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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
T R A
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI CARLO ALBERTO C.F._2
PARTI ATTRICI
E
C.F. ) cessionaria dei crediti di (già di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, per il tramite della procuratrice speciale in persona del
[...] Controparte_4
legale rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5
CALABRESI ROBERTO e dell'avv. ELISA GABOARDI
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio viene introdotto dai debitori esecutati avverso l'ordinanza del 14.10.2023 resa dal dott. che, decidendo sull'opposizione promossa dinanzi a lui quale giudice procedente, ha CP_6
sospeso la procedura esecutiva immobiliare R.G. es. imm. 1/2021 ritenendo fondata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dai debitori.
I debitori, in particolare, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art.615 e 617 c.p.c., a conferma dell'ordinanza emessa dal G.E. Dott.
Davide Palazzo in data 14/10/2023 e comunicata a mezzo PEC in data 17/10/2023:
1 -Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della per Controparte_7
carenza del potere di rappresentanza e per effetto la legittimazione della cessionaria CP_1
-Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della
[...]
in violazione degli artt. 106 e 132 del TUB, con richiesta di trasmissione degli Parte_3 atti alla locale Procura della Repubblica e all'Ufficio di Sorveglianza della Banca d'Italia per gli ulteriori provvedimenti;
-Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della in Controparte_7
violazione degli artt. 106 e 132 del TUB, con richiesta di trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica e all'Ufficio di Sorveglianza della Banca d'Italia per gli ulteriori incombenti provvedimenti;
-Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale per inesistenza e/o mancanza di procura alle liti legittimante della mandataria in merito alla insanabilità Controparte_4 della stessa in violazione dell'art. 182 c.p.c., e per effetto la legittimazione della cessionaria CP_1
-Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità in capo alla cessionaria CP_2 per inefficacia della cessione per omessa prova dell'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'atto di cessione sulla n violazione dell'art. 58 del TUB;
CP_8
-Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità in capo alla cessionaria per CP_1 inefficacia della cessione per omessa iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'atto di cessione sulla n violazione dell'art. 58 del TUB;
CP_8
-Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità e/o legittimazione della procuratrice mandataria per omessa pubblicazione sulla GURI dell'intervenuto atto di Controparte_4 cessione del ramo d'azienda in violazione dell'art. 58 del TUB;
-Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo giustizia”.
In altri termini, i debitori hanno introdotto il giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia sugli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal giudice e per confermare la decisione del giudice in ordine al difetto di ius postulandi della controparte procedente.
Notorio come il giudizio di opposizione, nella duplice veste di opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, abbia una struttura bifasica in quanto caratterizzato dalla presenza di due fasi.
La prima fase necessaria, regolata dalle norme sul procedimento cautelare, si svolge avanti al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà valutare la proposta opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa, concentrandosi non sulla fondatezza della domanda, quanto
2 piuttosto sulla sussistenza del fumus bonis iuris, ossia sulla sua probabile fondatezza e , sul periculum in mora, ossia il pericolo che la prosecuzione della procedura possa pregiudicare il diritto fatta valere.
La seconda fase, invece, è meramente eventuale, celebrata avanti al giudice di merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione, da introdursi nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione a cura della parte che ne avrà interesse.
È stato più volte ribadito che trattasi di una giudizio a struttura bifasica non a natura unitaria, quanto piuttosto “temperata”, ossia costituito da una fase, quella cautelare, certamente indispensabile all'introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza e dunque l'unitarietà del successivo giudizio di merito, dall'avvio meramente eventuale, avendone il legislatore rimesso l'iniziativa alla “parte interessata”, non necessariamente coincidente con l'originario soggetto opponente.
Va da sé, che all'esito della fase cautelare, qualora il giudicante abbia negato la sospensione, ritenendo che l'esecuzione forzata possa continuare, la parte interessata ad introdurre il giudizio di merito sarà il debitore/opponente, che avrà tutto l'interesse a che sia un altro giudice, quello a cognizione piena,
a valutare il vizio da lui detto con l'atto oppositivo, al fine di ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare.
Qualora, invece, in seguito all'opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione abbia concesso la sospensione della procedura esecutiva, sarà invece il creditore procedente ad essere interessato all'introduzione del giudizio di merito per evitare stabilizzazione del provvedimento di sospensione e, quindi, per scongiurare l'estinzione della procedura esecutiva.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 624 c. p. c. qualora il giudizio di merito non sia stata introdotto nel termine perentorio assegnato ex art. 616 c. p. c., il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio,
l'estinzione del processo ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Disposizione che si applica, in quanto compatibile, anche nell'ipotesi di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 c. p. c.
Nel caso in esame i debitori esecutati hanno ottenuto comunque la sospensione della procedura a nulla rilevando che il giudice abbia omesso di pronunciarsi sulle altre questioni dedotte. Non solo, infatti, la sua pronuncia non avrebbe avuto alcun'efficacia di giudicato e avuto efficacia meramente cautelare ed endoesecutiva, ma il giudice neanche era tenuto ad entrare nel merito delle altre questioni in quanto il difetto di ius postulandi è una questione preliminare di rito.
Peraltro, anche a seguito della mancata introduzione del giudizio di merito, non potrebbe verificarsi alcuna decadenza o impossibilità per i debitori a far accertare le proprie doglianze sollevate nella fase sommaria, in quanto, se – come avvenuto – la parte interessata introduce il merito è in quel procedimento che la controparte può riproporle.
3 In definitiva, a fronte della decisione del giudice dell'esecuzione, le pretese della creditrice procedente sono state integralmente appagate non avendo più la stessa alcun interesse concreto ed attuale all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c. p. c., ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Il principio contenuto nella citata norma, a tenore della quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, costituisce condizione dell'azione anche per le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sussistendo solo quando sia astrattamente configurabile per l'attore un'utilità pratica dall'avvio del giudizio che altrimenti non sarebbe possibile ottenere (Cass.
13906/2002).
In più occasioni gli hanno ribadito come “l'interesse ad agire deve essere concreto ed Parte_4
attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire“ ( Cass. civ. sez. II n. 2057/2019; cass. civ. sez. lavoro n. 4729/2022).
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993; Cass. n 7319/1993), ed
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto.
Nella fattispecie in esame va escluso che gli attori dall'avvio della presente fase di merito possano trarre un'utilità giuridica e pratica, ulteriore e migliorativa rispetto a quella già ottenuta nella conclusa fase cautelare.
Non potendo tale utilità ravvisarsi nell'interesse ad avere un riconoscimento delle proprie prospettazioni difensive, dovendosi, piuttosto, mirare al risultato conseguito, ossia alla sospensione della procedura, ferma la decisione che il Tribunale adotterà nel procedimento di merito, invece correttamente instaurato dal creditore precedente.
Per tali ragioni la domanda proposta dai debitori esecutati deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Da qui anche l'inutilità di riunire il presente procedimento con l'altro giudizio di merito introdotto dal creditore procedente (R.g. n. 43/2024).
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione dell'identità di motivi posti a base del presente giudizio e di quello iscritto al n. 43/2024, per come prospettato dalle stesse parti in causa,
4 nonché dalla circostanza che la decisione della causa è avvenuta sulla base di questione rilevata d'ufficio
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite
Enna, 21.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
T R A
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI CARLO ALBERTO C.F._2
PARTI ATTRICI
E
C.F. ) cessionaria dei crediti di (già di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, per il tramite della procuratrice speciale in persona del
[...] Controparte_4
legale rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5
CALABRESI ROBERTO e dell'avv. ELISA GABOARDI
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio viene introdotto dai debitori esecutati avverso l'ordinanza del 14.10.2023 resa dal dott. che, decidendo sull'opposizione promossa dinanzi a lui quale giudice procedente, ha CP_6
sospeso la procedura esecutiva immobiliare R.G. es. imm. 1/2021 ritenendo fondata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dai debitori.
I debitori, in particolare, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art.615 e 617 c.p.c., a conferma dell'ordinanza emessa dal G.E. Dott.
Davide Palazzo in data 14/10/2023 e comunicata a mezzo PEC in data 17/10/2023:
1 -Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della per Controparte_7
carenza del potere di rappresentanza e per effetto la legittimazione della cessionaria CP_1
-Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della
[...]
in violazione degli artt. 106 e 132 del TUB, con richiesta di trasmissione degli Parte_3 atti alla locale Procura della Repubblica e all'Ufficio di Sorveglianza della Banca d'Italia per gli ulteriori provvedimenti;
-Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della in Controparte_7
violazione degli artt. 106 e 132 del TUB, con richiesta di trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica e all'Ufficio di Sorveglianza della Banca d'Italia per gli ulteriori incombenti provvedimenti;
-Accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale per inesistenza e/o mancanza di procura alle liti legittimante della mandataria in merito alla insanabilità Controparte_4 della stessa in violazione dell'art. 182 c.p.c., e per effetto la legittimazione della cessionaria CP_1
-Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità in capo alla cessionaria CP_2 per inefficacia della cessione per omessa prova dell'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'atto di cessione sulla n violazione dell'art. 58 del TUB;
CP_8
-Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità in capo alla cessionaria per CP_1 inefficacia della cessione per omessa iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'atto di cessione sulla n violazione dell'art. 58 del TUB;
CP_8
-Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità e/o legittimazione della procuratrice mandataria per omessa pubblicazione sulla GURI dell'intervenuto atto di Controparte_4 cessione del ramo d'azienda in violazione dell'art. 58 del TUB;
-Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo giustizia”.
In altri termini, i debitori hanno introdotto il giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia sugli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal giudice e per confermare la decisione del giudice in ordine al difetto di ius postulandi della controparte procedente.
Notorio come il giudizio di opposizione, nella duplice veste di opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, abbia una struttura bifasica in quanto caratterizzato dalla presenza di due fasi.
La prima fase necessaria, regolata dalle norme sul procedimento cautelare, si svolge avanti al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà valutare la proposta opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa, concentrandosi non sulla fondatezza della domanda, quanto
2 piuttosto sulla sussistenza del fumus bonis iuris, ossia sulla sua probabile fondatezza e , sul periculum in mora, ossia il pericolo che la prosecuzione della procedura possa pregiudicare il diritto fatta valere.
La seconda fase, invece, è meramente eventuale, celebrata avanti al giudice di merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione, da introdursi nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione a cura della parte che ne avrà interesse.
È stato più volte ribadito che trattasi di una giudizio a struttura bifasica non a natura unitaria, quanto piuttosto “temperata”, ossia costituito da una fase, quella cautelare, certamente indispensabile all'introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza e dunque l'unitarietà del successivo giudizio di merito, dall'avvio meramente eventuale, avendone il legislatore rimesso l'iniziativa alla “parte interessata”, non necessariamente coincidente con l'originario soggetto opponente.
Va da sé, che all'esito della fase cautelare, qualora il giudicante abbia negato la sospensione, ritenendo che l'esecuzione forzata possa continuare, la parte interessata ad introdurre il giudizio di merito sarà il debitore/opponente, che avrà tutto l'interesse a che sia un altro giudice, quello a cognizione piena,
a valutare il vizio da lui detto con l'atto oppositivo, al fine di ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare.
Qualora, invece, in seguito all'opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione abbia concesso la sospensione della procedura esecutiva, sarà invece il creditore procedente ad essere interessato all'introduzione del giudizio di merito per evitare stabilizzazione del provvedimento di sospensione e, quindi, per scongiurare l'estinzione della procedura esecutiva.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 624 c. p. c. qualora il giudizio di merito non sia stata introdotto nel termine perentorio assegnato ex art. 616 c. p. c., il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio,
l'estinzione del processo ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Disposizione che si applica, in quanto compatibile, anche nell'ipotesi di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 c. p. c.
Nel caso in esame i debitori esecutati hanno ottenuto comunque la sospensione della procedura a nulla rilevando che il giudice abbia omesso di pronunciarsi sulle altre questioni dedotte. Non solo, infatti, la sua pronuncia non avrebbe avuto alcun'efficacia di giudicato e avuto efficacia meramente cautelare ed endoesecutiva, ma il giudice neanche era tenuto ad entrare nel merito delle altre questioni in quanto il difetto di ius postulandi è una questione preliminare di rito.
Peraltro, anche a seguito della mancata introduzione del giudizio di merito, non potrebbe verificarsi alcuna decadenza o impossibilità per i debitori a far accertare le proprie doglianze sollevate nella fase sommaria, in quanto, se – come avvenuto – la parte interessata introduce il merito è in quel procedimento che la controparte può riproporle.
3 In definitiva, a fronte della decisione del giudice dell'esecuzione, le pretese della creditrice procedente sono state integralmente appagate non avendo più la stessa alcun interesse concreto ed attuale all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c. p. c., ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Il principio contenuto nella citata norma, a tenore della quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, costituisce condizione dell'azione anche per le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sussistendo solo quando sia astrattamente configurabile per l'attore un'utilità pratica dall'avvio del giudizio che altrimenti non sarebbe possibile ottenere (Cass.
13906/2002).
In più occasioni gli hanno ribadito come “l'interesse ad agire deve essere concreto ed Parte_4
attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire“ ( Cass. civ. sez. II n. 2057/2019; cass. civ. sez. lavoro n. 4729/2022).
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993; Cass. n 7319/1993), ed
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto.
Nella fattispecie in esame va escluso che gli attori dall'avvio della presente fase di merito possano trarre un'utilità giuridica e pratica, ulteriore e migliorativa rispetto a quella già ottenuta nella conclusa fase cautelare.
Non potendo tale utilità ravvisarsi nell'interesse ad avere un riconoscimento delle proprie prospettazioni difensive, dovendosi, piuttosto, mirare al risultato conseguito, ossia alla sospensione della procedura, ferma la decisione che il Tribunale adotterà nel procedimento di merito, invece correttamente instaurato dal creditore precedente.
Per tali ragioni la domanda proposta dai debitori esecutati deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Da qui anche l'inutilità di riunire il presente procedimento con l'altro giudizio di merito introdotto dal creditore procedente (R.g. n. 43/2024).
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione dell'identità di motivi posti a base del presente giudizio e di quello iscritto al n. 43/2024, per come prospettato dalle stesse parti in causa,
4 nonché dalla circostanza che la decisione della causa è avvenuta sulla base di questione rilevata d'ufficio
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite
Enna, 21.5.2025
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