotto può ritenersi ammesso solo in unione alla valutazione degli altri elementi di prova che in questo caso hanno escluso che la vettura abbia tamponato il motociclo ossia colpito la sua zona posteriore.
Non esclude il mancato rispetto della precedenza il fatto che il verbale di contestazione della violazione elevato dai VVUU intervenuti sia stato poi annullato a seguito di opposizione proposta dal Pt_1
innanzi al Giudice di Pace (v. doc. n. 10 fasc attore) in quanto tale decisione, fondata sulla ritenuta mancanza di prova della violazione siccome contestata sulla base delle valutazioni eseguite dagli agenti all'esito dei rilievi effettuati, non ha alcun valore vincolante né pregiudiziale nel presente procedimento ove si è proceduto, così come dovuto e consentito, ad una del tutto autonoma ed approfondita ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ne risulta che, in definitiva, il conducente del ciclomotore non si avvedeva del sopraggiungere dell'autovettura condotta da e quindi non rispettava l'obbligo di verificare, prima di CP_4
pagina 5 di 10 impegnare l'incrocio, di dare la precedenza alle autovetture favorite, così come prescritto dall'art. 145
C.d.S.
Ciò detto per la condotta dell'attore, tuttavia, anche il conducente dell'autovettura, , seppur CP_4
osservante dei limiti di velocità imposti nelle strade urbane (viaggiava infatti a circa 40-45 km/h), ad ogni modo si dimostrava incurante dell'obbligo, seppure fosse il mezzo favorito, di rallentare in prossimità dell'incrocio teatro del sinistro: a prescindere dalla velocità cui viaggiava (v. comparsa conclusionale dove muove ulteriori contestazioni alla ctu a tal proposito) se avesse ridotto CP_6
ulteriormente la velocità, approssimandosi all'incrocio, è del tutto evidente che sarebbe riuscito, se non a evitare l'impatto, quantomeno a limitare le conseguenze dannose.
Difatti, anche tralasciando qualsivoglia considerazione in ordine alla velocità di marcia osservata dal conducente della Chevrolet, appare evidente che quest'ultimo, pur trovandosi in prossimità dell'incrocio ed avendo per di più la visibilità limitata dalla presenza sull'incrocio dell'Audi (di cui si dirà oltre), non ha adottato le idonee cautele, attuando una condotta senza dubbio contraria alla disposizione di cui all'art. 141 C.d.S. co. 3 a lume del quale “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'obbligo di prestare la massima attenzione in prossimità delle intersezioni è peraltro ribadito nel disposto dall'art. 145 co. 1 C.d.S.
Del resto, anche la consulenza ha evidenziato come “da parte del conducente della autovettura
Chevrolet Cruze, sig. , grava una quota di responsabilità (minoritaria) nella causazione CP_4 del sinistro” (v. p. 25 ctu).
Ciò chiarito, occorre soffermarsi anche sulla rilevanza causale che ha avuto nel sinistro per cui è causa la condotta della proprietaria dell'autovettura Audi, che è pacifico si trovasse parcheggiata irregolarmente in prossimità dell'intersezione teatro del sinistro.
Difatti il veicolo Audi della era posteggiato in prossimità dell'intersezione, così di fatto CP_5
ostacolando la visibilità sia del conducente del motociclo che di quello della Chevrolet e, per tale, condotta è stato sanzionato dagli agenti per violazione dell'art. 158 del C.d.S. a mente del quale “la fermata e la sosta sono vietate (…) f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione
e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”.
pagina 6 di 10 Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi ritenendo sussistente un concorso di colpa da attribuirsi a nella misura del 70% (in considerazione dell'omessa prestata precedenza, Pt_1
condotta in gran parte assorbente la causazione del sinistro), del 20% a carico di e CP_3 CP_4
(il cui veicolo avrebbe dovuto viaggiare a velocità più moderata in prossimità dell'incrocio con
[...]
visuale limitata) e del 10% gravante in capo alla (il cui veicolo era posteggiato in modo CP_5
vietato, ostacolando la visuale ai conducenti coinvolti).
Ora, tanto chiarito in ordine alla dinamica, deve procedersi alla liquidazione dei danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore.
Questi ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 70.075,00 e del danno patrimoniale per € 583,30.
All'uopo è stata disposta ctu medico-legale, a mezzo del Prof. il quale ha accertato i Persona_2 seguenti danni: “per effetto del sinistro stradale nel quale rimase coinvolto in data 30 Luglio 2017, il
Sig. riportò un trauma cranico;
fratture multiple costali a livello dell'emicostato di Parte_1 destra (arco posteriore della I, II, III, IV e V costa ed arco di torsione dell'VIII, X ed XI costa) e contestuale falda di pneumotorace;
frattura dei processi trasversi di destra di L2 ed L3”.
Ha inoltre evidenziato come “dette lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione”.
Venendo alla quantificazione del danno biologico temporaneo, è stato rilevato che “per effetto del suddetto sinistro il Sig. affrontò un periodo di incapacità temporanea totale di 28 Parte_1
(ventotto) giorni;
un ulteriore periodo di incapacità temporanea, da calcolarsi al 75%, di 20 (venti) giorni;
un periodo di incapacità temporanea, da calcolarsi al 50%, di ulteriori 15 (quindici) giorni;
un ulteriore periodo di incapacità temporanea, da calcolarsi al 25%, di 15 (quindici) giorni”. Pertanto, a tale titolo, in considerazione dell'importo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale, così come previsto nelle attuali Tabelle di Milano, deve essergli riconosciuta la somma di € 6.238,25.
Mentre il danno biologico permanente deve essere ritenuto sussistente nella misura del 13%.
Dunque, ritenuta condivisibile tale quantificazione e tenuto conto dell'età della vittima (di anni 55 al momento del sinistro), il danno biologico permanente va liquidato in base alle vigenti tabelle di Milano nella somma di euro 36.384,00.
Nulla va riconosciuto a titolo di personalizzazione.
Sul punto, va ricordato come in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale non deve incorrersi in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (duplicazione per moltiplicazione)
o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione).
pagina 7 di 10 Le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008, non hanno eliminato la categoria del danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica
(danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale).
Dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno.
Sicché la misura standard del criterio equitativo uniforme può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, «specifiche ed eccezionali».
Nella specie, la somma liquidata in favore dell'attore è già comprensiva del danno morale “standard” da egli patito e, pertanto, in assenza di conseguenze eccezionali o del tutto anomale, nulla può essergli riconosciuto a titolo di personalizzazione.
Il danno patrimoniale per spese mediche documentate ammonta ad € 583,30.
Dunque, la somma comprensiva del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale ammonta ad €
43.205,55.
In considerazione dell'apporto causale riconosciuto a carico dell'attore nella misura del 70%, la somma liquidabile in suo favore è di € 12.961,66, da porsi a carico di e – in solido CP_4 CP_3
alla - nella misura del 20% e quindi per € 8.641,11 e nella misura del 10% e quindi per € CP_6
4.320,55 nei confronti di – in solido alla Controparte_5 Controparte_10
La complessiva somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è espressa in moneta al valore attuale, sicché a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria ma saranno aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (30.7.2019) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17.02.1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata (capitale+interessi) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ., gli ulteriori interessi al tasso legale.
pagina 8 di 10 La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, sicché le spese del presente grado di giudizio, liquidate ex DM n. 55 del 2014 in relazione alla somma attribuita (art. 5 co.
1 DM n. 55 cit.), esclusa dalla liquidazione ex art. 91 co. 1 sec. parte cpc la fase conclusionale (svoltasi
Contr dopo il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dalla alla udienza del 4.6.2024 in misura pari a quella oggi accolta) e con compensazione di ½ sia per l'accoglimento estremamente ridotto della iniziale domanda sia delle spese le spese del processo maturate dopo la formulazione della
Contr proposta conciliativa dell'assicurazione va posta a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le spese di entrambe le ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno invece poste definitivamente a carico dell'attore per 2/3 e per 1/3 e a carico dei convenuti della misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
così provvede, respinta ogni altra contraria istanza, difesa ed eccezione:
[...]
- accerta la responsabilità concorsuale di nel sinistro stradale per cui è causa Parte_1
occorso in Bari in data 30.7.2019 nella misura del 70%, di e nella misura CP_4 CP_3
del 20 % e di nella misura del 10%; Controparte_5
- per l'effetto condanna , e in solido al pagamento, in CP_4 CP_3 CP_6 favore di , della somma di € 8.641,11, oltre agli interessi sulla somma prima devalutata Parte_1
alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT e ancora, sulla somma di capitale ed interessi, ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
- condanna, altresì, e la in Controparte_5 Controparte_11 solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di € 4.320,55, oltre agli interessi Parte_1
sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici
ISTAT e ancora, sulla somma di capitale ed interessi, ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo,
- liquida le spese di lite in favore del difensore dell'attore, avv. Matteo Cassa, dichiaratosi antistatario, previa compensazione per un terzo, nella misura di € 1.688,00 per compensi (fase di studio
919, fase introduttiva 777, fase istruttoria 1.680 = 3.376 – 1/2) oltre 15% per rfs, iva e cap se dovute ed in € 393,00 per spese vive (€ 759+27=786-1/2) e condanna , e in CP_4 CP_3 CP_6
solido tra loro al pagamento di 2/3 di tali somme e e la Controparte_5 Controparte_11
in solido tra loro alla refusione della restante parte;
[...]
pagina 9 di 10 - pone definitivamente le spese di entrambe le ctu, nella misura del 1/2 della somma già liquidata in corso di causa a carico dell'attore e della restante parte a carico dei convenuti, nelle dette quote.
Così deciso in Bari il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sergio Cassano
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