Versione
13 luglio 1969
13 luglio 1969
Art. 2.
In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento puo', subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennita' offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.
In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento puo', subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennita' offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/04/2021, n. 373Provvedimento: […] 6.3 Riguardo alle censure con cui si deduce la violazione delle regole tecniche relative alle strade di categoria “F”, vanno condivise le deduzioni difensive dell'amministrazione resistente secondo cui tali norme risultano inderogabili solo per la costruzione di nuove strade e non per interventi sulla viabilità esistente, soprattutto nella fattispecie in esame che riguarda adeguamenti dovuti alla soppressione di un passaggio livello privato, quindi oggetto anche di specifica disciplina circa gli oneri compensativi, a carico dell'amministrazione, di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 315/1969, escludendo l'obiettivo di una reintegrazione del tutto equivalente attraverso fondi pubblici.Leggi di più...
- prescrizioni tecniche per le strade·
- compensazione per perdita di accesso·
- indennizzi per espropriazione·
- disparità di trattamento·
- normativa sulle strade di categoria F·
- giudicato civile·
- art. 1052 cod. civ.·
- valutazione tecnica di progetto·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- chiusura di passaggio a livello·
- oneri compensativi·
- art. 36 cod. proc. amm.·
- annullamento di delibera di pubblica utilità·
- art. 702-bis cod. civ.·
- art. 25 del DL n. 137/2020