Sentenza 23 dicembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2003, n. 19696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19696 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2003 |
Testo completo
1 96 96 /0 3 725/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 04161/2002 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 33719 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere UD. 22.10.2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da METALSTAMPA s.p.a. in persona dell'amministratore unico SE RI, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Norscia, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Oslavia, n. 30, presso l'avv. Angelo Rosati, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
DI PE CO rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Caro Poma, n. 2, presso lo studio dell'avv. G. Sante Assennato, giusta procura speciale depositata in atti in calce al ricorso notificato, 5456 1 - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, n. 00505/2001 depositata il 11 ottobre 2001, R.G. n. 00551/2000, non notificata. " Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Antonio Noscia, per la Metalstampa s.p.a., e Gogliardini Livio, in virtù di delega dell'avv. Carlo Scarpantoni, per Di SE FR;
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Metalstampa s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che, a sua volta, aveva accolto la domanda proposta da FR Di SE, diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società in data 11 aprile 1992 e alla reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno in ragione delle retribuzioni medio tempore omesse. Osservava il Tribunale: la società non aveva prospettato argomentazioni dirette a negare l'accertamento del primo giudice circa la prova per testi del fatto addebitato al Di SE sulla circostanza che costui era stato sorpreso a fumare sul posto di lavoro, essendosi “limitata ad ironizzare su di una scarsa esperienza del giudice in materia di fumo"; non era stata neanche rispettata la necessaria specificità dei motivi di appello sulla proporzione tra sanzione e contestazione, attesa la generica prospettazione dell'assunto circa il pericolo che il fumo comportava per il tipo di lavorazioni espletate;
tanto, poiché finalizzato alla legittimità dell'adottato provvedimento sanzionatorio, sollevava il giudice di appello dall'analizzare ulteriormente la gravità del comportamento del lavoratore in relazione al principio di proporzionalità fra contestazione e licenziamento;
tardiva era l'eccezione sull'aliunde perceptum perché non tempestivamente allegati i fatti posti a fondamento dell'eccezione. Ricorre per cassazione la Metalstampa s.p.a. affidandosi a tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. Si è costituito il Di SE depositando agli atti la sola procura speciale. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo di ricorso la Metalstampa s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., e motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce, in particolare, la società che l'atto di appello, come risultante dalla integrale trascrizione in ricorso, conteneva specifici motivi di censura avverso la sentenza appellata, essendosi in esso svolte analitiche e particolari argomentazioni contrapposte a quelle del giudice di primo grado;
circa il principio di proporzionalità, sussistevano argomenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti alla contrattazione collettiva, atti a contestare la pronuncia di primo grado in ordine all'accertamento della tenuità dell'episodio, nonostante quest'ultimo si fosse verificato una sola volta, tenuto conto della pericolosità dell'ambiente di lavoro per la presenza di pulviscolo di vetronite, che aveva spinto l'azienda ad attuare misure di sicurezza contro gli incendi. Con il secondo motivo di ricorso la Metalstampa s.p.a. denunzia violazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce, in particolare, la società che l'eccezione dell'aliunde perceptum, tempestivamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di appello, era di mera difesa senza ampliamento dell'oggetto del giudizio;
il gravame era fondato sussistendo un vero e proprio travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, nonché errata rappresentazione degli stessi, l'erroneo apprezzamento dei fatti contestati sotto il profilo della proporzionalità, la prova dell'aliunde perceptum, il tutto come da considerazioni e argomentazioni svolte in ricorso. Il motivo è fondato. Va preliminarmente rilevato che nella parte descrittiva del ricorso in esame è riportata tra virgolette la testimonianza della teste Ripoli, e più oltre le argomentazioni sottese alla intitolata censura di “travisamento dei fatti e delle risultanze processuali ed errata rappresentazione degli stessi", è quindi formulata una propria lettura della testimonianza e la critica a quella del giudice di primo grado con la indicazione di quelli che a proprio giudizio ne erano stati gli errori (vedi denunzia di omesso esame dei punti essenziali e del comportamento successivo del lavoratore), è ripresa, più oltre ancora, la dedotta e provata situazione di pericolo ambientale per la presenza di pulviscolo di vetronite e si discute del comportamento del Di SE e della motivazione in proposito della sentenza appellata e della non pertinenza dei precedenti richiamati nella sentenza, con particolare riferimento alla irrilevanza della non ripetizione del fatto;
quindi si dibatte la M 3 questione dell'aliunde perceptum con riferimento a documenti fiscali allegati e delle relative richieste istruttorie, e si conclude, infine, sia in via istruttoria che di merito. Orbene, ritiene il Collegio che assolutamente ingiustificata è l'affermazione in sentenza della mancanza di specificità dei motivi di appello, non essendo stato in alcun modo spiegato, considerato il contenuto dell'appello come sopra indicato, da parte dell'appellante quali altre "proprie argomentazioni, volte a dimostrare che la prova raccolta consentisse di affermare in modo diretto e compiuto la sussistenza del comportamento ascritto al lavoratore, e per il quale poi era stato comminato il licenziamento in modo da incrinare il fondamento logico giuridico" della decisione appellata, “avrebbe dovuto contrapporre alle argomentazioni adottate dal giudice, per negare in sostanza che il fatto contestato risultasse provato". La genericità dei motivi di appello, in sostanza, viene assunta in sentenza attraverso una vera e propria petizione di principio, e cioè rilevandosi l'assenza di specificazione, peraltro negandosi la presenza di argomentazioni, in realtà esistenti, ancorché tutte da verificare nel merito. La fondatezza della questione preliminare rende assorbite tutte le altre prospettate. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza in relazione al motivo accolto va cassata, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, al quale si demanda il riesame della controversia nel rispetto delle osservazioni di cui sopra, nonché, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., il regolamento anche delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente. Giovani apparilla Stefano Cic IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 23,DIC. 2003 M E R loggi, P U S IL CANCELLIERE4