Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 305
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte osserva che l'eccezione è infondata. Il resistente ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC in date successive e non opposte. L'ulteriore eccezione di omessa notifica degli atti presupposti non può essere esaminata in questa sede, in quanto il contribuente ha l'onere di impugnare gli atti presupposti entro i termini di legge, decorrenti dalla notifica del primo atto immediatamente successivo all'intimazione di pagamento, salvo che la conoscenza della pretesa impositiva sia avvenuta solo con la notifica dell'atto impugnato, circostanza esclusa nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 305
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 305
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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