2. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessita', il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, puo' aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la liberta' personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si e' verificata una situazione o e' decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della liberta' personale.