Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1791 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1791 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PEPE ALFONSO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO IDA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 18/07/2015 (atto n. 40, P. II, S. A, anno 2015), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 2024.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata , [...], minorenne. Per_1
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: preliminarmente gli stessi ricorrenti evidenziano che sono economicamente autonomi ed autosufficienti e per lo effetto rinunziano reciprocamente a qualsiasi tipo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro; la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1
privilegiato presso la madre;
la casa familiare, già di proprietà della famiglia della SI.ra Notaro, verrà affidata alla ricorrente, affinché vi continui ad abitare unitamente alla figlia , con tutti gli arredi che la Per_1 compongono ad eccezione di numero “due” dipinti intestati alla minore e non Persona_2
suscettibili di vendita senza autorizzazione del padre;
il SInor sin d'ora dichiara di essersi trasferito in un Parte_1
appartamento, di sua proprietà, in Napoli alla via Giovanni Miranda n. 8; tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità dell'inclinazione della medesima;
per quanto concerne la scelta della scuola elementare i coniugi hanno già provveduto, di comune accordo, ad iscrivere la minore per il futuro anno scolastico 2025/2026, in prosieguo, all'Istituto Belvedere sito in Napoli alla via Aniello Falcone;
il diritto di visita padre figlia si articolerà nelle seguenti modalità: il padre potrà trascorrere con la figlia un weekend ogni 15 giorni alternativamente alla madre prelevandola il venerdì dall'uscita di scuola o comunque dalle 16:00 presso il domicilio materno, sino alla domenica pomeriggio alle ore 19,00;
2 entro il giorno 1 di ogni mese il padre provvederà a comunicare alla madre quali settimane sarà in Campania per motivi di lavoro e, durante le due settimane mensili in cui il SI. Parte_1
presterà lavoro in Campania potrà tenere con sé la figlia nei pomeriggi del lunedì e mercoledì prelevandola dalla casa familiare alle ore 13:00 e/o direttamente all'orario di uscita di scuola sino al mattino successivo quando lo stesso la riaccompagnerà a scuola provvedendo a riaccompagnare la figlia presso l'istituto scolastico di appartenenza o presso il domicilio materno. In caso di ulteriore permanenza a Napoli, nel corso del mese, inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia anche due o più giorni consecutivi che saranno concordati di volta in volta con la madre dalle ore 18:00 del giorno stabilito fino alla mattina del giorno del rientro, provvedendo a riaccompagnare la figlia presso l'istituto scolastico di appartenenza o presso il domicilio materno.
In caso di impossibilità ad essere presente in Campania per motivi lavorativi durante le due settimane previste, per cui non potrà tenere la bambina con sé nei pomeriggi del lunedì e mercoledì o del venerdì dei giorni di sua spettanza, il ricorrente verserà un contributo per il pagamento delle spese di baby sitter in favore della SI.ra pari ad euro trenta per ciascun CP_1
pomeriggio, da versare in concomitanza con l'assegno di mantenimento mensile del mese successivo in favore della figlia;
tale contributo si intende da versare sino al compimento del quattordicesimo anno di età della minore.
Durante le festività natalizie il padre trascorrerà con la figlia ad anni alterni con la madre o il periodo della mattina del 23 dicembre alle ore 11,00 alla mattina del 30 dicembre alle ore
11,00, oppure il periodo dal pomeriggio del 30 dicembre dalle ore 16,00 al 6 gennaio alle ore
18,00; la minore trascorrerà le festività pasquali, coincidenti con le feste scolastiche, Per_1
dividendo i giorni a metà ad anni alterni (Pasqua - Pasquetta) con la madre o con il padre;
tutte le altre festività del calendario scolastico, ad es. 25 aprile, 1^ Maggio, 2 giugno, saranno alternate tra i genitori;
nel periodo estivo la figlia minore trascorrerà a luglio due settimane anche non consecutive con il padre, e ad agosto 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre;
si intende che la minore trascorrerà ad anni alterni i primi quindici giorni consecutivi di agosto con un genitore ed i secondi quindici giorni di agosto con l'altro genitore;
nell'ipotesi in cui il padre non potrà tenere la minore con sé nel periodo estivo, per quindici giorni, nei mesi luglio, sarà interamente a suo carico il pagamento di un campo estivo per la bambina per quel periodo;
3 la figlia minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre, e con la mamma il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico della mamma;
il giorno del compleanno della piccola i genitori si impegnano ad essere entrambi Per_1
presenti alla eventuale festa di compleanno;
diversamente, il genitore cui è affidata la bambina in quel giorno, si impegna a farle incontrare l'altro genitore, per un breve tempo, al fine di farle ricevere gli auguri;
nel periodo in cui la figlia minore sarà in vacanza con un genitore saranno sospesi gli incontri con l'altro genitore ma resta il diritto dell'altro genitore di poter raggiungere, una sola volta, nel corso dei quindici giorni, la figlia, per poterla salutare e trascorrere qualche ora con lei;
il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che la figlia coltivi i contatti telefonici con l'altro genitore;
i genitori concordano, che nell'ipotesi in cui nei periodi di sua spettanza il padre dovesse trovarsi fuori città per eSIenze lavorative dovrà darne comunicazione alla madre almeno 24 ore prima, affinché la stessa possa convocare la baby sitter, a carico del padre, e potrà recuperare i giorni di sua frequentazione concordandolo di volta in volta con la madre;
il SI. si obbliga a corrispondere alla SI. quale suo Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di €. 700,00 egli verserà gli importi dovuti in favore della SI.ra Notaro, entro il giorno 5 di ciascun mese oltre rivalutazione automatica annuale Istat come per legge;
l'assegno unico ed ogni altra forma di sussidio statale in favore della figlia sarà interamente percepito dalla SI.ra ; CP_1
saranno interamente (100%) a carico del SI. tutte le spese straordinarie Parte_1
relative alle attività sportive praticate dalla figlia , le spese mediche non coperte dal servizio Per_1
sanitario nazionale (ticket per spese mediche presso strutture pubbliche) e anche le spese mediche per visite e diagnostica presso strutture private, per le quali egli presta sin d'ora il consenso, l e spese relative ai corsi di lingue straniere per il conseguimento del miglior livello possibile nel corso degli anni di studio, le spese relative all'applicazione alla minore di un eventuale apparecchio ortodontico.
Il resto delle spese sarà diviso al 50% tra i genitori (pulmino scolastico, mensa scolastica, campo estivo nel mese di giugno, festa di compleanno) in linea con quanto previsto dal protocollo d'intesa SIillato dal Tribunale di Napoli del 07/03/2018, che qui si richiama, e che i coniugi dichiarano di aver letto e che si impegnano ad osservare in ogni sua parte, ad eccezione delle spese sopra
4 citate che saranno esclusivamente a carico del SI. ; Parte_1
in ordine, poi, alle spese voluttuarie non previste dal richiamato protocollo invece le parti sono libere di sopportarne ciascuno i relativi costi;
i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro i loro eventuali cambi di domicilio sempre all'interno del Comune di Napoli entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento dell'abitazione ex art. 337 sexies c.c.;
i coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto autonomo per la figlia autorizzando sin d'ora le autorità competenti a tanto riportandosi per quant'altro Per_1 al D.L. n. 69 del 2023 e prestano sin d'ora il consenso affinché la bambina possa trascorrere con ciascun genitore viaggi di istruzione o vacanze all'estero nel periodo di vacanza così come previsto;
in ogni caso per quant'altro non previsto troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
le parti dichiarano anche per quant'altro di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a NAPOLI il 18/07/2015 (atto n. 40, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
5 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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