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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/24 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te e (C.F. ), con CP_1 CP_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Riccardo Mallus, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Quartu S. Elena (CA), via Cagliari n. 51, come da procura a margine dell'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63,
P. IVA e per essa quale mandataria la con P.IVA_2 Controparte_3 sede legale anch'essa in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63, P. IVA , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del procuratore generale alle liti Avv. Antonello Senes del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in 00197 Roma in Via Plana n.4 nello studio dell'avv. Gabriele Maria Panini, (cod. fisc.
), indirizzo Pec , C.F._2 Email_1 che la rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente con il predetto avv.
Antonello Senes del Foro di Roma
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te e
[...] P.IVA_1 CP_1 la stessa proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del CP_1
Tribunale di Latina n. D.I. N.457/2024, con il quale le era stato ingiunto “di pagare, Cont alla p.i. la somma di €14.123,97, oltre Controparte_2 P.IVA_3 interessi come da domanda, nonché le competenze e le spese di questa procedura che si liquidano in € 567,00 per compenso di avvocato, in €145,50 per spese, oltre i.v.a. e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, di cui € 1.902,56 per rate scadute e non pagate, € 10.760,65 per capitale residuo ed € 1.459,86 per interessi sul solo capitale, in virtù di un contratto di finanziamento stipulato dalla suddetta società con la MP AN PA, il credito derivante dal quale era stato ceduto pro soluto all'odierna opposta con atto del 12.09.2023. Controparte_2
Le opponenti esponevano a sostegno, tra l'altro: che, dall'esame delle produzioni avverse, risultava che parte opposta avesse inviato la comunicazione di avvenuta cessione del credito in proprio favore da parte della MP AN PA, unitamente alla comunicazione della medesima MP ad essa opponente circa l'avvenuta cessione, mediante raccomandata inviata genericamente alla “
[...]
anziché a detta società “in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore”; che lo stesso valeva quanto alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo oggi opposto, che era stata fatta genericamente alla società anziché, come detto, alla società in persona del legale rappresentante;
che detto errore era stato commesso anche allorchè nel ricorso la parte avversa richiedeva che venisse ingiunto di pagare genericamente alla società e non alla società in persona del legale rappresentante pro tempore;
che la Signora nella sua qualità di coobbligata, non Parte_3 aveva mai ricevuto né la comunicazione della cessione del credito, né alcun ulteriore atto, ivi compreso il decreto oggi opposto, nella sua residenza;
che dall'esame della pagina 2 di 7 documentazione prodotta dalla parte avversa, in particolar modo dall'esame dell'estratto conto, risultava che le somme realmente corrisposte da essa opponente non erano state esattamente conteggiate;
che in particolare, prendendo ad esempio il bonifico effettuato in data 27-28/01/2022 di € 368,83 lo stesso veniva indicato nel succitato estratto conto come bonifico di € 307,32; che altro bonifico del 01.12.2022 per rata 30.07.2022 di € 310,00 contro i 307,32 conteggiati;
che stesso discorso valeva con riferimento a tutte le somme che risultano versate per contanti e POS, che non risultavano conformi a quanto riportato nel citato estratto conto;
che il fatto che non vi fosse certezza in ordine al quantum debeatur lo si poteva dedurre ulteriormente dal “Piano di rientro/accordo transattivo 1213870” del 27.02.2024 – che si produceva - nel quale la parte avversa indicava quale “importo totale dovuto”
€13.592,05, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo del 23.04.2024 veniva indicata come dovuta per lo stesso titolo la diversa somma di € 14.123,07.
Le parti opponenti opponente rassegnavano, all'esito, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo N.457/2024, emesso dal Tribunale di Latina in data 23.04.2024, per i motivi di cui alla superiore espositiva, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente Controparte_2 la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.123,07, Controparte_2
pagina 3 di 7 oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Era assegnato il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/10 e all'esito la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tornando al caso che ci occupa, le opponenti non hanno contestato la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di cessione dei crediti intervenuto in data 12.09.2023 tra la MP AN PA e l'odierna opposta Controparte_2
e versato in atti, al quale è stato allegato l'elenco dei crediti oggetto di cessione,
[...] tra cui figura anche quello di cui oggi si discute, relativo a contratto di finanziamento in essere tra la e la Parte_1 sopra citata MP AN (v. all.ti nn. 4 al fascicolo monitorio e 9 al fascicolo di parte opposta).
La soc. e la sig.r si sono, per vero, limitate – al Parte_1 CP_1 riguardo – a rilevare l'asserita erroneità della notifica della cessione alla “
[...]
, invece che alla Parte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te ”, censura destituita di
[...] CP_1
pagina 4 di 7 qualsiasi fondamento, posto che, costituendo la società a responsabilità limitata persona giuridica con autonoma soggettività, nessuna norma richiede che le notifiche degli atti alla stessa siano effettuate in nome del legale rappresentante.
Non rileva, del pari, l'omessa notifica al coobbligato solidale, non richiesta da nessuna disposizione di legge.
Parte opponente non ha, del pari, specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza e validità del rapporto originario (contratto di finanziamento), come allegato dall'opposta, né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Al riguardo le opponenti si sono, invero, limitate a lamentare in modo assolutamente generico che “le somme realmente corrisposte non sono state esattamente conteggiate”, ciò che sarebbe desumibile anche dal “Piano di rientro/accordo transattivo 1213870” del 27.02.2024…nel quale la parte avversa indica quale “importo totale dovuto” €13.592,05, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo del 23.04.2024 veniva indicata come dovuta per lo stesso titolo la diversa somma di € 14.123,07”.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che parte opposta ha prodotto in atti non solo il contratto, ma anche l'estratto conto con la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento de quo, sin dalla sua sottoscrizione - documenti, tutti, in alcun modo contestati ex adverso -, così assolvendo al proprio onere probatorio.
D'altra parte, l'azione in questa sede proposta non si sottrae alla normale regola dell'onere probatorio e neppure alla ancor più generale regola dell'onere di allegazione a carico della parte che agisce in giudizio, per cui non è sufficiente affermare che l'ammontare delle somme richieste sia troppo rilevante o comunque calcolato in modo errato, senza proporre un calcolo alternativo o evidenziare in cosa si concretizzerebbe l'errore di calcolo, ovvero il tasso illegittimamente praticato dalla banca in quanto superiore a quello concordato, o anatocistico.
In tal senso, la e la sig.ra si sono, per Pt_1 Parte_4 CP_1
l'appunto, limitate a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la banca opposta.
pagina 5 di 7 In ogni caso, parte opposta ha chiarito: con riguardo al pagamento eseguito da controparte in data 27/01/2022, che lo stesso si riferisce alla mensilità in scadenza al 15/01/2022, in relazione alla quale il prelievo RID si è rivelato infruttuoso, saldata in ritardo da controparte, laddove l'importo “…è stato utilizzato a saldo della mensilità e a copertura dei costi tra i quali quelli legati all'inadempimento e che, dunque, l'importo totale contabilizzato in estratto conto (307,32 + 61,46 + 0,05) corrisponde esattamente a quanto versato per mezzo del citato bonifico, ovvero 368,83 euro”; quanto al bonifico eseguito in data 1/12/2022, che lo stesso è stato regolarmente contabilizzato dalla finanziaria a saldo della rata 30/07/2022, che “A fronte del pagamento totale corrisposto da controparte per euro 310,00, la finanziaria ha computato a deconto l'importo residuo di euro 2,68 sulla successiva rata” e che
“Anche in tal caso, la somma di tali importi (307,32 + 2,68) corrisponde al pagamento complessivo eseguito da controparte, ovvero 310,00 euro”.
In ordine poi al citato piano di riparto, lo stesso costituisce, semmai, prova ulteriore della debenza delle somme ingiunte, trattandosi evidentemente di accordo redatto sulla base della esposizione debitoria maturata dalla parte opponente, che avrebbe potuto adempiere, pagando la minor somma (peraltro, €13.592,05 invece che €14.123,00) prospettata.
La natura pretestuosa della proposta opposizione emerge in modo ancor più lampante dal fatto che la difesa di parte opponente non ha neppure depositato una relazione tecnica di parte a supporto delle proprie tesi, ma si è limitata a richiedere l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Detta CTU non avrebbe potuto essere, peraltro, in alcun modo ammessa, in quanto, diversamente opinando, le sarebbe stata attribuita non solo la funzione, che le è propria, di fornire al giudice elementi tecnici che corroborino la sua valutazione in diritto della situazione di fatto, bensì anche quella di mezzo di prova e di ricerca della stessa prova, il che non è consentito.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione dovrà essere, in conclusione, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla Parte_1
e dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo del
[...] CP_1
Tribunale di Latina n. N.457/2024;
• condanna le opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_2 le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in
[...] complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 25.11.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/24 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te e (C.F. ), con CP_1 CP_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Riccardo Mallus, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Quartu S. Elena (CA), via Cagliari n. 51, come da procura a margine dell'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63,
P. IVA e per essa quale mandataria la con P.IVA_2 Controparte_3 sede legale anch'essa in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63, P. IVA , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del procuratore generale alle liti Avv. Antonello Senes del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in 00197 Roma in Via Plana n.4 nello studio dell'avv. Gabriele Maria Panini, (cod. fisc.
), indirizzo Pec , C.F._2 Email_1 che la rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente con il predetto avv.
Antonello Senes del Foro di Roma
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te e
[...] P.IVA_1 CP_1 la stessa proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del CP_1
Tribunale di Latina n. D.I. N.457/2024, con il quale le era stato ingiunto “di pagare, Cont alla p.i. la somma di €14.123,97, oltre Controparte_2 P.IVA_3 interessi come da domanda, nonché le competenze e le spese di questa procedura che si liquidano in € 567,00 per compenso di avvocato, in €145,50 per spese, oltre i.v.a. e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, di cui € 1.902,56 per rate scadute e non pagate, € 10.760,65 per capitale residuo ed € 1.459,86 per interessi sul solo capitale, in virtù di un contratto di finanziamento stipulato dalla suddetta società con la MP AN PA, il credito derivante dal quale era stato ceduto pro soluto all'odierna opposta con atto del 12.09.2023. Controparte_2
Le opponenti esponevano a sostegno, tra l'altro: che, dall'esame delle produzioni avverse, risultava che parte opposta avesse inviato la comunicazione di avvenuta cessione del credito in proprio favore da parte della MP AN PA, unitamente alla comunicazione della medesima MP ad essa opponente circa l'avvenuta cessione, mediante raccomandata inviata genericamente alla “
[...]
anziché a detta società “in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore”; che lo stesso valeva quanto alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo oggi opposto, che era stata fatta genericamente alla società anziché, come detto, alla società in persona del legale rappresentante;
che detto errore era stato commesso anche allorchè nel ricorso la parte avversa richiedeva che venisse ingiunto di pagare genericamente alla società e non alla società in persona del legale rappresentante pro tempore;
che la Signora nella sua qualità di coobbligata, non Parte_3 aveva mai ricevuto né la comunicazione della cessione del credito, né alcun ulteriore atto, ivi compreso il decreto oggi opposto, nella sua residenza;
che dall'esame della pagina 2 di 7 documentazione prodotta dalla parte avversa, in particolar modo dall'esame dell'estratto conto, risultava che le somme realmente corrisposte da essa opponente non erano state esattamente conteggiate;
che in particolare, prendendo ad esempio il bonifico effettuato in data 27-28/01/2022 di € 368,83 lo stesso veniva indicato nel succitato estratto conto come bonifico di € 307,32; che altro bonifico del 01.12.2022 per rata 30.07.2022 di € 310,00 contro i 307,32 conteggiati;
che stesso discorso valeva con riferimento a tutte le somme che risultano versate per contanti e POS, che non risultavano conformi a quanto riportato nel citato estratto conto;
che il fatto che non vi fosse certezza in ordine al quantum debeatur lo si poteva dedurre ulteriormente dal “Piano di rientro/accordo transattivo 1213870” del 27.02.2024 – che si produceva - nel quale la parte avversa indicava quale “importo totale dovuto”
€13.592,05, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo del 23.04.2024 veniva indicata come dovuta per lo stesso titolo la diversa somma di € 14.123,07.
Le parti opponenti opponente rassegnavano, all'esito, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo N.457/2024, emesso dal Tribunale di Latina in data 23.04.2024, per i motivi di cui alla superiore espositiva, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente Controparte_2 la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.123,07, Controparte_2
pagina 3 di 7 oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Era assegnato il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/10 e all'esito la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tornando al caso che ci occupa, le opponenti non hanno contestato la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di cessione dei crediti intervenuto in data 12.09.2023 tra la MP AN PA e l'odierna opposta Controparte_2
e versato in atti, al quale è stato allegato l'elenco dei crediti oggetto di cessione,
[...] tra cui figura anche quello di cui oggi si discute, relativo a contratto di finanziamento in essere tra la e la Parte_1 sopra citata MP AN (v. all.ti nn. 4 al fascicolo monitorio e 9 al fascicolo di parte opposta).
La soc. e la sig.r si sono, per vero, limitate – al Parte_1 CP_1 riguardo – a rilevare l'asserita erroneità della notifica della cessione alla “
[...]
, invece che alla Parte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te ”, censura destituita di
[...] CP_1
pagina 4 di 7 qualsiasi fondamento, posto che, costituendo la società a responsabilità limitata persona giuridica con autonoma soggettività, nessuna norma richiede che le notifiche degli atti alla stessa siano effettuate in nome del legale rappresentante.
Non rileva, del pari, l'omessa notifica al coobbligato solidale, non richiesta da nessuna disposizione di legge.
Parte opponente non ha, del pari, specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza e validità del rapporto originario (contratto di finanziamento), come allegato dall'opposta, né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Al riguardo le opponenti si sono, invero, limitate a lamentare in modo assolutamente generico che “le somme realmente corrisposte non sono state esattamente conteggiate”, ciò che sarebbe desumibile anche dal “Piano di rientro/accordo transattivo 1213870” del 27.02.2024…nel quale la parte avversa indica quale “importo totale dovuto” €13.592,05, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo del 23.04.2024 veniva indicata come dovuta per lo stesso titolo la diversa somma di € 14.123,07”.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che parte opposta ha prodotto in atti non solo il contratto, ma anche l'estratto conto con la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento de quo, sin dalla sua sottoscrizione - documenti, tutti, in alcun modo contestati ex adverso -, così assolvendo al proprio onere probatorio.
D'altra parte, l'azione in questa sede proposta non si sottrae alla normale regola dell'onere probatorio e neppure alla ancor più generale regola dell'onere di allegazione a carico della parte che agisce in giudizio, per cui non è sufficiente affermare che l'ammontare delle somme richieste sia troppo rilevante o comunque calcolato in modo errato, senza proporre un calcolo alternativo o evidenziare in cosa si concretizzerebbe l'errore di calcolo, ovvero il tasso illegittimamente praticato dalla banca in quanto superiore a quello concordato, o anatocistico.
In tal senso, la e la sig.ra si sono, per Pt_1 Parte_4 CP_1
l'appunto, limitate a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la banca opposta.
pagina 5 di 7 In ogni caso, parte opposta ha chiarito: con riguardo al pagamento eseguito da controparte in data 27/01/2022, che lo stesso si riferisce alla mensilità in scadenza al 15/01/2022, in relazione alla quale il prelievo RID si è rivelato infruttuoso, saldata in ritardo da controparte, laddove l'importo “…è stato utilizzato a saldo della mensilità e a copertura dei costi tra i quali quelli legati all'inadempimento e che, dunque, l'importo totale contabilizzato in estratto conto (307,32 + 61,46 + 0,05) corrisponde esattamente a quanto versato per mezzo del citato bonifico, ovvero 368,83 euro”; quanto al bonifico eseguito in data 1/12/2022, che lo stesso è stato regolarmente contabilizzato dalla finanziaria a saldo della rata 30/07/2022, che “A fronte del pagamento totale corrisposto da controparte per euro 310,00, la finanziaria ha computato a deconto l'importo residuo di euro 2,68 sulla successiva rata” e che
“Anche in tal caso, la somma di tali importi (307,32 + 2,68) corrisponde al pagamento complessivo eseguito da controparte, ovvero 310,00 euro”.
In ordine poi al citato piano di riparto, lo stesso costituisce, semmai, prova ulteriore della debenza delle somme ingiunte, trattandosi evidentemente di accordo redatto sulla base della esposizione debitoria maturata dalla parte opponente, che avrebbe potuto adempiere, pagando la minor somma (peraltro, €13.592,05 invece che €14.123,00) prospettata.
La natura pretestuosa della proposta opposizione emerge in modo ancor più lampante dal fatto che la difesa di parte opponente non ha neppure depositato una relazione tecnica di parte a supporto delle proprie tesi, ma si è limitata a richiedere l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Detta CTU non avrebbe potuto essere, peraltro, in alcun modo ammessa, in quanto, diversamente opinando, le sarebbe stata attribuita non solo la funzione, che le è propria, di fornire al giudice elementi tecnici che corroborino la sua valutazione in diritto della situazione di fatto, bensì anche quella di mezzo di prova e di ricerca della stessa prova, il che non è consentito.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione dovrà essere, in conclusione, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla Parte_1
e dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo del
[...] CP_1
Tribunale di Latina n. N.457/2024;
• condanna le opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_2 le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in
[...] complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 25.11.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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