Ordinanza presidenziale 16 novembre 2023
Sentenza 23 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01667/2026REG.PROV.COLL.
N. 06120/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6120 del 2024, proposto dai signori SE NI, PO NI, GI D’RI e GI D’RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Massari, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio presso il suo studio in Brescia, via Einaudi, n. 26;
contro
il Comune di Collecchio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Bonetti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Galleria Cavour, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 92 del 23 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Collecchio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la Cons. MA IA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 92 del 23 aprile 2024 emessa nel giudizio numero di r.g. 92/2024, con la quale è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso r.g. n. 259/2020, proposto avverso le deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 dell’11 febbraio 2020; n. 14 del 10 marzo 2020; n. 51 del 6 ottobre 2020 di approvazione del p.u.g. (piano urbanistico generale) nella parte in cui l’allegato al piano, denominato “Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologica Ambientale (SQUEA)” ha disciplinato la proprietà degli appellanti (“Villa Paveri”) ed area circostante con la scheda “Opportunità recupero e valorizzazione area Villa Paveri” .
2. Il Comune di Collecchio si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
3. Con nota depositata il 2 dicembre 2025 l’appellante ha rappresentato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse al ricorso e ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese.
4. Con nota depositata in data 26 gennaio 2026 il Comune di Collecchio ha aderito alla istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso “nulla ostando a che il ricorso sia dichiarato improcedibile”.
5. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata spedita in decisione.
6. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
6.1. Pertanto, nel caso all’esame, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU CA, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
MA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA | LU CA |
IL SEGRETARIO