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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 13/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato SCIANNAMBLO CARLO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ORSINGHER LUCIA e LEONE FABIOLA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
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Con distinti ricorsi riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., parte ricorrente, in proprio ed in qualità di erede di , ha adito il Persona_1
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell'importo della propria pensione di reversibilità conseguente alla rideterminazione della pensione dovuta al proprio de cuius in esecuzione della sentenza n. 22/2022 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva statuito il diritto di quest'ultimo “… …alla riliquidazione della pensione di anzianità con rideterminazione dell'anzianità contributiva per effetto della rivalutazione della contribuzione CP_2 ante '84 ex art. 7 comma 12 l. 638 del 1983… …”, condannando “… CP_1
…alla riliquidazione della pensione e al pagamento della stessa nell'importo da determinarsi nonché al pagamento delle eventuali differenze maturate da marzo 2015.”. In punto di fatto, l'istante ha dedotto: - che il de cuius in esecuzione della predetta sentenza n. 22/2022, non aveva ottenuto la rideterminazione del trattamento pensionistico, non percependo “le differenze maturate in vita dal 1 marzo 2015 al momento della morte”; - che di conseguenza la pensione di reversibilità di cui era titolare, essendo stata calcolata sulla base della pensione del proprio dante causa, non aveva tenuto conto della maggiore contribuzione accertata con la predetta sentenza passata in giudicato. Tutto ciò premesso la ricorrente ha concluso per la condanna di CP_1 al pagamento in proprio favore delle differenze pensionistiche dovute al de cuius (coniuge) nella misura di 1/2 di quanto dovuto (concorrendo all'eredità anche il proprio figlio), nonché alla rideterminazione per i motivi sopra esposti della propria pensione di reversibilità sin dalla decorrenza, con condanna di al pagamento degli importi differenziali CP_1 dovuti sulla base dell'importo mensile di euro 611,83 a fronte di euro 570,66 corrisposti. Costituitosi in giudizio ha preliminarmente eccepito l'abuso del CP_1 processo, avendo parte istante riproposto i medesimi conteggi già prodotti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 22/2022 passata in giudicato, l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dello spatium adimplendi previsto dall'art. 14 d.l.669/96, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso per aver l'istituto determinato e posto in pagamento gli importi dovuti al dante causa dal mese di marzo 2015 alla data del decesso, rideterminando la pensione di reversibilità sulla base della riliquidazione della pensione del de cuius. All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di abuso del processo. Difatti, il precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 22/2022, passata in giudicato, è stato introdotto dal dante causa ai fini della rideterminazione del proprio trattamento pensionistico e si è concluso con una sentenza di condanna generica alla riliquidazione della pensione, mentre i giudizi per cui è causa sono stati depositati dal coniuge al fine di ottenere nella propria qualità di erede e secondo la propria quota quanto dovuto in esecuzione della predetta sentenza, nonché la rideterminazione della propria pensione di reversibilità. Trattasi pertanto di distinti diritti non coperti dal giudicato, ragione per la quale non appare configurabile nell'esercizio delle predette azioni, sia pur connesse (tanto che se ne è disposta la riunione), alcun abuso del processo. Del pari, destituita di fondamento è l'eccezione relativa al mancato rispetto dell'art. 14 D.L. 669/96, inconferente rispetto alla fattispecie in esame, avendo parte ricorrente instaurato un ordinario giudizio di cognizione e non già un giudizio esecutivo. Disattese dette eccezioni, nel merito l'istituto previdenziale ha dato congrua prova dell'intervenuta esecuzione della sentenza n. 22/2022, sia ai fini della riliquidazione della pensione spettante al dante causa e delle somme dovute agli eredi, sia ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità spettante all'odierna parte ricorrente. Difatti, ha depositato nota del 19.1.2023 di riliquidazione della CP_1 pensione del dante causa con decorrenza dal marzo 2015 e con determinazione delle differenze pensionistiche dovute (all.4 del relativo fascicolo di parte), nonché nota del 20.2.2023 di riliquidazione della pensione di reversibilità con decorrenza 1.10.2020 (all.8 del relativo fascicolo di parte). L'istituto, peraltro, nella memoria di costituzione ha espressamente contestato i conteggi di parte, rappresentando che le settimane di contribuzione della quota A FLPD erano 638 e non già le 749 calcolate dall'istante, l'erronea determinazione del coefficiente di moltiplicazione delle giornate agricole, l'erronea indicazione nei calcoli eseguiti delle settimane di lavoro dipendente nell'anno 1977. A fronte di dette contestazioni e della documentazione depositata, attestante la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in esecuzione della sentenza n. 22/2022, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, non prendendo espressa posizione su dette riliquidazioni e su dette contestazioni, ma limitandosi di converso ad eccepire nelle note autorizzate depositate il 28.3.2024 la copertura del giudicato dei
3 parametri di calcolo e e delle operazioni contabili già esposti nel giudizio di merito del de cuius conclusosi con pronuncia di condanna generica, sicchè qualsiasi “… …diversa modifica ai parametri di calcolo proposti dal de cuius doveva essere affrontata in quel giudizio.” Detto assunto non può essere assolutamente condiviso, atteso che la sentenza n. 22/2022 è una pronuncia di condanna generica, sicchè i conteggi prodotti da parte ricorrente in quel giudizio, e riprodotti nei giudizi in esame, non possono ritersi coperti da giudicato. Considerate le riliquidazioni operate da in esecuzione della CP_1 predetta sentenza, nonché le contestazioni sui conteggi elaborati dalla ricorrente, stante l'assenza di specifica presa di posizione di quest'ultima sulla documentazione effettuata e sui rilievi esposti dall'istituto, i ricorsi non possono trovare accoglimento. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sui ricorsi depositati il 27/06/2022 ed il 26.7.2022 da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede: rigetta i ricorsi;
spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.; Brindisi, 13/05/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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