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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/08/2025, n. 11878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11878 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE 17^ CIVILE –
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. LA ED – Presidente relatore dr. Tommaso Martucci -Giudice dr. Maria Pia De Lorenzo -Giudice
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 48231 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023 promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 della Tenuta del Casalotto n. 92/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Cacciotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via del C.F._2
Mascherino n. 72, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente- contro società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi della Controparte_1 legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, Capitale Sociale €
10.000,00 i.v. – codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. – e per P.IVA_1 essa quale mandataria, giusta procura per atto Notaio dott.ssa di Milano in data 20 Persona_1 luglio 2017 rep. 60852 racc. 11359, (già costituita come società per CP_2 CP_3 azioni ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente pagina 1 di 16 versato, con sede sociale in Viale dell'Agricoltura n. 7, 37135 Verona, Italia, codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. , P.IVA n. , capogruppo P.IVA_2 P.IVA_3 quotata, munita di licenza ai sensi dell'art. 115 TULPS, in persona del Dott. , nato a [...] il CP_4
26/02/1973, a tanto abilitato in forza di procura per atto Notaio dott. di Velletri Persona_2 del 19/10/2022 (Rep n. 77770, Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ferrari (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via C.F._3
Luigi Lilio n. 95, in virtù di procura speciale depositata in allegato alla comparsa di risposta
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte opponente: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, previe le pronunce e declaratorie che riterrà opportune, in accoglimento della presente opposizione: In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per tutti i motivi in atti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. In via principale, nel merito: A. Revocare, per le causali esposte e che si esporranno, il decreto ingiuntivo opposto n. 12439/2023 emesso il 21/07/2023 dal Tribunale
Ordinario di Roma (R.g. n. 32772/2023) e, quindi, dichiararlo nullo e/o invalido e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto. B. Conseguentemente accertare e dichiarare, per le causali esposte e che si esporranno, nulla essere dovuto dalla sig.ra anche in ragione della Parte_1 nullità (e/o invalidità e/o inefficacia), integrale o parziale della fideiussione sottoscritta con la in data 15/01/2009. C. Più precisamente accertare e dichiarare nulla essere dovuto Controparte_5 dall'opponente all'opposta in relazione al contratto di conto corrente n. 101983526, al conto corrente
n. 500021550 e al conto corrente n. 500020544, perché contrari all'art. 1344 c.c. e 117 T.U.B. In via subordinata, nel merito: con riserva di espresso gravame, rideterminare il quantum eventualmente dovuto dalla sig.ra in qualità di fideiussore della nella misura Parte_1 Parte_2 che risulterà di giustizia e/o provata all'esito dell'espletanda istruttoria tenuto conto degli interessi, le commissioni, le spese e gli oneri di qualsivoglia genere illegittimamente applicati al predetto rapporto, poiché ultralegali, anatocistici e/o usurari e, comunque, contra legem. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, contrariis reiectis, • IN VIA PRELIMINARE, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12439/2023 emesso dal Tribunale di civile di Roma in data 21/07/2023, per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; • IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente l'opposizione proposta dalla Sig.ra , perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in Parte_1
pagina 2 di 16 narrativa, e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo opposto n. 12439/2023; •
IN VIA SUBORDINATA condannare l'opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
• IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12439/2023, N.R.G. 32772/2023, emesso dal Tribunale di
Roma in data 21.7.2023 per l'importo di € 28.563,27, oltre interessi e spese del procedimento.
Nel merito, parte opponente esponeva:
- di aver stipulato: contratto di fideiussione omnibus in data 15.1.2009 sino alla concorrenza dell'importo di € 247.000,00 a garanzia di qualsiasi obbligazione contratta dal debitore principale verso Parte_2 Controparte_5
- che la fideiussione de quo conteneva le seguenti clausole: art. 2 – Clausola di reviviscenza: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla BA le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transitiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; art. 6 – Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; art. 8 – Clausola di sopravvivenza: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
- che le clausole della fideiussione su menzionata riproducevano il contenuto del contratto di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” disciplinante la prestazione della garanzia fornita da un soggetto fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione presente e futura del debitore di una banca elaborato dall'Associazione BAria Italiana (“ABI”) a ottobre 2002 e trasmesso a luglio 2003 alla BA d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/1990, per la verifica del rispetto dell'art. 2 della legge n. 287/1990, ovvero al fine di accertare che tale schema contrattuale non costituisse una intesa restrittiva della concorrenza;
pagina 3 di 16 - che, a seguito dell'esame istruttorio, con delibera n. 55 del 2/5/2005 la BA d'Italia aveva dichiarato il modello ABI sopra indicato contrario all'art. 2, co. II, lett. a) L. n. 287/1990, evidenziando in particolare che, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, l'adozione generalizzata da parte delle Banche dello schema contrattuale ABI, derogatorio alla disciplina codicistica, determinava effetti distorsivi della concorrenza.
Parte opponente concludeva, dunque, domandando l'accertamento dell'abusività della pretesa creditoria per estinzione del diritto di garanzia, posto che la parte creditrice avrebbe dovuto attivarsi nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, oltre alla carenza di prova scritta del credito azionato.
Con comparsa del 20.12.2023 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, la quale, in via preliminare, contestava la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, domandava il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Ritualmente integratosi il contraddittorio, concessi termini ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del
3.7.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9.4.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 352, primo comma, c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte opposta, questa deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante, l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali pagina 4 di 16 adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della BA d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995). In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un pagina 5 di 16 accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023).
Risulta dai documenti versati in atti, infatti, che il credito vantato da parte opposta è stato ceduto in blocco all'esito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge sulla
Cartolarizzazione e che della stessa ne è stata data adeguata pubblicità a mezzo pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 dell'8.8.2017 (v. doc. n. 4 allegato al fascicolo del monitorio). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo sia quelle relative a fatti modificativi ed estintivo del rapporto.
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, la questione traeva origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla
BA d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990
(“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
(…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti e che, relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
pagina 6 di 16 A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la BA d'Italia invitava l'ABI
a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la BA d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la BA d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. In particolare,
l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa.
Pertanto, al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza, evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi,
è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisa quindi come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e pagina 7 di 16 considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La BA d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla BA d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea;
al contrario, la BA
d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato dì Roma)
- in applicazione dell'art. 3, secondo cui “L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...]
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]”- dispone: “1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
pagina 8 di 16 Tanto premesso, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al pagina 9 di 16 negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999). Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, parte della giurisprudenza si è espressa in senso contrario alla nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la banca e il garante per effetto del citato provvedimento della
BA d'Italia, mentre l'opposto indirizzo è a sua volta diviso tra l'orientamento che ritiene la nullità derivata delle singole clausole che ripropongono il contenuto di quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI oggetto di censura da parte dell'Autorità di vigilanza (cfr. Cass. civ. n. 24044 del
26/09/2019) e l'ipotesi ermeneutica che considera nullo l'intero contratto. Orbene – come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui ritiene il collegio di doversi adeguare - pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U., 24/09/2018, n. 22437). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite pagina 10 di 16 nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes; Trib.,
21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma).
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani; Corte Giustizia,
20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v. Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04,
Manfredi; Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli
Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto pagina 11 di 16 eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia pertanto la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c., insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti»
(Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte,
e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali».
In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del
1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale. pagina 12 di 16 La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la BA
d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatto salve tutte le altre clausole dell'intesa
ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. civ. sez. u.
12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. civ. 18/06/2018, n. 16501).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
pagina 13 di 16 Come statuito dalla Suprema Corte, peraltro, il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito,
“a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della BA d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della BA d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa. Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Ciò posto, è provato dalla documentazione depositata in atti che si sia costituita Parte_1 garante della debitrice principale con la sottoscrizione in data 15.11.2009 del Parte_2 contratto di fideiussione omnibus a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione contratta dal debitore principale verso per le operazioni bancarie di qualsiasi natura, in essere e in Controparte_5 seguito attuate, dalla predetta debitrice principale relativamente ai due rapporti di conto corrente acceso presso la banca, (v. doc. 7 del fascicolo monitorio). Del pari è circostanza pacifica che
[...] abbia ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 28563,27, oltre Controparte_1 interessi legali, quale saldo della posizione a sofferenza relativa al rapporto di c/c n. 930010019237 della debitrice principale, nei confronti, tra l'altro, del fideiussore Parte_1
Tuttavia, nella specie, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi nulla per violazione della normativa antitrust in quanto conforme alla clausola contenuta nello schema ABI 2002-2003 e censurata dalla BA d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non essendo stato quest'ultimo depositato in atti. E' stato infatti depositato il solo schema ABI con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., n.
2. avendo parte opponente omesso di versare in atti il provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 - documento il cui deposito è stato ritenuto necessario ai fini della prova, da ultimo con sentenza della
Corte di Cassazione n. 1170/2025.
Si tratta, in particolare di documenti che non avendo carattere normativo devono essere prodotti a fondamento della domanda di nullità antitrust oggetto di causa, non essendo diversamente assolto l'onere della prova su indicato e non consentendosi al Collegio di apprezzarne la dedotta conformità.
pagina 14 di 16 Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale “la natura di atto amministrativo del provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”, (c.f.r. Cass. n. 7387/2025;
Cass., 17.1.2025, n. 1170; Cass. 863/2025; Cass. 20713/2023; Cass. 25995/2019).
Rileva richiamare anche Cass. Ord. 1851/25 per la quale “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile
d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa….”.
Ne consegue il rigetto delle domande di parte opponente, di nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole citate, ivi compresa la domanda di decadenza del creditore dalla deroga del termine ex art. 1957 c.c. e dal diritto di richiedere il pagamento al fideiussore che, quindi, non è liberato dalle obbligazioni assunte.
Discende da quanto sopra che restano assorbite le ulteriori questioni.
Considerato che le contestazioni sulla “veridicità dei saldi e dei rapporti bancari” sono inammissibili per la loro estrema genericità non avendo l'opponente indicato quale sarebbe il tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca e quali gli importi attribuiti dalla stessa a titolo di spese ed oneri bancari, limitandosi a una vaga doglianza.
Ne deriva, dunque, che l'opposizione deve essere rigettata e che ai sensi dell'art. 653 comma 1 c.p.c. il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura documentale del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 15 di 16 -rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 12439/2023, N.R.G. 32772/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 21.7.2023 ed opposto nel presente giudizio;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.8.2025
Il Presidente relatore
LA ED
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE 17^ CIVILE –
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. LA ED – Presidente relatore dr. Tommaso Martucci -Giudice dr. Maria Pia De Lorenzo -Giudice
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 48231 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023 promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 della Tenuta del Casalotto n. 92/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Cacciotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via del C.F._2
Mascherino n. 72, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente- contro società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi della Controparte_1 legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, Capitale Sociale €
10.000,00 i.v. – codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. – e per P.IVA_1 essa quale mandataria, giusta procura per atto Notaio dott.ssa di Milano in data 20 Persona_1 luglio 2017 rep. 60852 racc. 11359, (già costituita come società per CP_2 CP_3 azioni ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente pagina 1 di 16 versato, con sede sociale in Viale dell'Agricoltura n. 7, 37135 Verona, Italia, codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. , P.IVA n. , capogruppo P.IVA_2 P.IVA_3 quotata, munita di licenza ai sensi dell'art. 115 TULPS, in persona del Dott. , nato a [...] il CP_4
26/02/1973, a tanto abilitato in forza di procura per atto Notaio dott. di Velletri Persona_2 del 19/10/2022 (Rep n. 77770, Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ferrari (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via C.F._3
Luigi Lilio n. 95, in virtù di procura speciale depositata in allegato alla comparsa di risposta
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte opponente: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, previe le pronunce e declaratorie che riterrà opportune, in accoglimento della presente opposizione: In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per tutti i motivi in atti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. In via principale, nel merito: A. Revocare, per le causali esposte e che si esporranno, il decreto ingiuntivo opposto n. 12439/2023 emesso il 21/07/2023 dal Tribunale
Ordinario di Roma (R.g. n. 32772/2023) e, quindi, dichiararlo nullo e/o invalido e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto. B. Conseguentemente accertare e dichiarare, per le causali esposte e che si esporranno, nulla essere dovuto dalla sig.ra anche in ragione della Parte_1 nullità (e/o invalidità e/o inefficacia), integrale o parziale della fideiussione sottoscritta con la in data 15/01/2009. C. Più precisamente accertare e dichiarare nulla essere dovuto Controparte_5 dall'opponente all'opposta in relazione al contratto di conto corrente n. 101983526, al conto corrente
n. 500021550 e al conto corrente n. 500020544, perché contrari all'art. 1344 c.c. e 117 T.U.B. In via subordinata, nel merito: con riserva di espresso gravame, rideterminare il quantum eventualmente dovuto dalla sig.ra in qualità di fideiussore della nella misura Parte_1 Parte_2 che risulterà di giustizia e/o provata all'esito dell'espletanda istruttoria tenuto conto degli interessi, le commissioni, le spese e gli oneri di qualsivoglia genere illegittimamente applicati al predetto rapporto, poiché ultralegali, anatocistici e/o usurari e, comunque, contra legem. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, contrariis reiectis, • IN VIA PRELIMINARE, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12439/2023 emesso dal Tribunale di civile di Roma in data 21/07/2023, per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; • IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente l'opposizione proposta dalla Sig.ra , perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in Parte_1
pagina 2 di 16 narrativa, e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo opposto n. 12439/2023; •
IN VIA SUBORDINATA condannare l'opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
• IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12439/2023, N.R.G. 32772/2023, emesso dal Tribunale di
Roma in data 21.7.2023 per l'importo di € 28.563,27, oltre interessi e spese del procedimento.
Nel merito, parte opponente esponeva:
- di aver stipulato: contratto di fideiussione omnibus in data 15.1.2009 sino alla concorrenza dell'importo di € 247.000,00 a garanzia di qualsiasi obbligazione contratta dal debitore principale verso Parte_2 Controparte_5
- che la fideiussione de quo conteneva le seguenti clausole: art. 2 – Clausola di reviviscenza: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla BA le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transitiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; art. 6 – Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; art. 8 – Clausola di sopravvivenza: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
- che le clausole della fideiussione su menzionata riproducevano il contenuto del contratto di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” disciplinante la prestazione della garanzia fornita da un soggetto fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione presente e futura del debitore di una banca elaborato dall'Associazione BAria Italiana (“ABI”) a ottobre 2002 e trasmesso a luglio 2003 alla BA d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/1990, per la verifica del rispetto dell'art. 2 della legge n. 287/1990, ovvero al fine di accertare che tale schema contrattuale non costituisse una intesa restrittiva della concorrenza;
pagina 3 di 16 - che, a seguito dell'esame istruttorio, con delibera n. 55 del 2/5/2005 la BA d'Italia aveva dichiarato il modello ABI sopra indicato contrario all'art. 2, co. II, lett. a) L. n. 287/1990, evidenziando in particolare che, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, l'adozione generalizzata da parte delle Banche dello schema contrattuale ABI, derogatorio alla disciplina codicistica, determinava effetti distorsivi della concorrenza.
Parte opponente concludeva, dunque, domandando l'accertamento dell'abusività della pretesa creditoria per estinzione del diritto di garanzia, posto che la parte creditrice avrebbe dovuto attivarsi nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, oltre alla carenza di prova scritta del credito azionato.
Con comparsa del 20.12.2023 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, la quale, in via preliminare, contestava la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, domandava il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Ritualmente integratosi il contraddittorio, concessi termini ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del
3.7.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9.4.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 352, primo comma, c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte opposta, questa deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante, l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali pagina 4 di 16 adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della BA d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995). In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un pagina 5 di 16 accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023).
Risulta dai documenti versati in atti, infatti, che il credito vantato da parte opposta è stato ceduto in blocco all'esito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge sulla
Cartolarizzazione e che della stessa ne è stata data adeguata pubblicità a mezzo pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 dell'8.8.2017 (v. doc. n. 4 allegato al fascicolo del monitorio). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo sia quelle relative a fatti modificativi ed estintivo del rapporto.
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, la questione traeva origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla
BA d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990
(“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
(…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti e che, relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
pagina 6 di 16 A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la BA d'Italia invitava l'ABI
a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la BA d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la BA d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. In particolare,
l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa.
Pertanto, al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza, evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi,
è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisa quindi come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e pagina 7 di 16 considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La BA d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla BA d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea;
al contrario, la BA
d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato dì Roma)
- in applicazione dell'art. 3, secondo cui “L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...]
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]”- dispone: “1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
pagina 8 di 16 Tanto premesso, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al pagina 9 di 16 negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999). Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, parte della giurisprudenza si è espressa in senso contrario alla nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la banca e il garante per effetto del citato provvedimento della
BA d'Italia, mentre l'opposto indirizzo è a sua volta diviso tra l'orientamento che ritiene la nullità derivata delle singole clausole che ripropongono il contenuto di quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI oggetto di censura da parte dell'Autorità di vigilanza (cfr. Cass. civ. n. 24044 del
26/09/2019) e l'ipotesi ermeneutica che considera nullo l'intero contratto. Orbene – come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui ritiene il collegio di doversi adeguare - pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U., 24/09/2018, n. 22437). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite pagina 10 di 16 nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes; Trib.,
21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma).
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani; Corte Giustizia,
20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v. Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04,
Manfredi; Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli
Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto pagina 11 di 16 eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia pertanto la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c., insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti»
(Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte,
e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali».
In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del
1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale. pagina 12 di 16 La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la BA
d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatto salve tutte le altre clausole dell'intesa
ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. civ. sez. u.
12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. civ. 18/06/2018, n. 16501).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
pagina 13 di 16 Come statuito dalla Suprema Corte, peraltro, il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito,
“a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della BA d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della BA d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa. Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Ciò posto, è provato dalla documentazione depositata in atti che si sia costituita Parte_1 garante della debitrice principale con la sottoscrizione in data 15.11.2009 del Parte_2 contratto di fideiussione omnibus a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione contratta dal debitore principale verso per le operazioni bancarie di qualsiasi natura, in essere e in Controparte_5 seguito attuate, dalla predetta debitrice principale relativamente ai due rapporti di conto corrente acceso presso la banca, (v. doc. 7 del fascicolo monitorio). Del pari è circostanza pacifica che
[...] abbia ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 28563,27, oltre Controparte_1 interessi legali, quale saldo della posizione a sofferenza relativa al rapporto di c/c n. 930010019237 della debitrice principale, nei confronti, tra l'altro, del fideiussore Parte_1
Tuttavia, nella specie, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi nulla per violazione della normativa antitrust in quanto conforme alla clausola contenuta nello schema ABI 2002-2003 e censurata dalla BA d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non essendo stato quest'ultimo depositato in atti. E' stato infatti depositato il solo schema ABI con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., n.
2. avendo parte opponente omesso di versare in atti il provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 - documento il cui deposito è stato ritenuto necessario ai fini della prova, da ultimo con sentenza della
Corte di Cassazione n. 1170/2025.
Si tratta, in particolare di documenti che non avendo carattere normativo devono essere prodotti a fondamento della domanda di nullità antitrust oggetto di causa, non essendo diversamente assolto l'onere della prova su indicato e non consentendosi al Collegio di apprezzarne la dedotta conformità.
pagina 14 di 16 Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale “la natura di atto amministrativo del provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”, (c.f.r. Cass. n. 7387/2025;
Cass., 17.1.2025, n. 1170; Cass. 863/2025; Cass. 20713/2023; Cass. 25995/2019).
Rileva richiamare anche Cass. Ord. 1851/25 per la quale “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile
d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa….”.
Ne consegue il rigetto delle domande di parte opponente, di nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole citate, ivi compresa la domanda di decadenza del creditore dalla deroga del termine ex art. 1957 c.c. e dal diritto di richiedere il pagamento al fideiussore che, quindi, non è liberato dalle obbligazioni assunte.
Discende da quanto sopra che restano assorbite le ulteriori questioni.
Considerato che le contestazioni sulla “veridicità dei saldi e dei rapporti bancari” sono inammissibili per la loro estrema genericità non avendo l'opponente indicato quale sarebbe il tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca e quali gli importi attribuiti dalla stessa a titolo di spese ed oneri bancari, limitandosi a una vaga doglianza.
Ne deriva, dunque, che l'opposizione deve essere rigettata e che ai sensi dell'art. 653 comma 1 c.p.c. il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura documentale del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 15 di 16 -rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 12439/2023, N.R.G. 32772/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 21.7.2023 ed opposto nel presente giudizio;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.8.2025
Il Presidente relatore
LA ED
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