TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1004
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego di accesso

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, annullando il diniego di accesso. È stato considerato che l'istanza della ricorrente era motivata da un interesse attuale e concreto e che non poteva essere qualificata come meramente esplorativa. La richiesta era sufficientemente specifica da permettere all'amministrazione di comprendere la portata della domanda e di individuare i documenti pertinenti. La Corte ha evidenziato che l'ASL CN1 aveva motivato la trattenuta del corrispettivo sulla base di interlocuzioni con dirigenti regionali e di una specifica modalità di registrazione contabile indicata per iscritto nel 2021, rendendo quindi necessario l'accesso a tali comunicazioni.

  • Accolto
    Interesse qualificato all'accesso

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza di accesso, motivata dall'interesse della ricorrente a conoscere le comunicazioni tra la Regione e l'ASL relative alla trattenuta effettuata, non fosse meramente esplorativa. La richiesta era sufficientemente specifica nell'individuare i documenti detenuti dall'amministrazione, permettendo a quest'ultima di comprendere la richiesta e selezionare gli atti pertinenti.

  • Accolto
    Obbligo di consegna della documentazione

    Accogliendo il ricorso e annullando il diniego, il Tribunale ha condannato la Regione Piemonte a consentire l'accesso ai documenti richiesti mediante estrazione di copia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1004
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1004
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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