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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1577/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1577/2015 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in qualità di eredi di
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Per_1 C.F._3
BECHINI DOMENICO e dall'Avv. CASIGLIANI ROBERTA;
ATTRICI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._6 CP_4 C.F._7
in proprio e quale eredi de (C.F. Persona_2
rappresentati e difesi dall'Avv. GIOGLI DANIELA C.F._8
CONVENUTI nonché (C.F. anche quale erede Controparte_5 C.F._9
di (C.F. ; Persona_2 C.F._8
e quali eredi di Parte_3 Parte_4
(C.F. ) Persona_3 C.F._10
(C.F. ) quale erede di Parte_5 C.F._11
(C.F. Persona_2 C.F._8
(C.F. ) Parte_6 C.F._10
(C.F. Parte_7 C.F._12
(C.F. ) Parte_8 C.F._13
EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE DI
[...]
(C.F. ) CP_6 C.F._14
CONVENUTI NON COSTITUITI
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria.
Conclusioni: all'udienza del 20.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore defunto in corso di causa, ha adito questo Tribunale, Persona_1
chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di con ulteriori domande connesse alla prima. Persona_4
Si sono costituiti in giudizio , Persona_3 CP_6 CP_4
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_5
anche quale tutrice di proponendo apposite domande volte Persona_2
all'esatta ricostruzione dell'asse ereditario.
In corso di causa, oltre l'attore, sono defunti costituendosi Persona_2
in prosecuzione come eredi di questo e Parte_5 CP_4 [...] con interruzione del processo e, infine, con CP_6 Persona_3
ulteriore interruzione del processo e successiva riassunzione dello stesso ad opera dei convenuti e CP_4 Controparte_1 CP_2
e successiva costituzione delle parti attrici. Controparte_3
A seguito di plurimi rinvii per la pendenza di trattative finalizzate alla conciliazione della controversia, in data 19.05.2025 la parte attrice, dando atto della conclusione di un contratto con cui le parti hanno sciolto la comunione ereditaria oggetto del presente giudizio e definito consensualmente la lite, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo i contratti conclusi e la nota di trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 20.05.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concordemente dichiarato che il compendio oggetto di causa è stato diviso in via contrattuale trai comproprietari e, pertanto, non sussistendo più alcun interesse alla emissione della sentenza di merito, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Hanno inoltre chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, va accolta la domanda congiunta delle parti di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, va osservato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento positivo o negativo, del diritto azionato. Inoltre, va osservato che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.” (Cass. Civ. n. 16150/2010; Cass. Civ. n. 2063/2014; Cass. Civ.
n. 5188/2015; Cass. Civ. n. 19568/2017; Cass. Civ. n. 25625/2020; Cass. Civ.
n. 30251/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie le parti con atto a rogito del Notaio Per_5
del 29.04.2025 hanno proceduto alla permuta e a cessione di quote allo specifico scopo di transigere la presente controversia, dichiarando all'art. 26 di aver risolto ogni questione connessa alla presente controversia (cfr. atto notarile depositato da parte attrice in data 19.05.2025).
Alla luce del sopravvenuto atto di transazione, con cessione e permuta di quote, le parti hanno dunque proceduto alla risoluzione consensuale della presente controversia, rendendo superflua ogni decisione sulle domande presentate in questa causa.
Pertanto, in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti costituite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Analogamente, in conformità alle richieste congiunte delle parti, le spese processuali devono compensarsi integralmente. Le parti hanno chiesto procedersi alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio.
La richiesta delle parti va accolta, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”
(cfr. Cass. Civ. n. 4331/1994; Cass. Civ. n. 304/1997; Cass. Civ. n. 5587/2007;
Cass. Civ. n. 8991/2012; Cass. Civ. n. 8759/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1577/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Grosseto – Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare, precisamente nota di trascrizione Reg.
Gen. n. 8520 Reg. Part. n. 6487 Presentazione n. 1 del 24.07.2015, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Grosseto, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1577/2015 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in qualità di eredi di
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Per_1 C.F._3
BECHINI DOMENICO e dall'Avv. CASIGLIANI ROBERTA;
ATTRICI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._6 CP_4 C.F._7
in proprio e quale eredi de (C.F. Persona_2
rappresentati e difesi dall'Avv. GIOGLI DANIELA C.F._8
CONVENUTI nonché (C.F. anche quale erede Controparte_5 C.F._9
di (C.F. ; Persona_2 C.F._8
e quali eredi di Parte_3 Parte_4
(C.F. ) Persona_3 C.F._10
(C.F. ) quale erede di Parte_5 C.F._11
(C.F. Persona_2 C.F._8
(C.F. ) Parte_6 C.F._10
(C.F. Parte_7 C.F._12
(C.F. ) Parte_8 C.F._13
EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE DI
[...]
(C.F. ) CP_6 C.F._14
CONVENUTI NON COSTITUITI
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria.
Conclusioni: all'udienza del 20.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore defunto in corso di causa, ha adito questo Tribunale, Persona_1
chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di con ulteriori domande connesse alla prima. Persona_4
Si sono costituiti in giudizio , Persona_3 CP_6 CP_4
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_5
anche quale tutrice di proponendo apposite domande volte Persona_2
all'esatta ricostruzione dell'asse ereditario.
In corso di causa, oltre l'attore, sono defunti costituendosi Persona_2
in prosecuzione come eredi di questo e Parte_5 CP_4 [...] con interruzione del processo e, infine, con CP_6 Persona_3
ulteriore interruzione del processo e successiva riassunzione dello stesso ad opera dei convenuti e CP_4 Controparte_1 CP_2
e successiva costituzione delle parti attrici. Controparte_3
A seguito di plurimi rinvii per la pendenza di trattative finalizzate alla conciliazione della controversia, in data 19.05.2025 la parte attrice, dando atto della conclusione di un contratto con cui le parti hanno sciolto la comunione ereditaria oggetto del presente giudizio e definito consensualmente la lite, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo i contratti conclusi e la nota di trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 20.05.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concordemente dichiarato che il compendio oggetto di causa è stato diviso in via contrattuale trai comproprietari e, pertanto, non sussistendo più alcun interesse alla emissione della sentenza di merito, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Hanno inoltre chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, va accolta la domanda congiunta delle parti di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, va osservato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento positivo o negativo, del diritto azionato. Inoltre, va osservato che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.” (Cass. Civ. n. 16150/2010; Cass. Civ. n. 2063/2014; Cass. Civ.
n. 5188/2015; Cass. Civ. n. 19568/2017; Cass. Civ. n. 25625/2020; Cass. Civ.
n. 30251/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie le parti con atto a rogito del Notaio Per_5
del 29.04.2025 hanno proceduto alla permuta e a cessione di quote allo specifico scopo di transigere la presente controversia, dichiarando all'art. 26 di aver risolto ogni questione connessa alla presente controversia (cfr. atto notarile depositato da parte attrice in data 19.05.2025).
Alla luce del sopravvenuto atto di transazione, con cessione e permuta di quote, le parti hanno dunque proceduto alla risoluzione consensuale della presente controversia, rendendo superflua ogni decisione sulle domande presentate in questa causa.
Pertanto, in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti costituite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Analogamente, in conformità alle richieste congiunte delle parti, le spese processuali devono compensarsi integralmente. Le parti hanno chiesto procedersi alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio.
La richiesta delle parti va accolta, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”
(cfr. Cass. Civ. n. 4331/1994; Cass. Civ. n. 304/1997; Cass. Civ. n. 5587/2007;
Cass. Civ. n. 8991/2012; Cass. Civ. n. 8759/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1577/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Grosseto – Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare, precisamente nota di trascrizione Reg.
Gen. n. 8520 Reg. Part. n. 6487 Presentazione n. 1 del 24.07.2015, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Grosseto, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia