Versione
16 aprile 1988
16 aprile 1988
Art. 3. Diniego di giustizia 1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non e' previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.
2. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessita', il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, puo' aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la liberta' personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si e' verificata una situazione o e' decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della liberta' personale.
2. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessita', il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, puo' aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la liberta' personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si e' verificata una situazione o e' decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della liberta' personale.
Commentari • 30
- 1. La revocazione e l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 4 cod. proc. civ.https://www.iusinitinere.it/ · 5.5845757
[…] C'è chi ha già denunciato in dottrina l'assurdità di ammettere « un sistema giuridico che non offra sicura tutela in tutti i casi in cui il giudice abbia travisato il fatto o le prove, anche alla luce della circostanza che, oggi, per effetto della modifica operata dalla legge n. 18/2015 all'art. 3 della legge n. 117/1988, è prevista la condanna dello Stato per i provvedimenti giudiziari emessi in base a travisamento del fatto o delle prove»[7], ma il nostro ordinamento non ha ancora provveduto adeguatamente sul punto. […]
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Giurisprudenza • 140
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 519Provvedimento: […] Eccependo dunque una violazione dell'art. 3 della legge 117/1988, ossia una ipotesi di diniego di giustizia, instava per il risarcimento del danno quantificato in € 1.000.000 o nella diversa somma di giustizia. […] dell'ufficio giudicante ex art. 3 legge 117/1988, il quale tuttavia impone che la parte inoltri apposita istanza per l'adozione del provvedimento e il giudice ometta il suo deposito entro trenta giorni dalla richiesta, salva proroga motivata del dirigente dell'ufficio giudiziario.Leggi di più...
- diniego di giustizia·
- art. 2 legge 117/1988·
- danno non patrimoniale·
- responsabilità civile dei magistrati·
- decadenza dall'azione risarcitoria·
- messa in mora·
- affidamento condiviso·
- irragionevole durata del processo·
- art. 3 legge 117/1988·
- diritto di visita