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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 85-1/ 2025
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Alessia Pecoraro Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
C.F. , residente in [...] alla Parte_1 C.F._1
Contrada Macchia, n. 3, e C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Colliano (SA) alla Contrada Macchia, 3 rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Capo del
Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, Corso
Garibaldi n. 142, giusta procura alle liti allegata agli atti;
RICORRENTI ESPONE LE SEGUENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), gli istanti dichiaravano di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2 del Codice della Crisi ex Legge 3/2012, derivante dal perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni anche in chiave prospettica. I debitori, in particolare, asserivano che la condizione di sovraindebitamento ha origine comune ed è riconducibile, in massima parte al ricorso da parte di questi a finanziamenti per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'impresa Altosele S.r.l., società dagli stessi integralmente partecipata e gestita sin dal 23/03/1995 e successivamente dichiarata fallita ( sent. Tribunale di Salerno n.29.22) Gli istanti dichiaravano:
- non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non aver subito, per causa agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni. Il ricorrente affermava di essere proprietario dei seguenti beni Parte_1 immobili: A) unità immobiliare sita nel Comune di Colliano (SA) Contrada Macchia, Snc (quota 1/1 di piena proprietà):
1) locale ad uso autorimessa della consistenza di mq. 138, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 3, ex particella 593, Contrada Macchia snc, piano Sl, CAT. C/6, cl. 5, mq. 138, R.C. EURO 78,40;
2) appartamento di tipo civile della consistenza di 6,5 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 4, ex particella 593, Contrada Macchia snc piano T, CAT. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. EURO 503,55; 3) appartamento di tipo civile della consistenza di 7,5 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 5, ex particella 593, Contrada Macchia snc piano 1, CAT. A/2, cl. 3, vani 7,5, R.C. EURO 581,01; 4) appartamento di tipo civile della consistenza di 7, 0 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 6, ex particella 593, Contrada Macchia snc piano 2, CAT. A/2, cl. 3, vani 7,0, R.C. EURO 542,28; 5) foglio 25, p.lla 1106, sub. 1 (ex p.lla 593) p. , ente comune;
CP_1
6) foglio 25, p.lla 1106, sub. 2 (ex p.lla 593) p. 1-2, ente comune;
7) quota di ½ di diritto di proprietà di locale ad uso autorimessa, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 824, sub. 2, Contrada Macchia snc, CAT. C/2, cl. 7, mq. 114, R.C. EURO 194,29;
8) quota di ½ di diritto di proprietà di immobile con destinazione uso ufficio della consistenza di 7,0 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA), con la categoria catastale A10, al foglio 25, p.lla 824 sub. 3 R.C. EURO 1.681,07. B) quota 1/1 di nuda proprietà del sig. sull'unità immobiliare, sita Parte_1 nel Comune di Colliano (SA) Contrada Macchia, Snc, della consistenza di mq. 241, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1109 (ex particella 680) subb. 1, 2, 3 e 4, categ. F/1, mq. 241. I predetti immobili, come precisato dallo stesso ricorrente, risultano tutti assoggettati alle seguenti procedure esecutive immobiliari: Proc. Esec. Imm. N.126/2024 di R.G.E. presso il Tribunale di Salerno - Giudice, Dott.ssa Faracchio, con fissazione delle vendite per il 17.06.2025 e Proc. Esec. N.247/2024 di R.G.E. presso il Tribunale di Salerno - Giudice Dott.ssa Faracchio, con fissazione di udienza per la data del 17.06.2025. La ricorrente affermava di essere titolare dei seguenti beni Parte_2 immobili:
1) quota di ½ di diritto di proprietà di locale ad uso autorimessa, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 824, sub. 2, Contrada Macchia snc, CAT. C/2, cl. 7, mq. 114, R.C. EURO 194,29;
2) quota di ½ di diritto di proprietà di immobile con destinazione uso ufficio della consistenza di 7,0 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) con la categoria catastale A10, al foglio 25, p.lla 824 sub. 3 R.C. EURO 1.681,07. Con riguardo al reddito, dalla relazione dell'OCC, si rileva che entrambi i ricorrenti risultano titolari di rapporto di lavoro alle dipendenze della "TARTAGLIA S.R.L, con reddito medio mensile di euro 1500,00. Gli istanti, manifestavano, pertanto, l'intenzione di avvalersi della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa, rappresentando, inoltre, di non essere stati sottoposti a nessuna procedura di sovraindebitamento. I stessi ricorrenti rappresentano tempestivamente di aver posto in essere, nell'ultimo quinquennio, atti dispositivi in favore dei beneficiari , Parte_3
e (atto redatto in data 05/03/2021 dal Notaio Parte_4 Parte_5
Rg 30875 Rp 23990, i sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2 hanno donato alla sig.ra e , rispettivamente, Parte_5 Parte_4 il diritto la quota di ½ del diritto di usufrutto alla prima e la quota di ½ della nuda proprietà, oltre alla quota di ½ della piena proprietà, alla seconda, dei fabbricati censiti al catasto fabbricati del Comune di Colliano al foglio 25, particella 822, subb. 2 e 3, oltre al terreno censito al catasto terreni del Comune di Colliano, al foglio 25 alla particella 823, della consistenza di 18 are e 36 centiare, vantati dai donanti nella misura di ½ ciascuno nonché atto redatto in data pari data dal Notaio
Rg 9643 Rp 7633, i sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2 hanno donato al sig. , i diritti piena proprietà nella quota di 1/1 Parte_3 dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 25 alle particelle 1045,1047 e 1049, rispettivamente della consistenza di 60 centiare, 31 are e 24 centiare e 52 are e 65 centiare, vantati dai donanti nella misura di ½ ciascuno). COMPETENZA Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza atteso che i debitori hanno la propria residenza nel Comune di Colliano (SA) alla via Contrada Macchia, 3 e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi. PRESUPPOSTI In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con riguardo al caso di specie, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII, per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza). PROCEDURE FAMILIARI Si ritiene che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 comma 1 CCII, atteso che il sovraindebitamento presenta un'origine comune benchè gli stessi, separati consensualmente, non possano dirsi conviventi, in quanto residenti in unità immobiliari separate anche se facenti parte del medesimo fabbricato in Colliano alla Contrada Macchia n.
3. La collocazione sistematica dell'art. 66 nel Capo II del CCII, consente di classificare suddetta norma tra le disposizioni di carattere generale e pertanto applicabile, per espressa previsione di legge, a tutte le procedure di sovraindebitamento, comprendendovi dunque anche la liquidazione controllata. È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte dei ricorrenti un unico ricorso, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare. Da tale previsione consegue che, l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti;
pertanto, il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare. Inoltre, con riguardo alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse. RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO Va poi, in diritto, rimarcato come, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”. DOCUMENTI DA DEPOSITARE Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. RELAZIONE GESTORE OCC Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. DEL CASO Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII. Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante. Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A corredo del ricorso nonché quale allegato alla relazione ex art. 269 co.2 dlgs 14/2019 risulta depositata la seguente documentazione:
• documenti di identità e codici fiscali sovra indebitati
• certificati di residenza e stato di famiglia
• estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio
• mappe
• cedolini paga
• certificazioni uniche
• modelli dichiarativi
• rapporti bancari
• comunicazione_ex_art_68_CCII
• ispezione GdC Aci
• informazioni GdC Inps
• visure catastali AdE Territorio attuali
• visure catastali AdE Territorio storiche
• ispezione GdC RR.II ;
• ispezione GdC Sezione Esecuzioni Immobiliari
• ispezione GdC Atti del Registro
• ispezioni GdC Sezione Lavoro
• ispezione GdC Ruolo Generale
• visure camerali • richiesta visura protesti
• Ispezione GdC Centrale Rischi
• ispezioni GdC AdER
• pignoramenti mobiliari AdER
• verbale di convocazione debitori
• calcolo compensi GdC
• • Procura alle liti. SUSSISTENZA DE PRESUPPOSTI Tutto ciò esposto, si deve ritenere che i debitori abbiano provato:
• • di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana
o professionale eventualmente svolta;
• • il proprio stato di sovraindebitamento in ragione di una debitoria complessiva di circa € 939.565,90 quanto alla posizione del sig. e € 935.812,34 quanto Parte_1 alla posizione della sig.ra . Pt_2
In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, si evince che i debitori versano effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'esistenza del patrimonio immobiliare in proprietà ai ricorrenti, per come indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, con riguardo alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, alla luce della perizie di stima in atti afferenti alle due procedure esecutive immobiliari, si rileva un attivo inidoneo alla copertura dell'ingente esposizione debitoria dei ricorrenti. A ciò si aggiunga che dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti si rileva che l'unica fonte reddituale proviene dagli stipendi di euro 1500,00 che ambo i ricorrenti percepiscono in quanto dipendenti della società Tartaglia srl Tali crediti, di carattere alimentare e di mantenimento, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b), non possono essere ricompresi, per loro natura, nella liquidazione. Pertanto, in virtù della citata norma, si ritiene di sottrarre alla procedura di liquidazione l'intero importo degli stipendi percepiti, al fine di consentire il mantenimento dei ricorrenti riservandosi, il Collegio, di modificare tale disposizione, qualora l'importo dell'emolumento mensile dovesse variare in positivo in pendenza della procedura di liquidazione controllata, atteso che gli effetti della presente procedura si estendono anche ai beni futuri. Si rammenta, infine, che l'articolo 270, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) mediante il richiamo all'articolo 150 dello stesso codice, prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata. Tanto premesso, nel caso in cui siano in corso delle esecuzioni immobiliari pendenti, come nel caso di specie, il liquidatore ha la possibilità di valutare attentamente se intervenire nella procedura esecutiva già avviata e richiedere l'assegnazione delle somme ottenute dalla vendita dei beni oggetto dell'esecuzione oppure ritenere che sia più vantaggioso per il procedimento di liquidazione richiedere l'autorizzazione a presentare al Giudice dell'Esecuzione istanza di richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare. Pertanto, allo stato, non si ravvisa nel caso in esame la convenienza di disporre la sospensione delle procedure esecutive immobiliari in corso, anche in ragione del fatto che, tale possibilità sarà oggetto di valutazione da parte del liquidatore nella fase successiva all'apertura della liquidazione controllata. A ciò si aggiunga che, il potere del Tribunale, con la sentenza con cui dichiara aperta la liquidazione controllata, di ordinare, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), c.c.i., la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga, ma solo in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare taluno di essi, non vale per l'immobile che costituisce l'abitazione principale del debitore e della sua famiglia. Questo bene, infatti, in forza del rinvio dell'art. 275, comma 2, c.c.i. alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e, dunque, anche all'art. 147, comma 2, c.c.i. non può ipso iure, essere distratto dall'uso cui è destinato fino al momento della sua liquidazione e, quindi, sfugge al perimetro applicativo dell'art. 270, comma 2, lett. e) c.c.i. venendo assoggettato alla regola generale di cui all'art. 560, ultimo comma, c.p.c. valevole sia per le procedure esecutive individuali che per le procedure concorsuali. Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, il Tribunale autorizza i debitori ad utilizzare le unità immobiiari site in Colliano alla Contrada Macchia n.3, che costituiscono per gli stessi l'abitazione principale. Dalla relazione dell'OCC, inoltre, emerge che gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012; non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012, ovverosia non hanno beneficiato degli effetti di cui alla legge sul sovraindebitamento;
non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012 e che i debitori si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale. Pertanto, alla luce di quanto detto, è agevole riscontrare che il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione è corredato da un'ampia illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori con riferimento specifico al patrimonio personale degli stessi. La documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che i debitori non hanno fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che i debitori hanno prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la situazione economica e patrimoniale. Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico- finanziaria degli istanti non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie. Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione. CONCLUSIONI Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento dei debitori istanti;
3. la non assoggettabilità dei debitori istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
VISTO L'ART. 270 CCII:
P.Q.M.
. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Parte_6
;
[...]
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
3. nomina liquidatore della procedura il dott. iscritto nell'elenco dei Persona_2 gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Salerno nonché iscritto nell'Albo dei gestori della Crisi di Impresa;
4. dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
5. dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
6. precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
7. precisa che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
8. autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
10. dispone: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
11. ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
13. ordina, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
14. ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione delle unità immobiliari site in Colliano alla Contrada Macchia n.3 che costituiscono le abitazioni principali degli stessi, atteso che , che saranno rilasciato all'esito della vendita;
15. determina provvisoriamente nella somma di euro 1.500,00, la somma necessaria per il sostentamento di ciascuno dei due debitori, dovendo tutte le eventuali ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese fino alla predisposizione del riparto finale;
16. dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura” (ulteriori rispetto a quella indicata al successivo punto 18);
18. dispone che il liquidatore valuti la opportunità di subentrare o far dichiarare improcedibili la procedure esecutive n. RGE 126/2024 Tribunale di Salerno e n. RGE 247/2024 Tribunale di Salerno;
19. dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
19. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
20. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
21. avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
22. dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
24. dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
25. ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
26. ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
27. autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
28. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
29. dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
30. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento); 31. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
32. dispone che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
33. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
34. dispone che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
35. dispone, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
36. dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.
Così deciso, in Salerno 16.06.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Alessia Pecoraro Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
C.F. , residente in [...] alla Parte_1 C.F._1
Contrada Macchia, n. 3, e C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Colliano (SA) alla Contrada Macchia, 3 rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Capo del
Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, Corso
Garibaldi n. 142, giusta procura alle liti allegata agli atti;
RICORRENTI ESPONE LE SEGUENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), gli istanti dichiaravano di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2 del Codice della Crisi ex Legge 3/2012, derivante dal perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni anche in chiave prospettica. I debitori, in particolare, asserivano che la condizione di sovraindebitamento ha origine comune ed è riconducibile, in massima parte al ricorso da parte di questi a finanziamenti per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'impresa Altosele S.r.l., società dagli stessi integralmente partecipata e gestita sin dal 23/03/1995 e successivamente dichiarata fallita ( sent. Tribunale di Salerno n.29.22) Gli istanti dichiaravano:
- non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non aver subito, per causa agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni. Il ricorrente affermava di essere proprietario dei seguenti beni Parte_1 immobili: A) unità immobiliare sita nel Comune di Colliano (SA) Contrada Macchia, Snc (quota 1/1 di piena proprietà):
1) locale ad uso autorimessa della consistenza di mq. 138, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 3, ex particella 593, Contrada Macchia snc, piano Sl, CAT. C/6, cl. 5, mq. 138, R.C. EURO 78,40;
2) appartamento di tipo civile della consistenza di 6,5 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 4, ex particella 593, Contrada Macchia snc piano T, CAT. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. EURO 503,55; 3) appartamento di tipo civile della consistenza di 7,5 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 5, ex particella 593, Contrada Macchia snc piano 1, CAT. A/2, cl. 3, vani 7,5, R.C. EURO 581,01; 4) appartamento di tipo civile della consistenza di 7, 0 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1106, sub. 6, ex particella 593, Contrada Macchia snc piano 2, CAT. A/2, cl. 3, vani 7,0, R.C. EURO 542,28; 5) foglio 25, p.lla 1106, sub. 1 (ex p.lla 593) p. , ente comune;
CP_1
6) foglio 25, p.lla 1106, sub. 2 (ex p.lla 593) p. 1-2, ente comune;
7) quota di ½ di diritto di proprietà di locale ad uso autorimessa, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 824, sub. 2, Contrada Macchia snc, CAT. C/2, cl. 7, mq. 114, R.C. EURO 194,29;
8) quota di ½ di diritto di proprietà di immobile con destinazione uso ufficio della consistenza di 7,0 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA), con la categoria catastale A10, al foglio 25, p.lla 824 sub. 3 R.C. EURO 1.681,07. B) quota 1/1 di nuda proprietà del sig. sull'unità immobiliare, sita Parte_1 nel Comune di Colliano (SA) Contrada Macchia, Snc, della consistenza di mq. 241, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 1109 (ex particella 680) subb. 1, 2, 3 e 4, categ. F/1, mq. 241. I predetti immobili, come precisato dallo stesso ricorrente, risultano tutti assoggettati alle seguenti procedure esecutive immobiliari: Proc. Esec. Imm. N.126/2024 di R.G.E. presso il Tribunale di Salerno - Giudice, Dott.ssa Faracchio, con fissazione delle vendite per il 17.06.2025 e Proc. Esec. N.247/2024 di R.G.E. presso il Tribunale di Salerno - Giudice Dott.ssa Faracchio, con fissazione di udienza per la data del 17.06.2025. La ricorrente affermava di essere titolare dei seguenti beni Parte_2 immobili:
1) quota di ½ di diritto di proprietà di locale ad uso autorimessa, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) al foglio 25, particella 824, sub. 2, Contrada Macchia snc, CAT. C/2, cl. 7, mq. 114, R.C. EURO 194,29;
2) quota di ½ di diritto di proprietà di immobile con destinazione uso ufficio della consistenza di 7,0 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Colliano (SA) con la categoria catastale A10, al foglio 25, p.lla 824 sub. 3 R.C. EURO 1.681,07. Con riguardo al reddito, dalla relazione dell'OCC, si rileva che entrambi i ricorrenti risultano titolari di rapporto di lavoro alle dipendenze della "TARTAGLIA S.R.L, con reddito medio mensile di euro 1500,00. Gli istanti, manifestavano, pertanto, l'intenzione di avvalersi della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa, rappresentando, inoltre, di non essere stati sottoposti a nessuna procedura di sovraindebitamento. I stessi ricorrenti rappresentano tempestivamente di aver posto in essere, nell'ultimo quinquennio, atti dispositivi in favore dei beneficiari , Parte_3
e (atto redatto in data 05/03/2021 dal Notaio Parte_4 Parte_5
Rg 30875 Rp 23990, i sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2 hanno donato alla sig.ra e , rispettivamente, Parte_5 Parte_4 il diritto la quota di ½ del diritto di usufrutto alla prima e la quota di ½ della nuda proprietà, oltre alla quota di ½ della piena proprietà, alla seconda, dei fabbricati censiti al catasto fabbricati del Comune di Colliano al foglio 25, particella 822, subb. 2 e 3, oltre al terreno censito al catasto terreni del Comune di Colliano, al foglio 25 alla particella 823, della consistenza di 18 are e 36 centiare, vantati dai donanti nella misura di ½ ciascuno nonché atto redatto in data pari data dal Notaio
Rg 9643 Rp 7633, i sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2 hanno donato al sig. , i diritti piena proprietà nella quota di 1/1 Parte_3 dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 25 alle particelle 1045,1047 e 1049, rispettivamente della consistenza di 60 centiare, 31 are e 24 centiare e 52 are e 65 centiare, vantati dai donanti nella misura di ½ ciascuno). COMPETENZA Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza atteso che i debitori hanno la propria residenza nel Comune di Colliano (SA) alla via Contrada Macchia, 3 e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi. PRESUPPOSTI In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con riguardo al caso di specie, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII, per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza). PROCEDURE FAMILIARI Si ritiene che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 comma 1 CCII, atteso che il sovraindebitamento presenta un'origine comune benchè gli stessi, separati consensualmente, non possano dirsi conviventi, in quanto residenti in unità immobiliari separate anche se facenti parte del medesimo fabbricato in Colliano alla Contrada Macchia n.
3. La collocazione sistematica dell'art. 66 nel Capo II del CCII, consente di classificare suddetta norma tra le disposizioni di carattere generale e pertanto applicabile, per espressa previsione di legge, a tutte le procedure di sovraindebitamento, comprendendovi dunque anche la liquidazione controllata. È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte dei ricorrenti un unico ricorso, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare. Da tale previsione consegue che, l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti;
pertanto, il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare. Inoltre, con riguardo alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse. RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO Va poi, in diritto, rimarcato come, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”. DOCUMENTI DA DEPOSITARE Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. RELAZIONE GESTORE OCC Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. DEL CASO Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII. Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante. Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A corredo del ricorso nonché quale allegato alla relazione ex art. 269 co.2 dlgs 14/2019 risulta depositata la seguente documentazione:
• documenti di identità e codici fiscali sovra indebitati
• certificati di residenza e stato di famiglia
• estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio
• mappe
• cedolini paga
• certificazioni uniche
• modelli dichiarativi
• rapporti bancari
• comunicazione_ex_art_68_CCII
• ispezione GdC Aci
• informazioni GdC Inps
• visure catastali AdE Territorio attuali
• visure catastali AdE Territorio storiche
• ispezione GdC RR.II ;
• ispezione GdC Sezione Esecuzioni Immobiliari
• ispezione GdC Atti del Registro
• ispezioni GdC Sezione Lavoro
• ispezione GdC Ruolo Generale
• visure camerali • richiesta visura protesti
• Ispezione GdC Centrale Rischi
• ispezioni GdC AdER
• pignoramenti mobiliari AdER
• verbale di convocazione debitori
• calcolo compensi GdC
• • Procura alle liti. SUSSISTENZA DE PRESUPPOSTI Tutto ciò esposto, si deve ritenere che i debitori abbiano provato:
• • di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana
o professionale eventualmente svolta;
• • il proprio stato di sovraindebitamento in ragione di una debitoria complessiva di circa € 939.565,90 quanto alla posizione del sig. e € 935.812,34 quanto Parte_1 alla posizione della sig.ra . Pt_2
In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, si evince che i debitori versano effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'esistenza del patrimonio immobiliare in proprietà ai ricorrenti, per come indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, con riguardo alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, alla luce della perizie di stima in atti afferenti alle due procedure esecutive immobiliari, si rileva un attivo inidoneo alla copertura dell'ingente esposizione debitoria dei ricorrenti. A ciò si aggiunga che dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti si rileva che l'unica fonte reddituale proviene dagli stipendi di euro 1500,00 che ambo i ricorrenti percepiscono in quanto dipendenti della società Tartaglia srl Tali crediti, di carattere alimentare e di mantenimento, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b), non possono essere ricompresi, per loro natura, nella liquidazione. Pertanto, in virtù della citata norma, si ritiene di sottrarre alla procedura di liquidazione l'intero importo degli stipendi percepiti, al fine di consentire il mantenimento dei ricorrenti riservandosi, il Collegio, di modificare tale disposizione, qualora l'importo dell'emolumento mensile dovesse variare in positivo in pendenza della procedura di liquidazione controllata, atteso che gli effetti della presente procedura si estendono anche ai beni futuri. Si rammenta, infine, che l'articolo 270, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) mediante il richiamo all'articolo 150 dello stesso codice, prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata. Tanto premesso, nel caso in cui siano in corso delle esecuzioni immobiliari pendenti, come nel caso di specie, il liquidatore ha la possibilità di valutare attentamente se intervenire nella procedura esecutiva già avviata e richiedere l'assegnazione delle somme ottenute dalla vendita dei beni oggetto dell'esecuzione oppure ritenere che sia più vantaggioso per il procedimento di liquidazione richiedere l'autorizzazione a presentare al Giudice dell'Esecuzione istanza di richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare. Pertanto, allo stato, non si ravvisa nel caso in esame la convenienza di disporre la sospensione delle procedure esecutive immobiliari in corso, anche in ragione del fatto che, tale possibilità sarà oggetto di valutazione da parte del liquidatore nella fase successiva all'apertura della liquidazione controllata. A ciò si aggiunga che, il potere del Tribunale, con la sentenza con cui dichiara aperta la liquidazione controllata, di ordinare, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), c.c.i., la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga, ma solo in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare taluno di essi, non vale per l'immobile che costituisce l'abitazione principale del debitore e della sua famiglia. Questo bene, infatti, in forza del rinvio dell'art. 275, comma 2, c.c.i. alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e, dunque, anche all'art. 147, comma 2, c.c.i. non può ipso iure, essere distratto dall'uso cui è destinato fino al momento della sua liquidazione e, quindi, sfugge al perimetro applicativo dell'art. 270, comma 2, lett. e) c.c.i. venendo assoggettato alla regola generale di cui all'art. 560, ultimo comma, c.p.c. valevole sia per le procedure esecutive individuali che per le procedure concorsuali. Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, il Tribunale autorizza i debitori ad utilizzare le unità immobiiari site in Colliano alla Contrada Macchia n.3, che costituiscono per gli stessi l'abitazione principale. Dalla relazione dell'OCC, inoltre, emerge che gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012; non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012, ovverosia non hanno beneficiato degli effetti di cui alla legge sul sovraindebitamento;
non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012 e che i debitori si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale. Pertanto, alla luce di quanto detto, è agevole riscontrare che il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione è corredato da un'ampia illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori con riferimento specifico al patrimonio personale degli stessi. La documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che i debitori non hanno fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che i debitori hanno prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la situazione economica e patrimoniale. Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico- finanziaria degli istanti non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie. Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione. CONCLUSIONI Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento dei debitori istanti;
3. la non assoggettabilità dei debitori istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
VISTO L'ART. 270 CCII:
P.Q.M.
. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Parte_6
;
[...]
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
3. nomina liquidatore della procedura il dott. iscritto nell'elenco dei Persona_2 gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Salerno nonché iscritto nell'Albo dei gestori della Crisi di Impresa;
4. dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
5. dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
6. precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
7. precisa che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
8. autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
10. dispone: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
11. ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
13. ordina, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
14. ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione delle unità immobiliari site in Colliano alla Contrada Macchia n.3 che costituiscono le abitazioni principali degli stessi, atteso che , che saranno rilasciato all'esito della vendita;
15. determina provvisoriamente nella somma di euro 1.500,00, la somma necessaria per il sostentamento di ciascuno dei due debitori, dovendo tutte le eventuali ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese fino alla predisposizione del riparto finale;
16. dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura” (ulteriori rispetto a quella indicata al successivo punto 18);
18. dispone che il liquidatore valuti la opportunità di subentrare o far dichiarare improcedibili la procedure esecutive n. RGE 126/2024 Tribunale di Salerno e n. RGE 247/2024 Tribunale di Salerno;
19. dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
19. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
20. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
21. avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
22. dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
24. dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
25. ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
26. ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
27. autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
28. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
29. dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
30. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento); 31. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
32. dispone che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
33. dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
34. dispone che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
35. dispone, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
36. dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.
Così deciso, in Salerno 16.06.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Giuseppina Valiante