Articolo 66 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 65Articolo 67
Versione
14 maggio 1978
Art. 66.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978