Art. 13. Comunicazione delle intese 1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
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14 ottobre 1990
14 ottobre 1990
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- 1. Abuso di posizione dominante nel mercato concorrenziale: il caso Unilever dei gelati AlgidaRoberta Lo Conte · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 5.4299736
[…] Le caratteristiche per una condotta di abuso di posizione dominante in quella circostanza ci sarebbero state tutte: l'AGCM si sarebbe limitata ad analizzare i contratti posti in essere da Sagit per considerarli o meno come possibili intese atte a restringere o falsare il meccanismo del mercato concorrenziale (tutto ciò a seguito di una comunicazione volontaria di intesa ai sensi degli artt. 4 e 13 della legge 287/1990 avente ad oggetto un modello contrattuale da applicare nella vendita di gelati, pervenuta all'Autorità da parte della società), senza analizzare la posizione presumibilmente dominante di Sagit nel mercato di riferimento. […] art. 13 legge 287/1990: ”Comunicazione delle intese 1. […]
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Giurisprudenza • 137
- 1. Trib. Roma, sentenza 17/06/2024, n. 10243Provvedimento: […] 2003 alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/1990, per la verifica del rispetto dell'art. 2 della legge n. 287/1990, ovvero che tale schema contrattuale non costituisse una intesa restrittiva della concorrenza;Leggi di più...
- competenza funzionale·
- fideiussione·
- foro del consumatore·
- art. 2 L. 287/1990·
- nullità parziale·
- incompetenza territoriale·
- compensazione spese di lite·
- revoca decreto ingiuntivo