TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/12/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per l'1/12/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 8433 dell'anno 2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
Verzillo, giusta procura allegata al ricorso;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza dell'1/12/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 la ricorrente agiva in giudizio per far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' del 23/6/2022 di ripetizione della somma di € CP_1
7.766,10, corrisposta per il periodo dall'1/3/2020 al 31/3/2022, con conseguente condanna dell' all'annullamento del suddetto indebito. CP_1
A tal fine deduceva che era titolare di pensione di invalidità cat. INCIV;
che con il provvedimento suddetto era stata richiesta la restituzione della somma di € 7.766,10; che aveva proposto ricorso
1
amministrativo, ma con esito negativo;
che l'indebito richiesto era generico e dunque nullo e che in ogni caso era irripetibile per buona fede dell'accipiens.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto evidenziando: CP_1 che all'esito della visita di revisione regolarmente notificato in data 28/2/2020, la ricorrente era stata resa edotta delle mutate condizioni sanitarie, che avevano inciso sul limite reddituale per continuare a godere della prestazione riconosciuta;
che, in particolare, la ricorrente a seguito di revisione era passata da una inabilità del 100% ad una invalidità dell'80%, con la conseguenza che i redditi percepiti, di poco superiori ad € 6000,00 l'anno, erano incompatibili con la prestazione spettante (assegno di invalidità civile); che dunque correttamente l' aveva accertato l'indebito CP_1 in data 10/3/2022 e successivamente aveva preannunciato con la missiva impugnata l'inizio di trattenute sulla pensione di reversibilità in godimento.
*******
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'indebito oggetto del giudizio attiene alla richiesta di restituzione della somma di € 7.766,10, corrisposta alla ricorrente dall' resistente per il periodo dall'1/3/2020 al Controparte_2
31/3/2022 sulla pensione cat. INVCIV goduta in precedenza dalla ricorrente.
Ebbene, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge – è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite [si vedano al riguardo le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Bari in precedenti conformi (Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza n.715/2022 pubbl. il 08/04/2022 – RG n. 2188/2019 – est.
Dott.ssa Isabella Calia), che, essendo pienamente condivise vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali].
Trattasi della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5 e con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza di requisiti sanitari, a seconda dell'epoca della erogazione, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n.
425; della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3; L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 ed infine D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n.
326.
Dispone, in particolare, l'art. 5, comma 5, D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla
2
data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Di analogo tenore appare l'art. 37, comma 8, l. n. 448 del 1998 secondo cui "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
In precedenza, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Sul punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, commi 260, L. 23 dicembre
1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal
D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost. (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La giurisprudenza della Consulta, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha, tuttavia, ritenuto che operi anche in materia di indebito assistenziale un principio di settore per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
3
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale” (Cass. n. 12406/2003).
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che l'indebito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., individuando per contro in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate una articolata disciplina, che muta a seconda che la ragione che ha dato luogo alla prestazione non dovuta afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici, ovvero a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass n. 16080/2020; Cass. 26036/2019; Cass. n.
11921/2015; Cass n. 1446/2008).
Nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è, pertanto, affermato un “principio unico di settore” in forza del quale la generale regola civilistica in materia di indebito (art. 2033
c.c.) cede il passo alla regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando “l'errore” non è riconducibile al beneficiario.
In tal senso, da ultimo, Cassazione 30.06.2020, n. 13223: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
4
Restano, per contro, disciplinate dall'art. 2033 c.c. unicamente le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, ovvero allorquando difetti qualsiasi rapporto assistenziale, mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 1446/2008; Cass. 23 agosto 2003, n. 12406).
In altri termini, le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel solo caso di dolo del beneficiario.
Tornando al caso in esame, non può affermarsi che la ricorrente, che abbia ricevuto in data
28/2/2020 il verbale sanitario di revisione del 13/2/2020, si trovi in una situazione di buona fede circa la prosecuzione dell'erogazione della prestazione (pensione di inabilità civile). Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente, riconosciuta invalida all'80% a fronte di un precedente verbale che l'aveva riconosciuta inabile al 100%, non solo non poteva continuare a percepire la pensione di inabilità, ma non possedeva neppure tutti i requisiti per percepire l'assegno di invalidità civile (in particolare il requisito reddituale).
Non può essere tutelata la posizione di chi, ricevuto il verbale di revisione e dunque avvisato del venir meno del requisito sanitario per usufruire di una certa prestazione, abbia continuato a percepire tale prestazione incompatibile con lo stato sanitario accertato.
L'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente al ricorrente l'esito della visita di CP_1 revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle norme e dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, ricorrendo nella specie una delle ipotesi che a priori escluda il legittimo affidamento del ricorrente (a cui era stato comunicato in data 28/2/2020 l'esito della visita medica di revisione),
i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dall' a titolo di pensione di CP_1 inabilità civile sono ripetibili e devono essere restituiti dal ricorrente per l'intero periodo richiesto nella comunicazione impugnata. Peraltro, la ricorrente non ha fornito neppure la prova che aveva titolo a trattenere quelle somme spettandole l'assegno di invalidità civile;
anzi, l' ha CP_1 documentato che negli anni 2020, 2021 e 2022 la pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente superava il limite reddituale per percepire l'assegno di invalidità civile, sicchè le somme ricevute non possono neppure essere imputate ad altra prestazione assistenziale.
In definitiva, poiché il recupero dell'indebito è legittimo, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico della ricorrente soccombente, essendo presente in atti la dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16/11/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6