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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2021 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LEPRI Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
e del dott. , elettivamente domiciliato come in atti in via Controparte_2 Persona_1
Mabellini n. 9 Pistoia
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
(ora ), suo datore di lavoro, impugnando Controparte_1 Controparte_3
la sanzione disciplinare conservativa della censura, applicatale con provvedimento prot. n. 2250 del
18.2.2021 dal Dirigente scolastico dell' a seguito del procedimento CP_4 Controparte_5 disciplinare instaurato con la contestazione disciplinare prot. n. 11346 del 1.12.2020, per l'asserita commissione, nell'esercizio dell'attività di docenza, di tre fatti rilevanti sul piano disciplinare.
In particolare, dedotta la genericità di due dei tre addebiti mossi nei suoi confrinti e comunque l'infondatezza di tutte le contestazioni, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare della censura irrogata alla prof. dall'Istituto comprensivo statale “ Parte_1 Controparte_5
con provvedimento del 18 gennaio 2021;
[...] b) vittoria di spese e competenze del giudizio”. All'esito della rinotifica autorizzata con ordinanza del 10 maggio 2022, il convenuto si è CP_1 costituito per l'udienza del 7 febbraio 2023, chiedendo il rigetto della domanda avversaria ovvero la riqualificazione della sanzione irrogata nella meno grave sanzione dell'avvertimento scritto. La causa, istruita a mezzo di prove orali, è stata decisa, previo negativo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito
1. ha impugnato in questa sede la sanzione disciplinare della censura irrogata nei Parte_1
suoi confronti con provvedimento disciplinare prot. n. 2250 del 18.2.2021, adottato dalla Dirigente scolastica dell'I.C.S. “Cino da Pistoia – Galileo Galilei” di Pistoia, a seguito della contestazione di addebito del 1.12.2020, dal seguente tenore:
“Risulta alla scrivente che, la S.V., in diverse occasioni, ha assunto, nei confronti di alcuni alunni, un comportamento contrario ai doveri della professione docente. In particolare, il giorno 18 novembre
2020, alle ore 8:30 circa, come riferito dal padre e dalla sorella dell'alunna, CP_6 Per_2
l' , dopo aver spiegato all'insegnante che, pur non essendo visibile dalla
[...] Parte_2
webcam, era in atto un malfunzionamento del suo dispositivo, veniva volontariamente esclusa dalla
Classroom relativa all'attività didattica a distanza in corso, rimanendo per circa un'ora isolata dalla lezione. L'alunna ha cercato di ricollegarsi più volte ma il link non era più fruibile. Dopo aver sentito CP_ telefonicamente il padre dell'alunna, la riammetteva la stessa nella classroom affermando che era stata avvertita che “avrebbe buttato fuori chiunque avesse la webcam spenta”. La S.V. avrebbe tenuto nella stessa mattinata, nei confronti del genitore, un colloquio telefonico gridando e riagganciando il telefono senza aver terminato la conversazione, che è stata udita da terzi in ragione del tono di voce utilizzato. La S.V. avvisava il sig. che non sarebbe stata, da quel momento in poi, reperibile Per_2
per colloqui, in quanto vigente lo stato di lock-down. Di tutto quanto occorso nella mattinata non vi è traccia nel registro elettronico relativo alle attività del giorno 18-11-2020 svolte dalla S.V., sia per quanto attiene l'episodio occorso, che per quanto riguarda la punizione inflitta all'alunna. Non vi è, altresì, traccia degli argomenti trattati nel corso della lezione. In altra occasione, riferita dal sig. nella stessa data del 18 novembre, la S.V, nello svolgere una lezione avente come argomento i Per_2
programmi televisivi prediletti dalle famiglie, commentava davanti alla classe la scelta dei genitori di
di seguire “il Grande Fratello”, come pessimo esempio diseducativo. Tali osservazioni Pt_2 denigratorie nei confronti dell'educazione impartita all'alunna dai genitori si sarebbero ripetute più volte nel tempo. Si contesta alla S.V. la tenuta di un comportamento analogamente offensivo nei confronti dell'alunna frequentante la classe IIA, oggetto di ripetuti ammonimenti avvenuti Parte_3 con tono di voce intimidatorio ed aggressivo, tale da comportare nell'alunna un rifiuto della scuola sfociato in una prolungata mancata frequenza. Durante una conversazione con la madre della stessa, sig.ra in riferimento all'andamento scolastico della bambina e riportato dalla signora il Parte_4 prolungato disagio scolastico vissuto da , la S.V invitava la madre a portarla a visita da un Pt_3 medico, informandola che Ella “avrebbe comunque proseguito per la sua strada”. La S.V. ripeteva lo stesso atteggiamento nei confronti dell'alunna della medesima classe, ammonendo Persona_3
aspramente la ragazza che piangeva e gridando per il corridoio in maniera tale che alla scena assistesse il personale docente e di segreteria che stazionava al piano terra.
In relazione a tale condotta, che, ove accertata, costituisce una violazione del Codice di
Comportamento del personale docente soggetto all'irrogazione della sanzione della censura, la scrivente avvia, con il presente atto, formale procedimento disciplinare a Suo carico” (cfr. doc. 2 ricorso, nonché doc. “contestazione addebito di cui alla memoria). Parte_1
1.1. All'esito del procedimento disciplinare, ritenute non accoglibili le giustificazioni rese dalla docente, la Dirigente Scolastica ha irrogato la sanzione della censura, con provvedimento così motivato:
“[…] I fatti contestati attengono ad episodi avvenuti in relazione a diversi alunni dell'istituto, nello specifico: 1) Esclusione dell'alunna dalla classroom per malfunzionamento della Parte_5
webcam e mancata verbalizzazione di quanto accaduto, nonché utilizzo di toni inappropriati in occasione della telefonata intercorsa con il padre dell'alunna;
2) Utilizzo, nell'esercizio della propria funzione, di toni inappropriati al contesto scolastico in riferimento all'alunna Persona_3
3) Utilizzo reiterato di ammonimenti rivolti all'alunna tali da comportare un rifiuto della Pt_6
stessa a frequentare la scuola;
[…]In merito alla contestazione relativa al punto 1), si ritiene che la misura attuata dalla docente presenti profili di illegittimità, non ravvisandosi nel Regolamento di Istituto alcuna sanzione di gravità paragonabile all'esclusione dalla lezione, in caso di comportamenti distorti da parte degli alunni nell'uso del dispositivo per la DDI. Secondo il Regolamento di Disciplina, art. 5 lett. A, di fatti, la sanzione applicabile in caso di violazione del Regolamento G-Suite è: “Ammonizione orale in classe con annotazione sul registro elettronico”. Dando atto, tuttavia, della volontà da parte della docente, come dedotto in memoria, di applicare quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata (di seguito Piano della DDI)- pur non rappresentando quest'ultimo una fonte regolamentare né sanzionatoria- va osservato che lo stesso, che è il documento organizzativo che il Collegio dei docenti ha definito per individuare i tempi e i modi di svolgimento della Didattica digitale integrata, così recita: “ La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione”...[omissis]. La suddetta previsione nasce chiaramente dall'esigenza di prevenire abusi e usi distorti dello strumento digitale da parte degli alunni, in particolare modo quelli risultanti inerti e di fatto assenti dalla lezione in corso e non trova applicazione nel caso di specie. Ciò premesso, la signora in primis, non procedeva- in coerenza rispetto alla linea seguìta secondo la Parte_1
memoria difensiva prodotta e in applicazione delle previsioni del Piano della DDI- a verbalizzare sul registro di classe la “sanzione” comminata, di fatto omettendo di lasciare traccia dei fatti accaduti e commettendo una negligenza rispetto ai doveri della funzione docente. Il registro elettronico non è stato, di fatto, integralmente compilato con indicazione del resoconto dei gravi fatti accaduti. In secondo luogo, quanto accertato in merito all'evento, sulla base non solo delle rimostranze del sig. ma anche delle dichiarazioni della prof.ssa è che l'alunna, contrariamente a quanto Per_2 CP_8
dichiarato dalla prof.ssa nella memoria, avesse chiaramente segnalato le proprie difficoltà a Parte_1
fare funzionare la webcam durante il collegamento. Risulta che la professoressa, pur avendo acquisito dall'alunna la chiara manifestazione dell'impossibilità di attivare correttamente la telecamera, come si evince dalle dichiarazioni della docente nel riportare il dialogo avvenuto con la ragazza (“Io ci CP_8 sono, ma io ho la webcam accesa”), senza neppure proporre alla stessa di effettuare almeno un tentativo di disconnessione e riconnessione con il proprio dispositivo, abbia proceduto ad escluderla automaticamente dalla lezione, dando per scontata l'ipotesi – peraltro non verificabile - che la mancata visibilità dell'alunna durante la lezione fosse un atto volontario e - pertanto- sanzionabile con
l'esclusione dalla lezione, procurando, in tale modo, un ingiusto danno all'alunna. In merito al diverbio avuto con il padre non rileva se la docente abbia, di sua iniziativa o per Persona_4
sollecito del docente vicario, avviato la conversazione, quanto il nocumento al decoro della scuola derivante dalla condotta tenuta dalla docente. Seppure possa essere giustificabile la tenuta di una conversazione telefonica “sintetica” a fronte del presunto atteggiamento aggressivo, minaccioso e non collaborativo del padre, come dedotto in memoria, nulla giustifica l'utilizzo, nell'esercizio delle proprie funzioni, di toni aggressivi (“telefonata che si svolgeva con toni molto forti”, come riferisce la prof.ssa
, che stridono con il ruolo educativo del docente e con il decoro dell'istituzione scolastica, Per_5
dovendo il docente comunque uniformarsi ad una condotta equilibrata ed esemplare, tesa a mediare e comunicare, anche nelle occasioni di difficile gestione, con le famiglie e con gli alunni.
Questo approccio non misurato, che la professoressa sembra aver adottato specialmente nei confronti di alcuni alunni, come documentato agli atti, emerge sia dalle richieste della signora Pt_4
madre delle sorelle che da quanto riferito dal personale di segreteria, in relazione alle richieste Pt_3
plurime da parte di genitori (sono citati di ottenere il nulla osta o il cambio di Pt_3 Per_3 Per_6
sezione per contrasti tra i loro figli e la professoressa Parte_1 La signora in particolare, durante una telefonata con la scrivente, chiedeva di intervenire Pt_4
affinchè l'insegnante si astenesse dal gridare ripetutamente in classe, cosa che avrebbe provocato nell'alunna un documentato disagio psicologico e rifiuto della scuola. Per quanto si ritenga non dimostrabile, pertanto non censurabile, il nesso di causalità tra la disfrequenza dell'alunna e i relativi rapporti con l'insegnante, la circostanza segnalata dalla signora pone l'attenzione Pt_4
sull'opportunità di informare i rapporti con i genitori e gli alunni ad una maggiore moderazione, rispettivamente, nell'uso dei toni e degli strumenti di correzione.
Per quanto attiene la contestazione dei fatti riferiti all'alunna l'episodio di cui alla Per_3
contestazione è di fatto documentato dalla testimonianza del personale di segreteria, che conferma la circostanza secondo cui la prof.ssa avrebbe ammonito l'alunna in maniera tale da indurre Parte_1
Cont l'allora Direttrice ad intervenire rispetto alla necessità di utilizzare toni più consoni all'ambiente scolastico. Nella dichiarazione fornita dalla segreteria e depositata agli atti, infatti, il personale che assisteva alla scena riferisce di avere udito la professoressa gridare nel corridoio all'alunna ed essere invitata dalla Dsga ad abbassare il tono di voce. Per quanto la docente abbia agito sulla base della legittima richiesta - peraltro non oggetto di contestazione come erroneamente puntualizzato in memoria- di fornire la certificazione necessaria per l'accesso a scuola, le modalità con cui la stessa ha redarguito l'alunna risultano, anche in questo caso, eccessive e non consone alla funzione educativa ricoperta, tanto più che l'alunna, come attestano le dichiarazioni di chi ha assistito al fatto, non stava assumendo un atteggiamento oppositivo, al contrario era in lacrime. Ne consegue che la condotta della docente risulta, anche in questa circostanza e con riferimento alle urla nel corridoio, spropositata e umiliante per l'alunna, nonché inappropriata rispetto al ruolo rivestito dalla docente e tale da fornire un'immagine poco edificante della scuola quale contesto educativo e di apprendimento.
Per le motivazioni sopra addotte, e in riferimento alla contestazione di cui ai punti 1) e 2), IRROGA
La sanzione disciplinare della censura” (cfr. doc. 4 ricorso, nonché doc. “irrogazione sanzione” di cui alla memoria).
2. Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta in giudizio, il ricorso merita integrale accoglimento,
e la sanzione irrogata nei confronti della docente deve essere annullata.
2.1. Occorre chiarire in via preliminare che nel caso di specie non si discute dei fatti relativi alla contestata responsabilità della rispetto alla mancata frequenza scolastica della studentessa Parte_1
in quanto il provvedimento sanzionatorio adottato ne esclude la rilevanza disciplinare per difetto Pt_3 di prova del nesso causale tra le assenze della scolara e il rapporto tra la e quest'ultima. Parte_1
2.2. Per quel che concerne, invece, i fatti di cui al punto 2) del provvedimento di irrogazione della censura (i.e., “Utilizzo, nell'esercizio della propria funzione, di toni inappropriati al contesto scolastico in riferimento all'alunna , condotta che nella contestazione di addebito era così Persona_3 descritta: “La S.V. ripeteva lo stesso atteggiamento nei confronti dell'alunna della Persona_3
medesima classe, ammonendo aspramente la ragazza che piangeva e gridando per il corridoio in maniera tale che alla scena assistesse il personale docente e di segreteria che stazionava al piano terra”), vale la pena evidenziare come, in proposito, il convenuto nulla deduca in memoria CP_1
difensiva, limitandosi richiamare genericamente la necessità che i docenti mantengano self control, equilibrio e moderazione nei modi e nei toni, non apparendo “istituzionalmente corretto sbraitare per i corridoi di un istituto scolastico”, essendo i comportamenti ingiuriosi lesivi della dignità dei destinatari e dell'immagine dell'Amministrazione.
Ad ogni buon conto, con riferimento a tali fatti, si ritiene che parte resistente non abbia assolto all'onere della prova in ordine alla fondatezza dell'addebito, in particolare non essendo stata acquisita la prova in termini di 'più probabile che non' della materialità del fatto per come contestato. Difatti, né la teste né la teste hanno riferito alcunché di disciplinarmente rilevante a carico della Tes_1 Tes_2 ricorrente con riferimento all'episodio di cui trattasi. La teste all'udienza del 20.4.2023, ha Tes_1 affermato di ricordare solo di aver sentito, in un'occasione (non meglio collocata cronologicamente),
“animi accesi” tra una docente e una studentessa, ma di non ricordare se si trattasse della e Parte_1 della alunna La , all'udienza del 20.4.2023, ha negato di aver sentito urlare la Per_3 Tes_2
dichiarando di non aver visto che quest'ultima aggredisse nel corridoio verbalmente l'alunna Parte_1
la quale piangeva perché era stata richiamata. Nemmeno la dichiarazione resa dalla Per_3 Tes_2 nel corso del procedimento disciplinare può bastare a ritenere assolto l'onere probatorio di parte ricorrente in ordine alla rimproverabilità della ricorrente per i fatti in esame, posto che la non Tes_2 aveva direttamente assistito alla vicenda contestata (come chiarito nel corso dell'udienza istruttoria), avendo saputo della dinamica dei fatti avvenuto in precedenza dalla SG (che, però, come Tes_1 visto supra, nulla ha ricordato dell'episodio in disamina).
Tanto basta a ritenere non provati i fatti sub 2) di cui al provvedimento sanzionatorio impugnato, che dunque, in parte qua, va ritenuto illegittimo.
2.3. Per quanto concerne, infine, i fatti del 18 novembre 2020, inerenti all'espulsione della studentessa dall'aula virtuale durante la lezione della nonché al colloquio telefonico Per_2 Parte_1
successivamente svoltosi tra la docente ed il padre della di cui al n. 1) del provvedimento Per_2
sanzionatorio citato dianzi, si osserva quanto segue.
2.3.1. Quanto alla contestazione in merito alla asserita illegittima esclusione della studentessa dall'aula virtuale in quanto la stessa era collegata senza che fosse visibile tramite la webcam, la ricorrente è stata sanzionata per aver, da un lato, applicato alla studentessa una sanzione non contemplata senza averle dato occasione di giustificarsi e di provare ad attivare la videocamera e, dall'altro, per non aver annotato il provvedimento sul registro elettronico.
Innanzitutto, è provato, sia per testi che in via documentale (cfr. doc.
7-8 ricorso, non specificamente contestati dalla parte resistente, contenenti email/pec inviate alla Dirigente Scolastica nell'immediatezza dei fatti, rispettivamente, dalle rappresentanti dei genitori della classe di cui faceva parte anche la alunna e dalla prof.ssa insegnante di sostegno che si trovava in Parte_5 CP_8
aula con la al momento dei fatti;
cfr. altresì il verbale di audizione della docente nel Parte_1 CP_8
corso del procedimento disciplinare, allegato alla memoria difensiva), che nel corso della lezione, avvenuta in modalità di didattica a distanza tramite applicativo G-Suite, la abbia invitato Parte_1
ripetutamente la studentessa a rendersi visibile tramite la webcam del pc, poiché la stessa risultava oscurata1. L'esclusione della dall'aula virtuale risulta avvenuta, dunque, in seguito ai molti e Per_2
vani richiami verbali della docente.
Parte resistente, rispetto alla condotta tenuta dalla docente, contesta innanzitutto che la stessa non avrebbe consentito alla studentessa di collegarsi correttamente ed attivare la videocamera, ma è stata acquisita la prova – come visto – che l'insegnante abbia più volte invitato la a mostrarsi in Per_2
video come imposto dalla normativa di riferimento adottata dalla scuola.
Inoltre, il convenuto sostiene che la ricorrente non avrebbe adeguatamente contemplato CP_1
l'ipotesi che il collegamento della con l'aula virtuale non funzionasse. Posto che è onere del Per_2
datore di lavoro provare la sussistenza dei fatti per come contestati e sanzionati, e rilevato che in giudizio è stata acquisita prova, offerta dalla ricorrente, che per tutti gli altri alunni connessi alla G-
Suite il sistema fosse perfettamente operativo, che la stessa avesse in precedenza tenuto Per_2
comportamenti in violazione della prescrizione di partecipare alle lezioni in DID con la funzione video attiva e che, peraltro, il 18.11.2020 l'alunna avesse la telecamera 'oscurata' (quindi, presumibilmente, coperta o disattivata, stante anche quanto dichiarato dai testi in udienza), non può ritenersi provata la circostanza dedotta dal convenuto. CP_1 Il , da ultimo, deduce l'illegittimità della condotta della nella misura in cui, CP_1 Parte_1
asseritamente, il provvedimento disciplinare applicabile alla per il comportamento tenuto la Per_2 mattina del 18.11.2020 non avrebbe dovuto essere l'esclusione dall'aula virtuale, ma solo quanto sancito dalla Sezione IV del Regolamento Interno di Disciplina per l'a.s. 2020/2021, in specie al comb. disp. artt. 5, lett. A), e 6, punto 1, lett. m) (ossia, applicazione della sanzione dell'Ammonizione orale in classe con annotazione sul registro di classe e/o elettronico (nota) per la “violazione delle norme stabilite dal Regolamento G Suite (art. 4, dal comma i al comma o) o dal Regolamento per la DDI”).
Per contro, la docente asserisce di aver bene applicato la disciplina sancita dall'art. 5 del Piano per la
Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei Docenti con prot. n. 6861 del 21.9.2020 (e dunque vigente all'epoca dei fatti di cui trattasi), ove, inter alia, si stabilisce che “Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: […] Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano […]. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata”.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Si evidenzia, in primo luogo, che le norme del Regolamento di disciplina richiamate dal CP_1
convenuto fanno riferimento alla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento G-Suite e al regolamento per la DDI in più di una ipotesi sanzionatoria (art. 6 punti 1 lett m), 2 lett. p), 3 lett. j), 4 lett. g), senza tuttavia che le singole casistiche siano ivi esplicitate, ma facendo un rinvio per relationem ai citati regolamenti. Tuttavia, il non ha prodotto in atti il regolamento G-Suite, CP_1 asseritamente rilevante per valutare la condotta dell'alunna e la conseguente adozione della sanzione da parte della di talché non è possibile apprezzare l'opportunità o meno del provvedimento Parte_1
adottato dalla docente e di cui si discute in questa sede.
In secondo luogo, il provvedimento disciplinare qui impugnato addebita alla ricorrente di aver applicato all'alunna una sanzione in realtà non prevista, in quanto il Piano per la DDI avrebbe avuto la sola finalità “di prevenire abusi e usi distorti dello strumento digitale da parte degli alunni, in particolare modo quelli risultanti inerti e di fatto assenti dalla lezione”. Invero, se tale è lo scopo delle previsioni del Piano suddetto, risulta contraddittorio affermare che le stesse non sarebbero cogenti e vincolanti. E ciò a fronte peraltro dell'espressa previsione di un vero e proprio iter procedurale da seguire per assicurare che, in prima battuta, gli studenti rispettino la regola per cui la partecipazione alla lezione avvenga con la videocamera attivata e l'inquadratura dell'alunno in primo piano (ossia richiamare coloro che non ottemperino alla disposizione citata, dando così la possibilità di adottare il comportamento corretto), e, in seconda battuta, salvo “casi particolari” in cui anticipatamente rispetto all'inizio della lezione lo studente chieda apposita autorizzazione, chi partecipi con la webcam disattivata senza permesso sia escluso dalla lezione dopo il richiamo, con attribuzione di nota disciplinare.
Tanto più che all'art. 8 del Piano per la DDI (rubricato “Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali”), al comma 4, si dispone che “Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente
Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari
e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari […]”, che attesta la cogenza delle disposizioni ivi previste, inclusa la previsione speciale dell'art. 5 del Piano stesso, applicata dalla in relazione all'episodio del 18.11.2020. Parte_1
Non pare nemmeno che vi sia incompatibilità tra la norma generale richiamata dal convenuto e quella speciale applicata dalla docente, poiché, anche ammettendo che la norma applicabile all'episodio del 18.11.2020 fosse quella invocata dal e che quindi la sanzione per la fosse CP_1 Per_2
l'ammonimento orale con annotazione sul registro, la previsione del Piano per la DDI contempla, proprio per il caso della partecipazione alla videolezione con la webcam disattivata senza permesso, il richiamo orale, la nota sul registro e, unitamente a questi, l'esclusione dall'aula virtuale. Tale ultima misura sanzionatoria, dunque, si aggiunge e non sostituisce i primi due provvedimenti, ed è prevista come necessitata (il che si desume dall'uso del presente indicativo: “l'insegnante…li esclude dalla videolezione”) in un caso peculiare che, all'evidenza, è lo stesso Collegio dei Docenti ad aver ritenuto meritevole di speciale considerazione.
Verificato, quindi, che la aveva violato la previsione che le imponeva di mantenere sempre Per_2
attivata la videocamera e di inquadrarsi in primo piano in modo da essere visibile, va altresì escluso che fosse rilevante il fatto che la stessa avesse il microfono acceso (come deduce il Ministero), proprio perché ciò che importa ai fini del provvedimento espulsivo adottato dalla non era tanto che lo Parte_1 studente fosse “inattivo” (dizione che non è utilizzata dalla disposizione applicata dalla docente), bensì che la videocamera fosse disattivata senza autorizzazione concessa prima dell'inizio della sessione. Il
non ha dedotto né offerto di provare che la avesse richiesto tale autorizzazione alla CP_1 Per_2
docente.
Quanto alla mancata registrazione dell'espulsione dall'aula tramite l'inserimento di un'apposita
“nota” sul registro, si ritiene che tale condotta della ricorrente non sia passibile di sanzione disciplinare, in quanto la stessa, poco dopo aver provveduto all'esclusione dell'alunna dalla classe virtuale ed aver quindi iniziato a svolgere la lezione di italiano con gli studenti collegati, è stata interrotta per conferire con il vicepreside che ha informato la ricorrente dell'ordine della Dirigente Scolastica di Pt_7 riammettere nell'aula virtuale la (cfr. quanto dichiarato dalla D.S. all'udienza del Per_2 CP_10
20.4.2023: “Sicuramente al prof. ho chiesto di informare la Prof. di riattivare il Pt_7 Parte_1 collegamento con la ragazza ). Per_2
Di fatto, quindi, è stata la stessa Dirigente – organo competente in merito – ad annullare, CP_10 nell'immediatezza dei fatti, il provvedimento disciplinare adottato dalla docente nel corso della lezione, rendendo dunque superflua l'annotazione dell'episodio sul registro. Si tenga peraltro conto che non può essere contestato alla docente di aver tenuto un comportamento negligente nel non aver provveduto all'immediata registrazione non appena esclusa l'alunna dall'aula virtuale, sia perché in quel momento la professoressa si è dedicata ad iniziare la lezione di italiano, stante il ritardo accumulato, sia perché la stessa sarebbe stata comunque abilitata a procedere all'annotazione in un momento successivo (come peraltro sostenuto anche dal convenuto a pag. 12 della memoria), sebbene poi non abbia CP_1
provveduto in tal senso proprio per il sopravvenuto intervento della D.S. di cui si è detto.
In definitiva, non si ravvisano profili di illegittimità nella condotta tenuta dall'odierna ricorrente nei confronti dell'alunna Per_2
2.3.2. Ancora, la è stata sanzionata anche perché, durante la stessa mattinata del 18 Parte_1
novembre 2020 e poco dopo quanto avvenuto nell'aula virtuale e l'esclusione dell'alunna, nel corso di una telefonata col padre della durante la quale i due interlocutori avrebbero avuto un Per_2
“diverbio” (cfr. provvedimento sanzionatorio riportato testualmente sub § 1.1.), la docente avrebbe asseritamente utilizzato “toni aggressivi (“telefonata che si svolgeva con toni molto forti”, come riferisce la prof.ssa , che stridono con il ruolo educativo del docente e con il decoro Per_5 dell'istituzione scolastica”, provocando con tale condotta “nocumento al decoro della scuola”.
Ebbene, in corso di giudizio non è stata raggiunta la prova che la docente abbia tenuto le condotte contestate. In particolare, all'udienza del 20 aprile 2023 è stata sentita proprio la teste unica Per_5 persona presente nei locali ove tale colloquio telefonico si è svolto (“Mi sembra di ricordare che durante la telefonata ero solo io nei paraggi del posto dove è avvenuta”): ella ha riferito esclusivamente che la avesse un “tono risoluto” e che non avesse profferito “né offese né Parte_1 minacce né parole offensive”. Inoltre, la ha dichiarato di ricordare di aver sentito la Per_5 rivolgersi all'interlocutore chiedendo “Che fa? Mi sta minacciando?”, il che rende senz'altro Parte_1
ragione del tono risoluto – che, tuttavia, non aveva nulla di aggressivo in base a quanto ricavabile dalla testimonianza della – adoperato dalla odierna ricorrente, tenuto altresì conto del fatto che è Per_5
la stessa Dirigente Scolastica (sentita nella stessa udienza del 20.4.2023) ad aver dichiarato CP_10 che, nel conferire col padre della poco prima dello scambio telefonico tra quest'ultimo e la Per_2
il genitore dell'alunna era “molto alterato” e aveva espresso “le sue rimostranze…piuttosto Parte_1 accese”.
Non risulta, pertanto, emerso in giudizio che l'odierna ricorrente abbia tenuto la condotta aggressiva nei confronti del genitore dell'alunna e lesiva del decoro e dell'immagine Per_2 dell'Amministrazione e della scuola che le è stata contestata e per la quale è stata sanzionata, non potendosi ritenere che il mero uso di un tono risoluto (peraltro nell'interloquire con un soggetto alterato, aggressivo e minaccioso) configuri l'ipotesi dell'aggressione offensiva che è stata addebitata alla Parte_1
2.3.3. In definitiva, anche rispetto ai fatti de quibus il provvedimento di censura merita di essere annullato, mancando la prova della sussistenza degli stessi e della loro sussumibilità in una fattispecie rilevante sul piano disciplinare.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) in accoglimento del ricorso proposto da annulla la sanzione disciplinare della Parte_1 censura irrogata nei suoi confronti dall' con provvedimento Controparte_11
disciplinare del 18.1.2021 prot. n. 2250 del 18.2.2021, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. dich. teste ll'ud. 21.12.2023, rispondendo sul cap. 2 del ricorso: “sì è vero e lo so che io ero dietro allo Tes_3 schermo di mio figlio che seguiva la didattica a distanza. La ragazza era collegata ma non si vedeva e aveva lo Per_2 schermo disattivato […] Ad giudice: Mi ricordo che la Prof. chiedeva alla ragazza di accendere la telecamera per Parte_1 la videolezione”; la teste all'udienza del 13.2.24, ha riferito che la telecamera della ra oscurata, che non si CP_8 Per_2 riusciva a vedere la studentessa, e che “è successo più volte che la Prof. ha invitato questa studentessa a Parte_1 collegarsi in maniera corretta, ad accendere la telecamere a farsi vedere”; la stessa nell'email inviata alla D.S. CP_8
il giorno dopo l'episodio de quo, ha scritto che “dopo ripetuti richiami all'alunna durante la lezione CP_10 Parte_5 sincrona per chiederle di mostrarsi, come tutti i suoi compagni stavano facendo, in webcam ha dovuto rimuovere l'alunna dalla lezione in quanto la sua partecipazione risultava inattiva” (cfr. doc. 8 ricorso); nella pec inviata dalle rappresentanti dei genitori, prodotta sub doc. 7 ricorso, si legge: “All'inizio della lezione un'alunna e più precisamente aveva Parte_5 la telecamera e il microfono spenti. La Professoressa, al fine di verificarne la presenza, ha più volte invitato l'alunna ad accendere la telecamera ed il microfono, con esito negativo”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2021 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LEPRI Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
e del dott. , elettivamente domiciliato come in atti in via Controparte_2 Persona_1
Mabellini n. 9 Pistoia
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
(ora ), suo datore di lavoro, impugnando Controparte_1 Controparte_3
la sanzione disciplinare conservativa della censura, applicatale con provvedimento prot. n. 2250 del
18.2.2021 dal Dirigente scolastico dell' a seguito del procedimento CP_4 Controparte_5 disciplinare instaurato con la contestazione disciplinare prot. n. 11346 del 1.12.2020, per l'asserita commissione, nell'esercizio dell'attività di docenza, di tre fatti rilevanti sul piano disciplinare.
In particolare, dedotta la genericità di due dei tre addebiti mossi nei suoi confrinti e comunque l'infondatezza di tutte le contestazioni, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare della censura irrogata alla prof. dall'Istituto comprensivo statale “ Parte_1 Controparte_5
con provvedimento del 18 gennaio 2021;
[...] b) vittoria di spese e competenze del giudizio”. All'esito della rinotifica autorizzata con ordinanza del 10 maggio 2022, il convenuto si è CP_1 costituito per l'udienza del 7 febbraio 2023, chiedendo il rigetto della domanda avversaria ovvero la riqualificazione della sanzione irrogata nella meno grave sanzione dell'avvertimento scritto. La causa, istruita a mezzo di prove orali, è stata decisa, previo negativo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito
1. ha impugnato in questa sede la sanzione disciplinare della censura irrogata nei Parte_1
suoi confronti con provvedimento disciplinare prot. n. 2250 del 18.2.2021, adottato dalla Dirigente scolastica dell'I.C.S. “Cino da Pistoia – Galileo Galilei” di Pistoia, a seguito della contestazione di addebito del 1.12.2020, dal seguente tenore:
“Risulta alla scrivente che, la S.V., in diverse occasioni, ha assunto, nei confronti di alcuni alunni, un comportamento contrario ai doveri della professione docente. In particolare, il giorno 18 novembre
2020, alle ore 8:30 circa, come riferito dal padre e dalla sorella dell'alunna, CP_6 Per_2
l' , dopo aver spiegato all'insegnante che, pur non essendo visibile dalla
[...] Parte_2
webcam, era in atto un malfunzionamento del suo dispositivo, veniva volontariamente esclusa dalla
Classroom relativa all'attività didattica a distanza in corso, rimanendo per circa un'ora isolata dalla lezione. L'alunna ha cercato di ricollegarsi più volte ma il link non era più fruibile. Dopo aver sentito CP_ telefonicamente il padre dell'alunna, la riammetteva la stessa nella classroom affermando che era stata avvertita che “avrebbe buttato fuori chiunque avesse la webcam spenta”. La S.V. avrebbe tenuto nella stessa mattinata, nei confronti del genitore, un colloquio telefonico gridando e riagganciando il telefono senza aver terminato la conversazione, che è stata udita da terzi in ragione del tono di voce utilizzato. La S.V. avvisava il sig. che non sarebbe stata, da quel momento in poi, reperibile Per_2
per colloqui, in quanto vigente lo stato di lock-down. Di tutto quanto occorso nella mattinata non vi è traccia nel registro elettronico relativo alle attività del giorno 18-11-2020 svolte dalla S.V., sia per quanto attiene l'episodio occorso, che per quanto riguarda la punizione inflitta all'alunna. Non vi è, altresì, traccia degli argomenti trattati nel corso della lezione. In altra occasione, riferita dal sig. nella stessa data del 18 novembre, la S.V, nello svolgere una lezione avente come argomento i Per_2
programmi televisivi prediletti dalle famiglie, commentava davanti alla classe la scelta dei genitori di
di seguire “il Grande Fratello”, come pessimo esempio diseducativo. Tali osservazioni Pt_2 denigratorie nei confronti dell'educazione impartita all'alunna dai genitori si sarebbero ripetute più volte nel tempo. Si contesta alla S.V. la tenuta di un comportamento analogamente offensivo nei confronti dell'alunna frequentante la classe IIA, oggetto di ripetuti ammonimenti avvenuti Parte_3 con tono di voce intimidatorio ed aggressivo, tale da comportare nell'alunna un rifiuto della scuola sfociato in una prolungata mancata frequenza. Durante una conversazione con la madre della stessa, sig.ra in riferimento all'andamento scolastico della bambina e riportato dalla signora il Parte_4 prolungato disagio scolastico vissuto da , la S.V invitava la madre a portarla a visita da un Pt_3 medico, informandola che Ella “avrebbe comunque proseguito per la sua strada”. La S.V. ripeteva lo stesso atteggiamento nei confronti dell'alunna della medesima classe, ammonendo Persona_3
aspramente la ragazza che piangeva e gridando per il corridoio in maniera tale che alla scena assistesse il personale docente e di segreteria che stazionava al piano terra.
In relazione a tale condotta, che, ove accertata, costituisce una violazione del Codice di
Comportamento del personale docente soggetto all'irrogazione della sanzione della censura, la scrivente avvia, con il presente atto, formale procedimento disciplinare a Suo carico” (cfr. doc. 2 ricorso, nonché doc. “contestazione addebito di cui alla memoria). Parte_1
1.1. All'esito del procedimento disciplinare, ritenute non accoglibili le giustificazioni rese dalla docente, la Dirigente Scolastica ha irrogato la sanzione della censura, con provvedimento così motivato:
“[…] I fatti contestati attengono ad episodi avvenuti in relazione a diversi alunni dell'istituto, nello specifico: 1) Esclusione dell'alunna dalla classroom per malfunzionamento della Parte_5
webcam e mancata verbalizzazione di quanto accaduto, nonché utilizzo di toni inappropriati in occasione della telefonata intercorsa con il padre dell'alunna;
2) Utilizzo, nell'esercizio della propria funzione, di toni inappropriati al contesto scolastico in riferimento all'alunna Persona_3
3) Utilizzo reiterato di ammonimenti rivolti all'alunna tali da comportare un rifiuto della Pt_6
stessa a frequentare la scuola;
[…]In merito alla contestazione relativa al punto 1), si ritiene che la misura attuata dalla docente presenti profili di illegittimità, non ravvisandosi nel Regolamento di Istituto alcuna sanzione di gravità paragonabile all'esclusione dalla lezione, in caso di comportamenti distorti da parte degli alunni nell'uso del dispositivo per la DDI. Secondo il Regolamento di Disciplina, art. 5 lett. A, di fatti, la sanzione applicabile in caso di violazione del Regolamento G-Suite è: “Ammonizione orale in classe con annotazione sul registro elettronico”. Dando atto, tuttavia, della volontà da parte della docente, come dedotto in memoria, di applicare quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata (di seguito Piano della DDI)- pur non rappresentando quest'ultimo una fonte regolamentare né sanzionatoria- va osservato che lo stesso, che è il documento organizzativo che il Collegio dei docenti ha definito per individuare i tempi e i modi di svolgimento della Didattica digitale integrata, così recita: “ La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione”...[omissis]. La suddetta previsione nasce chiaramente dall'esigenza di prevenire abusi e usi distorti dello strumento digitale da parte degli alunni, in particolare modo quelli risultanti inerti e di fatto assenti dalla lezione in corso e non trova applicazione nel caso di specie. Ciò premesso, la signora in primis, non procedeva- in coerenza rispetto alla linea seguìta secondo la Parte_1
memoria difensiva prodotta e in applicazione delle previsioni del Piano della DDI- a verbalizzare sul registro di classe la “sanzione” comminata, di fatto omettendo di lasciare traccia dei fatti accaduti e commettendo una negligenza rispetto ai doveri della funzione docente. Il registro elettronico non è stato, di fatto, integralmente compilato con indicazione del resoconto dei gravi fatti accaduti. In secondo luogo, quanto accertato in merito all'evento, sulla base non solo delle rimostranze del sig. ma anche delle dichiarazioni della prof.ssa è che l'alunna, contrariamente a quanto Per_2 CP_8
dichiarato dalla prof.ssa nella memoria, avesse chiaramente segnalato le proprie difficoltà a Parte_1
fare funzionare la webcam durante il collegamento. Risulta che la professoressa, pur avendo acquisito dall'alunna la chiara manifestazione dell'impossibilità di attivare correttamente la telecamera, come si evince dalle dichiarazioni della docente nel riportare il dialogo avvenuto con la ragazza (“Io ci CP_8 sono, ma io ho la webcam accesa”), senza neppure proporre alla stessa di effettuare almeno un tentativo di disconnessione e riconnessione con il proprio dispositivo, abbia proceduto ad escluderla automaticamente dalla lezione, dando per scontata l'ipotesi – peraltro non verificabile - che la mancata visibilità dell'alunna durante la lezione fosse un atto volontario e - pertanto- sanzionabile con
l'esclusione dalla lezione, procurando, in tale modo, un ingiusto danno all'alunna. In merito al diverbio avuto con il padre non rileva se la docente abbia, di sua iniziativa o per Persona_4
sollecito del docente vicario, avviato la conversazione, quanto il nocumento al decoro della scuola derivante dalla condotta tenuta dalla docente. Seppure possa essere giustificabile la tenuta di una conversazione telefonica “sintetica” a fronte del presunto atteggiamento aggressivo, minaccioso e non collaborativo del padre, come dedotto in memoria, nulla giustifica l'utilizzo, nell'esercizio delle proprie funzioni, di toni aggressivi (“telefonata che si svolgeva con toni molto forti”, come riferisce la prof.ssa
, che stridono con il ruolo educativo del docente e con il decoro dell'istituzione scolastica, Per_5
dovendo il docente comunque uniformarsi ad una condotta equilibrata ed esemplare, tesa a mediare e comunicare, anche nelle occasioni di difficile gestione, con le famiglie e con gli alunni.
Questo approccio non misurato, che la professoressa sembra aver adottato specialmente nei confronti di alcuni alunni, come documentato agli atti, emerge sia dalle richieste della signora Pt_4
madre delle sorelle che da quanto riferito dal personale di segreteria, in relazione alle richieste Pt_3
plurime da parte di genitori (sono citati di ottenere il nulla osta o il cambio di Pt_3 Per_3 Per_6
sezione per contrasti tra i loro figli e la professoressa Parte_1 La signora in particolare, durante una telefonata con la scrivente, chiedeva di intervenire Pt_4
affinchè l'insegnante si astenesse dal gridare ripetutamente in classe, cosa che avrebbe provocato nell'alunna un documentato disagio psicologico e rifiuto della scuola. Per quanto si ritenga non dimostrabile, pertanto non censurabile, il nesso di causalità tra la disfrequenza dell'alunna e i relativi rapporti con l'insegnante, la circostanza segnalata dalla signora pone l'attenzione Pt_4
sull'opportunità di informare i rapporti con i genitori e gli alunni ad una maggiore moderazione, rispettivamente, nell'uso dei toni e degli strumenti di correzione.
Per quanto attiene la contestazione dei fatti riferiti all'alunna l'episodio di cui alla Per_3
contestazione è di fatto documentato dalla testimonianza del personale di segreteria, che conferma la circostanza secondo cui la prof.ssa avrebbe ammonito l'alunna in maniera tale da indurre Parte_1
Cont l'allora Direttrice ad intervenire rispetto alla necessità di utilizzare toni più consoni all'ambiente scolastico. Nella dichiarazione fornita dalla segreteria e depositata agli atti, infatti, il personale che assisteva alla scena riferisce di avere udito la professoressa gridare nel corridoio all'alunna ed essere invitata dalla Dsga ad abbassare il tono di voce. Per quanto la docente abbia agito sulla base della legittima richiesta - peraltro non oggetto di contestazione come erroneamente puntualizzato in memoria- di fornire la certificazione necessaria per l'accesso a scuola, le modalità con cui la stessa ha redarguito l'alunna risultano, anche in questo caso, eccessive e non consone alla funzione educativa ricoperta, tanto più che l'alunna, come attestano le dichiarazioni di chi ha assistito al fatto, non stava assumendo un atteggiamento oppositivo, al contrario era in lacrime. Ne consegue che la condotta della docente risulta, anche in questa circostanza e con riferimento alle urla nel corridoio, spropositata e umiliante per l'alunna, nonché inappropriata rispetto al ruolo rivestito dalla docente e tale da fornire un'immagine poco edificante della scuola quale contesto educativo e di apprendimento.
Per le motivazioni sopra addotte, e in riferimento alla contestazione di cui ai punti 1) e 2), IRROGA
La sanzione disciplinare della censura” (cfr. doc. 4 ricorso, nonché doc. “irrogazione sanzione” di cui alla memoria).
2. Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta in giudizio, il ricorso merita integrale accoglimento,
e la sanzione irrogata nei confronti della docente deve essere annullata.
2.1. Occorre chiarire in via preliminare che nel caso di specie non si discute dei fatti relativi alla contestata responsabilità della rispetto alla mancata frequenza scolastica della studentessa Parte_1
in quanto il provvedimento sanzionatorio adottato ne esclude la rilevanza disciplinare per difetto Pt_3 di prova del nesso causale tra le assenze della scolara e il rapporto tra la e quest'ultima. Parte_1
2.2. Per quel che concerne, invece, i fatti di cui al punto 2) del provvedimento di irrogazione della censura (i.e., “Utilizzo, nell'esercizio della propria funzione, di toni inappropriati al contesto scolastico in riferimento all'alunna , condotta che nella contestazione di addebito era così Persona_3 descritta: “La S.V. ripeteva lo stesso atteggiamento nei confronti dell'alunna della Persona_3
medesima classe, ammonendo aspramente la ragazza che piangeva e gridando per il corridoio in maniera tale che alla scena assistesse il personale docente e di segreteria che stazionava al piano terra”), vale la pena evidenziare come, in proposito, il convenuto nulla deduca in memoria CP_1
difensiva, limitandosi richiamare genericamente la necessità che i docenti mantengano self control, equilibrio e moderazione nei modi e nei toni, non apparendo “istituzionalmente corretto sbraitare per i corridoi di un istituto scolastico”, essendo i comportamenti ingiuriosi lesivi della dignità dei destinatari e dell'immagine dell'Amministrazione.
Ad ogni buon conto, con riferimento a tali fatti, si ritiene che parte resistente non abbia assolto all'onere della prova in ordine alla fondatezza dell'addebito, in particolare non essendo stata acquisita la prova in termini di 'più probabile che non' della materialità del fatto per come contestato. Difatti, né la teste né la teste hanno riferito alcunché di disciplinarmente rilevante a carico della Tes_1 Tes_2 ricorrente con riferimento all'episodio di cui trattasi. La teste all'udienza del 20.4.2023, ha Tes_1 affermato di ricordare solo di aver sentito, in un'occasione (non meglio collocata cronologicamente),
“animi accesi” tra una docente e una studentessa, ma di non ricordare se si trattasse della e Parte_1 della alunna La , all'udienza del 20.4.2023, ha negato di aver sentito urlare la Per_3 Tes_2
dichiarando di non aver visto che quest'ultima aggredisse nel corridoio verbalmente l'alunna Parte_1
la quale piangeva perché era stata richiamata. Nemmeno la dichiarazione resa dalla Per_3 Tes_2 nel corso del procedimento disciplinare può bastare a ritenere assolto l'onere probatorio di parte ricorrente in ordine alla rimproverabilità della ricorrente per i fatti in esame, posto che la non Tes_2 aveva direttamente assistito alla vicenda contestata (come chiarito nel corso dell'udienza istruttoria), avendo saputo della dinamica dei fatti avvenuto in precedenza dalla SG (che, però, come Tes_1 visto supra, nulla ha ricordato dell'episodio in disamina).
Tanto basta a ritenere non provati i fatti sub 2) di cui al provvedimento sanzionatorio impugnato, che dunque, in parte qua, va ritenuto illegittimo.
2.3. Per quanto concerne, infine, i fatti del 18 novembre 2020, inerenti all'espulsione della studentessa dall'aula virtuale durante la lezione della nonché al colloquio telefonico Per_2 Parte_1
successivamente svoltosi tra la docente ed il padre della di cui al n. 1) del provvedimento Per_2
sanzionatorio citato dianzi, si osserva quanto segue.
2.3.1. Quanto alla contestazione in merito alla asserita illegittima esclusione della studentessa dall'aula virtuale in quanto la stessa era collegata senza che fosse visibile tramite la webcam, la ricorrente è stata sanzionata per aver, da un lato, applicato alla studentessa una sanzione non contemplata senza averle dato occasione di giustificarsi e di provare ad attivare la videocamera e, dall'altro, per non aver annotato il provvedimento sul registro elettronico.
Innanzitutto, è provato, sia per testi che in via documentale (cfr. doc.
7-8 ricorso, non specificamente contestati dalla parte resistente, contenenti email/pec inviate alla Dirigente Scolastica nell'immediatezza dei fatti, rispettivamente, dalle rappresentanti dei genitori della classe di cui faceva parte anche la alunna e dalla prof.ssa insegnante di sostegno che si trovava in Parte_5 CP_8
aula con la al momento dei fatti;
cfr. altresì il verbale di audizione della docente nel Parte_1 CP_8
corso del procedimento disciplinare, allegato alla memoria difensiva), che nel corso della lezione, avvenuta in modalità di didattica a distanza tramite applicativo G-Suite, la abbia invitato Parte_1
ripetutamente la studentessa a rendersi visibile tramite la webcam del pc, poiché la stessa risultava oscurata1. L'esclusione della dall'aula virtuale risulta avvenuta, dunque, in seguito ai molti e Per_2
vani richiami verbali della docente.
Parte resistente, rispetto alla condotta tenuta dalla docente, contesta innanzitutto che la stessa non avrebbe consentito alla studentessa di collegarsi correttamente ed attivare la videocamera, ma è stata acquisita la prova – come visto – che l'insegnante abbia più volte invitato la a mostrarsi in Per_2
video come imposto dalla normativa di riferimento adottata dalla scuola.
Inoltre, il convenuto sostiene che la ricorrente non avrebbe adeguatamente contemplato CP_1
l'ipotesi che il collegamento della con l'aula virtuale non funzionasse. Posto che è onere del Per_2
datore di lavoro provare la sussistenza dei fatti per come contestati e sanzionati, e rilevato che in giudizio è stata acquisita prova, offerta dalla ricorrente, che per tutti gli altri alunni connessi alla G-
Suite il sistema fosse perfettamente operativo, che la stessa avesse in precedenza tenuto Per_2
comportamenti in violazione della prescrizione di partecipare alle lezioni in DID con la funzione video attiva e che, peraltro, il 18.11.2020 l'alunna avesse la telecamera 'oscurata' (quindi, presumibilmente, coperta o disattivata, stante anche quanto dichiarato dai testi in udienza), non può ritenersi provata la circostanza dedotta dal convenuto. CP_1 Il , da ultimo, deduce l'illegittimità della condotta della nella misura in cui, CP_1 Parte_1
asseritamente, il provvedimento disciplinare applicabile alla per il comportamento tenuto la Per_2 mattina del 18.11.2020 non avrebbe dovuto essere l'esclusione dall'aula virtuale, ma solo quanto sancito dalla Sezione IV del Regolamento Interno di Disciplina per l'a.s. 2020/2021, in specie al comb. disp. artt. 5, lett. A), e 6, punto 1, lett. m) (ossia, applicazione della sanzione dell'Ammonizione orale in classe con annotazione sul registro di classe e/o elettronico (nota) per la “violazione delle norme stabilite dal Regolamento G Suite (art. 4, dal comma i al comma o) o dal Regolamento per la DDI”).
Per contro, la docente asserisce di aver bene applicato la disciplina sancita dall'art. 5 del Piano per la
Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei Docenti con prot. n. 6861 del 21.9.2020 (e dunque vigente all'epoca dei fatti di cui trattasi), ove, inter alia, si stabilisce che “Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: […] Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano […]. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata”.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Si evidenzia, in primo luogo, che le norme del Regolamento di disciplina richiamate dal CP_1
convenuto fanno riferimento alla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento G-Suite e al regolamento per la DDI in più di una ipotesi sanzionatoria (art. 6 punti 1 lett m), 2 lett. p), 3 lett. j), 4 lett. g), senza tuttavia che le singole casistiche siano ivi esplicitate, ma facendo un rinvio per relationem ai citati regolamenti. Tuttavia, il non ha prodotto in atti il regolamento G-Suite, CP_1 asseritamente rilevante per valutare la condotta dell'alunna e la conseguente adozione della sanzione da parte della di talché non è possibile apprezzare l'opportunità o meno del provvedimento Parte_1
adottato dalla docente e di cui si discute in questa sede.
In secondo luogo, il provvedimento disciplinare qui impugnato addebita alla ricorrente di aver applicato all'alunna una sanzione in realtà non prevista, in quanto il Piano per la DDI avrebbe avuto la sola finalità “di prevenire abusi e usi distorti dello strumento digitale da parte degli alunni, in particolare modo quelli risultanti inerti e di fatto assenti dalla lezione”. Invero, se tale è lo scopo delle previsioni del Piano suddetto, risulta contraddittorio affermare che le stesse non sarebbero cogenti e vincolanti. E ciò a fronte peraltro dell'espressa previsione di un vero e proprio iter procedurale da seguire per assicurare che, in prima battuta, gli studenti rispettino la regola per cui la partecipazione alla lezione avvenga con la videocamera attivata e l'inquadratura dell'alunno in primo piano (ossia richiamare coloro che non ottemperino alla disposizione citata, dando così la possibilità di adottare il comportamento corretto), e, in seconda battuta, salvo “casi particolari” in cui anticipatamente rispetto all'inizio della lezione lo studente chieda apposita autorizzazione, chi partecipi con la webcam disattivata senza permesso sia escluso dalla lezione dopo il richiamo, con attribuzione di nota disciplinare.
Tanto più che all'art. 8 del Piano per la DDI (rubricato “Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali”), al comma 4, si dispone che “Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente
Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari
e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari […]”, che attesta la cogenza delle disposizioni ivi previste, inclusa la previsione speciale dell'art. 5 del Piano stesso, applicata dalla in relazione all'episodio del 18.11.2020. Parte_1
Non pare nemmeno che vi sia incompatibilità tra la norma generale richiamata dal convenuto e quella speciale applicata dalla docente, poiché, anche ammettendo che la norma applicabile all'episodio del 18.11.2020 fosse quella invocata dal e che quindi la sanzione per la fosse CP_1 Per_2
l'ammonimento orale con annotazione sul registro, la previsione del Piano per la DDI contempla, proprio per il caso della partecipazione alla videolezione con la webcam disattivata senza permesso, il richiamo orale, la nota sul registro e, unitamente a questi, l'esclusione dall'aula virtuale. Tale ultima misura sanzionatoria, dunque, si aggiunge e non sostituisce i primi due provvedimenti, ed è prevista come necessitata (il che si desume dall'uso del presente indicativo: “l'insegnante…li esclude dalla videolezione”) in un caso peculiare che, all'evidenza, è lo stesso Collegio dei Docenti ad aver ritenuto meritevole di speciale considerazione.
Verificato, quindi, che la aveva violato la previsione che le imponeva di mantenere sempre Per_2
attivata la videocamera e di inquadrarsi in primo piano in modo da essere visibile, va altresì escluso che fosse rilevante il fatto che la stessa avesse il microfono acceso (come deduce il Ministero), proprio perché ciò che importa ai fini del provvedimento espulsivo adottato dalla non era tanto che lo Parte_1 studente fosse “inattivo” (dizione che non è utilizzata dalla disposizione applicata dalla docente), bensì che la videocamera fosse disattivata senza autorizzazione concessa prima dell'inizio della sessione. Il
non ha dedotto né offerto di provare che la avesse richiesto tale autorizzazione alla CP_1 Per_2
docente.
Quanto alla mancata registrazione dell'espulsione dall'aula tramite l'inserimento di un'apposita
“nota” sul registro, si ritiene che tale condotta della ricorrente non sia passibile di sanzione disciplinare, in quanto la stessa, poco dopo aver provveduto all'esclusione dell'alunna dalla classe virtuale ed aver quindi iniziato a svolgere la lezione di italiano con gli studenti collegati, è stata interrotta per conferire con il vicepreside che ha informato la ricorrente dell'ordine della Dirigente Scolastica di Pt_7 riammettere nell'aula virtuale la (cfr. quanto dichiarato dalla D.S. all'udienza del Per_2 CP_10
20.4.2023: “Sicuramente al prof. ho chiesto di informare la Prof. di riattivare il Pt_7 Parte_1 collegamento con la ragazza ). Per_2
Di fatto, quindi, è stata la stessa Dirigente – organo competente in merito – ad annullare, CP_10 nell'immediatezza dei fatti, il provvedimento disciplinare adottato dalla docente nel corso della lezione, rendendo dunque superflua l'annotazione dell'episodio sul registro. Si tenga peraltro conto che non può essere contestato alla docente di aver tenuto un comportamento negligente nel non aver provveduto all'immediata registrazione non appena esclusa l'alunna dall'aula virtuale, sia perché in quel momento la professoressa si è dedicata ad iniziare la lezione di italiano, stante il ritardo accumulato, sia perché la stessa sarebbe stata comunque abilitata a procedere all'annotazione in un momento successivo (come peraltro sostenuto anche dal convenuto a pag. 12 della memoria), sebbene poi non abbia CP_1
provveduto in tal senso proprio per il sopravvenuto intervento della D.S. di cui si è detto.
In definitiva, non si ravvisano profili di illegittimità nella condotta tenuta dall'odierna ricorrente nei confronti dell'alunna Per_2
2.3.2. Ancora, la è stata sanzionata anche perché, durante la stessa mattinata del 18 Parte_1
novembre 2020 e poco dopo quanto avvenuto nell'aula virtuale e l'esclusione dell'alunna, nel corso di una telefonata col padre della durante la quale i due interlocutori avrebbero avuto un Per_2
“diverbio” (cfr. provvedimento sanzionatorio riportato testualmente sub § 1.1.), la docente avrebbe asseritamente utilizzato “toni aggressivi (“telefonata che si svolgeva con toni molto forti”, come riferisce la prof.ssa , che stridono con il ruolo educativo del docente e con il decoro Per_5 dell'istituzione scolastica”, provocando con tale condotta “nocumento al decoro della scuola”.
Ebbene, in corso di giudizio non è stata raggiunta la prova che la docente abbia tenuto le condotte contestate. In particolare, all'udienza del 20 aprile 2023 è stata sentita proprio la teste unica Per_5 persona presente nei locali ove tale colloquio telefonico si è svolto (“Mi sembra di ricordare che durante la telefonata ero solo io nei paraggi del posto dove è avvenuta”): ella ha riferito esclusivamente che la avesse un “tono risoluto” e che non avesse profferito “né offese né Parte_1 minacce né parole offensive”. Inoltre, la ha dichiarato di ricordare di aver sentito la Per_5 rivolgersi all'interlocutore chiedendo “Che fa? Mi sta minacciando?”, il che rende senz'altro Parte_1
ragione del tono risoluto – che, tuttavia, non aveva nulla di aggressivo in base a quanto ricavabile dalla testimonianza della – adoperato dalla odierna ricorrente, tenuto altresì conto del fatto che è Per_5
la stessa Dirigente Scolastica (sentita nella stessa udienza del 20.4.2023) ad aver dichiarato CP_10 che, nel conferire col padre della poco prima dello scambio telefonico tra quest'ultimo e la Per_2
il genitore dell'alunna era “molto alterato” e aveva espresso “le sue rimostranze…piuttosto Parte_1 accese”.
Non risulta, pertanto, emerso in giudizio che l'odierna ricorrente abbia tenuto la condotta aggressiva nei confronti del genitore dell'alunna e lesiva del decoro e dell'immagine Per_2 dell'Amministrazione e della scuola che le è stata contestata e per la quale è stata sanzionata, non potendosi ritenere che il mero uso di un tono risoluto (peraltro nell'interloquire con un soggetto alterato, aggressivo e minaccioso) configuri l'ipotesi dell'aggressione offensiva che è stata addebitata alla Parte_1
2.3.3. In definitiva, anche rispetto ai fatti de quibus il provvedimento di censura merita di essere annullato, mancando la prova della sussistenza degli stessi e della loro sussumibilità in una fattispecie rilevante sul piano disciplinare.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) in accoglimento del ricorso proposto da annulla la sanzione disciplinare della Parte_1 censura irrogata nei suoi confronti dall' con provvedimento Controparte_11
disciplinare del 18.1.2021 prot. n. 2250 del 18.2.2021, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. dich. teste ll'ud. 21.12.2023, rispondendo sul cap. 2 del ricorso: “sì è vero e lo so che io ero dietro allo Tes_3 schermo di mio figlio che seguiva la didattica a distanza. La ragazza era collegata ma non si vedeva e aveva lo Per_2 schermo disattivato […] Ad giudice: Mi ricordo che la Prof. chiedeva alla ragazza di accendere la telecamera per Parte_1 la videolezione”; la teste all'udienza del 13.2.24, ha riferito che la telecamera della ra oscurata, che non si CP_8 Per_2 riusciva a vedere la studentessa, e che “è successo più volte che la Prof. ha invitato questa studentessa a Parte_1 collegarsi in maniera corretta, ad accendere la telecamere a farsi vedere”; la stessa nell'email inviata alla D.S. CP_8
il giorno dopo l'episodio de quo, ha scritto che “dopo ripetuti richiami all'alunna durante la lezione CP_10 Parte_5 sincrona per chiederle di mostrarsi, come tutti i suoi compagni stavano facendo, in webcam ha dovuto rimuovere l'alunna dalla lezione in quanto la sua partecipazione risultava inattiva” (cfr. doc. 8 ricorso); nella pec inviata dalle rappresentanti dei genitori, prodotta sub doc. 7 ricorso, si legge: “All'inizio della lezione un'alunna e più precisamente aveva Parte_5 la telecamera e il microfono spenti. La Professoressa, al fine di verificarne la presenza, ha più volte invitato l'alunna ad accendere la telecamera ed il microfono, con esito negativo”.