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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1026/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IVA-ALIQUOTE 2010
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IVA-ALTRO 2008
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300000938000 dall'importo di
€ 63.879,06 notificata in data 27.09.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita: 1) N. 03020090002242012000 relativa a “Sanzioni pecuniarie-
Addizionale comunale all'IRPEF Addizionale regionale all'IRPEF-IRPEF-Anno 2003”; 2)- N.
03020120006560587000 relativa a “Studi di settore-IRPEF-Addizionale regionale IRPEF Anno 2008” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 1.629,28 di cui: - € 184,50 quali Pers. fisiche- maggior. 3% adeguam. studi settore -art.2 D.P.R. 195/99 –3)- N. 03020130019826923000 relativa a “Diritto annuale Camera di commercio-Anno 2011” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di
€ 169,46 di cui: - € 88,00 a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio – anno 2011; 4)- N.
03020130020436069001 relativa a “Diritto annuale Camera di commercio-Anno 2011” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori); 5) N. 03020140006444509000 relativa a “Imposta sul valore aggiunto - Anno 2010” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 4.461,94; 6) N.
03020160008129686000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2011-2012” dell'importo complessivo
(comprensivo di oneri accessori) di € 1.595,15; 7) N. 03020160008699822001 relativa a “Diritto annuale
Camera di commercio Anno 2014” per l'importo (comprensivo di oneri accessori); 8)- N.
03020170009445724000 relativa a “Diritto annuale Camera di commercio Anno 2015” per l'importo
(comprensivo di oneri accessori) di € 36,91 ; 9)- N. 03020170009644660001 relativa a “Diritto annuale
Camera di commercio Anno 2015 10) N. 03020180003514125000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni
2013-2014” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori). Al riguardo ha eccepito la prescrizione del credito per intervenuta prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato punto per punto i motivi e le argomentazioni svolte in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. A comprova dell'infondatezza ha prodotto una serie di relate di notifica avvenute entro il triennio dalla notifica dell'atto impugnato. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito contenuto nelle cartelle riportate, la Corte osserva.
L'eccezione è infondata, pertanto va rigettata. Parte resistente ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento n. 030202290009555533000 avvenuta a mezzo pec in data 19.04.2022 nonchè la successiva intimazione di pagamento N. 03020239004515901/000 avvenuta in data 18.09.2023 sempre a mezzo pec. L'affermazione che quest'ultima intimazione risulta impugnata, allo stato degli atti è sfornita di prova, atteso che manca ogni tipo di riferimento di eventuale iscrizione a ruolo o di pendenza del procedimento o di decisione. Sicchè, in assenza di prova deve considerarsi irrilevante. Ne certamente può essere oggetto di esame, l'ulteriore eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, atteso che, laddove il contribuente lamenti la mancata notifica degli atti presupposti ha l'onere di proporre gravame entro i termini di legge che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale intimazione di pagamento, giacchè, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi, quali quello dell'omessa notifica degli atti presupposti o dell'avvenuta decadenza, non possono essere fatti valere con l'atto impugnato, salvo che la contribuente non sia venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione del predetto atto”( Cass. Ordinanza n. 3005/20), circostanza esclusa in virtù dell'intimazione di pagamento notificata in data 19.04.2022 e non opposta. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del concessionario Agenzia delle Entrate riscossione determinare in euro 1.800,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1026/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IVA-ALIQUOTE 2010
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 IVA-ALTRO 2008
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 2003
- PR. CR IPOTEC n. 03076202300000938000 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300000938000 dall'importo di
€ 63.879,06 notificata in data 27.09.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita: 1) N. 03020090002242012000 relativa a “Sanzioni pecuniarie-
Addizionale comunale all'IRPEF Addizionale regionale all'IRPEF-IRPEF-Anno 2003”; 2)- N.
03020120006560587000 relativa a “Studi di settore-IRPEF-Addizionale regionale IRPEF Anno 2008” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 1.629,28 di cui: - € 184,50 quali Pers. fisiche- maggior. 3% adeguam. studi settore -art.2 D.P.R. 195/99 –3)- N. 03020130019826923000 relativa a “Diritto annuale Camera di commercio-Anno 2011” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di
€ 169,46 di cui: - € 88,00 a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio – anno 2011; 4)- N.
03020130020436069001 relativa a “Diritto annuale Camera di commercio-Anno 2011” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori); 5) N. 03020140006444509000 relativa a “Imposta sul valore aggiunto - Anno 2010” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori) di € 4.461,94; 6) N.
03020160008129686000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2011-2012” dell'importo complessivo
(comprensivo di oneri accessori) di € 1.595,15; 7) N. 03020160008699822001 relativa a “Diritto annuale
Camera di commercio Anno 2014” per l'importo (comprensivo di oneri accessori); 8)- N.
03020170009445724000 relativa a “Diritto annuale Camera di commercio Anno 2015” per l'importo
(comprensivo di oneri accessori) di € 36,91 ; 9)- N. 03020170009644660001 relativa a “Diritto annuale
Camera di commercio Anno 2015 10) N. 03020180003514125000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni
2013-2014” dell'importo complessivo (comprensivo di oneri accessori). Al riguardo ha eccepito la prescrizione del credito per intervenuta prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato punto per punto i motivi e le argomentazioni svolte in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. A comprova dell'infondatezza ha prodotto una serie di relate di notifica avvenute entro il triennio dalla notifica dell'atto impugnato. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito contenuto nelle cartelle riportate, la Corte osserva.
L'eccezione è infondata, pertanto va rigettata. Parte resistente ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento n. 030202290009555533000 avvenuta a mezzo pec in data 19.04.2022 nonchè la successiva intimazione di pagamento N. 03020239004515901/000 avvenuta in data 18.09.2023 sempre a mezzo pec. L'affermazione che quest'ultima intimazione risulta impugnata, allo stato degli atti è sfornita di prova, atteso che manca ogni tipo di riferimento di eventuale iscrizione a ruolo o di pendenza del procedimento o di decisione. Sicchè, in assenza di prova deve considerarsi irrilevante. Ne certamente può essere oggetto di esame, l'ulteriore eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, atteso che, laddove il contribuente lamenti la mancata notifica degli atti presupposti ha l'onere di proporre gravame entro i termini di legge che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale intimazione di pagamento, giacchè, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi, quali quello dell'omessa notifica degli atti presupposti o dell'avvenuta decadenza, non possono essere fatti valere con l'atto impugnato, salvo che la contribuente non sia venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione del predetto atto”( Cass. Ordinanza n. 3005/20), circostanza esclusa in virtù dell'intimazione di pagamento notificata in data 19.04.2022 e non opposta. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del concessionario Agenzia delle Entrate riscossione determinare in euro 1.800,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone