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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13962/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/12/2024 da con il proc. e dom. avv. MASCHERIN SEBASTIANO Parte_1
e da NO TT con il proc. e dom. avv. DEOTTI GIULIO avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/06/2008 in CIVIDALE
DEL IU (UD), con atto trascritto presso il Comune di CIVIDALE DEL IU
(UD) al numero 4, parte 2, serie A, anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 08/06/2011), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e NO TT, il cui Parte_1
matrimonio è stato celebrato in data 01/06/2008, in CIVIDALE DEL IU (UD), con atto trascritto presso il comune di CIVIDALE DEL IU (UD) al n. 4, Parte 2, Serie A, anno
2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ai genitori, Persona_2
con collocazione presso la madre.
3) Stante la collocazione della figlia minore presso la madre, assegna la casa coniugale di
Cividale del Friuli (UD), viale Marconi n. 6, catastalmente censita al NCEU del Comune di Cividale del Friuli a FG. 16, part. 1498, sub. 27, alla sig.ra la quale si Parte_1
farà carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie.
4) Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia a fine settimana alternati dal Per_1
venerdì alle 19:00 alla domenica alle 20:00, salvo diversi accordi tra le parti.
5) Dispone che la figlia trascorra alternativamente di anno in anno, con ciascun Per_1
genitore, parte delle festività natalizie nonché le festività di Pasqua e Pasquetta e le altre giornate festive. Dispone che, durante le vacanze estive, la minore trascorra con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, salvo diversi accordi tra le parti.
6) Dispone che, a titolo di contributo per le spese ordinarie di mantenimento della figlia
, il padre corrisponda alla sig.ra l'importo di euro 400,00 mensili, Per_1 Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia sono poste a carico di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni contenute nel
Protocollo fra magistrati e avvocati del Tribunale di Udine, Sezione famiglia, relativo alle spese straordinarie nei procedimenti relativi a minori dd. 28.08.2015, cui si farà riferimento anche per quanto attiene alle modalità di adozione delle decisioni inerenti le spese straordinarie, la modalità della loro documentazione e pagamento.
2 8) Dà atto che l'assegno unico universale per figli a carico è attribuito in via integrale alla sig.ra Parte_1
9) Dà atto che le detrazioni fiscali per la figlia a carico spettano a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
10) Dà atto che gli interessi sul mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Cividale del
Friuli (UD), viale Marconi n. 6, catastalmente censito al NCEU del Comune di Cividale del Friuli a FG. 16, part. 1498, sub 27, verranno dedotti da ciascuno dei coniugi in proporzione alla quota di rispettiva proprietà.
11) Nulla per il mantenimento dei coniugi.
12) Dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL IU (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 01.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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