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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE ET Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2051/2024 promosso da:
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._1 residente in [...] (doc.
1- certif. stato fam e resid.) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cinzia Leo (C.F.
, sito a Pinerolo, Via Duca Degli Abruzzi n. 7, che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per delega in calce al presente atto
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], titolo di studio, CP_2 residente in [...] - c.f. – C.F._3 elettivamente domiciliata in Torino Via Beaumont n. 23, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Mostratisi, che la rappresenta e difende, per C.F._4 delega allegata
CONVENUTA
e con l'intervento del curatore speciale Avv. Cristina CECI, nata a [...],
l'8.12.1964, residente in [...], con studio in Torino, corso G. Marconi n. 4, C.F. in qualità di curatore speciale - C.F._5 in forza di decreto di nomina emesso dal Tribunale di Torino in data 15.05.2024
– della minore . Persona_1
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale con addebito alla Sig.ra e, in subordine, ad entrambi i coniugi;
CP_2
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza, disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di PE Argentina affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Stabilire che ciascun coniuge continui a provvedere al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Stabilire l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia
[...]
, con collocazione abitativa presso la madre al domicilio di quest'ultima, Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
Stabilire che il Sig. , all'esito del buon andamento degli incontri in luogo Per_1 neutro disposti dall'Ill.mo Presidente con provvedimento datato 04.02.2025, possa incontrare la figlia minore liberamente, concordando direttamente Per_1 con lei modalità e tempi degli incontri, nel rispetto delle esigenze lavorative/scolastiche/organizzative della moglie e della figlia stessa e, comunque, almeno per due pomeriggi alla settimana a scelta della ragazza con pernottamento e a week-end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
durante le vacanze di Natale, dal 23/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 06/01
l'anno successivo e così via alternando gli anni a venire;
Pasqua e Pasquetta per l'intero periodo di vacanza scolastica ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estive con obbligo di comunicazione alla
Sig.ra , entro il giorno 15 giugno di ciascun anno, del periodo e del luogo CP_2 ove intenderà soggiornare con la figlia;
Stabilire che, al pari del Sig. , sia attivato un intervento di sostegno alla Per_1 genitorialità anche per la Sig.ra , come indicato dall'assistente CP_2 sociale Dott.ssa nella relazione sociale datata 18.12.2024, con CP_3 monitoraggio del suo andamento;
Disporre la trasmissione di relazioni aggiornate per la verifica dell'andamento degli incontri padre-figlia e del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
Disporre la prosecuzione dell'intervento di sostegno del Servizio Sociale e di per la minore;
CP_4 Persona_1
Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie e Per_1 CP_5 con la somma mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 300,00, pari ad €
150,00 per ciascuna, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre che con il versamento del
50% delle spese extra assegno relative alle minori da individuarsi sulla base delle linee guida del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attualmente in vigore;
Stabilire che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla L. n.
46/2021 -e futuri equipollenti- venga suddiviso tra i genitori al 50% come per
Legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In via istruttoria: come da memoria conclusiva 8 maggio 2025.
*
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda istanza ed eccezione, anche in via riconvenzionale
- Ammettere l'avvenuta produzione telematica, con separato deposito, ai sensi dell'art.473 bis. 42 c.p.c., degli atti inerenti al procedimento penale n.
24851/2023 R.G.N.R., con riferimento al reato p. e p. dall'art. 572 c.p. a carico di , P.M. Dott.ssa Valeria Sottosanti, divenuti ostensibili a seguito CP_1 della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..
- Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , CP_2 CP_1 con addebito della stessa al marito.
- Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c. delle figlia minore alla madre, con collocazione presso la Per_1 stessa, attribuendo alla madre la responsabilità esclusiva per l'adozione di tutte le decisioni inerenti la minore, comprese quelle di maggior interesse di carattere sanitario, scolastico, ovvero il regime di affidamento ritenuto più adeguato nell'interesse della minore, imponendo limitazioni alla responsabilità genitoriale paterna fino a quando il padre dimostri di aver intrapreso con esito positivo un percorso di recupero delle prerogative genitoriali per garantire dinamiche relazionali tutelanti per la minore;
- Disporre la prosecuzione dell'intervento di sostegno del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia per la minore . Persona_1
- Prescrivere a di collaborare con il Servizio Sociale e il Servizio CP_1 di NPI/Psicologia dell'età evolutiva per la prosecuzione degli interventi di sostegno e di monitoraggio in atto, finalizzati alla tutela del benessere psico- fisico della minore, invitandolo ad accedere ad un percorso di sostegno psicologico e/o di controllo dell'aggressività.
- Disporre che il padre incontri la figlia minore , previa verifica del Per_1 gradimento da parte della stessa e del suo benessere psicologico, in luogo neutro alla presenza di personale educativo, con previsione di successiva liberalizzazione secondo una calendarizzazione predisposta dal Servizio Sociale solo a seguito dell'esito positivo dei percorsi di sostegno personale e alla genitorialità svolti dal padre.
-Disporre che versi mensilmente a , con decorrenza CP_1 CP_2 dalla data della domanda, entro il giorno cinque, un assegno di €.600,00
(€.300,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento della minore e della figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 CP_5 autosufficiente, somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, di trasporto, ludiche, ricreative necessitate e documentate nell'interesse dei figli medesimi come da
Protocollo del Tribunale di Torino;
Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., trascorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/70, previa adozione di ogni opportuno provvedimento e fissazione di ulteriore udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., previa acquisizione della manifestazione di volontà delle parti di non volersi riconciliare, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/08/2003, Atto trascritto allo Stato Civile del Comune di PE Argentina (TO), al n. 8, parte
II, Serie A, Anno 2003.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
*
Per il curatore speciale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis NEL MERITO: disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre;
confermare la presa in carico da parte del Servizio Sociale e della NPI/psicologia del nucleo familiare, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal padre, e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore , entrambi con modalità e tempi da rimettere alla valutazione del Per_1
Servizio Sociale e di NPI/psicologia;
rimettere alla valutazione del Servizio Sociale e di NPI/psicologia la verifica dell'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, da parte del padre;
la verifica dell'andamento degli incontri in luogo neutro tra la minore e il padre;
incaricare il Servizio Sociale e di , previa positiva valutazione CP_4 dell'andamento degli incontri in luogo neutro, di liberalizzare gli incontri tra la minore e il padre, e di predisporre un calendario con la scansione delle modalità
e tempistiche di frequentazione padre/ figlia, ferma la tutela dell'interesse della minore, e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età della stessa;
invitare i genitori, nel precipuo interesse della minore , a collaborare con i Per_1
Servizi Sociali e la NPI/Psicologia dell'Età evolutiva;
disporre, in considerazione del tempo che la minore trascorre presso la Per_1 madre collocataria, che il sig. sia onerato del versamento di un CP_1 assegno mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, a favore della signora , quale mantenimento CP_2 indiretto per la minore;
Per_1
disporre che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, richiamando sul punto il Protocollo del
Tribunale di Torino;
disporre che l'SS NI venga percepito per interro dalla madre collocataria. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
* Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che i presupposti della domanda di separazione non sono in discussione, essendo stata sinanche formulata contestuale domanda di scioglimento del vincolo coniugale, e che la controversia separativa può essere risolta senza necessità di ulteriore istruttoria, la prima questione da esaminare riguarda le reciproche domande di addebito.
La domanda del si fonda sulla violazione del dovere di fedeltà, che egli Per_1 intende comprovare mediante la relazione investigativa datata 23 ottobre
2023 che contiene alcune foto, datate 20 ottobre 2023, che raffigurano pacificamente la in atteggiamenti intimi con un uomo. CP_2
Deve tuttavia escludersi che siffatta, pur inequivocabile, condotta sia stata la causa della irreversibile crisi coniugale in quanto pacificamente risalente ad epoca in cui la stessa risultava oramai conclamata, come si desume, in primis, dal fatto che, già il precedente 24 settembre (doc. 4 convenuta), la aveva CP_2 incaricato il Legale di dare avvio alla pratica separativa suggerendo la possibilità di un ricorso congiunto (condotta preprocessuale che non toglie fondamento, ovviamente, alla successiva richiesta di addebito spesso – è noto - non anticipata proprio per non pregiudicare l'auspicabile soluzione condivisa).
Inoltre, durante la vacanza in Sicilia, avvenuta nell'agosto 2023, in occasione di un incontro con i rispettivi genitori, le parti comunicavano l'intenzione di separarsi, essendo in quel contesto il autore di un atto di aggressione Per_1 nei confronti della moglie
Sul punto va riportato quanto affermato dal teste , all'epoca Testimone_1 fidanzato della figlia , che si trovava in vacanza con la famiglia, al quale CP_5 non v'è ragione di non credere, il quale ricorda, con dovizia di particolari: “io quell'estate sono andato in vacanza con la famiglia e ho assistito Per_1 all'incontro tra la e i suoi genitori e i suoceri in cui la ha raccontato CP_2 CP_2 loro la sua intenzione di procedere con la separazione;
non era CP_1 presente… ero presente, poco dopo che sono arrivati i genitori di CP_1 sono andato via perché non riuscivo a reggere la situazione: il clima è stato teso per tutta la serata, il e la urlavano tra di loro, erano in terrazza, Per_1 CP_2
le ha detto: “adesso tu vai via da questa casa”, lei ha detto che era la casa CP_1 dei suoi genitori e che non sarebbe andata via e lui le ha detto: “appena andiamo
a Torino te ne vai da casa mia”; a quel punto ho visto io, insieme alle due figlie, il afferrare la per i capelli e strattonarla la Per_1 CP_2 CP_2 ha chiamato i suoceri che si sono recati a casa;
penso che in un'occasione precedente abbia comunicato ai suoceri l'intenzione di separarsi, questo CP_2 episodio è stato successivo”.
Vanno infine valorizzati, a completamento del quadro probatorio, l'atto di conclusioni indagini ex art. 415 cpc emesso dal PM in data 3 aprile 2025 nei confronti del per gravi fatti di maltrattamento attuati dall'uomo nei Per_1 confronti della moglie protrattisi, secondo il capo di imputazione, per un lunghissimo periodo di tempo e, tra gli atti penali depositati da parte LI in data 8 maggio 2025, le sommarie informazioni dalla figlia in data CP_5
12 marzo 2024, rese presso la scuola allora frequentata alla presenza della psicologa nominata dal PM.
A tal proposito è bene ricordare (Cass. n. 40796 del 2021) che il processo civile conosce la c.d. prova atipica: vale a dire, quegli elementi in esso introdotti - quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi, etc. - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano, tuttavia, dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova.
Ne deriva che il giudice di merito può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che - al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato - sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé.
Tale principio, in relazione ai diversi elementi detti, è consolidato presso il giudice di legittimità (cfr., fra le altre: Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25067; Cass. 20 gennaio 2015, n. 840; Cass. 25 febbraio 2011, n.
4652; Cass. 29 marzo 2007, n. 7767).
Orbene; , all'epoca diciassettenne, riportava in quel contesto un episodio CP_5 in cui il padre tirava per i capelli la madre, ovvero usava la stampella o le dava dei calci per allontanarla dalla stanza, ovvero ancora adottava condotte controllanti, e come tali svilenti e offensive, verso la moglie inserendo, ad esempio, un GPS nella borsa.
Le dichiarazioni di , neppure, nel merito, specificamente contestate, CP_5 trovano conforto, quanto al clima di umiliante soggezione sofferto dalla , CP_2 in quelle rese dallo stesso teste allorquando ricorda che “…quando io il Tes_1 sabato sera mi fermavo a dormire a casa loro, la dormiva sulla penisola CP_2 corta del divano, io sulla parte lunga;
la doveva chiedere alle figlie CP_2
l'accesso alla stanza da letto delle figlie stesse per cambiarsi, ho constatato io stesso la situazione: il nella stanza da letto in cui dormiva lui, faceva Per_1 entrare solo , controllando ciò che entrava e ciò che usciva dalla camera”. CP_5
Avuto riguardo ad alcune motivate considerazioni svolte dalla Difesa del nei scritti conclusivi, l'attendibilità di (che non consta essere Per_1 CP_5 stata condizionata dalla madre) non è messa in discussione, anzitutto, dall'esito dell'ascolto condotto in causa non trattandosi di un mezzo di prova, non potendo dunque avere quale finalità l'indagine sui fatti dedotti dalle parti, mirano, invece, unicamente, a far esprimere il minore sulla sua condizione attuale sui suoi intenti, sui suoi desideri.
Quanto poi, al silenzio mantenuto sul punto agli assistenti sociali e alla psicologa, al di là del diverso contesto e delle diverse finalità che connotano i colloqui rispetto a quello condotto dalla P.G., è la stessa che offre una chiave di CP_5 lettura allorquando manifesta ai verbalizzanti il timore che il padre potesse venire a conoscenza delle dichiarazioni rese, manifestando una condizione di disagio, ripetutamente emersa in causa, idonea a giustificare, in altre occasioni, un atteggiamento di timoroso riserbo.
Si scorge dunque una pluralità di elementi di prova che non solo destituiscono di fondamento la domanda del ma, al contrario, fondano Per_1 sufficientemente quella speculare di addebito della fondata sul fatto che CP_2 “…fin dall'inizio della convivenza matrimoniale manifestava CP_1 condotte controllanti ed ossessive, rivolte alla coniuge e alle figlie sia all'interno dell'abitazione sia all'esterno;- Successivamente, e quando la moglie manifestava la sua opposizione a tali modalità di ingerenza nella privacy e nel rispetto della sua persona, il reagiva con condotte ingiuriose, Per_1 aggressive e violente, consistite in schiaffi, calci, spintoni, tirate di capelli che inizialmente sporadiche, divenivano sistematiche e intollerabili, costituendo causa di disagio psicologico anche per le minori costrette ad assistervi”.
Non rilevando, in contrario, la lunga durata della vita matrimoniale (22 anni) durante la quale la nulla avrebbe lamentato in modo formale, essendo CP_2 presumibile che il silenzio– non essendo certo inusuale che ciò si verifichi – sia riconducibile alla condizione di soggezione psicologica in cui aveva vissuto.
La separazione va dunque addebitata al marito.
*
Per quel che concerne le figlie, che ha oramai 19 anni ( e sul cui CP_5 affidamento non si deve ulteriormente provvedere) e che ne ha Per_1 appena 15, i provvedimenti in vigore, per quanto dunque di attuale interesse in relazione a quest'ultima, dispongono (cfr. ordinanza 4 febbraio 2025 nel sub proc. n. 1):
“Esaminata la segnalazione dei Servizi Sociali in data 19.12.2024 con cui si richiede “di valutare la possibilità di attivare i luoghi neutri per dare la possibilità
a di avere uno spazio per confrontarsi in maniera costruttiva con il padre, Per_1 al contempo intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le figure genitoriali aiuterebbe a rielaborare determinati episodi e a fornire strumenti adeguati per sostenere la corresponsabilità genitoriale”; rilevato che per effetto di ordinanza 16 luglio 2024 il padre può “ incontrare liberamente la minore, almeno, una volta alla settimana in un giorno e in orari da concordare con la minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa”, essendo altresì disposto che” trascorsi, indicativamente, due mesi dall'inizio degli incontri liberi tra il padre e la minore, previa verifica del positivo andamento degli stessi, verifica da delegare ai Servizi Sociali competenti per territorio, possa essere introdotto, almeno, una volta alla settimana, un incontro con il pernottamento presso la ex casa coniugale”; preso atto che la madre ha chiesto che il padre intraprenda un percorso di recupero delle prerogative genitoriali per garantire dinamiche relazionali tutelanti per la minore , disponendo, previo gradimento della stessa incontri Per_1 in luogo neutro con previsione di liberalizzazione secondo una calendarizzazione predisposta dal Servizio Sociale;
che sia disposta la prosecuzione degli interventi di sostegno psicologico per la minore e sia, da ultimo, prescritto a Per_1
di collaborare con il Servizio Sociale e il Servizio di NPI/Psicologia CP_1 dell'età evolutiva per la prosecuzione degli interventi di sostegno e di monitoraggio in atto, finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della figlia minore;
preso atto che il non ha fatto pervenire osservazioni;
Per_1 preso atto che il curatore speciale della minore ha insistito perché il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità e, previa verifica dell'andamento positivo del percorso di sostegno alla genitorialità, che il padre possa incontrare la minore in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stilato dai Servizi Sociali, previo accertamento della volontà della minore;
Per_1 confermati i precedenti incarichi assegnati ai Servizi Sociali.
Preso atto che, stando alla relazione dei Servizi, “… sino al mese di luglio u. s.
c'è stata regolare frequentazione tra il padre e la ragazza, con un incontro a settimana. Durante l'estate, a seguito di alcuni episodi di presunti atteggiamenti controllanti e svalutanti da parte del signor , avrebbe deciso di Per_1 Per_1 sospendere gli incontri.
La ragazza riferisce un vissuto di malessere e di fatica nel riprendere il rapporto con il padre affermando di non sentirsi compresa ed accolta e attribuendo a lui la responsabilità di comunicazioni caratterizzate da scarsa chiarezza e trasparenza.
, manifesta affetto verso il padre, e attualmente propone incontri limitati e Per_1 circoscritti affermando di sentirsi intimorita dal suo giudizio e dal suo tono inquisitorio”; e che “…emerge una sofferenza di per la situazione familiare Per_1
e per il rapporto conflittuale con il padre”; ritenuto di procedere in conformità anche per garantire il diritto della minore alla bigenitorialità:
pqm
modifica i provvedimenti provvisori in data 16 luglio 2024, limitatamente alla minore , come segue: Persona_1 ferma restando la presa in carico presa in carico del nucleo da parte del
Servizio Sociale territoriale e della NPI/psicologia con funzioni di supporto e monitoraggio delle relazioni genitoriali, dispone
l'attivazione di incontri padre – figlia in luogo neutro con modalità e tempi da rimettere alle valutazioni dei Servizi previa verifica della volontà della minore.
Invita il a intraprendere un percorso di sostegno alla Per_1 genitorialità.
*
In tale contesto, occorre fare puntuale riferimento alle motivate osservazioni del curatore speciale che ha rilevato: “La psicologa dott.ssa Elisa Badino, che ha preso in carico la minore , ha confermato il desiderio e Persona_1
l'intenzione della minore di incontrare il padre, pur evidenziando che ha Per_1 ribadito il desiderio di essere supportata nella mediazione delle comunicazioni con il padre.
Il percorso psicologico della minore appare quanto mai necessario in considerazione di quanto emerso nel corso dei colloquî con il Servizio Sociale: la minore è apparsa molto sofferente, e pronta, nonostante la sua età, a farsi carico di non far soffrire gli altri, ed ha ben utilizzato gli spazi che le sono stati offerti.
Come indicato dal Servizio Sociale anche la relazione tra e la mamma Per_1 presenta aspetti di criticità, esacerbati dalla storia famigliare del nucleo, nonché dalla fase adolescenziale che la ragazza attraversa.
è disponibile ad incontrare il padre, anche se in questo momento Per_1 con il supporto di terzi, padre e figlia si sono dichiarati disorientati su come gestire anche le più semplici comunicazioni. Il supporto del Servizio Sociale e del servizio di psicologia risulta pertanto fondamentale per la ripresa e ricostruzione della relazione genitoriale tra il sig.
che la figlia . Per_1 Per_1
In relazione al padre la psicologa, dott.ssa Badino, ha confermato che è stato positivamente avviato per il padre il percorso di sostegno alla genitorialità.
L'incontro in luogo neutro del 2 luglio c.m. tra il padre e la figlia minore è stato positivo, in quell'occasione il padre ha portato con sé i due cagnolini che sono rimasti presso di lui e ai quali è legata”. Per_1
Pertanto, condivisibilmente, occorre provvedere in conformità alle richieste del curatore, sottolineando come, data la natura del giudizio, il regime sarà se necessario rivisitato nel prosieguo della causa essendo pertanto necessario, in vista della successiva udienza, richiedere una relazione di aggiornamento ai
Servizi.
*
Vanno infine confermati i provvedimenti provvisori quanto agli aspetti economici in difetto di elementi sopravvenuti essendo anche , maggiorenne, CP_5 pacificamente non autonoma economicamente.
Così l'ordinanza: “da punto di vista economico non vi è dubbio che il Per_1 debba contribuire al mantenimento delle figlie che, di fatto, grava interamente sulla madre. il è operaio e percepisce uno stipendio di circa euro 1700 Per_1 mensili. Vive in casa di proprietà, quella ex familiare dove è rimasto.
La percepisce uno stipendio tra i 1200 ed i 1300 mensili ed è gravata da CP_2 un canone di locazione.
Occorre tenere poi conto del fatto che il ha rinunciato alla propria quota Per_1 sull'assegno unico (cfr. conclusioni del ricorso).
In tale contesto, tenuto conto che si tratta di due adolescenti con le notorie esigenze, è equo fissare in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) il contributo a carico del padre al mantenimento delle due minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale”
La causa deve proseguire sulla domanda di divorzio con rinvio adeguato alla necessità del giudicato sulla sentenza di separazione. I Servizi trasmetteranno relazione di aggiornamento dieci giorni prima della successiva udienza.
Spese (e liquidazione PSS) al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale tra e con CP_1 CP_2 addebito al . Per_1
Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso Per_1 la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Conferma la presa in carico da parte del Servizio Sociale e della CP_4 del nucleo familiare, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal padre, e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore , entrambi con modalità e tempi da rimettere alla valutazione del Per_1
Servizio Sociale e di NPI/psicologia.
Rimette alla valutazione del Servizio Sociale e di NPI/psicologia la verifica dell'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, da parte del padre e dell'andamento degli incontri in luogo neutro tra la minore e il padre.
Manda al Servizio Sociale e di NPI/psicologia, previa positiva valutazione dell'andamento degli incontri in luogo neutro, di liberalizzare progressivamente gli incontri tra la minore e il padre, e di predisporre un progetto Persona_1 di frequentazione padre/ figlia, nel rispetto di tempi e volontà della minore.
Invita i genitori, nel precipuo interesse della minore , a collaborare con i Per_1
Servizi Sociali e la NPI/Psicologia dell'Età evolutiva.
Dispone che il sig. corrisponda un contributo al mantenimento CP_1 delle figlie di euro 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT. Dispone che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, richiamando sul punto il Protocollo del Tribunale di
Torino.
Dispone che l'SS NI venga percepito per intero dalla madre
Dispone che il servizio sociale e la trasmettano relazione di CP_4 aggiornamento dieci giorni prima della successiva udienza.
Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Si comunichi alle parti, al PM (dr.ssa V. Sottosanti) nonché ai Servizi sociali e di
N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competenti per il tramite dei
Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di
Torino in data 21.11.2025
Il Presidente
BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE ET Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2051/2024 promosso da:
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._1 residente in [...] (doc.
1- certif. stato fam e resid.) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cinzia Leo (C.F.
, sito a Pinerolo, Via Duca Degli Abruzzi n. 7, che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per delega in calce al presente atto
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], titolo di studio, CP_2 residente in [...] - c.f. – C.F._3 elettivamente domiciliata in Torino Via Beaumont n. 23, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Mostratisi, che la rappresenta e difende, per C.F._4 delega allegata
CONVENUTA
e con l'intervento del curatore speciale Avv. Cristina CECI, nata a [...],
l'8.12.1964, residente in [...], con studio in Torino, corso G. Marconi n. 4, C.F. in qualità di curatore speciale - C.F._5 in forza di decreto di nomina emesso dal Tribunale di Torino in data 15.05.2024
– della minore . Persona_1
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale con addebito alla Sig.ra e, in subordine, ad entrambi i coniugi;
CP_2
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza, disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di PE Argentina affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Stabilire che ciascun coniuge continui a provvedere al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Stabilire l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia
[...]
, con collocazione abitativa presso la madre al domicilio di quest'ultima, Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
Stabilire che il Sig. , all'esito del buon andamento degli incontri in luogo Per_1 neutro disposti dall'Ill.mo Presidente con provvedimento datato 04.02.2025, possa incontrare la figlia minore liberamente, concordando direttamente Per_1 con lei modalità e tempi degli incontri, nel rispetto delle esigenze lavorative/scolastiche/organizzative della moglie e della figlia stessa e, comunque, almeno per due pomeriggi alla settimana a scelta della ragazza con pernottamento e a week-end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
durante le vacanze di Natale, dal 23/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 06/01
l'anno successivo e così via alternando gli anni a venire;
Pasqua e Pasquetta per l'intero periodo di vacanza scolastica ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estive con obbligo di comunicazione alla
Sig.ra , entro il giorno 15 giugno di ciascun anno, del periodo e del luogo CP_2 ove intenderà soggiornare con la figlia;
Stabilire che, al pari del Sig. , sia attivato un intervento di sostegno alla Per_1 genitorialità anche per la Sig.ra , come indicato dall'assistente CP_2 sociale Dott.ssa nella relazione sociale datata 18.12.2024, con CP_3 monitoraggio del suo andamento;
Disporre la trasmissione di relazioni aggiornate per la verifica dell'andamento degli incontri padre-figlia e del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
Disporre la prosecuzione dell'intervento di sostegno del Servizio Sociale e di per la minore;
CP_4 Persona_1
Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie e Per_1 CP_5 con la somma mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 300,00, pari ad €
150,00 per ciascuna, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre che con il versamento del
50% delle spese extra assegno relative alle minori da individuarsi sulla base delle linee guida del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attualmente in vigore;
Stabilire che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla L. n.
46/2021 -e futuri equipollenti- venga suddiviso tra i genitori al 50% come per
Legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In via istruttoria: come da memoria conclusiva 8 maggio 2025.
*
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda istanza ed eccezione, anche in via riconvenzionale
- Ammettere l'avvenuta produzione telematica, con separato deposito, ai sensi dell'art.473 bis. 42 c.p.c., degli atti inerenti al procedimento penale n.
24851/2023 R.G.N.R., con riferimento al reato p. e p. dall'art. 572 c.p. a carico di , P.M. Dott.ssa Valeria Sottosanti, divenuti ostensibili a seguito CP_1 della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..
- Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , CP_2 CP_1 con addebito della stessa al marito.
- Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c. delle figlia minore alla madre, con collocazione presso la Per_1 stessa, attribuendo alla madre la responsabilità esclusiva per l'adozione di tutte le decisioni inerenti la minore, comprese quelle di maggior interesse di carattere sanitario, scolastico, ovvero il regime di affidamento ritenuto più adeguato nell'interesse della minore, imponendo limitazioni alla responsabilità genitoriale paterna fino a quando il padre dimostri di aver intrapreso con esito positivo un percorso di recupero delle prerogative genitoriali per garantire dinamiche relazionali tutelanti per la minore;
- Disporre la prosecuzione dell'intervento di sostegno del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia per la minore . Persona_1
- Prescrivere a di collaborare con il Servizio Sociale e il Servizio CP_1 di NPI/Psicologia dell'età evolutiva per la prosecuzione degli interventi di sostegno e di monitoraggio in atto, finalizzati alla tutela del benessere psico- fisico della minore, invitandolo ad accedere ad un percorso di sostegno psicologico e/o di controllo dell'aggressività.
- Disporre che il padre incontri la figlia minore , previa verifica del Per_1 gradimento da parte della stessa e del suo benessere psicologico, in luogo neutro alla presenza di personale educativo, con previsione di successiva liberalizzazione secondo una calendarizzazione predisposta dal Servizio Sociale solo a seguito dell'esito positivo dei percorsi di sostegno personale e alla genitorialità svolti dal padre.
-Disporre che versi mensilmente a , con decorrenza CP_1 CP_2 dalla data della domanda, entro il giorno cinque, un assegno di €.600,00
(€.300,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento della minore e della figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 CP_5 autosufficiente, somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, di trasporto, ludiche, ricreative necessitate e documentate nell'interesse dei figli medesimi come da
Protocollo del Tribunale di Torino;
Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., trascorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/70, previa adozione di ogni opportuno provvedimento e fissazione di ulteriore udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., previa acquisizione della manifestazione di volontà delle parti di non volersi riconciliare, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/08/2003, Atto trascritto allo Stato Civile del Comune di PE Argentina (TO), al n. 8, parte
II, Serie A, Anno 2003.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
*
Per il curatore speciale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis NEL MERITO: disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre;
confermare la presa in carico da parte del Servizio Sociale e della NPI/psicologia del nucleo familiare, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal padre, e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore , entrambi con modalità e tempi da rimettere alla valutazione del Per_1
Servizio Sociale e di NPI/psicologia;
rimettere alla valutazione del Servizio Sociale e di NPI/psicologia la verifica dell'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, da parte del padre;
la verifica dell'andamento degli incontri in luogo neutro tra la minore e il padre;
incaricare il Servizio Sociale e di , previa positiva valutazione CP_4 dell'andamento degli incontri in luogo neutro, di liberalizzare gli incontri tra la minore e il padre, e di predisporre un calendario con la scansione delle modalità
e tempistiche di frequentazione padre/ figlia, ferma la tutela dell'interesse della minore, e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età della stessa;
invitare i genitori, nel precipuo interesse della minore , a collaborare con i Per_1
Servizi Sociali e la NPI/Psicologia dell'Età evolutiva;
disporre, in considerazione del tempo che la minore trascorre presso la Per_1 madre collocataria, che il sig. sia onerato del versamento di un CP_1 assegno mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, a favore della signora , quale mantenimento CP_2 indiretto per la minore;
Per_1
disporre che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, richiamando sul punto il Protocollo del
Tribunale di Torino;
disporre che l'SS NI venga percepito per interro dalla madre collocataria. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
* Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che i presupposti della domanda di separazione non sono in discussione, essendo stata sinanche formulata contestuale domanda di scioglimento del vincolo coniugale, e che la controversia separativa può essere risolta senza necessità di ulteriore istruttoria, la prima questione da esaminare riguarda le reciproche domande di addebito.
La domanda del si fonda sulla violazione del dovere di fedeltà, che egli Per_1 intende comprovare mediante la relazione investigativa datata 23 ottobre
2023 che contiene alcune foto, datate 20 ottobre 2023, che raffigurano pacificamente la in atteggiamenti intimi con un uomo. CP_2
Deve tuttavia escludersi che siffatta, pur inequivocabile, condotta sia stata la causa della irreversibile crisi coniugale in quanto pacificamente risalente ad epoca in cui la stessa risultava oramai conclamata, come si desume, in primis, dal fatto che, già il precedente 24 settembre (doc. 4 convenuta), la aveva CP_2 incaricato il Legale di dare avvio alla pratica separativa suggerendo la possibilità di un ricorso congiunto (condotta preprocessuale che non toglie fondamento, ovviamente, alla successiva richiesta di addebito spesso – è noto - non anticipata proprio per non pregiudicare l'auspicabile soluzione condivisa).
Inoltre, durante la vacanza in Sicilia, avvenuta nell'agosto 2023, in occasione di un incontro con i rispettivi genitori, le parti comunicavano l'intenzione di separarsi, essendo in quel contesto il autore di un atto di aggressione Per_1 nei confronti della moglie
Sul punto va riportato quanto affermato dal teste , all'epoca Testimone_1 fidanzato della figlia , che si trovava in vacanza con la famiglia, al quale CP_5 non v'è ragione di non credere, il quale ricorda, con dovizia di particolari: “io quell'estate sono andato in vacanza con la famiglia e ho assistito Per_1 all'incontro tra la e i suoi genitori e i suoceri in cui la ha raccontato CP_2 CP_2 loro la sua intenzione di procedere con la separazione;
non era CP_1 presente… ero presente, poco dopo che sono arrivati i genitori di CP_1 sono andato via perché non riuscivo a reggere la situazione: il clima è stato teso per tutta la serata, il e la urlavano tra di loro, erano in terrazza, Per_1 CP_2
le ha detto: “adesso tu vai via da questa casa”, lei ha detto che era la casa CP_1 dei suoi genitori e che non sarebbe andata via e lui le ha detto: “appena andiamo
a Torino te ne vai da casa mia”; a quel punto ho visto io, insieme alle due figlie, il afferrare la per i capelli e strattonarla la Per_1 CP_2 CP_2 ha chiamato i suoceri che si sono recati a casa;
penso che in un'occasione precedente abbia comunicato ai suoceri l'intenzione di separarsi, questo CP_2 episodio è stato successivo”.
Vanno infine valorizzati, a completamento del quadro probatorio, l'atto di conclusioni indagini ex art. 415 cpc emesso dal PM in data 3 aprile 2025 nei confronti del per gravi fatti di maltrattamento attuati dall'uomo nei Per_1 confronti della moglie protrattisi, secondo il capo di imputazione, per un lunghissimo periodo di tempo e, tra gli atti penali depositati da parte LI in data 8 maggio 2025, le sommarie informazioni dalla figlia in data CP_5
12 marzo 2024, rese presso la scuola allora frequentata alla presenza della psicologa nominata dal PM.
A tal proposito è bene ricordare (Cass. n. 40796 del 2021) che il processo civile conosce la c.d. prova atipica: vale a dire, quegli elementi in esso introdotti - quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi, etc. - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano, tuttavia, dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova.
Ne deriva che il giudice di merito può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che - al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato - sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé.
Tale principio, in relazione ai diversi elementi detti, è consolidato presso il giudice di legittimità (cfr., fra le altre: Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25067; Cass. 20 gennaio 2015, n. 840; Cass. 25 febbraio 2011, n.
4652; Cass. 29 marzo 2007, n. 7767).
Orbene; , all'epoca diciassettenne, riportava in quel contesto un episodio CP_5 in cui il padre tirava per i capelli la madre, ovvero usava la stampella o le dava dei calci per allontanarla dalla stanza, ovvero ancora adottava condotte controllanti, e come tali svilenti e offensive, verso la moglie inserendo, ad esempio, un GPS nella borsa.
Le dichiarazioni di , neppure, nel merito, specificamente contestate, CP_5 trovano conforto, quanto al clima di umiliante soggezione sofferto dalla , CP_2 in quelle rese dallo stesso teste allorquando ricorda che “…quando io il Tes_1 sabato sera mi fermavo a dormire a casa loro, la dormiva sulla penisola CP_2 corta del divano, io sulla parte lunga;
la doveva chiedere alle figlie CP_2
l'accesso alla stanza da letto delle figlie stesse per cambiarsi, ho constatato io stesso la situazione: il nella stanza da letto in cui dormiva lui, faceva Per_1 entrare solo , controllando ciò che entrava e ciò che usciva dalla camera”. CP_5
Avuto riguardo ad alcune motivate considerazioni svolte dalla Difesa del nei scritti conclusivi, l'attendibilità di (che non consta essere Per_1 CP_5 stata condizionata dalla madre) non è messa in discussione, anzitutto, dall'esito dell'ascolto condotto in causa non trattandosi di un mezzo di prova, non potendo dunque avere quale finalità l'indagine sui fatti dedotti dalle parti, mirano, invece, unicamente, a far esprimere il minore sulla sua condizione attuale sui suoi intenti, sui suoi desideri.
Quanto poi, al silenzio mantenuto sul punto agli assistenti sociali e alla psicologa, al di là del diverso contesto e delle diverse finalità che connotano i colloqui rispetto a quello condotto dalla P.G., è la stessa che offre una chiave di CP_5 lettura allorquando manifesta ai verbalizzanti il timore che il padre potesse venire a conoscenza delle dichiarazioni rese, manifestando una condizione di disagio, ripetutamente emersa in causa, idonea a giustificare, in altre occasioni, un atteggiamento di timoroso riserbo.
Si scorge dunque una pluralità di elementi di prova che non solo destituiscono di fondamento la domanda del ma, al contrario, fondano Per_1 sufficientemente quella speculare di addebito della fondata sul fatto che CP_2 “…fin dall'inizio della convivenza matrimoniale manifestava CP_1 condotte controllanti ed ossessive, rivolte alla coniuge e alle figlie sia all'interno dell'abitazione sia all'esterno;- Successivamente, e quando la moglie manifestava la sua opposizione a tali modalità di ingerenza nella privacy e nel rispetto della sua persona, il reagiva con condotte ingiuriose, Per_1 aggressive e violente, consistite in schiaffi, calci, spintoni, tirate di capelli che inizialmente sporadiche, divenivano sistematiche e intollerabili, costituendo causa di disagio psicologico anche per le minori costrette ad assistervi”.
Non rilevando, in contrario, la lunga durata della vita matrimoniale (22 anni) durante la quale la nulla avrebbe lamentato in modo formale, essendo CP_2 presumibile che il silenzio– non essendo certo inusuale che ciò si verifichi – sia riconducibile alla condizione di soggezione psicologica in cui aveva vissuto.
La separazione va dunque addebitata al marito.
*
Per quel che concerne le figlie, che ha oramai 19 anni ( e sul cui CP_5 affidamento non si deve ulteriormente provvedere) e che ne ha Per_1 appena 15, i provvedimenti in vigore, per quanto dunque di attuale interesse in relazione a quest'ultima, dispongono (cfr. ordinanza 4 febbraio 2025 nel sub proc. n. 1):
“Esaminata la segnalazione dei Servizi Sociali in data 19.12.2024 con cui si richiede “di valutare la possibilità di attivare i luoghi neutri per dare la possibilità
a di avere uno spazio per confrontarsi in maniera costruttiva con il padre, Per_1 al contempo intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le figure genitoriali aiuterebbe a rielaborare determinati episodi e a fornire strumenti adeguati per sostenere la corresponsabilità genitoriale”; rilevato che per effetto di ordinanza 16 luglio 2024 il padre può “ incontrare liberamente la minore, almeno, una volta alla settimana in un giorno e in orari da concordare con la minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa”, essendo altresì disposto che” trascorsi, indicativamente, due mesi dall'inizio degli incontri liberi tra il padre e la minore, previa verifica del positivo andamento degli stessi, verifica da delegare ai Servizi Sociali competenti per territorio, possa essere introdotto, almeno, una volta alla settimana, un incontro con il pernottamento presso la ex casa coniugale”; preso atto che la madre ha chiesto che il padre intraprenda un percorso di recupero delle prerogative genitoriali per garantire dinamiche relazionali tutelanti per la minore , disponendo, previo gradimento della stessa incontri Per_1 in luogo neutro con previsione di liberalizzazione secondo una calendarizzazione predisposta dal Servizio Sociale;
che sia disposta la prosecuzione degli interventi di sostegno psicologico per la minore e sia, da ultimo, prescritto a Per_1
di collaborare con il Servizio Sociale e il Servizio di NPI/Psicologia CP_1 dell'età evolutiva per la prosecuzione degli interventi di sostegno e di monitoraggio in atto, finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della figlia minore;
preso atto che il non ha fatto pervenire osservazioni;
Per_1 preso atto che il curatore speciale della minore ha insistito perché il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità e, previa verifica dell'andamento positivo del percorso di sostegno alla genitorialità, che il padre possa incontrare la minore in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stilato dai Servizi Sociali, previo accertamento della volontà della minore;
Per_1 confermati i precedenti incarichi assegnati ai Servizi Sociali.
Preso atto che, stando alla relazione dei Servizi, “… sino al mese di luglio u. s.
c'è stata regolare frequentazione tra il padre e la ragazza, con un incontro a settimana. Durante l'estate, a seguito di alcuni episodi di presunti atteggiamenti controllanti e svalutanti da parte del signor , avrebbe deciso di Per_1 Per_1 sospendere gli incontri.
La ragazza riferisce un vissuto di malessere e di fatica nel riprendere il rapporto con il padre affermando di non sentirsi compresa ed accolta e attribuendo a lui la responsabilità di comunicazioni caratterizzate da scarsa chiarezza e trasparenza.
, manifesta affetto verso il padre, e attualmente propone incontri limitati e Per_1 circoscritti affermando di sentirsi intimorita dal suo giudizio e dal suo tono inquisitorio”; e che “…emerge una sofferenza di per la situazione familiare Per_1
e per il rapporto conflittuale con il padre”; ritenuto di procedere in conformità anche per garantire il diritto della minore alla bigenitorialità:
pqm
modifica i provvedimenti provvisori in data 16 luglio 2024, limitatamente alla minore , come segue: Persona_1 ferma restando la presa in carico presa in carico del nucleo da parte del
Servizio Sociale territoriale e della NPI/psicologia con funzioni di supporto e monitoraggio delle relazioni genitoriali, dispone
l'attivazione di incontri padre – figlia in luogo neutro con modalità e tempi da rimettere alle valutazioni dei Servizi previa verifica della volontà della minore.
Invita il a intraprendere un percorso di sostegno alla Per_1 genitorialità.
*
In tale contesto, occorre fare puntuale riferimento alle motivate osservazioni del curatore speciale che ha rilevato: “La psicologa dott.ssa Elisa Badino, che ha preso in carico la minore , ha confermato il desiderio e Persona_1
l'intenzione della minore di incontrare il padre, pur evidenziando che ha Per_1 ribadito il desiderio di essere supportata nella mediazione delle comunicazioni con il padre.
Il percorso psicologico della minore appare quanto mai necessario in considerazione di quanto emerso nel corso dei colloquî con il Servizio Sociale: la minore è apparsa molto sofferente, e pronta, nonostante la sua età, a farsi carico di non far soffrire gli altri, ed ha ben utilizzato gli spazi che le sono stati offerti.
Come indicato dal Servizio Sociale anche la relazione tra e la mamma Per_1 presenta aspetti di criticità, esacerbati dalla storia famigliare del nucleo, nonché dalla fase adolescenziale che la ragazza attraversa.
è disponibile ad incontrare il padre, anche se in questo momento Per_1 con il supporto di terzi, padre e figlia si sono dichiarati disorientati su come gestire anche le più semplici comunicazioni. Il supporto del Servizio Sociale e del servizio di psicologia risulta pertanto fondamentale per la ripresa e ricostruzione della relazione genitoriale tra il sig.
che la figlia . Per_1 Per_1
In relazione al padre la psicologa, dott.ssa Badino, ha confermato che è stato positivamente avviato per il padre il percorso di sostegno alla genitorialità.
L'incontro in luogo neutro del 2 luglio c.m. tra il padre e la figlia minore è stato positivo, in quell'occasione il padre ha portato con sé i due cagnolini che sono rimasti presso di lui e ai quali è legata”. Per_1
Pertanto, condivisibilmente, occorre provvedere in conformità alle richieste del curatore, sottolineando come, data la natura del giudizio, il regime sarà se necessario rivisitato nel prosieguo della causa essendo pertanto necessario, in vista della successiva udienza, richiedere una relazione di aggiornamento ai
Servizi.
*
Vanno infine confermati i provvedimenti provvisori quanto agli aspetti economici in difetto di elementi sopravvenuti essendo anche , maggiorenne, CP_5 pacificamente non autonoma economicamente.
Così l'ordinanza: “da punto di vista economico non vi è dubbio che il Per_1 debba contribuire al mantenimento delle figlie che, di fatto, grava interamente sulla madre. il è operaio e percepisce uno stipendio di circa euro 1700 Per_1 mensili. Vive in casa di proprietà, quella ex familiare dove è rimasto.
La percepisce uno stipendio tra i 1200 ed i 1300 mensili ed è gravata da CP_2 un canone di locazione.
Occorre tenere poi conto del fatto che il ha rinunciato alla propria quota Per_1 sull'assegno unico (cfr. conclusioni del ricorso).
In tale contesto, tenuto conto che si tratta di due adolescenti con le notorie esigenze, è equo fissare in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) il contributo a carico del padre al mantenimento delle due minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale”
La causa deve proseguire sulla domanda di divorzio con rinvio adeguato alla necessità del giudicato sulla sentenza di separazione. I Servizi trasmetteranno relazione di aggiornamento dieci giorni prima della successiva udienza.
Spese (e liquidazione PSS) al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale tra e con CP_1 CP_2 addebito al . Per_1
Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso Per_1 la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Conferma la presa in carico da parte del Servizio Sociale e della CP_4 del nucleo familiare, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal padre, e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore , entrambi con modalità e tempi da rimettere alla valutazione del Per_1
Servizio Sociale e di NPI/psicologia.
Rimette alla valutazione del Servizio Sociale e di NPI/psicologia la verifica dell'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, da parte del padre e dell'andamento degli incontri in luogo neutro tra la minore e il padre.
Manda al Servizio Sociale e di NPI/psicologia, previa positiva valutazione dell'andamento degli incontri in luogo neutro, di liberalizzare progressivamente gli incontri tra la minore e il padre, e di predisporre un progetto Persona_1 di frequentazione padre/ figlia, nel rispetto di tempi e volontà della minore.
Invita i genitori, nel precipuo interesse della minore , a collaborare con i Per_1
Servizi Sociali e la NPI/Psicologia dell'Età evolutiva.
Dispone che il sig. corrisponda un contributo al mantenimento CP_1 delle figlie di euro 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT. Dispone che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, richiamando sul punto il Protocollo del Tribunale di
Torino.
Dispone che l'SS NI venga percepito per intero dalla madre
Dispone che il servizio sociale e la trasmettano relazione di CP_4 aggiornamento dieci giorni prima della successiva udienza.
Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Si comunichi alle parti, al PM (dr.ssa V. Sottosanti) nonché ai Servizi sociali e di
N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competenti per il tramite dei
Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di
Torino in data 21.11.2025
Il Presidente
BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.