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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 163-1/2025, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 20/02/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], v. Fornace Braccini, 11/A, rappresentata assistita e difesa dall'avv.
RA BB, CF , con domicilio eletto presso il suo studio sito C.F._2
in Pontedera, P.zza della Concordia, 11 indirizzo pec
Email_1
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025,
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di Persona_1
OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dalle vicende legate alla grave crisi e successivo indebitamento della famiglia di origine, dopo la perdita del lavoro da parte della madre e soprattutto a seguito della grave depressione del fratello maggiore, con il quale la ricorrente ha continuato a vivere nella casa dei genitori fino al
2024, situazione che ha assorbito le energie e anche le risorse economiche della famiglia.
La ricorrente ha allegato, infatti, di avere acceso numerosi finanziamenti per aiutare la famiglia. La difficile situazione economica è stata aggravata dallo sviluppo nella ricorrente di una dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, favorita anche dalla sua difficile situazione familiare ed economica.
3. La ricorrente è qualificabile come “consumatrice” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto debiti per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Ella svolge l'attività di operatore socio - sanitario a tempo indeterminato presso l' come lavoratrice Parte_2
dipendente a tempo indeterminato.
4. Sulla parte ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata: nei confronti di OS TO PA un debito di € 32.522,37
-nei confronti di TA PA un debito di € 29.070,00
-nei confronti di INPS un debito di € 5.689,49
-nei confronti di ME un debito di € 50.460,56.
La debitoria, come si evince dal riepilogo che precede e come risulta dalla relazione del
Professionista attestatore, ammonta a complessivi € 117.742,42 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per finanziamenti. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dalla ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria della ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio della ricorrente risulta composto dal solo reddito personale della stessa, atteso che in qualità di dipendenti percepisce una retribuzione mensile netta di circa €
1.600,00. Non dispone di altri redditi, né di beni mobili o immobili.
In aggiunta, la sig.ra ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la Pt_1
somma di € 1.000,00 disponibile immediatamente e di € 15.000,00 messi a disposizione dal compagno mediante prestito infruttifero.
6. La ricorrente è l'unica componente del suo nucleo familiare. Le spese necessarie al suo fabbisogno vengono quantificate in circa € 1.500,00, dettagliate nella tabella di seguito riportata: canone locazione € 500,00
Spese alimentari e per la casa € 400,00
Bollette ed utenze € 100,00
Spese mediche € 280,00
Spese sportive e di benessere € 100,00
Igiene personale € 70,00
La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il dott.
[...]
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata Per_1
elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
16.000,00 riveniente dal finanziamento infruttifero del compagno e dalla somma risparmiata dalla debitrice sovraindebitata.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede una soddisfazione falcidiata dei creditori, mediante il versamento delle somme indicate ai creditori secondo le relative cause di prelazione, secondo le modalità indicate nella tabella sottostante:
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano può ritenersi fondatamente attendibile.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, vista la modesta possibilità di risparmio della debitrice e l'assenza di beni immobili di sua proprietà o di beni mobili registrati. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Il GD con decreto del 3/9/2025 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 28/10/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte, dando atto che non sono pervenute osservazioni dai creditori.
15. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione.
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Ella non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da (C.F.: ), Parte_1 C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...], v. Fornace Braccini, 11/A, DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice:
1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 4/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 163-1/2025, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 20/02/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], v. Fornace Braccini, 11/A, rappresentata assistita e difesa dall'avv.
RA BB, CF , con domicilio eletto presso il suo studio sito C.F._2
in Pontedera, P.zza della Concordia, 11 indirizzo pec
Email_1
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025,
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di Persona_1
OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dalle vicende legate alla grave crisi e successivo indebitamento della famiglia di origine, dopo la perdita del lavoro da parte della madre e soprattutto a seguito della grave depressione del fratello maggiore, con il quale la ricorrente ha continuato a vivere nella casa dei genitori fino al
2024, situazione che ha assorbito le energie e anche le risorse economiche della famiglia.
La ricorrente ha allegato, infatti, di avere acceso numerosi finanziamenti per aiutare la famiglia. La difficile situazione economica è stata aggravata dallo sviluppo nella ricorrente di una dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, favorita anche dalla sua difficile situazione familiare ed economica.
3. La ricorrente è qualificabile come “consumatrice” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto debiti per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Ella svolge l'attività di operatore socio - sanitario a tempo indeterminato presso l' come lavoratrice Parte_2
dipendente a tempo indeterminato.
4. Sulla parte ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata: nei confronti di OS TO PA un debito di € 32.522,37
-nei confronti di TA PA un debito di € 29.070,00
-nei confronti di INPS un debito di € 5.689,49
-nei confronti di ME un debito di € 50.460,56.
La debitoria, come si evince dal riepilogo che precede e come risulta dalla relazione del
Professionista attestatore, ammonta a complessivi € 117.742,42 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per finanziamenti. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dalla ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria della ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio della ricorrente risulta composto dal solo reddito personale della stessa, atteso che in qualità di dipendenti percepisce una retribuzione mensile netta di circa €
1.600,00. Non dispone di altri redditi, né di beni mobili o immobili.
In aggiunta, la sig.ra ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la Pt_1
somma di € 1.000,00 disponibile immediatamente e di € 15.000,00 messi a disposizione dal compagno mediante prestito infruttifero.
6. La ricorrente è l'unica componente del suo nucleo familiare. Le spese necessarie al suo fabbisogno vengono quantificate in circa € 1.500,00, dettagliate nella tabella di seguito riportata: canone locazione € 500,00
Spese alimentari e per la casa € 400,00
Bollette ed utenze € 100,00
Spese mediche € 280,00
Spese sportive e di benessere € 100,00
Igiene personale € 70,00
La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il dott.
[...]
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata Per_1
elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
16.000,00 riveniente dal finanziamento infruttifero del compagno e dalla somma risparmiata dalla debitrice sovraindebitata.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede una soddisfazione falcidiata dei creditori, mediante il versamento delle somme indicate ai creditori secondo le relative cause di prelazione, secondo le modalità indicate nella tabella sottostante:
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano può ritenersi fondatamente attendibile.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, vista la modesta possibilità di risparmio della debitrice e l'assenza di beni immobili di sua proprietà o di beni mobili registrati. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Il GD con decreto del 3/9/2025 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 28/10/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte, dando atto che non sono pervenute osservazioni dai creditori.
15. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione.
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Ella non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da (C.F.: ), Parte_1 C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...], v. Fornace Braccini, 11/A, DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice:
1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 4/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi