Articolo 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 68Articolo 63
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
1 settembre 2021
Art. 69. Condizioni soggettive ostative 1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
(( 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all' articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. ))
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
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