Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2026, proposto da
NE NT SP, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Casavecchia, Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale CN1, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 14.1.2026, prot. 922 con cui la Regione Piemonte – Direzione Sanità ha rigettato l’istanza di accesso del 15.12.2025 presentata dalla NE ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l’istanza del 15.12.2025 e la conseguente condanna della Regione Piemonte alla consegna ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. VI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
La ricorrente NE NT SP è autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno, presso la Casa di cura privata “Stella del Mattino” in via Mellana a Boves (CN), per 60 posti letto, accredita ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. Eroga prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, alle condizioni stabilite contrattualmente.
Con deliberazioni del 2020 e del 2021, la Giunta regionale approvò disposizioni in materia di copertura dei costi del rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico, stabilendo che le Regione, tramite le Aziende sanitarie, avrebbe versato un acconto del 50% dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi al secondo semestre 2020, nel limite di complessivi euro 4.387.721,25, riservandosi di provvedere sul conguaglio in esito alla revisione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012. Con provvedimento dirigenziale del 2021, la Regione Piemonte assegnò alla A.S.L. CN1 l’importo totale di euro 91.560,15, di cui euro 59.713,14 riferibili alla NE NT SP a titolo di acconto. In sede di liquidazione del corrispettivo dovuto per la mensilità di luglio 2025, l’Azienda sanitaria ha trattenuto l’importo di euro 59.713,14 in pretesa compensazione. La ricorrente NE ha contestato la compensazione e richiesto chiarimenti, con lettere del 26 settembre 2025 e del 29 ottobre 2025 (doc. 9). Finalmente, con nota dell’11 novembre 2025 (doc. 10), l’Azienda sanitaria ha comunicato alla NE di aver “applicato la modalità di registrazione contabile dell’acconto ... indicata dai funzionari regionali competenti per scritto nel 2021”, che “l’ASL si è confrontata con la Direzione regionale e con i dirigenti regionali competenti e fino ad oggi, non sono pervenute diverse disposizioni rispetto alla compensazione dell’acconto erogato (iscritto a credito al conto 1220155 “Altri crediti verso erogatori privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie”)”, che “l’ASL conferma la propria disponibilità alla restituzione dell’acconto, modificandone la natura rispetto a quanto sopra richiamato, a seguito di una disposizione scritta della Regione Piemonte”.
Con istanza di accesso ai sensi degli artt. 22-ss della legge n. 241 del 1990, la NE ha rappresentato il proprio interesse a conseguire il pagamento dell’importo trattenuto ed a conoscere e verificare la motivazione e le direttive della Regione Piemonte ed ha richiesto copia: del documento scritto dei “funzionari regionali competenti”, richiamato nella nota della A.S.L. CN1 dell’11 novembre 2025, con il quale la Regione Piemonte avrebbe indicato la modalità di registrazione contabile dell’acconto dovuto ai soggetti accreditati; di ogni altro documento o corrispondenza intercorsa fra la A.S.L. CN1 e la Regione Piemonte avente ad oggetto le modalità di registrazione contabile dell’acconto ed il diritto della A.S.L. CN1 al suo recupero.
Con l’impugnata lettera del 14 gennaio 2026, la Regione Piemonte ha trasmesso copia della delibera del 2020 e del provvedimento dirigenziale del 2021 (non richiesto dalla NE, in quanto pubblicato e già nella sua disponibilità) ed ha negato l’accesso all’ulteriore documentazione, in quanto “La corretta registrazione contabile delle somme in questione come ‘credito’ da parte dell'ASL non discende ... da indicazioni estemporanee, bensì dalla diretta applicazione dei principi di contabilità pubblica vigenti. Nell’esercizio della piena autonomia gestionale e contabile di cui dispone, l’Azienda ha provveduto a regolarizzare le partite contabili pendenti. A fronte di quanto argomentato, si trasmettono gli atti regionali citati, che esauriscono l'onere motivazionale posto a fondamento dell’azione amministrativa regionale”.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’istanza di accesso della NE è motivata come appresso: “In attuazione della DGR 5-2435 / 2020 e della DD n. 588/2021, a copertura dei costi per rinnovo contrattuale del personale non medico NE NT SP ETS ricevette dall’ASL CN1 l’acconto di € 59.713,14 previa emissione di fattura n. 49E/2021. In sede di liquidazione dei corrispettivi relativi alla mensilità luglio 2025, l’ASL CN1 ha tuttavia trattenuto il suddetto importo a titolo di compensazione. A seguito di richiesta di chiarimenti della NE, l’ASL, con nota 11/11/2025 prot. 0150541 qui allegata, ha asserito trattarsi di proprio credito secondo quanto indicato per iscritto dai funzionari regionali competenti nel 2021. Si chiede pertanto il/i documento/i scritti, richiamati nella nota ASL CN1 prot. 0150541 del 11/11/2025, con cui i ‘funzionari regionali competenti’ nel 2021 hanno indicato all’ASL CN1 medesima la modalità di registrazione contabile dell’acconto di cui alla DD n. 588 del 27/4/2021. Si chiede inoltre ogni altro documento/corrispondenza intercorsa fra l’ASL CN1 e la Regione Piemonte avente ad oggetto le modalità di registrazione contabile dell’acconto medesimo e/o il diritto dell’ASL CN1 al suo recupero. (…) La NE NT SP ETS contesta la trattenuta effettuata dall’ASL CN1 e ha interesse a conoscere e verificare la motivazione e le indicazioni regionali cui l’ASL rinvia e alle quali afferma di essersi attenuta”.
L’istanza, che muove da un interesse attuale e concreto della NE alla conoscenza delle comunicazioni intercorse tra la Regione Piemonte e l’Azienda sanitaria, non può essere qualificata come meramente esplorativa.
Non è, infatti, generica una richiesta che individui i documenti detenuti dall’amministrazione, senza riportarne gli estremi di data e protocollo, ove l’interessato non possa averne conoscenza piena, essendo sufficiente che l’amministrazione sia posta nelle condizioni di comprendere la portata ed il contenuto della richiesta e di selezionare i documenti ai quali l’istante ha interesse ad accedere (cfr., tra molte: TAR Lazio, sez. II-bis, n. 15819 del 2023; Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 876 del 2023).
Nella specie, è stata la stessa A.S.L. CN1 a motivare espressamente l’avvenuta decurtazione del corrispettivo reclamato dalla NE ricorrente sulla base delle interlocuzioni intercorse con i dirigenti regionali competenti e della “modalità di registrazione contabile dell’acconto (...) indicata dai funzionari regionali competenti per scritto nel 2021”.
Ne discende l’illegittimità del diniego all’accesso, che va annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
annulla il provvedimento di diniego del 14 gennaio 2026 prot. 922;
condanna la Regione Piemonte a consentire, mediante estrazione di copia, l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con l’istanza del 15 dicembre 2025;
condanna la Regione Piemonte al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL EL, Presidente
VI CO, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| VI CO | NL EL |
IL SEGRETARIO