Articolo 72 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 83Articolo 84
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
>
Versione
28 settembre 2024
Art. 72. ((Revoca della sentenza di omologazione)) 1. Il giudice revoca l'omologazione ((...)) o su istanza di un creditore, ((dell'OCC,)) del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, ((...)) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta ((...)) decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
(( 5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51. )) 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente