Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, iscritta al n. 597 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Antonio C.F._1
Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Fernando C.F._2
Molini n. 6/B, presso lo studio dell'Avv. Feliciani Fiorella che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte rispettivamente depositate il 21 e 22 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14 luglio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 26).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio , Persona_1
a Civita Castellana (VT) il 6 settembre 2010; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 6 giugno 2019; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio personale sostentamento;
2. il Sig. potrà vedere e tenere il figlio minore, residente con la Parte_1
madre ed in considerazione dell'attuale suo impiego lavorativo all'estero, una volta al mese consecutivamente per le giornate di sabato e domenica, con facoltà di prelievo del minore alla sua uscita da scuola ed in orario da concordare con la madre per il periodo di non frequenza scolastica e riconsegna del minore entro le ore 21,00 della domenica, previo avviso telefonico;
durante le vacanze estive o di non frequenza scolastica per un periodo non superiore a 20 giorni consecutivi ovvero anche non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi di 10 giorni, uno dei quali potrà essere fruito anche in inverno, in accordo con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno, salvo diversamente pattuito;
per le festività comandate il figlio trascorrerà le giornate di Natale e S. FA con un genitore ed i giorni di Pasqua e Pasquetta con l'altro genitore;
trascorrerà altresì il giorno del
Primo dell'anno e dell'Epifania con il genitore con cui non aveva trascorso il Natale
e S. FA precedenti, mentre le giornate del 24 e del 31 Dicembre le trascorrerà con il genitore con cui non trascorrerà Natale e Capodanno. I giorni e gli orari
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potranno essere modificati su accordo dei genitori compatibilmente con le esigenze del minore e dei coniugi i quali confermano il riconoscimento reciproco ai nonni della facoltà di prelievo e riconsegna del nipote, oltre che il diritto di vederlo e tenerlo con sé all'interno del periodo in cui lo stesso rimarrà con l'uno o con l'altro genitore, sicché durante il periodo di permanenza con il padre, i genitori di quest'ultimo potranno accudire il nipote anche a casa propria ed analogamente durante il periodo di permanenza con la madre i genitori di quest'ultima potranno accudire il nipote anche a casa propria. Il padre si obbliga a non portare all'estero il figlio sino al compimento della maggiore età;
3. il Sig. verserà in favore del figlio un assegno mensile di euro Parte_1
650,00 rivalutabile secondo indice ISTAT per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio, fatti salvi maggiori oneri per spese mediche e/o scolastiche, queste ultime da concordare con i genitori entro il giorno 1 di ogni mese;
4. il beneficio in favore del figlio sarà erogato finché quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente;
5. ogni altra questione è stata definita in sede di separazione e che null'altro hanno a pretendere i coniugi l'uno dall'altro. Sin da ora, con autorizzazione in favore di entrambi al rilascio di idoneo documento per l'espatrio. Spese compensate”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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