Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
1 settembre 2021
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 82. ((Revoca della sentenza di omologazione)) 1. ((Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato)) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta ((...)) decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
5. ((Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,)) provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta ((...)) decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
5. ((Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,)) provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Commentari • 26
- 1. Esecuzione del concordato minorehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 42Provvedimento: PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 85-1/ 2025 TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Alessia Pecoraro Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO LETTO IL RICORSO FORMULATO DA Parte_1 C.F._1 C.F. , residente in [...] alla Parte_2 C.F._2Contrada Macchia, n. 3, e C.F. , residente in Colliano (SA) alla Contrada Macchia, 3 rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Capo del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, Corso Garibaldi n. 142, giusta procura alle liti …Leggi di più...
- art. 270 CCII·
- procedura concorsuale·
- liquidazione controllata·
- art. 272 CCII·
- OCC (Organismo di Composizione della Crisi)·
- art. 150 CCII·
- art. 65 CCII·
- art. 268 CCII·
- sovraindebitamento·
- esecuzioni immobiliari