Articolo 13 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 ottobre 1990
Art. 13. Comunicazione delle intese 1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1990
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