Versione
29 febbraio 2012
29 febbraio 2012
>
Versione
19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
Art. 14. Impugnazione e risoluzione dell'accordo 1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente ((o con colpa grave)) aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.
(( 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. )) 2. Se il proponente non adempie ((. . .)) agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, ((entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,)) entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . ((Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.)) ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(( 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. )) 2. Se il proponente non adempie ((. . .)) agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, ((entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,)) entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . ((Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.)) ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Commentari • 96
- 1. Libero professionista, incertezza dei redditi futuri e crisi da sovraindebitamento. Nota a Tribunale di Varese, Sez. II civile, decreto del 14 aprile 2019Redazione · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2019 · 12.837787
[…] deve essere corredato della documentazione analiticamente prevista dal terzo comma dell'art. 14 – ter Legge 3/2012 , […] D'altro canto la lettera dell'art. 14 – undecies Legge 3/2012 [21], […] E la valutazione di tipo meritorio argomentabile ex art. 14 – terdecies Legge 3/2012 rileva non già in punto di ammissibilità della domanda bensì in punto di meritevolezza dell'esdebitazione[26] che, […] Il richiamo operato dal provvedimento in esame[27] in ordine all'esclusione degli effetti di cui alla lettera b) del comma 2 articolo 14 – quinquies Legge 3/2012 non convince, […] si può attuare l'intento ultimo perseguito dal legislatore con l'istituto della liquidazione e più in generale […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 397
- 1. Trib. Catania, sentenza 25/05/2021, n. 2393Provvedimento: […] Resta il residuo credito di €. 4.398,00 (€. 18.715,11 - €. 14.317,11) per il quale la sopraggiunta l'omologazione dell'accordo preclude qualsivoglia statuizione di condanna: esso ciò nondimeno va giudizialmente riconosciuto in diritto anche per le ipotesi di annullamento o risoluzione (art. 14 Legge 3/2012).Leggi di più...
- riconoscimento credito·
- sospensione azioni esecutive·
- spese processuali·
- interessi moratori·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 14 quinques legge 3/2012·
- omologazione accordo composizione crisi·
- revoca decreto ingiuntivo·
- procedura di sovraindebitamento