Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 3
Il requisito di specialità della procura per ricorrere per cassazione deve ritenersi soddisfatto quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione presenta a margine o in calce una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, dovendo detta procura, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario, ritenersi conferita per il giudizio di cassazione.
L'eccezione relativa alla novità della domanda nel corso del giudizio di primo grado non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Il divieto imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E di condannare la P.A. ad un "facere" specifico, non opera nel caso in cui sia stata richiesta al giudice ordinario la rimozione di situazioni materiali riconducibili all'attività della P.A. che si presentino in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia di diritti soggettivi altrui. In tal caso, infatti, non viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale, della stessa P.A. ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino. Nè rileva che l'azione contro la P.A. sia stata proposta a tutela di un diritto suscettibile di affievolimento, quale il diritto di proprietà, ove manchi un provvedimento ablativo idoneo a comprimere o a degradare i diritti dei privati (fattispecie in tema di danni cagionati a proprietà private da lavori di sistemazione stradale).
Commentari • 6
- 1. Quale tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenutiAndrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Quale tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenutiAndrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Le amministrazioni comunali e i diritti dei cittadini molestatiA Cura Di Silvana Bini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 24 giugno 2023
- 4. Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturniMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 6 giugno 2023
Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturni: con questa conclusione, la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023) ha già cominciato a spaventare i Comuni. La Cassazione ha accolto il ricorso di due coniugi che avevano convenuto in giudizio il proprio Comune di residenza, deducendo la responsabilità della pubblica amministrazione per le immissioni di rumore nella propria abitazione. Nel caso affrontato dalla Corte, gli schiamazzi erano quelli dei clienti degli esercizi commerciali ubicati nella via di residenza degli attori. Nelle sere di fine settimana del periodo estivo, tali clienti si trattenevano in strada …
Leggi di più… - 5. Quando il Comune paga i danni da movidaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELDO LONGO - Presidente -
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 03867/1997 R.G.) proposto da:
Provincia Regionale di Siracusa, in persona del presidente pro tempore avv. Mario Cavallaro, elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Pietro Romano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO LV;
ER EM;
DO GI
- intimati -
nonché
sul ricorso (n. 05763/1997) proposto da:
DO LV, ER EM, DO GI, elettivamente domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99 (studio avv. D'Alessio), presso l'avv. Mario FIaccavento, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
Provincia Regionale di Siracusa;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 72/96 (R.G. n. 57 del 1993) del 17 novembre 1995, deliberata il 22 novembre 1995 e pubblicata il 7 febbraio 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Gian Paolo Zanchini, difensore della ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 24 marzo 1987 DO LV, ER UE e DO GI convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Siracusa, l'amministrazione provinciale di quella città.
Premesso che a seguito di alcuni lavori, di sistemazione e bitumazione delle strade provinciali Falabia - Castelluccio e Castelluccio - Mezzogregorio, a causa della alterazione del preesistente stato dei luoghi e della variazione del normale deflusso delle acque piovane, durante le piogge si verificavano allagamenti in alcuni fondi di loro proprietà, con gravi danni alle colture e alle caratteristiche del suolo e perdita del prodotto, gli attori chiedevano la condanna della Provincia regionale di Siracusa che aveva eseguito i lavori in questione alla esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause dei danni lamentati nonché al risarcimento dei danni patiti, da liquidare nella somma di lire 30 milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione provinciale convenuta resisteva alle avverse pretese, eccependone l'infondatezza. Svoltasi l'istruttoria del caso, il tribunale adito, con sentenza 27 dicembre 1991, rigettata la domanda di condanna della Provincia alla eliminazione delle cause del danno, condannava la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di lire 8.540.000 per danno emergente e di lire 40 milioni per lucro cessante. Gravata tale pronunzia in via principale da DO LV, ER EM e DO GI, e - in via incidentale - dalla Provincia regionale di Siracusa, la Corte di appello di Catania, con sentenza 17 novembre 1995, deliberata il 22 novembre 1995 e pubblicata il 7 febbraio 1996, rigettato l'appello incidentale, nonché il primo motivo dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza 27 dicembre 1991 del tribunale di Siracusa, ha condannato l'appellata al pagamento in favore degli appellati della somma di lire 5.315.360 per ogni gli interessi legali e la rivalutazione come specificato in motivazione.
Disattesa, in limine, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, essendo stato accertato che - in realtà - questi erano titolari, quali proprietari, utilisti e usufruttuari, dei diritti relativi al fondo oggetto di controversia, la corte di appello ha escluso, ancora, che il diritto azionato fosse prescritto. Premesso che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato e che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con quale si inizia un giudizio, di cognizione, conservativo o esecutivo, i giudici del merito hanno evidenziato che gli attori, con istanza del novembre 1985 avevano instaurato un procedimento di istruzione tecnica preventiva, cui era seguito, nel marzo del 1987, il giudizio di cognizione, per cui nessuna prescrizione si era maturata con riguardo ai danni patiti dagli attori negli anni dal 1982 in poi.
Quanto alla responsabilità della Provincia per i danni lamentati la Corte di appello ha evidenziato - ancora - che il tribunale di Siracusa aveva indicato in maniera congrua e adeguata gli argomenti in base ai quali aveva fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica, dimostrando di avere tenuto presenti gli accertamenti eseguiti, le valutazioni tecniche e le ragioni poste dal consulente a sostegno delle conclusioni adottate, sottolineando, altresi, come gli accertamenti del c.t.u. trovassero conferma nelle risultanze della prova orale esperita (avendo i testi escussi concorde mente riferito che prima dell'esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade e di modificazione delle opere di captazione delle acque piovane nei fondi a valle non si erano verificati allagamenti).
Escluso, anche per la estrema genericità della doglianza, che i primi giudici avessero fatto malgoverno delle risultanze di causa, nell'escludere, sotto il profilo di cui all'art. 1227 c.c., un concorso di colpa dei danneggiati, la Corte di appello ha affermato, in fine, che esattamente i primi giudici avevano escluso che potesse trovare accoglimento la domanda proposta dagli attori - appellanti incidentali diretta alla con danna della Amministrazione provinciale alla esecuzione delle opere necessarie alla rimessione in pristino stato dei luoghi, stante il limite posto dall'art. 4, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E ai poteri del giudice ordinario.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso principale, affidato a 5 motivi, illustrato da memoria, la Provincia Regionale di Siracusa, cui resi stono con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, DO LV, ER EM e DO GI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione Provinciale di Siracusa denunziando "violazione de gli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.", censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha condannato essa concludente al ristoro dei danni provocati dalle acque nel 1982, ancorché una tale domanda fosse stata introdotta in causa dagli attori, senza accettazione del contraddittorio da parte di essa concludente, esclusivamente in occasione dell'atto di appello.
3. La censura non può trovare accoglimento.
Premesso che il presente giudizio era pendente alla data del 30 aprile 1995 e che, pertanto, nello stesso non trova applicazione l'art. 183 c.p.c. nel testo come sostituito dall'art. 17, l. 26 novembre 1990, n. 353, in tema di nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, si osserva - come risulta dall'esame degli atti, consentito nella specie a questa Corte attesa la natura in procedendo del vizio denunciato - che la "nuova" domanda, di risarcimento dei danni patiti nel corso dell'anno 1982, è stata introdotta in causa dagli attori non per la prima volta nell'atto di appello - in violazione dell'art. 345 c.p.c.- come si afferma in ricorso, ma nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al tribunale, senza che nella stessa occasione nulla eccepisse la difesa della Amministrazione Provinciale, in merito alla violazione del combinato disposto di cui agli artt. 183 e 184 C.P.C, in tema di domande nuove nel corso del giudizio di primo grado. Ancorché - alla luce di una recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, fatta propria anche dalle Sezioni Unite (in sede di risoluzione di un contrasto giurisprudenza sul punto, cfr., in particolare, Cass., sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712) - ove una nuova domanda sia stata introdotta, in sede di precisazione delle conclusioni, al termine del giudizio di primo grado, non possa attribuirsi valore concludente della avvenuta accettazione del contraddittorio al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza (in tale senso, altresì, recentemente, Cass. 8 aprile 1998, n. 3635), nella specie la deduzione dalla Provincia di Siracusa, per avere la Corte del merito esaminato nel merito una domanda tardivamente introdotta in causa in primo grado, è, comunque, inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo - in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che la eccezione relativa alla novità della domanda nel corso del giudizio di primo grado non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 1997, n. 2674).
4. Con il secondo motivo l'Amministrazione provinciale, lamentando "violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, quanto al danno per lucro cessante sino al 1985.
Si osserva, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che parte attrice non aveva offerto alcuna prova, sulla reale sussistenza di un danno per lucro cessante, anteriormente all'accertamento effettuato con l'istruttoria preventiva.
5. Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza gravata - ed è ammesso, del resto, dalla stessa ricorrente principale, allorché questa afferma [cfr., al riguardo, memoria ex art. 378 c.p.c.] di avere "sempre contestato i criteri di determinazione e quantificazione del danno] - il c.t.u. ha accertato l'esistenza di danni, per lucro cessante, verificatisi nell'arco di dodici anni, e, in particolare, tra il 1977 e il 1989:
è palese, pertanto, da un lato, che certamente gli attori in primo grado avevano dato la prova dei propri assunti, anche con riferimento all'esistenza di danni per lucro cessante per gli anni anteriori al 1985, dall'altro - come correttamente eccepito dalla difesa dei controricorrenti che con la deduzione in questione la ricorrente pur apparentemente - denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in realtà - contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, sollecita una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quel la compiuta dal giudice del merito.
6. Con il terzo motivo - obiettivamente di difficile lettura - la ricorrente principale, lamentando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia già prospettato dalla parte interessata (art. 360 n. 5, c.p.c.)", censura la sentenza gravata da un lato - quanto al danno
"per lucro cessante" perché questa avrebbe "valutato in maniera insufficiente e contraddittoria gli elementi della consulenza tecnica utilizzati a base del proprio ragionamento", dall'altro, con specifico riferimento al [diverso] "danno emergente" perché "in ogni caso avendo la Corte utilizzato per il proprio convincimento esclusivamente la consulenza tecnica, recependone integralmente il contenuto, il vizio di ragionamento di tale atto si riflette come vizio di motivazione della impugnata sentenza".
7. La censura non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei dedotti profili.
7.1. Quanto al primo (valutazione in maniera in sufficiente e contraddittoria degli elementi della consulenza tecnica utilizzati a base del proprio convincimento, nella liquidazione del danno per lucro cessante) è sufficiente considerare che - come ammette la stessa ricorrente - il giudice di appello - lungi dal malamente e contraddittoriamente interpretare le risultanze della relazione di consulenza, come si assume nel motivo - si è limitato a fare proprie le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio. Quest'ultimo, in particolare, ha accertato, da un lato, che il ruscellamento delle acque piovane, con conseguente perdita del prodotto, non interessava tutto il fondo di proprietà degli attori (esteso oltre 27 et tari), ma solo una sua parte, per una superficie di ha. 5.89.42; dall'altro, che il reddito medio, annuale, per ettaro, è stato - per gli anni considerati - di lire 800.000 . Avendo la Corte di appello fatto propri tali dati ed essendo pervenuta a quantificare il lucro cessante, per ogni anno, in lire 4.714.360, è palese che la in sufficienza e contraddittorietà della valutazione della consulenza tecnica in atti, dedotta con la prima parte del motivo in esame, non sussiste.
7.2. Nella sua seconda parte - in particolare ove si denuncia un vizio di ragionamento della consulenza tecnica nel quantificare il danno emergente - il motivo è inammissibile.
Almeno sotto due - concorrenti - profili.
7.2.1. In primo luogo in quanto la ricorrente nel denunciare che "non è certamente possibile reintegrare la fertilità di ha 5.89.42 di terreno con l'asportazione di soli mc 400 di materiale alluvionale ... e con la pulitura e ripristino per soli ml 520 dei fossati di scolo esistenti, oltre la modesta entità delle spese individuate per la concimazione straordinaria", deduce - in buona sostanza - che il danno emergente è ben maggiore di quello ritenuto dal consulente tecnico di ufficio, nonché dai giudici di merito.
Poiché nella specie l'attuale ricorrente non è la parte "danneggiata", ma quella "danneggiante", tenuta al risarcimento dei relativi danni, è palese la carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) della stessa, a censurare un capo della pronunzia che non pregiudica essa concludente, ma la sua controparte.
7.2.2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che nella specie la ricorrente Amministrazione provinciale, pur denunciando, nella intestazione del motivo, un vizio di ragionamento del consulente tecnico, acriticamente fatto proprio dal giudice, in realtà si limita - inammissibilmente e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - a contrapporre alla valutazione, strettamente tecnica, del consulente un proprio, personale, giudizio, non suffragato se non con riferimento al rinvio alla comune esperienza e conoscenza (senza tenere presente che non rientra certamente tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c. [cioè tra le nozioni che fanno parte del bagaglio di conoscenza di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico, senza necessità di ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici: Cass. 11 marzo 1995, n. 2859], l'entità delle opere da eseguire su un mandorleto di oltre 5 ettari in caso di ruscellamento delle acque piovane).
8. Con il quarto motivo il ricorrente principale, denunziando, ancora, "violazione dell'art. 1227 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)", censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso, nel verificarsi dei danni lamentati dalle controparte, un concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c. I giudici di appello - si osserva nel motivo - hanno rigettato la deduzione della Amministrazione provinciale sul rilievo che "gli attori non avrebbero potuto eseguire alcun intervento per eliminare le cause del danno", con ciò - peraltro - contraddicendo quanto affermato nella stessa sentenza allorché è stato addebitato alla Provincia di non avere fatto nulla per ripor tare il terreno alla situazione originaria, e di non avere corrisposto ai danneggiati la somma occorrente per ripristinare la produttività del fondo. In realtà - conclude sul punto la difesa della riorrente - i creditori avrebbero potuto evitare i danni ulteriori anticipando la somma occorrente per ripristinare la produttività del fondo e evitando di abbandonare totalmente le colture.
9. Il motivo non può trovare accoglimento.
Deve escludersi, decisamente, che esista, nella sentenza impugnata la contraddittorietà di motivazione denunciata.
Pacifico - come accertato in linea di fatto e non contestato - che solo con la realizzazione di opere sulle strade pubbliche, tali da consentire un normale scorrimento delle acque, il terreno dei controricorrenti potrà tornare ad avere la sua normale produttività, e certo, altresì, che tali opere non possono essere realizzate (su proprietà demaniale) direttamente dai controricorrenti, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno escluso l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 1227 c.c. 10. Quanto al ricorso incidentale la difesa della ricorrente principale ne eccepisce - in limine - la inammissibilità sotto due profili:
- da un lato, perché il mandato rilasciato dagli DO e della ER al proprio difensore, avv. Mario FIACCAVENTO, a margine del controricorso - ricorso in cidentale, sarebbe privo del carattere della specialità (essendo formulato in termini generici: "nomino procuratore e difensore l'avv. ... presso il cui studio in Roma eleggo domicilio");
- dall'altro. in quanto "manca ... del tutto la prova che il conferimento del mandato sia stato della parte conferito ai fini del compimento della attività processuale in questione". 11. L'eccezione è infondata, sotto entrambi i profili. 11.1. Quanto al primo (presunto difetto di specificità del mandato ad litem conferito dai ricorrenti incidentali all'avv. FIACCAVENTO), non può non ribadirsi che al momento - a seguito dell'intervento di Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2646 - costituisce diritto vivente, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'affermazione secondo cui quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presenta a margine o in calce una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa per ciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere. Come - in particolare - ritenuto dalla pronuncia sopra ricordata, depone, per la validità di siffatta procura, l'art. 83 c.p.c., il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dare luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere prevalentemente - ancorché non esclusivamente - privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura - il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento - e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione del l'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte. 11.2. Quanto al secondo profilo di pretesa inammissibilità del ricorso incidentale (mancata indicazione della data in cui la procura è stata rilasciata) si osserva che perché il ricorso (o il ricorso incidentale) per cassazione sia ammissibile, sotto il profilo di cui all'art. 365 c.p.c., lo stesso deve essere sotto scritto da un difensore iscritto nell'apposito albo, munito di procura "speciale". Al riguardo è essenziale, esclusivamente, da una parte, che la procura stessa sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del contro ricorso) [circostanza nella specie incontroversa, atteso che la procura stessa è trascritta anche nella copia notificata del controricorso], dall'altra, che la stessa, oltre a investire, espressamente, il difensore nominato del potere di proporre ricorso per cassazione, sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza che con il ricorso si intende impugnare [altra circostanza indubitabile nel caso concreto, facendosi menzione nell'atto in margine al quale la procura è stata apposta della sentenza gravata, indicata sia nei suoi estremi che nel suo contenuto].
Come è irrilevante, pertanto, che il mandato a margine, rilasciato in data successiva alla sentenza impugnata, sia stato conferito in data anteriore non solo alla notifica del ricorso ma anche a quella di redazione del ricorso stesso (indicata al termine dell'atto) (da ultimo, in tale senso, Cass. 16 novembre 1998 n. 11533, specie in motivazione) , così non può che ribadirsi - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata - che non è causa di nullità del mandato ad litem (non prevista da alcuna disposizione di legge) e di inammissibilità del ricorso (principale o incidentale, o del controricorso) la circostanza che in calce al mandato apposto a margine di uno dei riferiti atti non sia indicata la data del rilascio (cfr., ad esempio, Cass. 1 febbraio 1992 n. 1076). 12. Premesso quanto sopra si osserva che con l'unico motivo i ricorrenti incidentali denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 4, comma 2, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Motivazione erronea" censurano la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha affermato che la condanna della p.a. a un facere specifico - nella specie: esecuzione delle opere necessarie alla modificazione dell'attuale stato dei luoghi e alla eliminazione dell'innaturale deflusso delle acque nei fondi dei ricorrenti incidentali - "va esclusa rispetto ai diritti suscettibili giustappunto di affievolimento quale quello di proprietà, in ordine ai quali il limite dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 [all. E] resta invalicabile".
I giudici del merito hanno motivato il rigetto, della domanda attrice sul rilievo che "non è in conte stazione che i lavori di sistemazione delle strade [oggetto di controversia] siano stati preceduti da provvedimenti che costituiscono espressione della funzione amministrativa, funzione che implica esercizio di potestà discrezionale e scelte tecniche, per cui ordinare l'esecuzione di lavori atti ad eliminare le cause del danno, incidendo su tali provvedimenti costituirebbe interferenza sull'esercizio della potestà pubblica", tenuto presente che "il pregiudizio lamentato ... non l'effetto di carenza nell'esecuzione dei lavori, ma è il risultato diretto del modo con cui l'opera è stata progettata e realizzata per cui l'ordine di apportare modifiche all'opera inciderebbe sui provvedimenti amministrativi che la riguardano (scelta del progetto, finanziamento, ecc.)".
Osserva - ancora - la difesa della ricorrente principale, al fine di dimostrare l'esattezza della conclusione fatta propria dai giudici di merito, che la con danna della pubblica amministrazione ad un fare è - in tesi, alla luce del l'insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 20 febbraio 1992, n. 2092 e dei corollari che da questa ha tratto un suo commentatore - possibile so lo allorché l'opera realizzata dalla pubblica amministrazione - e di cui si vuole una modifica - sia tale da incidere sul diritto alla salute (cioè su un diritto non suscettibile di affievolimento), e non nel caso, come nella specie, in cui l'opera pubblica viene ad incidere su diritti suscettibili di affievolimento, quale il diritto di proprietà.
13. Il motivo è fondato.
Proprio in sede di esame di fattispecie pressoché identiche a quella ora in discussione questa Corte ha - in molteplici occasioni - affermato:
- qualora il Comune, con lavori di sistemazione stradale per lo scolo delle acque, ne provochi il deflusso nel fondo altrui, deve riconoscersi al proprietario del fondo medesimo la facoltà di denunciare la lesione dei suoi diritti davanti al giudice ordinario ove difetti un provvedimento di tipo ablativo, idoneo a comprimere o degradare quei diritti, tenendo conto che siffatto provvedimento non è ravvisabile nella mera deliberazione della giunta municipale di dare corso ai lavori (per la radicale carenza di potere espropriativo da parte di tale organo) (Cass. , sez. un. , 8 agosto 1989 n. 3654);
- con riguardo al pregiudizio che possa derivare all'immobile limitrofo dalla omessa manutenzione di strada pubblica, ovvero, in generale, dall'inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi, deve riconoscersi la proponibilità contro l'amministrazione di azione di denuncia di danno temuto, secondo la previsione dell'art. 1172 c.c., vertendosi in tema di comportamenti materiali, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, in relazione ai quali rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario la condanna dell'amministrazione medesima ad un facere (Cass., sez. un., 5 giugno 1989 n. 2692). In particolare, come statuito da Cass., sez. un., 29 novembre 1988, n. 6475, il principio desumibile dall'art. 4, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E - di divieto per il giudice ordinario di imporre un facere alla Pubblica Amministrazione (principio peraltro di carattere ordinario e non costituzionale che già conosce deroghe nel vigente sistema positivo: cfr. Cass., sez. un. , 21 novembre 1986 n. 6840) - ha lo scopo di evitare che la pronuncia giudiziaria venga ad incidere sul potere decisionale attribuito alla Pubblica Amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. Una tale ragione - peraltro - all'evidenza non sussiste allorquando si tratti, non già dell'adozione di provvedimenti nell'ambito di svolgimento dell'azione amministrativa, bensì della rimozione di situazioni materiali, riconducibili all'iniziativa della Pubblica Amministrazione, che si presentino in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia di diritti soggettivi altrui.
In tal caso infatti non viene in discussione l'esercizio del potere - normalmente discrezionale - della stessa Pubblica Amministrazione, ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità, per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita, per l'appunto, da un tale ripristino. In ipotesi del genere non si tratta pertanto in alcun modo di revocare o modificare un atto amministrativo secondo la formula del richiamato art. 4, comma 2, della legge n. 2248 del 1865 All. E o comunque di annullarlo o sostituirlo, ma di pervenire a quella tutela di diritti soggettivi altrui che può essere realizzata esclusivamente attraverso la rimozione della situazione di danno o pericolo (cfr., sulla tematica, Cass., sez. un., 17 novembre 1984, n. 5834 e 15 luglio 1986, n. 4566) . Come, pertanto, qualora la pubblica Amministrazione, nel ricostruire un muro di protezione lungo la strada pubblica, in attuazione di delibera avente ad oggetto esclusivamente la conservazione del bene demaniale, ostruisca l'accesso ad un fondo del privato, deve riconoscersi a questi la facoltà di adire il giudice ordinario con azione possessoria, posto che detto comportamento, ancorché diretto al perseguimento di finalità istituzionali, concreta mera condotta materiale (e non esecuzione di un provvedimento autoritativo nei confronti degli amministrati), rispetto alla quale non opera il divieto di condanna ad un facere di cui al l'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E. (Cass., sez. un., 23 gennaio 1991 n. 596. Per
una fattispecie analoga, altresì, Cass., sez. un., 2 ottobre 1989, n. 3950), così deve escludersi che nella specie esorbiti dai limiti posti dall'art. 4 della più volte ricordata l. 2248 del 1865, il richiesto provvedimento di condanna della provincia di Siracusa all'esecuzione delle opere necessarie perché non abbiano a ripetersi, per il futuro, i lamentati allagamenti dei fondi degli attuali ricorrenti incidentali.
Con riguardo - in particolare - al pregiudizio che possa derivare all'immobile limitrofo dalla omessa manutenzione di strada pubblica, ovvero, in generale, dalla inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi deve riconoscersi la proponibilità contro l'amministrazione non solo di azione di denuncia di danno te muto, secondo la previsione dell'art. 1172 c.c. (Cass., sez. un., 5 giugno 1989, n. 2692), ma anche della azione di condanna alla eliminazione, vertendosi - comunque - in tema di comportamenti materiali, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, e in relazione ai quali rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario la condanna dell'amministrazione medesima ad un facere (Cass., sez. un., 5 giugno 1989, n. 2692, cit.). 14. Irrilevanti - al fine del decidere e di pervenire ad una diversa conclusione della lite infine - sono i rilievi, sopra riferiti, svolti dalla sentenza gravata come dal ricorrente principale a sostegno della pronuncia impugnata, allorché si adombra che nella specie - contrariamente a quanto verificatosi nella vicenda conclusasi con la sentenza 20 febbraio 1992, n. 2092 di questa Corte regolatrice - i privati non agiscono a tutela di un diritto non suscettibile di affievolimento per effetto dell'azione amministrativa (cioè del di ritto alla salute), ma di un diritto certamente suscettibile di affievolimento, quale il diritto di proprietà. Ciò che rileva - infatti - non è la possibilità in tesi - per la pubblica amministrazione, di affievolire il diritto soggettivo a tutela del quale il privato promuove l'azione giudiziaria, ma la circostanza che esista un "provvedimento amministrativo" che quel "diritto soggettivo" abbia degradato a rango di "interesse legittimo".
Certo, pertanto, che nella specie mai è stato adottato dalla Provincia ricorrente - o da altra autorità amministrativa - un provvedimento ablatorio ai danni degli attuali ricorrenti incidentali, e con il quale gli stessi sono stati privati della proprietà dei fondi in discussione o i fondi stessi sono stati assoggettati ad una "servitù" in favore della limitrofa strada, è palese che malamente è stato invocato, dalla pronuncia gravata, il limite posto alla autorità giudiziaria ordinaria dall'art. 4, l. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E.
L'ordine, infatti, di apportare modifiche allo stato dei luoghi e di fare sì che le strade in questione vengano realizzate dalla provincia di Siracusa secondo criteri tali da non essere causa di danno per le proprietà finitime non viene in alcun modo ad incidere sulle prerogative delle p.a. e sulle sue scelte discrezionali (in ordine alla scelta del tracciato, del progetto, alle modalità del finanziamento e quanto altro sia indispensabile per la realizzazione delle strade in questione).
15. Non essendosi la Corte del merito attenuta ai principi di diritto che precedono è palese - come anticipato - che la sentenza impugnata, nella parte de qua deve essere cassata (con assorbimento, per l'effetto, del quinto ed ultimo motivo del ricorso principale, relativo alla statuizione sulle spese di causa contenuta nella sentenza gravata) con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania la quale provvederà, altresì, sulle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi,
rigetta i primo quattro motivi del ricorso principale, accoglie quello incidentale,
dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale, cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione III civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999